Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
    • Accertamento
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: L’IVAFE non è dovuta dai beneficiari di trust estero trasparente, se non fiscalmente interposto
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » L’IVAFE non è dovuta dai beneficiari di trust estero trasparente, se non fiscalmente interposto
Fiducia e Segregazione PatrimonialeFiscalità internazionale

L’IVAFE non è dovuta dai beneficiari di trust estero trasparente, se non fiscalmente interposto

Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026 8:52
Valentina Masotti
Condividi
Condividi

1. La descrizione del caso e la risposta dell’Agenzia

Con la recente Risposta ad interpello 25 marzo 2026, n. 84 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dell’assoggettamento a IVAFE dei beneficiari residenti in Italia di trust esteri trasparenti.

Nel caso in oggetto, l’Istante è il beneficiario di un trust irrevocabile e fiscalmente residente negli Stati Uniti, il quale è amministrato da un trustee professionale anch’esso residente negli Stati Uniti. Il patrimonio del trust è formato da investimenti finanziari (quote e azioni) depositate all’estero. Inoltre, l’atto istitutivo prevede espressamente che il beneficiario non disponga di poteri gestionali né di strumenti di influenza sull’operato del trustee. Alla luce di tali caratteristiche, l’Istante si qualifica come beneficiario individuato di un trust trasparente ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies), Tuir e ritiene di non rientrare nell’ambito applicativo dell’IVAFE, non essendo titolare di alcun diritto reale sulle attività finanziarie in trust.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia richiama la circolare 22 ottobre 2022, n. 34, precisando che IVIE e IVAFE non sono dovute dai beneficiari di trust esteri, poiché tali imposte presuppongono la titolarità di immobili o la detenzione di attività finanziarie estere, situazione che, nel caso di specie, non sussiste in capo al beneficiario. La titolarità dei beni, seppur in senso formale, resta infatti in capo al trustee. L’Ufficio conclude pertanto che l’Istante non è tenuto al versamento dell’IVAFE sulle attività finanziarie detenute dal trust, riconoscendo che il suo diritto si limita alla percezione del reddito netto e che non sussistono elementi di ingerenza tali da configurarlo come soggetto interposto rispetto al reale proprietario degli investimenti. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di monitoraggio fiscale, mediante indicazione nel quadro RW del credito vantato nei confronti del trust.

2. Il rapporto con i precedenti di prassi

A pochi giorni di distanza, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema con la Risposta a interpello 18 marzo 2026, n. 81, anch’essa relativa a un trust statunitense. In tale occasione, l’Istante – beneficiaria residente in Italia – aveva sostenuto la natura opaca e non interposta del trust, evidenziando le modifiche intervenute nell’atto istitutivo: in particolare, la rinuncia al ruolo di Investment Advisor, l’impossibilità di rimuovere il trustee e l’attribuzione di un pieno potere discrezionale in materia distributiva, con nomina e revoca del trustee riservate a un avvocato indipendente. Tali modifiche sono state però ritenute dall’Agenzia meramente formali: l’Amministrazione ha infatti disconosciuto fiscalmente il trust, qualificandolo come soggetto interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sul presupposto che non si fosse verificato un reale spossessamento e che la beneficiaria avesse comunque mantenuto una forma di influenza sul trustee tramite contratti fiduciari. Ne è conseguito l’obbligo, per la beneficiaria (una volta residente fiscalmente in Italia), di dichiarare i redditi prodotti dal trust, assolvere IVIE e IVAFE e adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale tramite il quadro RW.

Dal raffronto tra i due precedenti emerge chiaramente che l’elemento decisivo, ai fini dell’applicazione dell’IVAFE in capo al beneficiario di un trust estero, è rappresentato dall’interposizione fittizia. In presenza di tale fattispecie, l’Agenzia disconosce il trust quale autonomo soggetto d’imposta e imputa direttamente al beneficiario le attività e i redditi del trust. Sul tema dell’interposizione del trust, l’Amministrazione si era già soffermata in modo sistematico nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, nella quale sono individuati diversi indici sintomatici del disconoscimento fiscale, tra cui il diritto del beneficiario a ricevere attribuzioni patrimoniali ovvero l’obbligo del trustee di attenersi alle indicazioni del disponente o del beneficiario nella gestione dei beni (G. BIZIOLI, Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni (pagg. 23-24 della Circolare), in Trusts, 2023, 107).

Diversamente, qualora la struttura del trust risulti genuina – vale a dire caratterizzata da una reale segregazione patrimoniale e da un’effettiva autonomia gestionale del trustee – il presupposto dell’IVAFE non si realizza. In tali ipotesi, i beneficiari sono titolari esclusivamente di un diritto equitativo (equitable ownership), inteso come mera aspettativa che il trustee amministri il trust fund nel loro interesse o per uno scopo determinato. Si è dunque in presenza di uno schema giuridico estraneo al diritto di proprietà di matrice romanistica, nel quale il trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari si realizza solo in un momento successivo (T. TASSANI, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, Pacini, 2012, 154).

3. Brevi considerazioni applicative

La presente risposta dell’Agenzia fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi fiscali dei beneficiari di trust esteri trasparenti: in assenza di interposizione fittizia, essi non sono tenuti al pagamento dell’IVAFE, pur restando soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. In fase di strutturazione dei trust, gli operatori sono quindi chiamati a prestare particolare attenzione al rischio di riqualificazione per interposizione fittizia, specie alla luce delle fattispecie patologiche individuate dall’Amministrazione nella prassi di riferimento. Gli Uffici, infatti, tendono ad applicare l’art. 37 del d.P.R. 600/1973 con un approccio rigoroso, valorizzando anche limitazioni non sostanziali all’autonomia del trustee nell’esercizio delle sue funzioni gestorie.

BIBLIOGRAFIA

G. BIZIOLI, Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni (pagg. 23-24 della Circolare), in Trusts, 2023, 107

T. TASSANI, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, Pacini, 2012, 154

Agenzia delle Entrate, risp. 25 marzo 2026, n. 84 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download
Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:CommentiPosition2
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiValentina Masotti
Dottore commercialista
Articolo precedente Le ultime modifiche, dopo la Legge di Bilancio 2026, in tema di dividend exemption per le società ed enti soggetti all’IRES. La comparazione con la legislazione europea (Parent-Subsidiary Directive 2011/96/UE)
Articolo successivo L’imposizione di dividendi e plusvalenze: dalla stretta della Legge di Bilancio 2026 al ritorno al regime originario
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Riqualificazione della cessione di fabbricati in aree edificabili: la Suprema Corte conferma il proprio orientamento

1. Il caso e il principio di diritto L’ordinanza n. 6364 del 18 marzo 2026 della Suprema Corte “chiude” il…

Di Silvia Giorgi
11 min di lettura
Conferimento di partecipazioni in comunione: è una divisione?

1.Il caso Tizio e Caio detengono il controllo di una holding industriale,…

5 min di lettura
La c.d. “imposta principale postuma” richiesta ai notai: la Corte di Cassazione fissa i limiti ai poteri degli Uffici

1. Il caso e il principio di diritto Il caso che ha…

14 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 3 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

IRAP e dividendi infragruppo alla luce della Legge di Bilancio 2026

1. La Legge di Bilancio 2026 e le tensioni strutturali…

14 Luglio 2026

Cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica nelle imprese familiari: quando non c’è abuso del diritto

1. Il caso Con la risposta…

9 Luglio 2026

Gli affitti brevi: brevi note critiche

1. Premessa: le novità in materia…

6 Luglio 2026

La collezione dell’artista: il complesso equilibrio fra testimonianza culturale, governo e protezione dei beni

1. Il passaggio generazionale delle collezioni…

6 Luglio 2026

La detrazione IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO

1. Premessa Con la Risoluzione n.…

3 Luglio 2026

Potrebbero interessarti anche

La Corte di Cassazione cambia orientamento sul c.d. “incasso giuridico”

La decisione Con sentenza del 12 giugno 2023, n. 16595 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’incasso…

8 min di lettura

Cessione di azienda con riserva di proprietà e risoluzione del contratto per inadempimento

1. Il caso La cessione di azienda con riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, specie per…

9 min di lettura

Polizze unit linked e monitoraggio fiscale

1. Il caso La Commissione tributaria regionale Lombardia, nelle pronunce gemelle 1864 e 1865, entrambi del 17 maggio 2021, inverte…

8 min di lettura

Il contratto preliminare con riserva di nomina: spunti problematici sulla detrazione ai fini Iva

1. La rilevanza dell’interpretazione delle clausole contrattuali ai fini della distinzione tra acconto sul prezzo e caparra confirmatoria. La Corte…

7 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Accertamento

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?