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Home » Blog » Successione di quote di s.s. e valutazione “automatica” immobiliare
Passaggio generazionale

Successione di quote di s.s. e valutazione “automatica” immobiliare

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 9:21
Cecilia Benzi
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1. Il caso

Con la risposta all’istanza di interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della determinazione del valore da attribuire alle azioni di società non quotate e alle quote di società non azionarie cadute in successione o oggetto di donazione, con inedito sguardo prospettico sul tema della valutazione dei beni immobili compresi nel patrimonio della società.

Nel caso di specie l’istante intendeva donare al nipote la nuda proprietà della propria quota di partecipazione in una società semplice, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio.

A giudizio del contribuente ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni il valore dei fabbricati e dei terreni non aventi destinazione edificatoria di proprietà della società semplice, che rileva ai fini della determinazione del valore della quota societaria oggetto di donazione, poteva essere determinato ricorrendo ai coefficienti della cd. valutazione automatica ai sensi dell’art. 34, co. 5 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS).

2. Le coordinate normative

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni l’art. 16, co. 1, lett. b) del TUS prevede una biforcazione dei criteri di determinazione della base imponibile, disponendo che “per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli art. da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lett. h) e i) dell’art. 12”.

Nulla quaestio quando il valore delle quote di partecipazione sia ritraibile dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato: è ormai pacifico che la manifestazione contabile ivi espressa abbia una tendenziale vincolatività in termini accertativi per l’Amministrazione Finanziaria, ammessa alla rettifica solo dietro motivata denuncia dell’inattendibilità delle poste di bilancio (Cass., 7 maggio 2003, n. 6915).

Meno limpido è invece il tenore letterale del secondo periodo della norma che non fornisce alla prassi operativa chiare coordinate orientative sulla determinazione del valore dei beni immobili appartenenti all’azienda sociale oggetto di donazione e successione quando manchi il “valore di libro”, in particolare nulla disponendo sull’applicabilità del meccanismo del limite di rettifica offerto dall’art. 34, co. 5 TUS alle vicende successorie e donative di immobili di cui de cuius o donatario sia una persona fisica.

Il generico riferimento al “valore complessivo dei beni e dei diritti” chiama, infatti, ad un calcolo analitico dei valori effettivi attribuibili a ciascun bene e diritto di cui la società sia titolare, da effettuarsi, al netto delle passività deducibili, secondo i criteri previsti in materia successoria dagli artt. 14 e ss. del TUS, cui espressamente rinvia l’art. 56, TUS.

Nonostante l’art. 14 àncori il criterio di valutazione dei beni immobili al valore venale in comune commercio tout court, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come tale norma vada in lettura combinata con la previsione di cui all’art. 34, co. 5 del TUS, che dispone che “non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art. 14”, ferma la non applicabilità della disposizione ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria (Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E).

Pertanto, pur difettando l’art. 16, co. 1, lett. b), TUS di un esplicito rinvio all’art. 34, co. 5, ragioni di sistematicità portano a ritenere che la determinazione del valore dei beni e diritti appartenenti a società non dotate di sistema di contabilità ordinaria le cui quote sono oggetto di donazione o successione ereditaria non possa che seguire l’applicazione degli stessi criteri di valutazione dell’asse ereditario e liquidazione dell’imposta stabiliti dal Titolo II del TUS per i medesimi beni, e quindi, per gli immobili, la cd. valutazione automatica.

Diversamente si dovrebbe immaginare un’odiosa dissimetria tra la disciplina fiscale riservata agli immobili donati o trasmessi mortis causa di proprietà di persone fisiche e quella applicabile agli immobili appartenenti al patrimonio delle società prive di un bilancio pubblicato o di un inventario regolarmente redatto e vidimato.

3. Conclusioni e riflessi applicativi

Tanto premesso e muovendo da una rassegna del quadro normativo, ha premura l’Agenzia di evidenziare come nel caso di specie il “prezzo-valore” non possa assurgere a base imponibile, mancando nella disciplina prevista all’art. 1, co. 497 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, nonostante la forte analogia tra gli artt. 52, co. 4 TUR e 34, co. 5 TUS, un esplicito rinvio alle disposizioni che regolano l’imposta sulle successioni e donazioni.

Il valore tabellare dunque, lungi dall’entrare nell’orbita degli elementi strutturali del tributo successorio e donativo, costituisce in ogni caso limite al potere di accertamento da parte degli Uffici.

L’Agenzia riconosce infatti che qualora in sede di dichiarazione di successione o donazione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, vengano dichiarati con riferimento agli immobili di proprietà di tale società valori non inferiori a quelli tabellari, o un valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento sugli stessi in misura non inferiore a quella determinata a norma dell’art. 14 del TUS, l’Amministrazione Finanziaria non potrà dare luogo a rettifica del valore dichiarato, ferma restando l’esclusione dall’applicabilità del limite all’accertamento dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

Sebbene non potesse muoversi con assoluta disinvoltura, la dottrina era già approdata a detta soluzione interpretativa valorizzando quella risalente prassi ministeriale che con riferimento ai criteri di determinazione del valore degli immobili appartenenti al compendio aziendale donato o trasmesso mortis causa aveva sdoganato il criterio della valutazione automatica (Circ. 10 giugno 1986, n. 37/220391 e Ris. 20 agosto 1998, n. 105/E).

La stretta similitudine della lettera e dei presupposti delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile dell’azienda, contenute all’art. 15 del TUS, e delle quote sociali, ex art. 16 del TUS, è argomento dirimente anche per l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 5 del 5 gennaio 2021 conferma, dunque, l’applicabilità del criterio della valutazione tabellare agli immobili compresi nel patrimonio della società.

L’applicazione del valore catastale quale “top value” al di sopra del quale l’Ufficio vede inibito il suo potere di rettifica contribuisce a rinnovare, anche nell’ottica del passaggio generazionale d’impresa, l’appetibilità dello strumento donativo delle quote di partecipazione in società semplice, o in altra non azionaria, che non abbia redatto né bilancio né inventario.

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