1. La descrizione del caso e la risposta dell’Agenzia
Con la recente Risposta ad interpello 25 marzo 2026, n. 84 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dell’assoggettamento a IVAFE dei beneficiari residenti in Italia di trust esteri trasparenti.
Nel caso in oggetto, l’Istante è il beneficiario di un trust irrevocabile e fiscalmente residente negli Stati Uniti, il quale è amministrato da un trustee professionale anch’esso residente negli Stati Uniti. Il patrimonio del trust è formato da investimenti finanziari (quote e azioni) depositate all’estero. Inoltre, l’atto istitutivo prevede espressamente che il beneficiario non disponga di poteri gestionali né di strumenti di influenza sull’operato del trustee. Alla luce di tali caratteristiche, l’Istante si qualifica come beneficiario individuato di un trust trasparente ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies), Tuir e ritiene di non rientrare nell’ambito applicativo dell’IVAFE, non essendo titolare di alcun diritto reale sulle attività finanziarie in trust.
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia richiama la circolare 22 ottobre 2022, n. 34, precisando che IVIE e IVAFE non sono dovute dai beneficiari di trust esteri, poiché tali imposte presuppongono la titolarità di immobili o la detenzione di attività finanziarie estere, situazione che, nel caso di specie, non sussiste in capo al beneficiario. La titolarità dei beni, seppur in senso formale, resta infatti in capo al trustee. L’Ufficio conclude pertanto che l’Istante non è tenuto al versamento dell’IVAFE sulle attività finanziarie detenute dal trust, riconoscendo che il suo diritto si limita alla percezione del reddito netto e che non sussistono elementi di ingerenza tali da configurarlo come soggetto interposto rispetto al reale proprietario degli investimenti. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di monitoraggio fiscale, mediante indicazione nel quadro RW del credito vantato nei confronti del trust.
2. Il rapporto con i precedenti di prassi
A pochi giorni di distanza, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema con la Risposta a interpello 18 marzo 2026, n. 81, anch’essa relativa a un trust statunitense. In tale occasione, l’Istante – beneficiaria residente in Italia – aveva sostenuto la natura opaca e non interposta del trust, evidenziando le modifiche intervenute nell’atto istitutivo: in particolare, la rinuncia al ruolo di Investment Advisor, l’impossibilità di rimuovere il trustee e l’attribuzione di un pieno potere discrezionale in materia distributiva, con nomina e revoca del trustee riservate a un avvocato indipendente. Tali modifiche sono state però ritenute dall’Agenzia meramente formali: l’Amministrazione ha infatti disconosciuto fiscalmente il trust, qualificandolo come soggetto interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sul presupposto che non si fosse verificato un reale spossessamento e che la beneficiaria avesse comunque mantenuto una forma di influenza sul trustee tramite contratti fiduciari. Ne è conseguito l’obbligo, per la beneficiaria (una volta residente fiscalmente in Italia), di dichiarare i redditi prodotti dal trust, assolvere IVIE e IVAFE e adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale tramite il quadro RW.
Dal raffronto tra i due precedenti emerge chiaramente che l’elemento decisivo, ai fini dell’applicazione dell’IVAFE in capo al beneficiario di un trust estero, è rappresentato dall’interposizione fittizia. In presenza di tale fattispecie, l’Agenzia disconosce il trust quale autonomo soggetto d’imposta e imputa direttamente al beneficiario le attività e i redditi del trust. Sul tema dell’interposizione del trust, l’Amministrazione si era già soffermata in modo sistematico nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, nella quale sono individuati diversi indici sintomatici del disconoscimento fiscale, tra cui il diritto del beneficiario a ricevere attribuzioni patrimoniali ovvero l’obbligo del trustee di attenersi alle indicazioni del disponente o del beneficiario nella gestione dei beni (G. BIZIOLI, Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni (pagg. 23-24 della Circolare), in Trusts, 2023, 107).
Diversamente, qualora la struttura del trust risulti genuina – vale a dire caratterizzata da una reale segregazione patrimoniale e da un’effettiva autonomia gestionale del trustee – il presupposto dell’IVAFE non si realizza. In tali ipotesi, i beneficiari sono titolari esclusivamente di un diritto equitativo (equitable ownership), inteso come mera aspettativa che il trustee amministri il trust fund nel loro interesse o per uno scopo determinato. Si è dunque in presenza di uno schema giuridico estraneo al diritto di proprietà di matrice romanistica, nel quale il trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari si realizza solo in un momento successivo (T. TASSANI, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, Pacini, 2012, 154).
3. Brevi considerazioni applicative
La presente risposta dell’Agenzia fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi fiscali dei beneficiari di trust esteri trasparenti: in assenza di interposizione fittizia, essi non sono tenuti al pagamento dell’IVAFE, pur restando soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. In fase di strutturazione dei trust, gli operatori sono quindi chiamati a prestare particolare attenzione al rischio di riqualificazione per interposizione fittizia, specie alla luce delle fattispecie patologiche individuate dall’Amministrazione nella prassi di riferimento. Gli Uffici, infatti, tendono ad applicare l’art. 37 del d.P.R. 600/1973 con un approccio rigoroso, valorizzando anche limitazioni non sostanziali all’autonomia del trustee nell’esercizio delle sue funzioni gestorie.
BIBLIOGRAFIA
G. BIZIOLI, Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni (pagg. 23-24 della Circolare), in Trusts, 2023, 107
T. TASSANI, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, Pacini, 2012, 154


