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Fiscalità d'impresa

La detrazione IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO

Ultimo aggiornamento: 6 Luglio 2026 7:24
Andrea Pea
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1. Premessa

Con la Risoluzione n. 7/E del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui transaction costs dalle SPV nell’ambito di operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), operando un revirement rispetto all’orientamento restrittivo seguito con la Circolare n. 6/E del 2016 e recependo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel corso del 2024 (cfr. Cass. sent. nn. 22608 e 22649).

Inoltre, con la successiva Risposta n. 58 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità, alle condizioni e ai requisiti che devono essere rispettati affinché i contribuenti possano procedere al recupero dell’Iva non detratta, prudenzialmente, in passato.

Tali prese di posizione dell’Amministrazione finanziaria sono state oggetto di analisi anche da parte di Assonime, che, con particolare riferimento alla Risposta n. 58 del 2026, ha sollevato alcune perplessità, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello applicativo.

2. L’operazione di MLBO e le difficoltà interpretative in ambito Iva

Con il termine MLBO si indica l’operazione mediante la quale un veicolo (SPV) viene costituito al solo fine di acquisire una partecipazione di controllo in una società target, con l’intento finale di pervenire a una fusione tra le due entità (generalmente si tratta di una fusione inversa, essendo la target a incorporare la SPV). L’acquisizione della target da parte della SPV avviene tramite indebitamento, il quale viene poi rimborsato attraverso i ricavi generati dalla target a seguito della fusione (c.d. debt push-down, ossia il meccanismo per cui il debito viene “trasferito”, a seguito della fusione, dalla SPV alla target).

L’operazione di MLBO ha trovato una propria disciplina anche a livello codicistico, attraverso l’art. 2501-bis c.c., rubricato “Fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento”, che si riferisce alle operazioni «di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti».

Nel corso dell’operazione, il veicolo (SPV) sostiene una serie di costi di transazione (c.d. transaction costs), anche per importi considerevoli,costituiti prevalentemente da spese per servizi di consulenza legale, contabile e fiscale, attività di due diligence di varia natura e altri costi, quali servizi professionali e attività notarili; tali costi risultano essenziali ai fini dell’acquisizione della partecipazione nella società target e della successiva fusione. In altri termini, i transaction costs rappresentano oneri il cui sostenimento è funzionale alla realizzazione dell’operazione di MLBO.

La vexata questio ha riguardato, per diversi anni, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta dalla SPV sui transaction costs, alla luce delle preclusioni formulate dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi. Tali preclusioni sono state tuttavia oggetto, di recente, di un vero e proprio revirement attraverso la Risoluzione n. 7/E del 2026, con la quale è stata riconosciuta alla SPV la natura di soggetto passivo Iva ed è stato ammesso il diritto alla detrazione dell’imposta.

3. La (vecchia) posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini della normativa Iva (cfr. artt. 19 e seguenti d.P.R. n. 633/1972), il diritto alla detrazione dell’Iva spetta a condizione che: i) il soggetto che intende far valere tale diritto sia qualificabile come soggetto passivo; ii) i beni o servizi acquisiti siano utilizzati per attività imponibili o ad esse assimilate (cfr. art. 19 d.P.R. n. 633/1972).

Con specifico riferimento alle SPV coinvolte in operazioni di MLBO, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 2016, aveva affermato – richiamando quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 (secondo cui non costituisce attività commerciale «il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate») – che tali soggetti non potessero esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sui transaction costs. La motivazione risiedeva nel fatto che l’attività della SPV fosse qualificabile come mera detenzione di partecipazioni, senza alcun coinvolgimento nella gestione della società controllata (target). Lo stesso documento di prassi precisava che «a diverse conclusioni circa la detraibilità dell’IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972».  Il discrimine, rilevante ai fini del riconoscimento o meno della detrazione Iva, risultava quindi essere la tipologia di attività svolta dalla SPV, tra mera detenzione della partecipazione e attività commerciale (i.e. interferenza nella gestione della società controllata). In senso analogo si pone anche la Circolare n. 19/E del 2018, la quale ha ricordato, richiamando la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza del 14 novembre 2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA), che per holding gestorie o “miste” si intendono le società che «interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione».

Inoltre, la non detraibilità dell’Iva era ricondotta, sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, alla mancata effettuazione di operazioni imponibili da parte della SPV alle quali i transaction costs avrebbero potuto essere riferiti.

In pratica, risultavano carenti entrambi i requisiti (soggettività passiva e svolgimento di attività imponibili o ad esse assimilate) necessari per il riconoscimento della detrazione dell’Iva assolta sui transaction costs.

Tale orientamento è stato ribadito anche successivamente con la Risposta a consulenza giuridica n. 17 del 2019 (a sostegno venivano richiamate anche le pronunce CGUE, del 17 ottobre 2018, causa C-249/17 e 12 gennaio 2017, causa C-28/16; per un caso, invece, di ammissibilità della detrazione Iva in capo alla holding, in ragione del particolare ruolo svolto in una complessa operazione di riorganizzazione e dell’attribuzione della qualifica di holding “dinamica”, si veda la Risposta n. 758/2021).

L’interpretazione proposta dall’Amministrazione finanziaria era stata avversata dalla dottrina (vedasi anche la Norma di comportamento dell’AIDC n. 220 del 2023), sulla base delle seguenti argomentazioni.

Sotto il profilo della soggettività passiva, veniva enfatizzata la peculiarità del ruolo della SPV nelle operazioni di MLBO, nelle quali l’acquisizione della partecipazione nel capitale della target rappresenta una mera fase preparatoria e strumentale alla successiva fusione (operazione, quest’ultima, che costituisce l’obiettivo dell’intera operazione). Pertanto, i transactions costs sostenuti dalla SPV avrebbero dovuto essere ricondotti alla nozione di attività preparatoria e, quindi, considerati parte integrante di un’attività economica, con la conseguenza che il veicolo dovesse essere qualificato a tutti gli effetti come soggetto passivo Iva, in linea con quanto già affermato dalla CGUE (cfr., tra le molte decisioni, sentt. 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 33; 17 ottobre 2018, causa C-249/17, Ryanair, punto 18; 2 giugno 2016, causa C-263/15, NAV, punto 32) secondo cui «chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo». Tale principio risulta applicabile anche nei casi in cui i beni e servizi non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica, ovvero quanto tale attività non sia stata ancora avviata per cause indipendenti dalla volontà dell’impresa (in tal senso, CGUE, sentt. 6 ottobre 2022, causa C-293/21, UAB «Vittamed technologijos», punto 31; 25 novembre 2021, causa C-334/20, Amper Metal Kft, punto 35; 18 maggio 2021, causa C-248/20, Skellefteå Industrihus AB, punto 37; 2 novembre 2020, causa C-734/19, ITH Comercial Timișoara SRL, punto 34; 9 luglio 2020, causa C-374/19, HF, punto 26; 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 40; 17 ottobre 2018, causa C-249/17, Ryanair Ltd, punto 25).  

Con riferimento invece allo svolgimento di operazioni imponibili, la detraibilità dell’imposta assolta dalla SPV avrebbe dovuta essere vagliata prendendo in considerazione le attività svolte dalla società risultante dalla fusione tra la SPV e la target, e non limitarsi alla sola SPV.   

Tale ricostruzione dottrinale ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 2024, in senso opposto rispetto all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che, nel contesto delle operazioni di MLBO, la SPV non può essere qualificata come holding “statica”, ma assume un ruolo attivo nella gestione della partecipazione acquisita. Secondo la Corte, l’acquisizione della società target costituisce un’attività preparatoria all’esercizio di un’attività economica futura e l’Iva assolta sui costi di acquisizione della partecipazione (i transaction costs) deve ritenersi detraibile, in quanto la SPV è soggetto passivo Iva anche se i beni e servizi acquistati non sono immediatamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica, ma risultano prodromici al suo avvio. Inoltre, in applicazione del principio di neutralità, le spese di investimento effettuate nell’ambito di un’operazione finalizzata all’esercizio dell’attività produttiva devono rientrare nel perimento delle attività economiche, senza che rilevi il momento in cui vengono realizzate le prime operazioni attive, non potendo distinguersi tra spese sostenute prima o durante lo svolgimento dell’attività.

Da ciò il giudice di legittimità, richiamando anche la giurisprudenza della CGUE (cfr. causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, già citata), ha affermato che i costi sostenuti dalla società veicolo, pur non traducendosi in una interferenza diretta nella gestione della controllata prima della fusione, sono comunque funzionalmente preparatori all’esercizio dell’attività economica e al suo rafforzamento. I transactions costs sono quindi sostenuti dalla SPV con la finalità di proseguire l’attività economica della target.

È stato inoltre precisato che, ai fini della detrazione Iva: i) è richiesto che gli acquisti di beni e servizi siano inerenti all’esercizio dell’impresa (ossia in stretta connessione con le finalità imprenditoriali); ii) non è invece necessario il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione spettare anche in assenza di operazioni attive, quando si tratti di attività meramente preparatorie.  Tale aspetto assume rilievo centrale per le SPV nelle operazioni di MLBO, poiché rientrano nel concetto di strumentalità/inerenza anche le attività preparatorie essenziali all’avvio e al proseguimento dell’attività economica.

La tensione tra giurisprudenza e dottrina da un lato e Amministrazione finanziaria dall’altro è emersa anche a seguito della presentazione, da parte dell’AIDC, della denuncia n.17 del 20 giugno 2025 rubricata “violazione del diritto dell’Unione Europea in materia di detrazione dell’IVA assolta sui Transaction Costs nell’ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out”, presentata alla Commissione UE.  La Commissione ha successivamente disposto l’archiviazione della denuncia, tenendo conto dell’orientamento della Cassazione del 2024 e rilevando che «se l’amministrazione fiscale italiana non rispetta o non attua la sentenza della Corte di Cassazione, i soggetti interessati possono impugnare […] avanti i giudici nazionali».

4. La Risoluzione n. 7/E del 2026 e l’apertura dell’Agenzia delle Entrate alla detraibilità dell’Iva sui transaction costs 

In questo contesto, con la Risoluzione n. 7/E del 2026, l’Agenzia delle Entrate effettua un vero e proprio revirement della propria precedente linea interpretativa. Prendendo atto sia dell’orientamento del giudice europeo (cfr. sentenza 12 novembre 2020, Causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39, secondo cui «il principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa siano considerate come attività economiche e sarebbe in contrasto con tale principio ritenere che queste attività inizino solo nel momento in cui comincia ad aversi un reddito imponibile»), sia delle decisioni  del giudice nazionale del 24 sopra richiamate, nonché del (finalmente) riconoscimento del ruolo della SPV nelle operazioni di MLBO – ossia non quale mero veicolo di detenzione di partecipazioni, ma quale soggetto funzionale al conseguimento dell’operazione stessa – si afferma che i costi di transazione sostenuti dalle SPV «possono ritenersi, a ben vedere, spese sostanzialmente prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target e come tali detraibili».  Il documento di prassi riconosce, quindi, che la SPV svolge«un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target».

Sulla base di tali argomentazioni, per l’Agenzia delle Entrate la SPV viene a qualificarsi quale soggetto passivo Iva «in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi [i.e. i transaction costs] e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione».

La presa di posizione della Risoluzione n. 7/E del 2026 segna un punto di svolta, in quanto consente sia di attribuire alla SPV la qualifica di soggetto passivo Iva, sia la detrazione dell’Iva assolta sui transaction costs sostenuti per il completamentodell’operazione di MLBO (detrazione che potrebbe essere riconosciuta, a determinate condizioni secondo la giurisprudenza della CGUE, anche laddove l’operazione non dovesse concludersi).

È comunque opportuno precisare che il nesso, riconosciuto anche dall’Amministrazione finanziaria, tra costi sostenuti dalla SPV e le operazioni attive che saranno effettuate dalla società post-fusione, comporta che la detrazione IVA debba essere limitata (fino anche a non essere riconosciuta) nel caso in cui tali operazioni attive non siano riconducibili a operazioni imponibili o ad esse assimilate (ad esempio, a causa dello svolgimento da parte della target di operazioni esenti Iva).

5. La gestione delle situazioni pregresse

A seguito del cambio di rotta sancito dalla Risoluzione n. 7/E del 2026, ci si è subito interrogati sulle modalità attraverso le quali i contribuenti (la SPV o la società incorporante) potessero recuperare l’Iva non detratta in passato. La dottrina (in particolare Assonime, Caso n. 1 del 2025) aveva inizialmente individuato due possibili strade: i) la dichiarazione integrativa oppure ii) la domanda di rimborso ex art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972.  

La soluzione non si è tuttavia fatta attendere. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 58 del 2026, ha anzitutto ricordato che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa ex art. 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322/1998 (non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972), al fine di correggere ”errori od omissioni” che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile. Al contempo, qualora la mancata detrazione dell’IVA non dipenda da “errori od omissioni”, ma da una scelta consapevole del contribuente (e si badi, anche se assunta in ottica prudenziale), lo strumento della dichiarazione integrativa risulterebbe inibito. La Risposta n. 58 ha tuttavia individuato una via alternativa nel ricorso all’art. 30-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, che consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Tale soluzione, secondo l’Amministrazione, troverebbe giustificazione nel fatto che il mancato esercizio del diritto alla detrazione non deriverebbe da una inerzia del contribuente (la Circolare n. 20/E del 2021 aveva infatti precisato che l’art. 30-ter non può essere utilizzato «per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo»), bensì dall’applicazione di un precedente orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, secondo il documento di prassi, il contribuente può recuperare l’Iva non detratta in passato in applicazione dell’orientamento previgente alla Risoluzione n. 7/E del 2026 mediante apposita richiesta di rimborso, fermo restando che le fatture di acquisto devono essere state tempestivamente annotate nei registri Iva).  Il dies a quo per il decorso del termine biennale previsto dall’art. 30-ter è stato individuato nel 9 agosto 2024, data di deposito delle decisioni della Cassazione nn. 22608 e 22649.

La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 58 del 2026 è stata successivamente oggetto di commento da parte di Assonime (cfr. Circolare n. 12 del 2026), la quale, pur apprezzando la scelta dell’Amministrazione di recepire gli orientamenti della Cassazione in tema di detraibilità dell’Iva sui transaction costs, ha espresso perplessità sotto diversi profili.

In primo luogo, non convince la scelta di escludere il ricorso alla dichiarazione integrativa, poiché risulta difficile qualificare come estraneo alla nozione di “omissione” il comportamento del contribuente che abbia fatto affidamento su un orientamento amministrativo poi superato. Come evidenziato dalla stessa Assonime, infatti, per la Risposta n. 58 il mancato esercizio del diritto alla detrazione deriverebbe da una scelta consapevole del contribuente (anche prudenziale), e non da un “errore od omissione”. Inoltre, il ricorso alla dichiarazione integrativa consentirebbe una emersione del credito Iva più lineare e con tempi più contenuti rispetto alla procedura di rimborso ex art. 30-ter.

In secondo luogo, suscita perplessità l’individuazione del dies a quo nel momento del deposito delle decisioni della Cassazione, con conseguente riduzione del termine utile per il rimborso ex art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972 (in tale prospettiva, il termine ultimo risulterebbe il 9 agosto 2026). Più coerente sarebbe stato, probabilmente, far decorrere il termine dalla pubblicazione della Risoluzione n. 7/E, con la quale l’Agenzia ha reso pubblico il proprio revirement. Come osservato anche da Assonime, infatti, pur trattandosi di atti privi di efficacia normativa, non può trascurarsi l’affidamento ingenerato nei contribuenti dai precedenti orientamenti amministrativi. Non risulta inoltre chiarito dalla Risposta n. 58 del 2026 se le annualità oggetto di rimborso siamo limitate a quelle ancora accertabili o possano ricomprendere anche periodi ormai decaduti. Parte della dottrina ha ritenuto ammissibile il recupero anche con riferimento ad annualità ormai on più accertabili, fermo restando che la richiesta di rimborso comporterebbe una sorta di “riapertura” delle medesime, quantomeno ai fini della verifica dei presupposti del rimborso.

Ulteriore profilo critico riguarda la condizione secondo cui, per ottenere il rimborso, le fatture devono essere state tempestivamente annotate nei registri Iva. Secondo Assonime, ancorare il diritto alla detrazione a requisiti formali risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza nazionale ed unionale, secondo cui tale diritto non può essere limitato da adempimenti meramente formali, salvo il caso in cui tali omissioni impediscano all’Amministrazione finanziaria di verificare l’effettività dell’operazione e la spettanza del diritto.

Infine, la Risposta n. 58 ha affermato che, ai fini del rimborso, l’Iva non detratta «se imputata a costo, sia recuperata a tassazione». Tale previsione riguarda le ipotesi in cui l’Iva non detraibile sia stata imputata a conto economico e successivamente dedotta. L’applicazione de plano di tale impostazione comporterebbe la necessità di presentare dichiarazioni integrative a sfavore, sia ai fini Ires sia Irap, per i periodi d’imposta interessati, al fine di rideterminare il reddito imponile o le perdite. Poiché tale soluzione appare piuttosto macchinosa, la dottrina (includa Assonime nella Circolare n.  12) ritiene che recupero a tassazione possa avvenire anche mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile al momento della richiesta di rimborso dell’Iva non detratta.   

Parallelamente, si osserva che possono verificarsi ipotesi in cui l’Iva indetraibile non sia stata imputata a conto economico, ma sia stata inclusa, insieme ai transaction costs, nel valore della partecipazione e abbia contribuito alla determinazione dell’avanzo o disavanzo di fusione. In tali casi non si determinano, di regola, impatti fiscali immediati, ma esclusivamente rettifiche di natura contabile. Resta salvo il caso in cui la fusione abbia fatto emergere un disavanzo attribuibile a maggiori valori dell’attivo successivamente affrancati mediante sostitutiva: in tale evenienza, la “revisione” dei valori potrebbe incidere anche sul quantum dell’affrancamento, con conseguente necessità di ricalcolare gli ammortamenti fiscalmente dedotti in passato e quelli deducibili in futuro.

BIBLIOGRAFIA

ASSONIME, Detraibilità dell’IVA nelle operazioni di merger leveraged buy out, Caso n. 1, 2025

ASSONIME, Modalità di recupero dell’IVA non detratta in operazioni MLBO, Circolare n. 12, 2026

E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, Oggettivazione dello scopo e “attività economica” a fini IVA, nelle operazioni di merger leveraged buy out, in Giurisprudenza delle imposte, 4, 2025

P. Bricchetto, Soggettività passiva e detrazione IVA delle società veicolo nelle operazioni di MLBO, in IlFisco, 25, 2023

G.M. COMMITTERI, MLBO, a rischio la soggettività passiva IVA del veicolo che perfeziona l’acquisizione, in IlFisco, 36, 2019

G.M. COMMITTERI e A. CERRAI, IVA addebitata ai veicoli nelle operazioni di MLBO: ancora contestabile la detraibilità?, in IlFisco, 9, 2024

G.M. COMMITTERI. e C. LO RE, Sì alla detraibilità dell’IVA sui transaction costs nel MLBO: la gestione del “pregresso”, in IlFisco, 12, 2026

M. DELLAPINA, Il rapporto tra operazioni di MLBO e detrazione IVA: arriva l’assenso della Cassazione, in L’IVA, 11-12, 2024

M. PEIROLO, IVA detraibile nelle operazioni di merger leveraged buy out, in IlFisco, 35, 2024

M. PEIROLO, Le condizioni della detrazione dell’IVA nelle operazioni di merger leveraged buy out, in L’IVA, 7, 2023

Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 febbraio 2026, n. 7 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download

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