1. Il caso
La contribuente, nella sua qualità di socia di una banca popolare, si opponeva ad una delibera assembleare dell’istituto di credito con cui era stato stabilito un aumento di capitale che prevedeva l’emissione di un prestito obbligazionario con conversione di azioni a favore di un altro istituto. L’attrice adduceva, nello specifico, la violazione del diritto di opzione riservato ai soci e richiedeva la dichiarazione di nullità della delibera. Nelle more del procedimento, le parti giungevano alla conclusione di un accordo transattivo, in virtù del quale la socia rinunciava a proseguire qualsivoglia lite a fronte del pagamento di una somma proporzionale alla propria partecipazione.
2. Il contenzioso di merito sulla qualificazione delle somme ricevute in base all’accordo transattivo
A fronte della ricezione di tali somme, la contribuente presentava interpello all’Agenzia delle entrate, chiedendo chiarimenti in merito al trattamento tributario a cui assoggettare le stesse. In particolare, essa riteneva che tali somme dovessero considerarsi esenti, in quanto restituzione del capitale societario o, qualora tale interpretazione non potesse essere accettata, sottoposte a tassazione separata – con aliquota del 12,5% – in quanto rappresentanti una rinuncia al proprio diritto di opzione.
L’Ufficio qualificava al contrario tali importi come somme ricevute quale corrispettivo per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare, e, di conseguenza, inclusi nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
A seguito del pagamento dell’imposta, la contribuente richiedeva la differenza dell’eccedenza di quanto corrisposto in applicazione della tassazione separata e, una volta formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava, con esito negativo in primo grado, ma positivo davanti alla Commissione tributaria regionale competente.
3. Il giudizio della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha escluso che le somme corrisposte nell’ambito di un accordo transattivo possano essere considerate quale assunzione di obblighi di fare o non fare da ricomprendersi nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, al fine di determinare il corretto trattamento tributario di tali importi, occorre “indagare cosa sia stato remunerato con l’atto transattivo” e “guardare alla ragion d’essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione”.
Sulla base di tali principi, con riferimento al caso di specie, è stato quindi individuato quale oggetto dell’accordo transattivo la rinuncia, da parte della socia, a far valere il proprio diritto di opzione. Tale elemento emergeva dal sorgere del contenzioso a causa della presunta lesione di tale diritto, dalla rinuncia a far valere quest’ultimo a seguito dell’abbandono del giudizio di appello e dalla commisurazione del risarcimento alla partecipazione sociale detenuta da ogni socio.
Da ultimo, è stato precisato che l’impossibilità di aderire alla tesi prospettata dall’erario e inquadrare la fattispecie nella categoria degli obblighi di fare, non fare o tollerare derivava dalla considerazione per cui qualificare questi ultimi “come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell’istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che ogni operazione […] può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare”, rimettendo alla disponibilità delle parti “uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell’esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva”.

