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Lettura: Conferimento a realizzo controllato e partecipazioni in comproprietà: l’art. 177 Tuir alla luce dello Studio del Notariato n. 37-2026/T
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Home » Blog » Conferimento a realizzo controllato e partecipazioni in comproprietà: l’art. 177 Tuir alla luce dello Studio del Notariato n. 37-2026/T
Fiscalità d'impresa

Conferimento a realizzo controllato e partecipazioni in comproprietà: l’art. 177 Tuir alla luce dello Studio del Notariato n. 37-2026/T

Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2026 7:18
Antonio Sibilia
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1. Il caso

Nelle operazioni di riorganizzazione patrimoniale e di passaggio generazionale è frequente che quote o azioni siano detenute da più soggetti in comunione ereditaria. Si pone allora la questione se il conferimento della partecipazione così detenuta possa fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177, co-2 o co. 2-bis, Tuir. Il tema si colloca all’intersezione fra la disciplina tributaria delle operazioni straordinarie e la struttura civilistica della comunione, e non risulta risolto in via espressa neppure dopo la riscrittura dell’art. 177, comma 2-bis, Tuir ad opera del d.lgs. 192/2024.

Sul punto è di recente intervenuto lo Studio n. 37-2026/T del Consiglio Nazionale del Notariato (est. F. Raponi). Secondo la ricostruzione ivi prospettata, l’applicazione del regime di c.d. “realizzo controllato” alle partecipazioni detenute in comproprietà incontrerebbe un ostacolo di ordine letterale e strutturale: l’art. 177 Tuir fa riferimento alle «azioni» o «quote» e al «conferente» quale centro unitario di imputazione, sicché il conferimento avente ad oggetto meri diritti indivisi non sarebbe agevolmente riconducibile alla fattispecie tipica. In questa prospettiva, il conferimento del diritto indiviso dovrebbe essere preceduto da una divisione della comunione, tale da ricondurre in capo a ciascun soggetto una partecipazione autonoma da conferire, ove si voglia far rientrare l’operazione nel perimetro del regime.

2. Le considerazioni

La conclusione dello Studio del Notariato è autorevole e coerente con un’esigenza di certezza applicativa, ma non è l’unica ricostruzione ritenuta possibile: una lettura coerente con la funzione fiscale della norma, infatti, potrebbe condurre a un esito favorevole all’ammissibilità del regime.

Occorre distinguere l’oggetto del conferimento dalla sua titolarità: la comunione non frammenta la partecipazione in una pluralità di partecipazioni economicamente autonome, ma incide sul modo in cui la titolarità è ripartita, restando ciascun soggetto contitolare di una quota ideale sull’intero. Coerentemente, i diritti sociali di una partecipazione in comproprietà non spettano ai contitolari uti singuli, ma sono esercitati congiuntamente per il tramite di un rappresentante comune (art. 2347 c.c. per le azioni; principio esteso alle quote di s.r.l., cui si riferisce l’art. 2468 c.c.): la posizione verso la società è, quindi, unitaria.

Quando tutti i contitolari conferiscono congiuntamente la partecipazione comune e ricevono, nella conferitaria, partecipazioni attribuite secondo la medesima proporzione, l’operazione dovrebbe integrare un conferimento unitario della partecipazione sociale comune e non una somma di conferimenti separati di diritti indivisi. La comproprietà, in altri termini, non trasforma l’oggetto del conferimento in una pluralità di diritti autonomi, quando l’operazione abbia ad oggetto la partecipazione comune nella sua unitarietà.

A sostegno di tale lettura si rappresentano più argomenti che valorizzano la ratio del regime: i) il conferimento non determina realizzo monetario: non vi è cessione a terzi né incasso di corrispettivo, ma sostituzione dell’investimento con una partecipazione nella conferitaria; ii) la plusvalenza resta latente ove le voci di patrimonio netto siano iscritte in continuità con il costo fiscalmente riconosciuto: la neutralità indotta, con riferimento al co. 2, opera a prescindere dalla circostanza che il conferente sia unico o plurimo; iii) non si verifica una divisione sostanziale se la comunione, o comunque la proporzione economica fra i contitolari, permane sulla partecipazione ricevuta: manca l’effetto tipico dello scioglimento divisorio, ossia l’attribuzione a ciascuno di beni in proprietà esclusiva in luogo della quota ideale; iv) l’imputazione pro quota dei redditi ai singoli contitolari, principio pacifico, attiene a un piano diverso da quello della verifica della consistenza e delle qualità della partecipazione conferita, che è unica; v) l’apertura del comma 2-bis ai familiari ex art. 5, comma 5, Tuir conferma la compatibilità del regime con assetti a base familiare plurisoggettiva; in tale direzione depone la prassi che ha ammesso il conferimento congiunto, da parte di più soci legati da vincoli familiari, di partecipazioni nella medesima società a favore di un’unica conferitaria (Agenzia delle Entrate, ris. n. 91 del 31 marzo 2026).

Il rapporto fra profilo civilistico e qualificazione fiscale va dunque impostato con precisione. Il tema, infatti, non è se ciascun contitolare sia fiscalmente irrilevante bensì se la presenza di più contitolari impedisca in assoluto di considerare conferita la partecipazione nella sua unitarietà. Ove l’operazione non sciolga la comunione e mantenga continuità fra partecipazione conferita e ricevuta, la qualificazione fiscale dovrebbe tenere conto della sostanza. In tale direzione muovono gli orientamenti notarili secondo cui alla comproprietà indivisa dell’intera partecipazione si applica la disciplina propria della società unipersonale, in ragione dell’esercizio unitario dei diritti sociali (Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie). Inoltre, la stessa prassi in materia di esenzione per i passaggi generazionali (art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990) ha già considerato la partecipazione ereditata in comunione come blocco unitario, riferito alla quota complessivamente trasferita (Agenzia delle Entrate, ris. n. 109 del 26 maggio 2026), sia pure ai fini del controllo.

L’ammissibilità del regime così ricostruita non può essere generalizzata in modo automatico. La compatibilità con il regime richiede una verifica caso per caso, avente ad oggetto: i) l’effettiva unitarietà della partecipazione conferita; ii) la sussistenza dei requisiti dell’art. 177 Tuir; iii) la qualificazione della partecipazione, ove rilevi il comma 2-bis, con verifica delle soglie sulla consistenza complessiva e non su frazioni individuali; iv) la continuità delle quote di comproprietà, che devono riprodursi sulla partecipazione ricevuta; v) l’assenza di effetti divisionali o traslativi ulteriori, quali attribuzioni in proprietà esclusiva o conguagli; vi) la corretta iscrizione delle voci di patrimonio netto della conferitaria; vii) la coerenza con finalità riorganizzative effettive (cfr. Agenzia delle Entrate, ris. n. 374 del 13 luglio 2022).

Sul piano dell’imposizione indiretta, ove l’operazione sia qualificata come conferimento e non come atto divisorio, l’atto sconterebbe l’imposta di registro in misura fissa (artt. 4 e 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986) e non l’imposta proporzionale prevista per le divisioni (art. 3 della medesima Tariffa; Cass. n. 2630/2024), in coerenza con l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 (Corte cost. nn. 158/2020 e 39/2021).

La posizione negativa dello Studio n. 37-2026/T, pertanto, non costituisce l’unica soluzione interpretativa. Ove si valorizzino la permanenza della comunione e la continuità dei valori fiscali, il conferimento di partecipazioni detenute in comproprietà sarebbe compatibile con il realizzo controllato quando abbia ad oggetto la partecipazione comune nella sua unitarietà. Ad ogni modo, in difetto di un chiarimento espresso dell’Amministrazione o di un intervento normativo puntuale, la fattispecie richiede comunque particolare attenzione.

BIBLIOGRAFIA

CNN, Studio n. 29-2021/T, Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile, est. F. Raponi

CNN, Studio n. 37-2026/T, Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: novità, tecniche redazionali e casi pratici, 12 giugno 2026, est. F. Raponi

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