L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità alla disciplina dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione, in caso di trasferimenti societari, non accenna a diminuire neanche dopo il recente intervento di riforma dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 (“Tusd”). Se, da un lato, la riformulazione della disposizione agevolativa ha certificato un sostanziale ampliamento dell’applicazione del beneficio, dall’altro, purtroppo, non ha risolto del tutto alcune criticità interpretative, che da tempo sono oggetto di un ampio dibattito in seno alla dottrina e fra gli operatori del settore.
Testimoniano così un interesse ancora vivo per l’argomento, con l’intento di ribadire nuovamente i confini interpretativi dei requisiti dell’esenzione dell’art. 3, comma, 4-ter, i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate divulgati con le Risposte ad interpello n. 109, 115, 116 e 143 del 2026, che, in completa assonanza con i pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. n. 7619, n. 6799, n. 6614, n. 6616 del 2026), hanno esaminato con lucida attenzione le condizioni per poter dire integrato, in capo al beneficiario del trasferimento, il controllo di diritto della società, requisito necessario per il riconoscimento dell’esenzione dell’imposizione indiretta sull’attribuzione.
In particolare, la verifica del requisito del controllo è stata condotta dall’Amministrazione finanziaria da punti di osservazione differenti, che incarnano, tuttavia, contesti e fattispecie diffuse attraverso le quali si è soliti attuare il passaggio generazionale. Nello specifico, sotto la lente del verificatore sono stati posti: il caso della ricezione da parte dei beneficiari di partecipazioni sociali in regime di comunione; il trasferimento ai discendenti della piena proprietà delle quote, tuttavia con riserva in capo al disponente di diritti patrimoniali o amministrativi rilevanti; l’attribuzione all’erede o al donatario di un diritto frazionato rappresentato dalla sola nuda proprietà della partecipazione.
La formulazione attualmente in vigore dell’art. 3, comma 4-ter, del Tusd prevede che, in caso di trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, eseguiti nell’ambito di operazioni di passaggio generazionale a favore del coniuge o dei discendenti diretti del disponente, l’esenzione dall’imposta di successione o donazione spetta a condizione che:
i) l’attribuzione permetta al beneficiario di acquistare il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. o di integrarlo se già esistente;
ii) il beneficiario si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa e mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dal trasferimento.
Nel caso in cui vengano trasferite partecipazioni in società di persone, l’esenzione è riconosciuta a patto che il beneficiario ne mantenga la titolarità per almeno cinque anni dalla ricezione per successioneo per atto donativo, impegnandosi per lo stesso lasso di tempo alla prosecuzione dell’attività sociale.
Quanto finora brevemente premesso, in merito ai fondamenti minimi dell’architettura di esenzione, renderà più semplice mettere a fuoco le precisazioni diramate dall’Amministrazione e i principi espressi dalla Corte di Cassazione nei diversi contesti esaminati, al fine di individuare con chiarezza cosa debba intendersi per controllo di diritto della partecipazione ricevuta e quando tale condizione possa dirsi integrata.
1. La Risposta ad interpello n. 109/2026: quando la somma non fa il totale
La questione sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter sopra citato al trasferimento per successione legittima, in favore del coniuge e delle due figlie, di una partecipazione del 35% detenuta dal defunto in una società di capitali dedicata alla gestione immobiliare e allo sfruttamento di altri redditi passivi.
Nel caso di specie, il capitale sociale dell’entità era già detenuto sia dal coniuge superstite, nella misura del 35%, sia dalle due discendenti, nella misura del 15% ciascuna. In assenza di testamento del defunto, la partecipazione del 35% residuo, da questi detenuta, è caduta in successione legittima, con conseguente trasferimento della stessa ai tre eredi in regime di comunione ereditaria ed esercizio dei rispettivi diritti mediante un rappresentante comune.
In un simile contesto, quale quello appena tratteggiato, verrebbe da chiedersi perché il coniuge superstite istante abbia nutrito dei dubbi (o delle vane speranze) sull’eventuale applicabilità dell’esenzione dall’imposta di successione, stante l’impossibilità per questi di considerare integrato, in capo a sé, il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., non disponendo in proprio della maggioranza del capitale sociale né dei diritti di voto ordinariamente esercitabili.
Eppure, appellandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18732/2024, il contribuente ha sostenuto che il controllo di diritto potesse ritenersi integrato sulla base della somma delle quote detenute in proprio dal coniuge e quelle detenute in comproprietà. Tuttavia, anche così opinando, nel caso di specie nessun socio in proprio avrebbe potuto ottenere alcun controllo di diritto della società (i.e. sommando il 35% detenuto dal coniuge in proprio ad 1/3 del 35% detenuto in comunione indivisa si giunge al risultato del 47% del capitale sociale).
Replicando alle valutazioni del contribuente, il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, che conduce alla preclusione di ogni possibile riconoscimento dell’agevolazione, non si presta ad obiezioni. Sebbene, in via generale, anche i comproprietari di una partecipazione possano detenere il controllo di una società, nell’ipotesi in cui, tramite il rappresentante comune, i beneficiari siano in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto e incidere, così, sulle decisioni sostanziali inerenti alla gestione e all’organizzazione della società, tale risultato non lo si raggiunge quando le partecipazioni siano frazionate fra i coeredi.
Questo perché, afferma l’Agenzia delle Entrate, le partecipazioni dei coeredi in regime di comunione non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dagli stessi coeredi in titolarità esclusiva. Nel caso in cui la partecipazione sia frazionata fra più discendenti, l’agevolazione spetta solo se l’attribuzione consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte di un singolo discendente. Al contrario, se il trasferimento della quota di controllo avviene a più discendenti in comproprietà, l’esenzione è garantita solo se gli eredi in comunione possono esercitare e mantenere il controllo (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 75/E/201 e Risposta ad interpello n. 155/2020; Corte di Cassazione, sentenza n. 6591/2021 e 7429/2021).
Stante la diversa natura del titolo di possesso, la partecipazione detenuta individualmente non si somma, ai fini della verifica del controllo richiesto dall’agevolazione, alla quota di partecipazione ereditata in comunione né all’intera quota in comunione. In questo caso, la somma non fa il totale.
2. La Risposta ad interpello n. 115/2026: se chi ha di più conta di meno, qualcosa non torna
Chiamata a valutare la possibilità che il trasferimento delle partecipazioni di una holding familiare, neocostituita per lo scopo – asserito dal contribuente – di riorganizzare la governance societaria e facilitare il passaggio generazionale, benefici dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, con la Risposta ad interpello n. 115/2026 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di delineare quali siano gli aspetti sostanziali che rendono effettivo il controllo di diritto della partecipazione attribuita, evidenziando, così, al contrario, quali siano le carenze strutturali dei poteri partecipativi del beneficiario, che non consentono a quest’ultimo di incidere pienamente sulla gestione sociale e sulla conduzione d’impresa, rendendo dunque esente il trasferimento.
Lo schema di riorganizzazione da eseguire mediante patto di famiglia, rappresentato dal contribuente, prevedeva il conferimento delle partecipazioni della controllante del conglomerato di società operative in una nuova holding con categorie di quote differenti. Successivamente, il contribuente avrebbe donato ai due figli, in piena proprietà e in regime di comunione, il 41% del capitale della newco, trasferendo loro il 78% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, pur tuttavia, mantenendo la piena di titolarità di azioni di categoria dotate di diritti rafforzati e riservandosi rilevanti poteri patrimoniali e amministrativi nella società neocostituita.
Nello specifico, dall’esecuzione del patto di famiglia, disciplinando le regole statutarie della società oggetto di donazione:
i) i beneficiari del trasferimento non avrebbero ricevuto per donazione una quota di maggioranza del capitale della nuova holding, ma solo il 41% del capitale sociale;
ii) il donante, non solo sarebbe rimasto pieno proprietario dell’11% del capitale della newco e, al contempo, nudo proprietario di un’altra quota pari al 12%, ma avrebbe mantenuto rilevanti poteri amministrativi, consistenti nel diritto di concorrere alla nomina degli amministratori e in diritti di veto rafforzati su rilevanti questioni afferenti alla gestione della società (i.e. operazioni straordinarie), oltreché rispetto alle distribuzioni di utili (nel caso di specie, quelle eccedenti la soglia del 15% dell’utile dell’esercizio realizzato dalla società).
Il quadro della distribuzione dei poteri, fra disponente e figli donatari, nella società holding del gruppo imprenditoriale, per come raffigurato, non ha permesso all’Agenzia delle Entrate di riconoscere il trasferimento di un effettivo controllo di diritto della nuova entità.
Stante la necessità di verificare le clausole statutarie e i patti parasociali, per accertarsi che il in capo al disponente non residuassero poteri effettivi tali da incidere sull’andamento della società oggetto di donazione e capaci di svuotare i poteri effettivi dei beneficiari (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6799/2026, n. 6614/2026 e n. 6616/2026), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che nel caso esaminato non si desse luogo ad alcun trasferimento del controllo di diritto. Per fondare le proprie conclusioni, l’Autorità ha valorizzato alcune circostanze evidenti, dalle quali ha desunto che ago della bilancia della vita sociale e socio determinante continuasse ad essere il donante, in quanto:
i) tutte le deliberazioni riferite alle materie oggetto dell’assemblea straordinaria avrebbero potuto essere adottate solo con il consenso del padre donante, il cui voto favorevole sarebbe stato sempre imprescindibile, così rendendosi evidente il potere di condizionamento dell’assemblea;
ii) risultando determinante il proprio voto per approvare la nomina degli amministratori, il donante avrebbe «[…] mantenuto un ampio ventaglio di poteri decisionali, tali da comprimere fortemente il controllo di diritto dei due figli donatari, sino a giungere al vero e proprio veto su decisioni strategiche per la società»;
iii) il voto favorevole del disponente sarebbe stato indispensabile anche per distribuire gli eventuali utili in misura superiore alla soglia ammessa dallo statuto della nuova società, manifestandosi così un’ingerenza gestoria insuperabile da parte di chi avrebbe dovuto, invece, favorire il passaggio di testimone nella conduzione aziendale.
Il mancato trasferimento a favore dei figli della maggioranza del capitale sociale e l’assenza, di qualsivoglia loro capacità di incidere, con il proprio voto, sulla delibera di destinazione e ripartizione degli utili hanno reso impossibile riconoscere ai beneficiari a loro il controllo di diritto della neocostituita (conformemente a quanto statuito dalle ordinanze n. 6164/2026 e n. 6166/2026 della Corte di Cassazione, in merito alla riserva del diritto di voto sugli utili in capo all’usufruttuario).
L’esenzione prevista dal comma 4-ter dell’art. 3 del Tusd può operare solo per quei trasferimenti delle quote che permettono un controllo sostanziale dell’ente. Controllare una società significa permettere al discendente di incidere effettivamente sulla sua gestione, non certo dargli la responsabilità di navigare un bastimento timonato da altri.
3. La Risposta ad interpello n. 116/2026: il re è nudo
Il trasferimento della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone che svolge attività d’impresa (nel caso di specie, una s.n.c.), innescato dal patto di famiglia motivato da esigenze di riorganizzazione endosocietaria, familiare e di facilitazione del passaggio generazionale dell’imprenditore, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, 4-ter, del Tusd. Tale principio generale vale a condizione che la partecipazione trasferita permetta l’acquisizione da parte del beneficiario di tutti quei poteri che consentano a quest’ultimo di acquisirne il controllo, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Si potrebbe sintetizzare così l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 116/2026 nell’indagine della sussistenza di un vero e sostanziale controllo di diritto da trasferire, il quale si inserisce, non solo, nel solco dei chiarimenti precedentemente pubblicati dalla stessa Amministrazione finanziaria e fino a qui commentati, ma, altresì, si pone in perfetta concordanza con gli arresti della giurisprudenza di legittimità coeva (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7619/2026).
Avendo come sfondo un’operazione di riorganizzazione societaria dell’attività d’impresa familiare, la valutazione di compatibilità dell’esenzione fiscale in commento ha riguardato il trasferimento, attuato mediante patto di famiglia, da parte del padre al figlio della nuda proprietà delle 99,9% delle quote delle due società di persone neocostituite (s.n.c.) nelle quali è stata conferita la totalità delle partecipazioni di una società per azioni, con riserva a favore del genitore disponente dell’usufrutto vitalizio sulle quote di entrambe le conferitarie.
Così, a seguito della riarticolazione societaria finalizzata al passaggio del testimone imprenditoriale – a detta del disponente istante – a seguito degli atti di conferimento delle azioni della s.p.a. nelle due s.n.c. in regime di realizzo controllato e dei conseguenti atti di donazione del diritto frazionato sulle quote di quest’ultime, il trasferimento della nuda proprietà a favore del figlio beneficiario avrebbe permesso a quest’ultimo, ancorché indirettamente, di detenere il controllo di diritto della società per azioni ai sensi del numero 1) del primo comma dell’art. 2359 c.c. Tuttavia, i patti di famiglia, attraverso i quali si sarebbe dato luogo alla riorganizzazione, prevedevano alcune clausole in forza delle quali il disponente usufruttuario avrebbe mantenuto incisivi poteri di rappresentanza e amministrazione delle società di persone conferitarie.
La rappresentazione di un simile scenario non ha permesso all’Amministrazione di aderire alla tesi del contribuente favorevole alla riconoscibilità dell’esenzione. In particolare, operando un’attenta ricostruzione sistematica della ratio legis del beneficio fiscale, fondata sulle note Raccomandazioni della Commissione Europea n. 94/1069/CE e n. 98/C e 93/02 del 1998 oltreché sulle statuizioni della sentenza n. 120/202 della Corte Costituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ancora una volta due connotati ormai chiari nella profilazione del beneficio. In primo luogo, la donazione delle partecipazioni in società di persone può essere favorita mediante la non applicazione del tributo indiretto solo se il beneficiario del trasferimento è posto nelle condizioni di poter subentrare a pieno nella gestione dell’attività d’impresa. In secondo luogo, nel solco della recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto, non vi è dubbio che l’agevolazione spetti anche per l’ipotesi di attribuzione della nuda proprietà delle quote sociali, qualificandosi quest’ultimo come socio e non l’usufruttario, unicamente titolare del diritto agli utili di cui è deliberata la distribuzione, quali frutti civili; tuttavia, a patto che il nudo proprietario acquisisca la piena titolarità di ogni potere gestorio.
Qualora vengano trasferiti diritti parziali, è fondamentale che il socio, nudo proprietario, mantenga pienamente il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale, sulla gestione e sulla conduzione dell’attività d’impresa. Il potere dell’usufruttuario può convivere con quelli del nudo proprietario, purché non esorbitino dai diritti e dalle facoltà del titolare del vincolo reale, svuotando il potere di amministrazione e gestione di quest’ultimo o, incidendo – come ha ricordato la Risposta ad interpello n. 115/2026 – sui caratteri essenziali della partecipazione alla società, lesa, per esempio, dall’attribuzione all’usufruttario del diritto di voto sui diritti patrimoniali.
Con la Risposta n. 116/2026, chiamata a verificare l’applicabilità della disposizione agevolativa, come riformulata con la novella del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione al trasferimento di una partecipazione in una società di persone, per mancato trasferimento del controllo, sebbene la norma stessa ponga – per le società di persone – come requisito per la sua applicazione il mantenimento della titolarità del diritto e non anche l’acquisizione o l’integrazione del controllo (valevole per le società di capitali).
L’interpretazione dell’Ufficio è oltre la norma, si dirà. Nello stesso senso, quindi, merita un’ulteriore notazione una valutazione che si desume implicitamente dall’analisi delle conclusioni dell’Autorità. Visto quanto precede, pur non esplicitando chiaramente il proprio convincimento sulla nuova formulazione della norma a seguito della riforma del 2024, l’Agenzia delle Entrate sembra rimarcare che, anche in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone, l’agevolazione spetti solo se il trasferimento di controllo permetta al socio subentrante di continuare ad esercitare e gestire pienamente un’attività d’impresa. L’opinione odierna dell’Agenzia (non ancora esplicitata dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 3, comma 4-ter e alla quale fanno da controaltare alcune autorevoli opinioni di segno opposto) finirà per nutrire quell’ampio dibattito riferito all’esenzione dei trasferimenti anche di società senza impresa, non del tutto placato dalla riformulazione del testo normativo, su cui lo stimato Emiliano Marvulli da tempo pungola la dotta platea dei soggetti interessati, anche dalle colonne di questa Rivista. A tale questione, ben presto potrebbe aggiungersi quella riferita alle società di persone che esercitano attività d’impresa, ma che – nella mente dell’Ufficio – sono equiparate alle società di capitali ai fini dell’agevolazione in questione?
Dovendo rinviare ad altra sede l’approfondimento di quest’ultimo ambito, seppur rilevante, vi è da dire che la Risposta n. 116/2026 si inserisce funzionalmente nell’attività che l’Agenzia delle Entrate sta conducendo ormai da tempo, a maggior ragione a seguito della riforma del 2024, impegnandosi nel tracciare un confine riconoscibile fra la forma e la sostanza dei poteri trasferiti. Ai fini dell’art. 3, comma 4-ter, il controllo di diritto di una società ammessa al beneficio può essere trasferito anche attribuendo la sola nuda proprietà, purché il nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere di amministrazione della società, subentri a pieno nella conduzione dell’attività d’impresa e acquisisca ogni facoltà di gestione. Ciò non significa che l’usufruttario, con le sue prerogative patrimoniali e amministrative, non possa coesistere con il nudo proprietario e di per sé metta in crisi la riconoscibilità del controllo di diritto di quest’ultimo. L’Agenzia ci sta dicendo che il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa deve essere effettivo e non puramente formale. Parafrasando Stan Lee, non ci possono essere grandi responsabilità senza grandi poteri. Non si può essere imprenditori senza alcuna rilevanza nella gestione dell’azienda.
4. Senza il controllo effettivo della società il trasferimento al nudo proprietario non è esente: repetita iuvant, ovverosia la Risposta ad interpello n. 143/2026
Chiamata a pronunciarsi su un caso affine a quelli esaminati con i documenti n. 109, 115 e 116, la Risposta n. 143 aderisce all’orientamento valutativo già espresso sull’applicabilità dell’esenzione nell’ipotesi in cui l’avente causa del trasferimento non acquisti un controllo effettivo e sostanziale della partecipazione donata o ereditata.
La questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è, nei fatti, simile a quelle già poste nei mesi precedenti sotto la lente preventiva del Fisco. Nel caso di specie, il contribuente istante ha prospettato l’ipotesi di trasferire all’unico discendente, mediante patto di famiglia, il 95% della partecipazione della holding familiare, tuttavia riservandosi – da quanto si desume dal testo – l’usufrutto vitalizio sulla partecipazione trasferita, attribuendo al figlio il diritto di voto sulla quota stessa, ma tuttavia mantenendo in capo a sé taluni diritti particolari di natura amministrativa che avrebbero permesso al dante causa di incidere sull’ordinaria e straordinaria amministrazione della società trasferita.
Sulla base della bozza del nuovo statuto della holding trasferita, modificato per mano del patto di famiglia, il padre avrebbe mantenuto:
i) il diritto di essere nominato amministratore della società, nonché presidente del consiglio di amministrazione, se l’organo fosse stato collegiale;
ii) il diritto di rappresentanza della Società e di voto nelle assemblee delle società partecipate dalla holding, in caso di delibera sulla nomina, revoca e sostituzione dei membri dell’organo di amministrazione, con facoltà di votare la nomina di sé stesso quale amministratore, nonché sulle autorizzazioni all’organo amministrativo al trasferimento di partecipazioni in società di cui si detiene il controllo o un collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., e/o al trasferimento di aziende o rami di azienda e/o al trasferimento di marchi di impresa;
iii) il diritto di esprimere o negare il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.
Tali diritti sarebbero spettati al dante causa fino a quanto sarebbe rimasto socio, prevedendosi altresì una maggioranza rafforzata, pari al 96% dei diritti di voto complessivi, per deliberare sulle modifiche dello statuto.
Dunque, con il patto di famiglia il padre:
- avrebbe trasferito la nuda proprietà del 95% del capitale della holding, rimanendo usufruttuario di tale quota;
- sarebbe rimasto socio per il 5% (circostanza che l’Agenzia delle Entrate non esplicita, ma lascia intendere. Anche perché, diversamente non si comprenderebbe il ragionamento dell’Ufficio, visto che i diritti particolari attribuiti al padre erano collegati al suo permanere come socio);
- sarebbe stato determinante in assemblea per una serie di decisioni, incluse le modifiche statutarie, rendendosi così evidente l’ingerenza del dante causa e la sua volontà di incidere sulla conduzione della holding e sulle partecipate.
In un simile contesto programmatico, l’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare se il trasferimento mediante patto di famiglia della quota della holding potesse beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del Tusd e se la perdita del controllo di diritto delle società partecipate potesse scaturire la decadenza dell’agevolazione.
Al primo quesito l’Agenzia ha risposto negativamente. In coerenza con le valutazioni profilate nelle Risposte ad interpello n. 109, 115 e 116, perché possa dirsi esente il trasferimento al coniuge o al discendente di una partecipazione in una società di capitali deve permettere al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto, che presuppone la titolarità della maggioranza dei diritti e che si estrinseca nel potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie nel loro complesso. Ancora una volta, la capacità dell’avente causa di dirigere e condurre la società acquisita deve essere valutato in modo sostanziale, alla luce del programma di trasferimento, delle clausole statutarie e dei singoli patti parasociali.
Al contrario, nel disegno di passaggio generazionale esaminato, l’Agenzia delle Entrate non ha riscontrato l’attribuzione al discendente del potere sostanziale di determinare e orientare né la società holding acquisita in nuda proprietà né la vita economica delle partecipate, in ragione delle rilevanti limitazioni di manovra dovute al potere di ingerenza del padre trasferente. Ancora una volta, il messaggio è chiaro: l’esenzione è il premio per un passaggio di testimone che permetta al beneficiario di incidere effettivamente e realmente nelle scelte dell’impresa.
Il diniego al riconoscimento dell’agevolazione non ha consentito all’Agenzia di esprimersi sul secondo quesito posto, riferito alla decadenza dall’agevolazione in caso di perdita, da parte della società trasferita, del controllo di diritto delle società partecipate.
Sul punto, l’Ufficio non si è pronunciato, ma si ritiene che se lo avesse fatto, ragionevolmente avrebbe fatto appello alle puntualizzazioni fornite con la Risposta ad interpello n. 552/2021, invocando i principi della sentenza n. 120/2020 della Corte Costituzionale.
5. La convergenza dell’Amministrazione finanziaria verso i principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità
Come già anticipato, l’approfondita disamina della sostanza dei poteri spettanti al beneficiario del trasferimento di partecipazioni sociali, al fine di verificare l’integrazione del controllo e così riconoscere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, è stata sviluppata in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, che testimoniano un sostanziale entente cordiale con l’Agenzia delle Entrate. Il giudice di legittimità ha verificato se sussista un genuino controllo di diritto, nell’ipotesi di trasferimento della nuda proprietà di una società, con un gruppo di ordinanze espressive di principi ormai consolidati: ci si riferisce, in particolare, alla n. 7619/2026, n. 6614/2026 e n. 6616/2026.
La Corte ha confermato che il trasferimento della nuda proprietà sulle quote sociali può beneficiare dell’esenzione, perché la natura di socio spetta al nudo proprietario cui spettano tutte le decisioni più importanti sull’esistenza e trasformazione della società. L’usufruttuario, invece, ancorché sia titolare di taluni diritti amministrativi e patrimoniali sui frutti civili della società, beneficia esclusivamente di un diritto reale rilevante nei rapporti interni con il nudo proprietario, non potendo, tuttavia e di regola, incidere sul contratto sociale e sulla conduzione dell’impresa (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 7619/2026). È corollario generale di un reale controllo di diritto poter incidere nella gestione della società e dell’impresa, attraverso la facoltà di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari nel loro complesso. Pertanto, anche nei casi di trasferimento di diritti parziali, chi controlla il diritto la società è quel soggetto (nel caso in esame, il nudo proprietario) che mantiene i diritti di voto e che non si vede limitato nelle sue prerogative da poteri circoscritti a singole delibere o si vede privato del voto sulla destinazione degli utili (mancando, in quest’ultimo caso, una parte essenziale dei poteri riservati all’assemblea ordinaria) (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 6614/2026 e n. 6616/2026).
6. Le considerazioni di natura operativa per il contribuente e il professionista
I chiarimenti interpretativi divulgati dall’Agenzia delle Entrate e i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità rendono chiaro quanto sia importante prestare particolare attenzione non solo al progetto di riorganizzazione complessivo, finalizzato al passaggio generazionale, ma altresì all’analisi sostanziale dei poteri trasferiti. L’indagine sulla conformità normativa, vero e proprio stress test da condurre per mitigare il rischio di contestazioni fiscali future, si articola in un esame ampio del progetto di passaggio generazionale, che coinvolge sia la funzione che la sua meccanica (vedasi clausole statutarie e diritti particolari). Perché venga riconosciuta l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, di cui all’art. 3, comma 4-ter, il trasferimento della partecipazione deve consentire al beneficiario di incidere davvero nella gestione dell’impresa e nel governo societario, senza subire limitazioni o ingerenze che ne metterebbe in crisi o ne svuoterebbero diritti e prerogative. Il controllo dell’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, in controluce, la sostanza dell’assetto di poteri. Per questo, l’attività di analisi preliminare e di verifica della conformità normativa si rendono necessarie per la tenuta dell’intera costruzione.
BIBLIOGRAFIA
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S. LOCONTE, E. PIAZZA, Imposta di successione e donazione: esenzione per il trasferimento di quote di S.r.l. con acquisizione del controllo, in ilfisco, 2026, p. 2006
E. MARVULLI, Agevolazioni sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”, Fiscalità Patrimoniale, 28 ottobre 2025


