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Lettura: La partecipazione in una cooperative corporation non è assimilabile ad un diritto reale di godimento dell’immobile soggetto all’IVIE
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La partecipazione in una cooperative corporation non è assimilabile ad un diritto reale di godimento dell’immobile soggetto all’IVIE

Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio 2026 13:32
Andrea Pea
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1. Premessa

La Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado Emilia-Romagna, Bologna (Sez. I, Sent., 13 maggio 2025, n. 260), nell’accogliere il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), ha affermato che la partecipazione detenuta in una cooperative corporation (co-op) statunitense – in combinato con un contratto di proprietary lease per usufruire di un appartamento (struttura ben nota nella città di New York, luogo in cui risulta ubicato l’immobile) – non può risultare soggetta ad IVIE quale detenzione indiretta di un immobile, dal momento che il possesso della partecipazione – e più in particolare, il contratto di proprietary lease – non risulta assimilabile (sul fronte giudico italiano) ad un diritto reale sull’immobile, quanto piuttosto ad un diritto personale di godimento, seppur sui generis in ragione dell’ investimento azionario nel capitale della co-op. 

Pertanto, la CGT di primo grado condivide l’operato del contribuente e afferma che: i) il godimento di un immobile sito a New York per il tramite di una partecipazione in una co-op e di un contratto di proprietary lease non comporta l’assoggettamento ad IVIE del valore della partecipazione, ii) la partecipazione detenuta risulta invece soggetta all’imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE).

La pronuncia in commento riveste una certa importanza sotto diversi aspetti. Anzitutto, per quanto ci consta, risulta essere la prima ad affrontare, sotto il profilo fiscale, i risvolti derivanti dalla detenzione di una partecipazione in una cooperative corporation statunitense. In secondo luogo, consente di apprezzare le difficoltà interpretative che si possono incontrare nella riconducibilità di alcune fattispecie (specialmente nei sistemi di common law) all’alveo giuridico italiano. Da ultimo (e, comunque, non meno importante), la struttura stessa della decisione contiene una buona ricognizione del contesto in cui le cooperative corporations sono sorte (specialmente nella città di New York) e dei profili giuridici connessi con la detenzione della partecipazione e la stipula, in contemporanea, di un contratto di proprietary lease,tenendo in debita considerazione, correttamente, gli elementi fattuali evidenziati dal contribuente in sede di ricorso contro l’avviso di accertamento (con specifico riferimento, in particolare, ai limiti al godimento del bene che il possessore della partecipazione incontra con la stipula del contratto di proprietary lease).  

2. Il caso: cooperative corporations e proprieary lease tra IVIE e IVAFE

Il caso affrontato dalla CGT di primo grado Emilia-Romagna – Bologna, riguarda quello di un contribuente che risultava titolare di una quota di partecipazione in una co-op di diritto statunitense e di un connesso contratto di proprietary lease il quale dava la possibilità di godere, a lungo termine, di un immobile (nel caso di specie, dal novembre 2011 al settembre 2039) sito nella città di New York. La fattispecie è nota negli Stati Uniti, specialmente nella città di New York, come cooperative apartments (co-op apartments) – per maggiori dettagli vedasi Infra.

A fronte della detenzione della quota di partecipazione nella co-op statunitense, il contribuente procedeva, nel corso dei diversi periodi d’imposta, alla compilazione del quadro RW e alla liquidazione e versamento dell’IVAFE.

L’Agenzia delle Entrate, successivamente alla richiesta di chiarimenti sui movimenti di capitali verso l’estero e di un Pvc cui faceva seguito un lungo e approfondito contradditorio, emanava apposito avviso di accertamento contestando l’operato del contribuente, affermando che la detenzione della quota di partecipazione della co-op dovesse essere assoggettata all’IVIE in quanto la co-op sarebbe inquadrabile come una sorta di soggetto interposto (seppur non fittizio, ma del tutto legale) e che, tramite il contratto di proprietary lease, il contribuente risultava titolare di diritti più affini a quelli che l’ordinamento nazionale riconduce tra quelli reali di godimento.

Dal momento che l’aliquota prevista per l’IVIE (pari all’1,06 per cento – la misura, fino al periodo d’imposta 2023, era pari allo 0,76 per cento) risulta(va) superiore rispetto a quella dell’IVAFE (pari allo 0,2 per cento), l’Agenzia delle Entrate procedeva, di conseguenza, ad accertare un minore versamento di imposta pari alla differenza tra l’IVIE dovuta (calcolata sempre sulla stessa base imponibile indicata nel quadro RW da parte del contribuente ai fini dell’IVAFE, ma con aliquota superiore rispetto a quest’ultima) e l’IVAFE versata.

La CGT di primo grado, nell’inquadrare in maniera puntuale le modalità di funzionamento (non solamente a livello pratico ma anche giuridico) dei co-op apartments, afferma anzitutto che nel caso di specie non vi fosse alcuna interposizione fittizia della cooperative corporation statunitense, la quale risulta(va) a tutti gli effetti la proprietaria dell’immobile in cui è presente anche l’abitazione a disposizione del contribuente.  In secondo luogo, valorizzando elementi del contratto di proprietary lease e dei limiti da questo imposti al godimento dell’immobile (ad esempio: la cessione delle quote può avvenire soltanto con l’approvazione del Board della co-op e al ricorrere del rispetto di determinati requisiti, il subentro per mortis causa di eredi può essere limitato dal Board qualora non trattasi di familiari più prossimi al de cuius, il contratto di proprietary lease non può essere ceduto e l’immobile non può essere sublocato), viene stabilito che la detenzione della quota in una co-op statunitense non possa essere assimilata (sul fronte giudico italiano) ad un diritto reale sull’immobile, essendo ravvisabile, piuttosto, un diritto personale di godimento, sia pure sui generis in ragione dell’investimento azionario nel capitale della corporation che costituisce il necessario presupposto per la stipulazione del proprietary lease. In altri termini, non risulta condivisibile la richiesta dell’Ufficio di riqualificare l’acquisto della partecipazione come costo d’acquisto (indiretto) dell’immobile per poi richiedere il pagamento dell’IVIE in luogo dell’IVAFE.

Per meglio comprendere la decisione, appare utile svolgere qualche considerazione sugli aspetti giuridici del contratto di prioprietary lease nell’ambito del più generale rapporto che viene ad instaurarsi nel caso di cooperative apartments.

3. L’inquadramento giuridico dei cooperative apartments

Nella città di New York, a causa di una domanda sempre elevata e prezzi sempre più in salita, si è oramai da tempo sviluppata una differente modalità di godimento degli immobili ivi presenti, rappresentata dai cooperative apartements e, in particolar modo, per il tramite delle cooperative corporations. Tre risultano essere gli elementi essenziali tipici: i) la costituzione di una cooperative corporation la quale acquista la proprietà di uno o più immobili, al cui interno sono presenti differenti appartamenti, ii) l’emissione di partecipazioni che vengono sottoscritte da coloro che sono interessati ad usufruire di uno o più appartamenti (il valore delle azioni è determinato in funzione del valore attribuito all’appartamento cui queste si riferiscono), iii) la contestuale stipula di un contratto di proprietary lease tra l’azionista e la cooperative corporation (in alcuni casi tale contratto è denominato anche occupancy agreement). In altri termini, colui che acquista le azioni della corporation si trova ad avere una duplice veste: da un lato, azionista (shareholder) dalla corporation ed il cui rapporto è regolato per il tramite dello statuto (by-laws)della società, dall’altro lato quella di inquilino (tenant) ed il cui rapporto è regolato dal contratto di proprietary lease. Proprio per la sua natura ibrida, il possessore della partecipazione è spesso definito anche come tenant-shareholder.

Sotto il profilo giuridico, diversi sono gli aspetti da tenere in considerazione, con altrettanti diversi gradi di difficoltà di inquadramento della fattispecie. Per quanto attiene alla costituzione della società, questa segue le regole ordinarie previste per la costituzione di una coorporation secondo le regole dello Stato di New York (cfr. New York Business Corporation Law, §§ 401-409), con tutto quanto ne discende anche in termini di modalità di funzionamento (ad esempio, la nomina di un Board). L’unica eccezione (rispetto alle altre corporation) è rappresentata dal fatto che le co-ops devono avere quale unico oggetto sociale la detenzione e la gestione dell’immobile dove risiederanno i suoi azionisti. In altri termini, le co-ops sono costituite con il solo intento di acquistare dei residential bulding per i suoi azionisti in modo che questi possano poi avere il diritto di usufruirne e viverci all’interno.

Una volta che la co-op è stata costituita si procede alla vendita delle azioni, a fronte delle quali viene emesso uno stock certificate. Le azioni sono emesse con riferimento ai diversi appartamenti che costituiscono il residential bulding e avranno un valore differente a seconda dell’appartamento cui si riferisce (in altri termini, il valore delle azioni dipende dalla tipologia dell’appartamento e, quindi, dal suo valore).

In contemporanea con l’emissione delle azioni e la sua sottoscrizione, si procede alla stipula, tra l’azionista e la co-op, di un contratto di proprietary lease il quale dà diritto all’azionista di usufruire dell’appartamento (cui le azioni si riferiscono).   

È tuttavia importante sottolineare che il contratto di proprietary lease, che consente all’azionista di usufruire di un proprio spazio all’interno del complesso residenziale, si pone a valle del rapporto che si instaura, a monte, tra l’azionista e la co-op. In altri termini, è la natura di shareholder che permette a questi di divenire anche tenant (cfr. Susskind v. 1136 Tenants Corp., 43 Misc. 2d 588, 251 N.Y.S.2d 321 (Civ. Ct. 1964), secondo cui «by virtue of his stock ownership, a purchaser is entitled to a “proprietary lease”»). 

In altri termini, l’azionista della corporation ha diritto di risiedere nel proprio appartamento in quanto possessore della partecipazione; il diritto di proprietà insiste sulla partecipazione da cui poi discende, per il tramite del contratto di proprietary lease, il diritto di usufruire dell’appartamento cui la partecipazione emessa si riferisce.

4. L’ambito oggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE nel caso dei cooperative apartments

Ai sensi dell’art. 19, comma 14, d.l. n. 201/2011, l’IVIE trova applicazione nei confronti dei soggetti indicati all’art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 (i.e. persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir), che siano proprietari dell’immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Nei confronti degli stessi soggetti, l’art. 19, comma 18 e seguenti, d.l. n. 201/2011, prevede altresì l’assoggettamento ad IVAFE dei prodotti finanziari, oltre che dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all’estero.

Pur colpendo gli stessi soggetti, i presupposti sono differenti: per l’IVIE la detenzione di un immobile all’estero tramite diritto di proprietà o altro diritto reale, per l’IVAFE la detenzione all’estero di prodotti finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro di sintesi di tali tributi con la Circolare n. 28/E del 2012 (nel tempo, si sono susseguiti anche ulteriori documenti di prassi, specialmente risposte ad interpello, con una maggiore ricorrenza per la materia dell’IVAFE). Per quanto qui di interesse, sul fronte dell’IVIE, lo stesso documento di prassi ha specificato anzitutto che risultano soggetti passivi: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione deputati all’attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

La scelta, a livello anche interpretativo, è stata quella di avere un’assimilazione tra il trattamento ai fini Imu ed il trattamento ai fini IVIE (così come, in maniera speculare, l’IVAFE rappresenta la corrispondente imposta di bollo proporzionale ex art. 13, comma 2-ter, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 642/1972).

Un aspetto di indubbia criticità, con specifico riguardo all’IVIE (e che riveste importanza ai fini della decisione qui in commento), è legato al fatto che, trattandosi di immobili ubicati all’estero, potrebbero sorgere situazioni giuridiche non perfettamente sovrapponibili con gli istituti della proprietà e dei diritti reali di godimento, previsti nel sistema giuridico italiano e considerati rilevanti dall’art. 19, comma 13, d.l. n. 201/2011. Per dirimere ciò, la Circolare n. 28/E del 2012 ha precisato che «ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato». Un passaggio che, seppur vuole tenere in considerazione quelle differenze di ordinamenti potenzialmente riscontrabili, finisce per non soddisfare a pieno, dal momento che le casistiche possono essere molteplici e diverse le aree grige, specialmente quando ci si confronta con sistemi di common law.

E questi limiti sono ben riscontrabili nel caso qui in commento affrontato dalla CGT di primo grado, con l’ulteriore “aggravante” di essere una di quelle situazioni in cui non solamente i diversi ordinamenti (in questo caso italiano e statunitense) entrano in contatto ai fini dell’identificazione di un obbligo di pagamento dell’IVIE (rectius, dell’esistenza di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile), ma anche quale possibile discrimine tra IVIE e l’IVAFE. Questo è vero se si prende in considerazione, ad esempio, quanto in passato analizzato dalla sentenza n. 2374 del 27 maggio 2019 della CTP di Milano, sull’assoggettamento o meno ad IVIE di un certificato di appartenenza ad un club residenziale che attribuiva al suo possessore un diritto esclusivo ed indisponibile di occupare un’unità immobiliare e godere delle strutture del club fino a due settimane all’anno. In quella sede, i giudici di primo grado disattesero la ricostruzione proposta dall’Amministrazione finanziaria (secondo cui sarebbe stato riscontrabile un diritto di usufrutto), affermando l’esistenza di un diritto personale di godimento e, in quanto tale, non annoverabile tra i diritti cui sarebbe seguito l’obbligo di pagamento dell’IVIE. Se, in parte, il caso qui in commento analizzato dalla CTG di primo grado di Bologna possa dirsi assimilabile a quello analizzato dalla CTP di Milano – trattandosi di istituti giuridici esteri riqualificati dall’Agenzia delle Entrate alla stregua di un usufrutto (tra l’altro, in entrambi i casi, la decisione dei giudici è stata a favore del contribuente) – dall’altra si può notare l’ulteriore difficoltà del caso de quo rappresentato dal godimento del bene per il tramite di una partecipazione detenuta nella società statunitense (differenza non di poco conto, se si considera che nel caso della CTP di Milano il contribuente era stato considerato semplicemente come non assoggettabile ad IVIE, nel caso analizzato dalla CGT di primo grado di Bologna il non assoggettamento ad IVIE ha comunque confermato il pagamento dell’IVAFE).    

Ora, ritornando al caso esaminato, la CGT di primo grado di Bologna statuisce, come detto, su due fronti: i) da un lato escludendo l’assoggettabilità del valore della partecipazione all’IVIE, in quanto non riscontrabile un diritto reale di godimento sull’immobile (quanto, piuttosto, un diritto personale di godimento per il tramite del contratto di proprietary lease), ii) dall’altro lato confermando comunque l’assoggettabilità ad imposta della detenzione all’estero del bene, ma per il tramite dell’IVAFE (che, come già ricordato, presenta un’entità, in termini di aliquota, inferiore).  

Sebbene la decisione non affronti nello specifico tale aspetto, si può constatare come la conclusione cui giunge appare anche in linea con quella giurisprudenza americana che vede le partecipazioni in co-ops riconducibili all’alveo dei personal property piuttosto che dei real property (cfr. State Tax Commission v. Shor, 43 N.Y.2d 151, 400 N.Y.S.2d 805, 371 N.E.2d 523 (N.Y. 1977) secondo cui «the ownership interest of a tenant-shareholder in a co-operative apartment is sui generis. It reflects only an ownership of a proprietary lease, and therefore arguably an interest in a chattel real, conditional however upon his shareholder interest in the co-operative corporation, an interest always treated as personal property. The leasehold and the shareholding are inseparable…»).

Tra l’altro, ciò che rimane più sullo sfondo nella decisione della CGT, ma che risulta fondamentale (e che forse avrebbe potuto essere maggiormente valorizzato), è l’importanza della detenzione della partecipazione stessa nella co-op. Dalla lettura della sentenza si comprende come per l’Ufficio, l’acquisto della partecipazione dovesse essere visto come costo “indiretto” dell’acquisto del diritto reale di godimento dell’unità immobiliare; una visione che viene smentita non solamente per l’inesistenza di un diritto reale di godimento (per i motivi sopra ricordati), ma anche (e forse soprattutto) per l’esistenza di una partecipazione in una corporation realmente esistente ed il cui unico oggetto sociale è proprio consentire il godimento del bene da parte dell’azionista.

L’importanza della detenzione della partecipazione, per poi avere diritto ad usufruire dell’immobile, è testimoniata anche dall’Internal Revenue Code (IRC), Section 216, laddove si specifica che per cooperative housing corporation si intende quella società «each of the stockholders of which is entitled, solely by reason of his ownership of stock in the corporation, to occupy for dwelling purposes a house, or an apartment in a building, owned or leased by such corporation» (cfr. Section 216(b)(1)(B) – enfasi aggiunta).

Infine, l’idea secondo cui si dovrebbe adottare un approccio look through dando rilievo al contenuto (immobile) piuttosto che al contenitore (partecipazione) in una situazione di lecita interposizione (liceità che, correttamente, viene ribadita dalla stessa CGT di primo grado), non può che avvenire per il tramite di disposizioni ad hoc. Ne è un esempio, sul fronte domestico, la c.d. clausola delle land rich companies introdotta nell’art. 23, comma 1-bis, Tuir, in cui, ai fini del criterio di territorialità, assumono rilevanza anche le cessioni di partecipazioni in società non residenti effettuate da soggetti anch’essi non residenti, ed il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. In questo caso si comprende come la scelta adottata, seguendo l’impostazione già presente nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia stata quella di attribuire rilevanza agli asset sottostanti, piuttosto che alla mera detenzione e, se del caso, realizzazione della partecipazione. Si deve poi evidenziare che, del resto, un aspetto simile, per certi versi, è presente anche a livello di legislazione fiscale dello Stato di New York, per cui in materia di criteri di collegamento reddituale – i.e. New York source income of a nonresident individual, previsto dalla Section 631 del Consolidated Laws of New York – viene stabilito che per proprietà immobiliari site nel territorio si deve intendere anche «interest in a partnership, limited liability corporation, S corporation, or non-publicly traded C corporation with one hundred or fewer shareholders (hereinafter the “entity”) that owns real property that is located in New York or owns shares of stock in a cooperative housing corporation where the cooperative units relating to the shares are located in New York».

In altri termini, in assenza di una regolamentazione ad hoc che superi il possesso della partecipazione, questi continua a mantenere un valore preminente.     

5. Considerazioni conclusive

La soluzione cui giunge la decisione della CGT in commento appare condivisibile in diversi punti. Anzitutto, è condivisibile nella parte in cui esclude a priori qualsiasi esistenza di una interposizione fittizia della co-op nella detenzione dell’immobile, dando giustamente valenza all’esistenza della società e al suo funzionamento (del resto, non potrebbe essere altrimenti, se non altro perché le co-ops rappresentano oramai una delle modalità maggiormente diffuse nella città di New York per godere di immobili ivi presenti). In secondo luogo, è condivisibile nel non ravvisare alcun elemento tale da ricondurre il rapporto che viene ad instaurarsi tra shareholder/tenant e la co-op ad un diritto reale di godimento sull’immobile sito a New York (leggasi, usufrutto sull’immobile).

Nonostante le peculiarità del caso (e gli indubbi tecnicismi della “figura” giuridica delle cooperative corporations che impegnano oramai da decenni anche la giurisprudenza e la dottrina americana, anche sotto profili differenti da quello fiscale e spesso con risultati contrastanti – che, per ragioni di spazio, non possono essere passati in rassegna in questa sede), la sentenza analizza in maniera piuttosto meticolosa sia le ragioni sottostanti al ricorso delle co-op nel mercato immobiliare statunitense (specialmente nella città di New York) sia i limiti che il possessore della partecipazione incontra a seguito della stipula del contratto di proprietary lease.  

Il caso consente inoltre di poter constatare che l’inciso – già sopra ripreso, contenuto nella Circolare n. 28/E del 2012 per l’identificazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari la qualifica di soggetto passivo dell’imposta (IVIE) – sul riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato, deve essere preso con cautela. Questo perché, specialmente per quanto attiene agli ordinamenti di common law, il rischio potrebbe essere quello di snaturare alcuni istituti (sotto il loro profilo giuridico) al solo fine di piegarli all’interesse erariale.

Infine, meritano un breve approfondimento i risvolti in materia di IVAFE. Nella situazione sottoposta all’esame della CGT di primo grado il contribuente aveva comunque dichiarato la partecipazione nella co-op estera nella propria dichiarazione dei redditi, con esposizione del valore nel quadro RW e proceduto alla liquidazione e versamento dell’IVAFE.

A tal proposito, anche uscendo dal caso specifico, si deve ricordare che tale tributo trova applicazione nei confronti dei prodotti finanziari detenuti all’estero (l’ambito oggettivo, in precedenza identificato nelle attività finanziarie detenute all’estero, è stato oggetto di ridimensionamento nel 2014 al fine di allineare la disciplina dell’IVAFE a quella prevista in materia imposta di bollo proporzionale ex art. 13, comma 2-ter, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 642/1972 – intervento normativo finalizzato a risolvere i rilevi mossi dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU).

Per la definizione di prodotti finanziari ai fini IVAFE deve farsi riferimento a quanto già previsto per l’imposta di bollo, per cui il rimando è all’art. 1, comma 1, lett. u), Tuf, cioè agli «strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria»; inoltre, tra gli strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Tuf vi rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari. Poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, Tuf, rientrano tra i valori mobiliari «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali…» è necessario che, per ricadere nell’ambito dell’IVAFE, le posizioni giuridiche prese a riferimento presentino quella caratteristica della negoziabilità (aspetto evidenziato in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate – vedasi, Risposta n. 274/2022, Risposta n. 155/2022; in maniera più precisa anche la Risposta n. 386/2019 secondo cui «la negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario»).

Stando così le cose, è più che lecito interrogarsi se le partecipazioni detenute in una cooperative corporation siano effettivamente dei prodotti finanziari assoggettabili ad IVAFE. Infatti, come messo in evidenza anche dalla decisione della CGT qui in commento, è piuttosto frequente che lo statuto della società o il contratto di proprietary lease pongano dei limiti stringenti alla negoziabilità delle azioni (ad esempio, possibilità di cessione solo a condizione di avere il gradimento del Board della società); limiti che, ancorché non precludano ex se la cessione, potrebbero sicuramente impattare sulla loro negoziabilità, specialmente laddove intesa come «possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario» – in tal senso, non sempre sarebbe riscontrabile un mercato finanziario per la circolazione delle azioni in una cooperative corporation.

Pertanto, volendo mettere insieme le considerazioni svolte dalla CGT di primo grado di Bologna e quanto sopra argomentato, ciò vorrebbe dire che la detenzione di partecipazioni in co-op statunitensi non sarebbe né assoggettabile ad IVIE né, in carenza del presupposto della negoziabilità, ad IVAFE. Allo stesso tempo però, ragioni di prudenza potrebbero portare il contribuente ad assoggettare quanto meno il valore della partecipazione ad IVAFE e, se del caso, presentare apposita domanda di rimborso con eventuale instaurazione di un contenzioso in caso di un suo rifiuto (tacito o espresso) da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

BIBLIOGRAFIA

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G. LAWRENCE, Transfer Restrictions on Cooperative Apartments: Tyrannical Reins or Necessary Restraints?, in Journal of Urban and Contemporary Law, 1986, 30

J. D. LAWTON, Unraveling the legal hybrid of housing cooperatives, in UMKC L. Rev., 2015, 83

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CGT I° Bologna, 13 maggio 2025, n. 260 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico) Download

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Dopo un anno di lavoro e confronto, anche la nostra redazione si concede una breve pausa estiva.

Nel mese di agosto Fiscalità Patrimoniale sospenderà le pubblicazioni per tornare a settembre con nuovi spunti di riflessione, approfondimenti e contributi pensati per accompagnare i nostri lettori con rinnovata attenzione e nuovi stimoli.

A tutti coloro che ci seguono rivolgiamo il nostro augurio di una pausa serena, fatta di momenti piacevoli e di tempo di qualità.

Arrivederci a settembre

Bentornato!

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