1. I fatti di causa
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte (definito con Cass., sez. V, 22 dicembre 2025, n. 33505), due società stipulavano un contratto di appalto e di fornitura di calcestruzzo avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale, convenendo un corrispettivo per i lavori pari a € 5.650.000,00.
A seguito del mancato pagamento delle relative fatture da parte della committente, le parti sottoscrivevano una scrittura privata, denominata dalle stesse “scrittura privata transattiva”, mediante la quale concordavano una riduzione dell’importo dovuto, rideterminato nella somma di € 1.314.934,62. Quest’ultima, in particolare, recava al suo interno una clausola con la quale le parti si davano reciprocamente atto del fatto che, a seguito della sottoscrizione e della corretta esecuzione dell’accordo, nulla avrebbero più avuto a pretendere l’una dall’altra, rinunciando espressamente a ogni diritto, pretesa, azione o eccezione derivante dal contratto originario e dalla transazione, con riferimento a tutte le questioni sino ad allora maturate e definite in via bonaria.
La somma da ultimo concordata mediante la scrittura privata, tuttavia, rimaneva anch’essa insoluta, ragione per cui la società appaltatrice adiva il Tribunale, ottenendo un decreto ingiuntivo.
A fronte di tale provvedimento giurisdizionale, l’Agenzia delle Entrate emanava nei confronti della società creditrice una pretesa impositiva a titolo di imposta principale di registro, applicando il tributo in misura proporzionale. La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione, deducendo, per quanto rilevante in questa sede, la violazione da parte degli Uffici del principio di alternatività Iva-registro.
2. L’alternatività tra Iva e imposta di registro negli accordi transattivi
La questione giuridica oggetto del presente commento concerne, come sopra anticipato, i risvolti applicativi del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, con specifico riguardo all’istituto della transazione. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, nonché di una migliore comprensione della soluzione prospettata dalla Suprema Corte, appare opportuno delineare brevemente il relativo inquadramento normativo e giurisprudenziale.
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro può essere desunto dal combinato disposto degli artt. 5 e 40 Tur (dal 1° gennaio 2027, artt. 5 e 44 del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123). L’art. 5, comma 2, in particolare, prevede la sottoposizione a registrazione in caso d’uso delle scritture private non autenticate se «tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto»; l’art. 40, comma 1, invece, sancisce che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa».
In termini sostanziali, il principio di alternatività assolve a una duplice funzione: da un lato, evitare il raddoppio dell’imposizione economica su operazioni che, in astratto, risulterebbero gravate sia dall’IVA sia dall’imposta di registro; dall’altro, preservare l’effettività delle disposizioni agevolative previste in materia di IVA, impendendo che esse vengano neutralizzate dall’applicazione del Tur, come potrebbe avvenire, ad esempio, con riferimento alle operazioni non imponibili (per approfondimenti sul punto, S. F. MARZO, Riflessi del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sulla tassazione dei trasferimenti d’azienda, in Nuovo notiziario giuridico, 2023, 2, p. 42).
Ebbene, nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una transazione, è necessario domandarsi se la stessa sia gravata dall’imposta di registro in misura proporzionale o, in forza del principio di alternatività, in misura fissa.
Ai sensi dell’art. 1965 c.c., la transazione è il contratto mediante il quale le parti, attraverso concessioni reciproche, risolvono una controversia già insorta oppure evitano l’insorgere di una lite potenziale tra loro, potendo altresì prevedere la costituzione, la modifica o l’estinzione di rapporti giuridici ulteriori e diversi rispetto a quello che ha originato la pretesa e la contestazione. Pertanto, gli effetti della transazione possono avere duplice natura, dichiarativa (c.d. transazione semplice) o innovativa (c.d. transazione novativa), a seconda che dalla stessa non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti o, al contrario, si determini la creazione di novelle situazioni giuridiche, autonome rispetto a quelle precedentemente esistenti e idonee a sostituirle.
Il Tur reca al suo interno una specifica disposizione in merito, rubricata, per l’appunto, “Transazione” (segnatamente, l’art. 29, dal 1° gennaio 2027, art. 33 del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123), secondo la quale «Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa».
La disposizione appena citata pone alcuni problemi interpretativi, derivanti dalla sua mancata attitudine a porsi quale deroga al principio di alternatività Iva-registro, bensì come norma operante in via residuale, qualora quest’ultimo non risulti concretamente applicabile. I rapporti tra i due regimi, in particolare, sono stati delineati dalla giurisprudenza valorizzando la distinzione tra transazione semplice e novativa: secondo la Cassazione, «In ragione della propria natura e dei propri effetti, la transazione novativa si sottrae al regime di alternatività IVA-registro riferibile al rapporto originario» (Cass., sez. V, 23 giugno 2021, n. 17869). Difatti, l’eventuale carattere novativo della transazione che si innesti su operazioni soggette ad Iva determina di fatto l’estinzione di quest’ultime, le quali vengono sostituite da nuove obbligazioni non soggette al tributo armonizzato e, pertanto, non coperte dal principio di alternatività; al contrario, la transazione semplice lascia inalterato il rapporto giuridico originario, con la conseguenza che l’operazione sottostante continua a beneficiare delle implicazioni del principio di alternatività Iva-registro (per un’analisi più ampia, A. PICCOLO, La transazione novativa esclude il principio di alternatività IVA/registro, in Il fisco, 2024, 27, p. 2592).
La vicenda qui sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, a ben vedere, può essere risolta mediante l’applicazione di passati approdi giurisprudenziali, anche di legittimità, concernenti ipotesi del tutto analoghe. In materia di transazione avente ad oggetto un appalto d’opera, e in particolare una riduzione del prezzo a fronte delle contestazioni del committente (proprio come nel caso di specie), la Corte di cassazione (Cass., sez. III, 27 marzo 2014, n. 7208, richiamata anche nella pronuncia in commento) ha già tracciato una linea di demarcazione alquanto netta tra carattere novativo o meno dell’accordo: in particolare, si è ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti ha natura novativa solo laddove si fondi sull’effettivo riscontro dei denunciati vizi, difetti o ritardi nell’esecuzione del lavoro appaltato, la cui sussistenza induce a ritenere che l’appaltatore, accettando la riduzione del corrispettivo, abbia implicitamente riconosciuto il minor valore delle opere realizzate rispetto a quanto originariamente pattuito, mentre la stessa ha carattere non novativo qualora l’accordo sia stato concluso al solo fine di evitare la lite ed affrettare il pagamento.
3. La soluzione della Suprema Corte e considerazioni conclusive
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto l’accertamento sul presupposto d’imposta operato dai giudici di merito insoddisfacente, cassando la sentenza impugnata con rinvio. La Corte, in particolare, ha invitato a verificare accuratamente se la scrittura sottoscritta dalle parti fosse o meno qualificabile come transazione novativa, potendo, solo all’esito di detta verifica, stabilire se il regime impositivo definito dall’Agenzia con l’avviso di liquidazione fosse corretto.
La Suprema Corte ha inoltre specificato a quali circostanze di fatto non attribuire rilevanza dirimente. Per qualificare una transazione come novativa, ad esempio, non è sufficiente la previsione, all’interno del contratto, di rilascio di effetti cambiari, accollo di debiti o cessione di crediti, «attenendo le stesse a modalità di esecuzione del pagamento pattuito e non incidenti, invece, sulla qualificazione della transazione in termini di transazione novativa o conservativa». O ancora, non è significativo di per sé il nome di “contratto di transazione” attribuito alla scrittura, così come la clausola con la quale le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra e di rinunciare a qualsivoglia pretesa.
Sul versante nomofilattico, la pronuncia in commento non assume particolare rilievo in ordine all’individuazione delle disposizioni del Tur applicabili alle transazioni, posto che la Suprema Corte non ha elaborato diverse o ulteriori specifiche rispetto al pacifico orientamento dalla stessa espresso negli anni, limitandosi a ricordare la distinzione ai fini Iva (e, quindi, dell’imposta di registro) tra negozi semplici e novativi.
La sollecitazione rivolta ai giudici di merito a procedere, nella risoluzione dei contenziosi in materia, ad una valutazione che tenga conto della totalità degli elementi del caso concreto risulta, ad avviso di chi scrive, degna di nota. La Corte, infatti, ha evidenziato come l’efficacia novativa di una transazione debba essere accertata nel merito dal giudice, attraverso l’identificazione degli elementi costitutivi del negozio e delle finalità pratiche dallo stesso perseguite. Nel caso delle transazioni aventi ad oggetto una riduzione del prezzo originariamente pattuito, quindi, il giudice ha l’obbligo di verificare se tale determinazione sia o meno frutto di un implicito riconoscimento del minor valore delle controprestazioni compiute.
Volendo trarre dalla pronuncia un insegnamento pratico, appare opportuno, nella redazione di accordi transattivi, esplicitare con la massima chiarezza gli elementi che hanno determinato la sottoscrizione dell’accordo. La Suprema Corte, infatti, ha escluso che un accertamento approfondito in tal senso da parte del giudice di merito si renda necessario qualora le parti manifestino espressamente gli scopi dalle stesse perseguiti e la volontà di qualificare la transazione come semplice o novativa. Evidentemente, tale precisazione non deve essere intesa come un invito a ricorrere a pratiche simulative, bensì come un mezzo volto a chiarire con la massima trasparenza la propria posizione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ed in sede giudiziale.
BIBLIOGRAFIA
S. F. MARZO, Riflessi del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sulla tassazione dei trasferimenti d’azienda, in Nuovo notiziario giuridico, 2023, 2, p. 42
A. PICCOLO, La transazione novativa esclude il principio di alternatività IVA/registro, in Il fisco, 2024, 27, p. 2592


