1. Principio di diritto
Si può applicare il regime fiscale del “realizzo controllato” (art. 177 TUIR) in caso di conferimento di partecipazioni costituenti il patrimonio societario familiare, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge (di cui appresso).
Più precisamente, nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale, il conferimento di partecipazione (azioni o quote) ricevute dal soggetto conferente, è valutato, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento, cosicché l’operazione può non generare alcuna plusvalenza.
In questo caso, infatti, il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulta pari all’ultimo valore fiscale (già in capo al socio conferente) delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”). Ciò vale diversamente da quanto avverrebbe applicando il criterio del c.d. “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR.
2. Caso concreto
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 203 del 21 aprile 2022 (sull’impronta di quanto chiarito nella risposta a interpello n. 199 del 22 marzo 2021), in risposta ad un quesito riguardante un’operazione di riorganizzazione aziendale avente ad oggetto quattro società appartenenti agli stessi membri della famiglia.
Il padre di quattro figli aveva presentato un quesito all’Ufficio nel quale aveva rappresentato di voler porre in essere un’operazione di riorganizzazione aziendale coinvolgente quattro società appartenenti agli stessi membri della famiglia.
L’operazione sarebbe stata strutturata:
1) con il conferimento “congiunto” di tutte le quote detenute nelle quattro società costituenti il “patrimonio societario familiare” in una NEWCO holding;
2) con il conferimento da parte dei quattro figli della quota posseduta nella NewCo holding in quattro holding unipersonali.
La finalità dell’operazione sarebbe stata quella di attuare un progetto di riorganizzazione volto alla semplificazione della struttura societaria, idoneo ad attribuire ai figli uguali diritti sul “patrimonio societario familiare” e la gestione in autonomia del proprio patrimonio attraverso la costituzione di holding unipersonali al fine di permettere al genitore istante di continuare a godere di parte dei frutti delle società controllate da NEWCO holding e ai figli di disporre di un veicolo societario atto a rendere più agevole un eventuale passaggio generazionale.
In sostanza, il genitore istante aveva chiesto all’Ufficio se il regime fiscale di “realizzo controllato” (ex art.177, comma 2, Tuir) si poteva applicare ad entrambe le programmate fasi di riorganizzazione.
3. Il regime fiscale del “realizzo controllato” (art. 177 TUIR)
L’Ufficio rispondendo al quesito posto ha ricordato che la fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR è subordinata al ricorrere di due circostanze:
1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Nel caso in esame il primo requisito risulta essere soddisfatto in quanto tutti i partecipanti all’operazione ricevono, in cambio delle quote o dei diritti reali sulle stesse oggetto di conferimento, partecipazioni in piena proprietà della società scambiata.
La sussistenza dell’acquisizione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ. da parte della conferitaria è verificata dal conferimento congiunto, da parte dei singoli soci, di tutte le quote e di tutti diritti parziari detenuti nelle quattro società partecipanti alla riorganizzazione.
Ne consegue che poiché nel caso di specie risulterebbero sussistere entrambe le circostanze in parola, secondo l’Ufficio in entrambi i segmenti dell’operazione può «trovare l’applicazione dell’art.177, comma 2-bis del Tuir».
Più precisamente, l’operatività del regime del “realizzo controllato” è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
b) le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
4. Il “valore normale” e il regime alternativo ex art. 177 TUIR
L’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione anche sull’articolo 9, comma 5, TUIR il quale stabilisce il principio generale secondo cui, «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Per effetto di tale disposizione laddove, pertanto, un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo del TUIR, in base al quale «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».
Alternativamente a tale disposizione e limitatamente alle fattispecie previste, l’articolo 177, comma 2, del TUIR – applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247) – stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. “scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
Ebbene, qualora ricorrano i requisiti fissati dal Legislatore, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito del conferimento di partecipazioni, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, sono valutati in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (Circ. 14 giugno 2010 n. 33/E).
Infine, l’Agenzia delle Entrate (Circ. 17 giugno 2010 n. 33/E) ha precisato che l’articolo 177, comma 2, TUIR non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).
Applicando il criterio di cui all’art. 177 TUIR, diversamente da quanto avverrebbe ricorrendo al criterio del c.d. “valore normale” (art. 9 TUIR), è possibile che non emerga alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risulti, come detto, pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cd.”neutralità indotta”).
5. L’acquisizione del controllo
L’Ufficio ha infine ricordato che l’acquisizione del controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, cod.civ., rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione.
La norma nulla dispone con riferimento ai soci della società conferita e, pertanto, si ritiene che il requisito del controllo ai sensi dell’art. 2359 cod.civ. possa essere validamente acquisito anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.
L’acquisizione deve avvenire mediante un unico atto, all’interno di un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.


