1. Imposta di registro e decisioni giudiziarie: a contare è il trasferimento di ricchezza
La Corte di cassazione (Cass., sez. V, 24 luglio 2025, n. 21203) ha chiarito quale trattamento fiscale debba seguire alla dichiarazione di risoluzione di un mandato fiduciario c.d. “germanico” da parte di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, qualora sia stato contestualmente disposto l’ordine alla restituzione delle somme conferite in ragione dell’incarico. La Suprema Corte, in particolare, è stata chiamata a rispondere al seguente quesito: l’ipotesi appena descritta è sussumibile nell’alveo della lett. b) o della lett. e) di cui all’art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, Tur (dal 1° gennaio 2026, art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, All. 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123)? Detto in altre parole, tale vicenda dovrà essere qualificata come condanna al pagamento di somme, e quindi essere assoggettata a imposta di registro proporzionale, o come decisione giudiziaria che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento di un atto «ancorché portant[e] condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto», imponibile in misura fissa?
La soluzione fornita dalla Cassazione al caso in commento si pone nel solco di un orientamento di legittimità ormai consolidato, il quale ravvisa il discrimine tra le norme di cui alla lett. b) e di cui alla lett. e) cit. nel trasferimento di ricchezza e, quindi, nell’effettivo incremento della sfera patrimoniale della parte vincitrice disposto dalla pronuncia giudiziale. Pacificamente, infatti, le due disposizioni vengono poste in un rapporto da genere a specie, nell’ambito del quale la previsione di cui alla lett. b) viene individuata come regola generale, mentre a quella di cui alla lett. e) viene attribuito carattere speciale. L’elemento normativo aggiuntivo implicito in quest’ultima, in particolare, consisterebbe nel contenuto e nella funzione meramente restitutori dei provvedimenti ivi inclusi, i quali mirerebbero esclusivamente al ripristino di una situazione patrimoniale qua ante actum (Cass., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4537).
Tale principio di diritto fornisce una preziosa direttrice per l’individuazione del regime fiscale applicabile anche alle vicende giuridiche più complesse prese in considerazione dai provvedimenti giurisdizionali, delle quali dovrà essere rintracciata l’autentica sostanza economica: nel caso in cui determinino in concreto una traslazione patrimoniale, l’imposta di registro sarà dovuta in misura proporzionale, mentre, nell’ipotesi in cui un simile trasferimento di ricchezza non sia previsto o sia solo apparente, il tributo dovrà essere determinato in misura fissa.
2. Il caso: la sentenza che dichiari la risoluzione del mandato fiduciario germanico
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, i controricorrenti resistevano in qualità di eredi del defunto mandatario di un negozio fiduciario di natura pacificamente germanica, attraverso il quale era stata affidata la gestione di una somma di denaro proveniente dalla vendita di un immobile. A seguito del decesso, gli aventi causa erano risultati soccombenti nel giudizio civile volto al ripristino della situazione patrimoniale antecedente alla stipulazione del patto ad opera del de cuius e, conseguentemente, avevano assunto la qualità di soggetti passivi dell’imposta di registro derivante dalla condanna.
A fronte di tale vicenda, l’Agenzia delle Entrate, parte ricorrente, aveva provveduto alla liquidazione del tributo in misura proporzionale del 3%, qualificando il caso in questione come condanna al pagamento di somme ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, Tur. Secondo i contribuenti accertati, al contrario, l’ipotesi sarebbe stata sussumibile nell’alveo dell’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, Tur, a mente del quale sono soggette all’imposta di registro in misura fissa le decisioni giudiziarie che dichiarino la nullità o pronuncino l’annullamento di un atto, anche qualora producano effetti restitutori o risolutivi.
Per una più agevole comprensione della problematica e della soluzione fornita dalla Cassazione, è utile premettere alcuni cenni in merito alle questioni di natura civilistica sottostanti alla controversia. Specificamente, l’ordinamento giuridico fa discendere un diverso assetto obbligatorio tra le parti di un negozio fiduciario a seconda che lo schema sottoscritto sia di derivazione romanistica o germanica:
i) nel modello di fiducia romanistica, il fiduciario acquista un potere giuridico pieno ed illimitato dal punto di vista reale, ragione per cui lo scopo del negozio opera soltanto indirettamente per via del rapporto obbligatorio sotteso con il fiduciante;
ii) nel modello di fiducia germanica, per converso, lo scopo esercita un’influenza limitatrice diretta nei confronti del potere giuridico del fiduciario, il quale è realmente limitato da condizione risolutiva. Il presupposto di tale tipologia di accordo, infatti, risiede nella separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio, nell’ambito della quale permane la signoria del fiduciante sul patrimonio senza che si realizzi alcun effetto traslativo (cfr. A. RUDOKVAS, La “traduzione” del trust nei termini di civil law, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 2, p. 128). In questa ipotesi, di conseguenza, l’avveramento della condizione risolutiva (che potrebbe consistere nella semplice revoca, così come in una violazione degli obblighi convenuti o nella morte o nel fallimento del fiduciario) determina il venire meno dello scopo stesso del patto, comportando retroattivamente la cessazione del vincolo.
A ben vedere, proprio alla luce dell’improduttività di effetti traslativi da parte del patto germanico, ad un provvedimento giudiziale che ne dichiari la cessazione non può che essere attribuita semplice valenza restitutoria, dovendosi escludere la realizzazione di un reale trasferimento di ricchezza. Ebbene, è stato proprio il concetto di traslazione patrimoniale ad essere decisivo per la risoluzione della questione giuridica controversa: la Corte di cassazione, avvalendosi del principio di diritto di cui al paragrafo precedente, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, argomentando che «la declaratoria di risoluzione (recte, di estinzione) del mandato ha comportato la caducazione del titolo del precedente ‘trasferimento’ e la conseguente condanna ha avuto un contenuto ed una funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale precedente». In conclusione, al caso di specie dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
3. Un caso opposto: la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare
La traslazione patrimoniale prodotta dalla decisione giudiziaria ai fini dell’imposta di registro è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità anche per giungere ad esiti opposti a quello sopra riportato.
Un esempio emblematico è quello della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, assoggettata per indirizzo consolidato al tributo in misura proporzionale (cfr. Cass., sez. V, 7 luglio 2017, n. 16814). Quest’ultima, infatti, disponendo la restituzione dei pagamenti effettuati dal fallito in violazione della par condicio creditorum nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, produce l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti. In tale ipotesi, ad avviso della Cassazione, il trasferimento di ricchezza deve essere ravvisato nell’accrescimento del patrimonio costituente la massa fallimentare. Il fallimento, insomma, viene considerato quale entità giuridicamente autonoma rispetto al fallito, cosicché la sentenza che ha pronunciato la revocatoria non può essere interpretata come strumento di ripristino di una situazione anteriore.
A deporre a favore di tale lettura è anche un argomento di ordine letterale, posto che la lett. e) di cui all’art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, Tur – norma che, come chiarito in precedenza, ha carattere speciale e deve essere oggetto di stretta interpretazione – prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto: la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare non determina alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale continua ad essere valido ed efficacie, seppur privo di effetti nei confronti della procedura esecutiva (cfr. S. CAPOLUPO, L’imposta di registro nel regime dell’azione revocatoria, in il fisco, 2022, 25, p. 2434).
4. Risoluzione, mancati effetti traslativi di ricchezza e trust
L’irrilevanza fiscale dei trasferimenti patrimoniali “non effettivi” rappresenta un criterio giuridico la cui validità è idonea ad esplicarsi anche nell’ambito di tributi differenti dall’imposta di registro. Tale principio, ad esempio, è stato applicato dalla Cassazione allo scopo di stabilire la rilevanza o meno della risoluzione del trust in materia di imposta sulle donazioni: la Suprema Corte, in particolare, ha ravvisato in una simile eventualità una retrocessione di beni nella sfera del disponente del tutto irrilevante ai fini impositivi, trattandosi di un effetto automatico, avente efficacia ex tunc, determinato dall’impossibilità sopravvenuta di realizzare un arricchimento, quello del potenziale beneficiario, mai compiutosi (Cass., sez. V, 15 novembre 2023, n. 31857).
Sul punto, occorre precisare come il trust, quale istituto riconducibile allo schema della fiducia, sia solo in apparenza pienamente assimilabile al modello germanistico, sebbene, al pari dei negozi giuridici appartenenti a quest’ultima categoria, non produca alcuna concreta traslazione di ricchezza prima del raggiungimento del suo scopo. Nel trust, a ben vedere, la segregazione del patrimonio comporta la mancata riferibilità dello stesso ad un qualche individuo, poiché non determina un trasferimento della titolarità giuridica dei beni ivi contenuti; al trustee, in effetti, è attribuito un diritto profondamente diverso da quello di proprietà inteso in senso classico (T. TASSANI, La fiducia e il trust nel sistema fiscale italiano, in Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova Serie A., 2015, 43, p. 417).
Un’interpretazione coerente del principio in esame conduce logicamente ad escluderne l’applicazione nell’ipotesi di risoluzione di un negozio donativo. In quest’ultimo caso, infatti, ci si trova dinanzi ad un contratto che, sebbene sia successivamente cessato, risultava già pienamente produttivo di effetti traslativi a far data dalla sua stipulazione. L’eventualità appena descritta, con ogni evidenza, è radicalmente diversa dalla risoluzione del trust, il quale, se terminato anticipatamente, non realizza il trasferimento rilevante ai fini impositivi nel senso sopra specificato (cfr. M. LUPOI, T. TASSANI, Il c.d. “scioglimento consensuale” del trust: diritto civile e diritto tributario, in Trusts e attività fiduciarie, 2020, 1, p. 5)
5. Considerazioni conclusive.
Dalle pronunce della Cassazione si evince come l’esatta qualificazione del trattamento fiscale di un provvedimento giudiziale, ai fini dell’imposta di registro, non possa prescindere dalla valutazione del suo contenuto e degli effetti economici dallo stesso prodotti. Da questo punto di vista, la sentenza della Suprema Corte in merito alla risoluzione del patto germanico non desta stupore, esprimendo una posizione del tutto coerente con un indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato, sebbene lo specifico caso non fosse stato ancora oggetto di appositi chiarimenti.
Lo specifico caso in commento, che non era stato ancora oggetto di appositi chiarimenti, dovrebbe condurre a adottare maggiori accortezze nella presentazione delle istanze di registrazione. Sarebbe opportuno, in particolare, precisare in tale sede la natura restitutoria e non satisfattiva della condanna, onde evitare successive riprese a tassazione (D. MURITANO, Quando il fisco tassa anche la restituzione (ma la Cassazione dice basta), 27 ottobre 2025, in Blast).
Allargando l’orizzonte di indagine, non si può trascurare come l’orientamento ermeneutico espresso dalla Cassazione, il quale presenta l’indubbio vantaggio di categorizzare con precisione le vicende giuridiche rilevanti, rendendo relativamente agevole la scelta tra l’applicazione dell’imposta in misura fissa o proporzionale, abbia sollevato alcune perplessità in dottrina, dovute alla sua, forse, eccessiva rigidità. L’improduttività da parte di un atto giudiziale di una qualche forma di traslazione di ricchezza appare, a ben vedere, decisamente infrequente. Si pensi all’ipotesi di una condanna restitutoria derivante da invalidità o inefficacia contrattuale: affinché la parte adempiente sia indennizzata per il danno subito, occorrerà che alla restituzione di quanto indebitamente versato si accompagni quantomeno la corresponsione di interessi, i quali con evidenza esulano dallo status quo ante (cfr. R. DOLCE, L’imposta di registro sugli atti giudiziari alla luce di recente giurisprudenza di merito, in Corriere Tributario, 2018, 34, p. 2638). Insomma, l’indirizzo della Cassazione rischia di tradursi in un’interpretazione di fatto abrogante della norma di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, Tur, a fronte del dato testuale della disposizione che non suggerisce una lettura così netta.
BIBLIOGRAFIA
S. CAPOLUPO, L’imposta di registro nel regime dell’azione revocatoria, in il fisco, 2022, 25, p. 2434;
R. DOLCE, L’imposta di registro sugli atti giudiziari alla luce di recente giurisprudenza di merito, in Corriere Tributario, 2018, 34, p. 2638;
M. LUPOI, T. TASSANI, Il c.d. “scioglimento consensuale” del trust: diritto civile e diritto tributario, in Trusts e attività fiduciarie, 2020, 1, p. 5;
D. MURITANO, Quando il fisco tassa anche la restituzione (ma la Cassazione dice basta), 27 ottobre 2025, in Blast;
A. RUDOKVAS, La “traduzione” del trust nei termini di civil law, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 2, p. 128;
T. TASSANI, La fiducia e il trust nel sistema fiscale italiano, in Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova Serie A., 2015, 43, p. 417.


