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Lettura: Cessione di azienda con riserva di proprietà e risoluzione del contratto per inadempimento
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Fiscalità d'impresa

Cessione di azienda con riserva di proprietà e risoluzione del contratto per inadempimento

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 12:31
Daniele Muritano
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1. Il caso

La cessione di azienda con riserva di proprietà fino al pagamento dell’ultima rata del prezzo, specie per realtà economiche di piccole dimensioni, è contratto socialmente tipico.

La ragione giustificativa di esso risiede nella volontà del cedente di ottenere una qualche forma di garanzia per il caso di inadempimento del compratore a fronte della difficoltà di ottenere garanzie tipiche (ad es. una fideiussione bancaria).

In effetti, seconda una delle varie teorie ricostruttive tale contratto avrebbe proprio uno scopo di garanzia: al venditore sarebbe attribuito un diritto reale di garanzia, a fronte dell’immediato passaggio della proprietà all’acquirente alla data di stipula (con conseguente accollo di rischi e oneri conseguenti al passaggio della proprietà).

Sono anche diffuse la tesi del contratto condizionato, per cui l’acquirente sarebbe titolare di una proprietà risolubile; e del contratto obbligatorio, con conseguente acquisto della proprietà solo con il pagamento dell’ultima rata e con efficacia ex nunc.

L’atto che ha dato luogo all’ordinanza in commento era, appunto, una cessione di azienda con riserva di proprietà

Il codice civile, salva l’applicabilità dell’art. 1525 (secondo cui la risoluzione non può pronunciarsi in caso di mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo) e dell’art. 1526 (che disciplina taluni aspetti della risoluzione del contratto), rimette all’autonomia privata il compito di regolare quando il mancato pagamento del prezzo determina la risoluzione del contratto.

Le parti possono rimanere silenti, nel qual caso la risoluzione del contratto potrà avvenire per via giudiziale o negoziale oppure inserire una clausola risolutiva espressa, la quale preveda che il mancato pagamento di un certo numero di rate del prezzo entro i termini contrattuali dia diritto al cedente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456, comma 1, c.c. In questo caso, se la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva, la risoluzione – come previsto dall’art. 1456, comma 2, c.c. – si verifica di diritto.

La ricostruzione della vendita con riserva di proprietà come sottoposta a condizione sospensiva è molto diffusa.

Come tale essa sarebbe sottoposta al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986. n. 131 (“Tur” – Testo unico registro).

Tuttavia, il comma 3 della stessa disposizione, espressione di un’evidente finzione giuridica giustificata da ragioni di natura finanziaria, configura la vendita con riserva della proprietà come una vendita ad effetti traslativi immediati, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di cassazione era accaduto. che l’acquirente con riserva di proprietà non avesse pagato il prezzo (probabilmente, come accade in questi casi, alcune rate).

Le parti stipulavano un atto (nell’ordinanza si parla di “transazione”) con cui, riconosciuto l’inadempimento dell’acquirente, l’azienda veniva riconsegnata al cedente.

Registrato l’atto con il pagamento dell’imposta in misura fissa, l’Agenzia delle entrate richiedeva al notaio la maggiore imposta proporzionale di registro.

Dall’ordinanza non si ricavano le argomentazioni poste a base di tale richiesta, ma è facile comprendere che l’Agenzia abbia ritenuto quell’atto un contrarius actus di cessione di azienda (ciò che farebbe sorgere l’interrogativo circa la sorte dei debiti aziendali, posto che nei casi di risoluzione, sia essa consensuale sia essa conseguente a un inadempimento, la volontà delle parti non è di dare luogo a una nuova cessione di azienda).

Il notaio impugna l’avviso e il ricorso è accolto sia in primo sia in secondo grado. I giudici di merito ritengono dovuta la sola imposta fissa. L’Agenzia ricorre in Cassazione.
 

2. La decisione della Corte.

L’ordinanza in commento decide il caso con la tecnica del copia&incolla da una precedente pronuncia (Cass., 21 maggio 1998, n. 5075).

Essa, inoltre, nella molto concisa esposizione dell’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, non indica (e ciò è davvero singolare) neppure le norme di legge che la Commissione tributaria regionale avrebbe violato o falsamente applicato.

L’Agenzia semplicemente afferma, nel motivo di ricorso, che è dovuta l’imposta di registro proporzionale: quali siano gli argomenti a sostegno non è dato sapere.

Comunque. La Corte di Cassazione premette anzitutto il richiamo all’art. 27 Tur che riproduce letteralmente nei suoi primi tre commi.

Quindi richiama la pronuncia 5075/98 secondo cui l’effetto risolutorio di una vendita con riserva di proprietà per mancato pagamento del prezzo si produrrebbe per volontà delle parti e non a causa dell’inadempimento.

Per tale ragione il contratto di scioglimento di tale vendita deve essere sottoposto a imposta di registro in misura proporzionale.

La Corte dà continuità a tale orientamento e accoglie il ricorso dell’Agenzia, compensando le spese dei primi due gradi di giudizio e condannando il notaio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
 

3. Osservazioni critiche.

La Corte ha deciso riproducendo parte della motivazione di una propria sentenza (5075/98).

La sentenza richiamata, in un passo motivazionale diverso da quello riprodotto dall’ordinanza in commento, afferma che «Se la legge di registro non consente di considerare la vendita con riserva di proprietà come contratto condizionato, anche per la legge di registro si palesa del tutto arbitraria l’assimilazione degli effetti del mancato pagamento del prezzo a quelli di una clausola risolutiva espressa».

La ragione per cui l’assimilazione degli effetti del mancato pagamento del prezzo a quelli di una clausola risolutiva espressa sia arbitraria la sentenza del 1998 non lo spiega. Né lo spiega l’ordinanza in commento.

Si nega inoltre, in questa sentenza, che nella vendita con riserva di proprietà il mancato pagamento del prezzo, pur se dedotto nel contratto come clausola risolutiva espressa possa dare luogo all’applicabilità dell’art. 28 Tur, secondo cui la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso.

Ora, se il presupposto per applicare l’art. 28 Tur è che il contratto preveda una clausola risolutiva espressa, non si vede che differenza ci sia tra la vendita “pura” e la vendita con riserva di proprietà. Anche la vendita pura può prevedere la rateizzazione del prezzo e contenere una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.

In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 1456, comma 2, c.c., la risoluzione del contratto si verifica di diritto e non per effetto del consenso delle parti.

Se il contratto contiene una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento e il cedente si è avvalso della clausola riesce difficile affermare che l’atto della cui tassazione si discuteva non fosse un atto ricognitivo di un effetto risolutorio già verificatosi: un conto è convenire la risoluzione, altro conto è dare atto di una risoluzione di diritto conseguente all’esercizio della parte interessata di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Parificare le due fattispecie significherebbe non lasciare alcuno spazio applicativo dell’art. 28 Tur, che prevede l’imposizione misura fissa non solo se il contratto prevede una condizione risolutivama anche se prevede una clausola risolutiva.

D’altro canto, l’imposta proporzionale di registro trova la sua ragion d’essere nella manifestazione di capacità economica. E appare davvero singolare ritenere che tale sia l’atto ricognitivo dell’avvenuta risoluzione di diritto di un contratto, per altro neppure integralmente eseguito.

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DiDaniele Muritano
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