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Fiscalità d'impresa

Rivalutazione delle partecipazioni e acquisto di azioni proprie: nessun abuso del diritto né recesso

Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2026 9:18
Manuel Bertagnoli
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1. Il caso di specie

In materia di rivalutazione delle partecipazioni, il tema dell’acquisto di azioni proprie continua a collocarsi in una zona grigia nella quale si confrontano, non senza frizioni, le posizioni dell’Agenzia delle Entrate e gli orientamenti della giurisprudenza.

In tale contesto si inserisce la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna (sez. IX, 12 gennaio 2026, n. 18), la quale affronta il tema della legittimità fiscale delle operazioni di acquisto di azioni proprie precedute dalla rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della l. n. 448/2001, escludendo che tali operazioni possano, di per sé, integrare una fattispecie abusiva.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’omessa effettuazione delle ritenute ex art. 27 del d.P.R. n. 600/1973 sulle somme corrisposte a due soci di minoranza nell’ambito di un’operazione di acquisto di azioni proprie. Le partecipazioni erano state previamente rivalutate mediante perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva; alcuni anni dopo, la società procedeva all’acquisto delle azioni proprie e, successivamente, ne deliberava l’annullamento mediante riduzione del capitale sociale e utilizzo delle riserve straordinarie.

Secondo l’Ufficio, la sequenza negoziale avrebbe dovuto essere riqualificata quale recesso dei soci, in quanto sostanzialmente diretta a consentire la loro fuoriuscita mediante utilizzo di risorse della società. Ne sarebbe derivata la qualificazione delle somme percepite quali redditi di capitale ex art. 47, comma 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), anziché redditi diversi ex art. 67 Tuir, con conseguente inapplicabilità del regime di rivalutazione delle partecipazioni e obbligo per la società di operare e versare le ritenute ex art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.

Da qui la qualificazione dell’operazione in termini abusivi: secondo l’Ufficio, la sequenza negoziale sarebbe stata preordinata a evitare la tassazione del 26% prevista per i redditi di capitale, beneficiando invece degli effetti fiscali derivanti dalla preventiva rivalutazione delle partecipazioni.

Il Giudice emiliano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la tesi dell’Ufficio, escludendo la configurabilità di un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000.

Ripercorrendo la disciplina, il collegio ha ricordato che l’abuso del diritto richiede la compresenza di tre elementi: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio fiscale.

Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto fondate le ragioni fornite dalla società, la quale aveva giustificato l’operazione con l’esigenza di stabilizzare una compagine sociale caratterizzata da persistenti conflitti interni e di favorire il rafforzamento della struttura societaria anche in funzione dell’ingresso di nuovi investitori. Secondo la Corte, tali finalità risultavano sorrette da concrete ragioni economico-imprenditoriali e non potevano essere considerate prive di sostanza economica.

La Corte riconosce, quindi, la finalità imprenditoriale dell’operazione, ritenuta non priva di valide ragioni economiche e coerente con ordinarie logiche di mercato, escludendo altresì la configurabilità di un vantaggio fiscale ai fini dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000.

Particolare rilievo è stato inoltre attribuito al significativo intervallo temporale intercorso tra la rivalutazione delle partecipazioni, avvenuta nel 2010, e il successivo acquisto delle azioni proprie nel 2017, ritenuto incompatibile con la ricostruzione di una sequenza unitaria preordinata esclusivamente al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.

La Corte ha inoltre evidenziato come, nel caso concreto, non ricorressero né i presupposti previsti dall’art. 2437 del codice civile, né specifiche clausole statutarie idonee a fondare il diritto di recesso.

Di particolare rilievo è, quindi, il principio espresso dalla Corte secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può sostituire ex post un’operazione conforme a normali logiche di mercato con una diversa operazione fiscalmente più onerosa, poiché ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 10-bis, comma 4, della l. n. 212/2000, il quale tutela la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni comportanti differenti carichi fiscali.

La sentenza afferma, dunque, a chiare lettere che l’acquisto di azioni proprie previamente rivalutate dai soci cedenti non integra, di per sé, un’ipotesi di abuso del diritto e non può essere automaticamente riqualificato quale operazione di recesso.

2. Confronto con precedenti giurisprudenziali e di prassi

La pronuncia si inserisce in un contesto caratterizzato da un evidente contrasto tra l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e parte della giurisprudenza.

L’Amministrazione finanziaria ha frequentemente sostenuto che la rivalutazione delle partecipazioni ex art. 5 della l. n. 448/2001 trovi giustificazione esclusivamente nelle ipotesi di effettiva circolazione delle partecipazioni e non possa invece essere utilizzata nell’ambito di operazioni finalizzate alla fuoriuscita dei soci mediante utilizzo di risorse della società (sul punto, cfr. S. CAPOLUPO, Rivalutazione quote e successiva cessione: per la liceità conta l’effettiva volontà del contribuente, in il Fisco, n. 45, 2025, p. 3986).

In tale prospettiva si collocano, tra gli altri, il principio di diritto n. 20/2019, la risposta a interpello n. 89/2021 e la successiva risposta n. 195/2024, nelle quali l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato profili abusivi nelle operazioni di rivalutazione delle partecipazioni seguite dall’acquisto di azioni proprie da parte della società.

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria sembra individuare nello schema della rivalutazione delle partecipazioni seguita dalla loro cessione alla società emittente una sostanziale fattispecie di recesso (tipico), contestando così l’aggiramento dell’art. 47, comma 7, Tuir e qualificando quale vantaggio indebito il minor carico fiscale derivante dall’utilizzo dell’istituto della rivalutazione delle partecipazioni (sul punto, cfr.  F.  MAROTTA, Rivalutazione e successiva cessione di partecipazioni: quali elementi individuano la fattispecie elusiva?, in il Fisco, n. 26, 2025, p. 2341).

La questione assume particolare rilievo quando i soci cedenti sono persone fisiche non imprenditori, che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A ben vedere, nella risposta a interpello n. 217/2024, l’Agenzia ha escluso l’abusività dell’operazione valorizzando la circostanza che i soci cedenti fossero soggetti Ires, rilevando come l’acquisto di azioni proprie e la distribuzione di dividendi producessero effetti fiscali sostanzialmente equivalenti.

In tale contesto si inserisce anche l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2025, che ha escluso la natura abusiva della rivalutazione delle partecipazioni seguita dalla successiva cessione, fermo restando il limite delle operazioni meramente circolari, ossia di quelle caratterizzate da atti che non determinano una modificazione significativa dell’assetto economico-giuridico del socio e risultano prive di effettivo spossessamento dello stesso. Il Ministero non ha invece preso specificamente in considerazione il caso in cui la partecipazione sia ceduta alla stessa società partecipata che acquista azioni proprie (sul punto, cfr. E. DELLA VALLE, Abuso del diritto: l’Atto di indirizzo disegna i confini rispetto a legittimo risparmio d’imposta ed evasione, in il Fisco, n. 15, 2025, p. 1293).

Il carattere abusivo dell’acquisto di azioni proprie previamente rivalutate costituisce dunque una questione ancora controversa, frequentemente contestata dall’Amministrazione finanziaria ma rispetto alla quale la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte riconosciuto la legittimità delle operazioni poste in essere.

Tra le pronunce di merito si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (sez. V, 4 gennaio 2021, n. 30), che ha escluso la configurabilità dell’abuso del diritto in un’operazione di rivalutazione delle partecipazioni seguita dall’acquisto di azioni proprie da parte della società emittente. Secondo i giudici veneti, tanto la rivalutazione quanto il successivo acquisto di azioni proprie costituivano operazioni espressamente previste dall’ordinamento e legittimamente utilizzate dal contribuente, il quale conserva la libertà di scegliere tra operazioni fiscalmente alternative ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, della l. n. 212/2000 (nello stesso senso, CGT II° grado Lombardia, sez. XVI, 25 luglio 2025, n. 1814; CGT I° grado Udine, sez. II, sent. 6 marzo 2023, n. 32; CTP Padova, sez. I, 22 febbraio 2019, n. 48).

Occorre inoltre richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione (sez. trib., 17 marzo 2020, n. 7359), con cui è stata esclusa la natura abusiva di un’operazione di leveraged cash out, valorizzando la presenza di concrete ragioni economiche; nello stesso solco si pone l’ordinanza n. 25131 (Sez. VI-T, 16 settembre 2021), nella quale la Suprema Corte ha evidenziato anche la funzione di gettito sottesa all’istituto della rivalutazione delle partecipazioni (sul punto, cfr.  M. ROSSO, Le sfide interpretative sull’abuso del diritto nell’acquisto di azioni proprie, in Corriere Tributario, n. 1, 2025, p. 82).

3. Brevi riflessioni  

La pronuncia della Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna appare particolarmente significativa per l’approccio illuminato con cui affronta il confine tra legittimo risparmio d’imposta e abuso del diritto, valorizzando la necessità di un rigoroso accertamento degli elementi richiesti dall’art. 10-bis della l. n. 212/2000.

La decisione ribadisce anzitutto come il recesso non possa essere ricostruito ex post dall’Amministrazione finanziaria sulla sola base degli effetti economici dell’operazione, prescindendo dai relativi presupposti civilistici.

La sentenza richiama infatti il principio secondo cui il recesso può configurarsi esclusivamente nelle ipotesi tipizzate dall’art. 2437 c.c. ovvero nelle ulteriori fattispecie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del quarto comma della medesima disposizione. Nel caso di specie, lo statuto della società non prevedeva alcuna ipotesi di recesso applicabile al momento dell’operazione, sicché l’acquisto di azioni proprie effettuato nel 2017 non poteva essere riqualificato quale recesso dei soci.

La sentenza offre, inoltre, indicazioni particolarmente utili per delimitare il confine tra pianificazione fiscale lecita e abuso del diritto, valorizzando alcuni indici sintomatici della non abusività dell’operazione, quali la presenza di concrete ragioni economico-imprenditoriali, l’assenza di una costruzione negoziale artificiosa e il significativo intervallo temporale intercorso tra la rivalutazione delle partecipazioni e il successivo acquisto delle azioni proprie.

La pronuncia si inserisce così nel più ampio orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere l’utilizzo dell’abuso del diritto entro i confini propri dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000 e si aggiunge alle decisioni che, in presenza di operazioni di acquisto di azioni proprie precedute dalla rivalutazione delle partecipazioni, hanno escluso la configurabilità dell’abuso sulla sola base della sequenza negoziale adottata, prendendo le distanze dall’impostazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Del resto, come rilevato dalla stessa Corte, resta rimessa alla libera scelta del contribuente la decisione di cedere partecipazioni previamente rivalutate ovvero procedere alla distribuzione di utili, trattandosi di operazioni tra loro lecite e fiscalmente alternative.

Se è vero che la prassi dell’Agenzia delle Entrate tende a ravvisare profili abusivi nelle operazioni meramente “circolari”, prive di effettivo spossessamento del cedente, non può invece ritenersi automaticamente elusiva una sequenza negoziale che si ponga quale alternativa lecita al recesso tipico, specie laddove quest’ultimo non risulti concretamente praticabile sotto il profilo civilistico o finanziario e l’operazione sia sorretta da ragioni extrafiscali non marginali.

Si auspica, pertanto, che il consolidarsi di tale orientamento possa contribuire a una maggiore certezza applicativa in una materia che continua a registrare significativi contrasti tra prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali, anche al fine di evitare letture interpretative che finiscano per comprimere l’ambito di operatività dell’istituto della rivalutazione delle partecipazioni.

BIBLIOGRAFIA

S. CAPOLUPO, Rivalutazione quote e successiva cessione: per la liceità conta l’effettiva volontà del contribuente, in il Fisco, n. 45, 2025, p. 3986

E. DELLA VALLE , Abuso del diritto: l’Atto di indirizzo disegna i confini rispetto a legittimo risparmio d’imposta ed evasione, in il Fisco, n. 15, 2025, p. 1293

F.  MAROTTA, Rivalutazione e successiva cessione di partecipazioni: quali elementi individuano la fattispecie elusiva?, in il Fisco, n. 26, 2025, p. 234

M. ROSSO, Le sfide interpretative sull’abuso del diritto nell’acquisto di azioni proprie, in Corriere Tributario, n. 1, 2025, p. 82

CGT II° Emilia Romagna, 12 gennaio 2026, n.18 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico) Download
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