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Lettura: Cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica nelle imprese familiari: quando non c’è abuso del diritto
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Fiscalità d'impresa

Cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica nelle imprese familiari: quando non c’è abuso del diritto

Ultimo aggiornamento: 10 Luglio 2026 9:31
Antonio Sibilia
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1. Il caso

Con la risposta a interpello 25 maggio 2026, n. 107, l’Agenzia delle Entrate esclude che una riorganizzazione articolata nella cessione infragruppo di partecipazioni e nella successiva scissione asimmetrica non proporzionale di compendi immobiliari integri un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, n. 212.

La struttura di partenza vede al vertice Alfa, holding che gestisce partecipazioni in società operanti in due distinti settori (X e Y) nonchè un patrimonio immobiliare. Alfa controlla, tra l’altro, Beta (attiva nei settori X e Y), la quale, a sua volta, controlla Gamma (settore Y), oltre a detenere partecipazioni in Delta e Omega. Il capitale di Alfa è ripartito tra i discendenti del fondatore, riuniti in due gruppi familiari: il Gruppo 1 (soci da S1 a S5), interessato prevalentemente al settore X, e il Gruppo 2 (soci L1 e L2), da sempre attivo nelle attività del settore Y e nella gestione immobiliare.

A seguito dell’emersione, nel tempo, di contrasti gestionali tra i due gruppi, documentati da verbali assembleari e tali da pregiudicare la continuità aziendale, ed esclusa, per volontà delle parti, la liquidazione della partecipazione di un gruppo in favore dell’altro, gli istanti hanno prospettato una soluzione condivisa articolata in due fasi: i) la cessione integrale delle partecipazioni in Gamma da Beta ad Alfa, a un corrispettivo allineato al valore di mercato e in regime di Participation Exemption ex art. 87 Tuir; ii) la scissione parziale asimmetrica non proporzionale di Alfa a favore di due beneficiarie di nuova costituzione, Newco1 e Newco2, partecipate integralmente, rispettivamente, da L1 e da L2.

All’esito, dell’operazione, il Gruppo 1 conserva l’intera partecipazione in Alfa, senza detenere quote nelle società beneficiarie, e prosegue l’attività nel settore X; i soci del Gruppo 2 escono invece da Alfa e divengono soci unici delle due newco, dedicate alle attività del settore Y e alla gestione del patrimonio immobiliare. La scissione è realizzata in regime di neutralità fiscale, in continuità di valori fiscali, senza rivalutazioni né conguagli in denaro. Su tale sequenza negoziale gli istanti chiedono se l’operazione integri un abuso del diritto ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef), dell’Iva, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

2. Considerazioni conclusive ed applicative

L’art. 10-bis della L. n. 212/2000 subordina la configurabilità della condotta abusiva al concorso di tre elementi: 1) il vantaggio fiscale indebito; 2) l’assenza di sostanza economica; 3) l’essenzialità del vantaggio (in dottrina, fra molti, A. GIOVANNI, L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Riv. dir. trib., 2014, p. 231 ss.; D. STEVANATO, Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in Dir. prat. trib., 2015, p. 695 ss.). Alla luce dell’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (27 febbraio 2025, prot. n. 7), la verifica deve attribuire priorità all’accertamento dell’esistenza di un vantaggio indebito: la sua insussistenza esclude ab origine la configurabilità dell’abuso e rende superfluo l’esame degli ulteriori requisiti, nonchè delle valide ragioni extrafiscali (art. 10-bis, comma 3, L. n. 212/2000). Il rilievo è anzitutto pratico, poiché concentra la difesa dell’operazione sulla qualificazione del vantaggio.

Il fulcro della risposta a interpello è rappresentato dal regime di neutralità della scissione previsto dall’art. 173 Tuir. L’Agenzia delle Entrate riconosce che tale neutralità può integrare un “vantaggio fiscale” suscettibile di sindacato antiabuso: occorre, a tal fine, verificare se la ratio della disposizione – ossia consentire la riorganizzazione in continuità di valori, senza emersione dei plusvalori latenti – sia rispettata oppure aggirata. La neutralità, dunque, costituisce un vantaggio fiscale fisiologico e non indebito a condizione che la scissione si configuri come effettiva riorganizzazione aziendale e non come strumento per surrogare lo scioglimento del vincolo societario e l’assegnazione dei beni ai soci.

È questo il confine critico (G. CORASANITI, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, in Dir. prat. trib., 2016, p. 465 ss.). La scissione non deve risolversi nella creazione di società di mero godimento, prive di effettiva operatività e destinate a custodire i beni al solo scopo di differire sine die la tassazione delle plusvalenze latenti e delle riserve in capo ai soci persone fisiche, con conseguente aggiramento dell’art. 86 Tuir. La condizione essenziale, più volte ribadita dalla prassi (Ris. 22 marzo 2007, n. 56/E; Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, parere 24 febbraio 2005, n. 5; risposta a interpello n. 263 del 2023), consiste nell’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante.

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ritiene rispettata la ratio dell’art. 173 Tuir. La riorganizzazione, infatti, consente a ciascun gruppo di disporre di una propria holding e di gestire autonomamente gli investimenti e il passaggio generazionale, superando uno stallo gestionale reale e adeguatamente documentato. Depongono in tal senso la continuità dei valori fiscali, l’assenza di conguagli e, soprattutto, gli statuti e i business plan 2027-2030 predisposti per le società beneficiarie, che descrivono le modalità di sfruttamento economico degli asset assegnati. L’Agenzia precisa, peraltro, che, qualora Newco1 e Newco2 non svolgessero un’effettiva attività imprenditoriale, proporzionata alle risorse ricevute, l’operazione risulterebbe finalizzata alla costituzione di meri contenitori societari, con il conseguente diverso trattamento fiscale.

Due precisazioni delimitano la portata dell’interpretazione di prassi. In primo luogo, l’oggetto della valutazione è circoscritto alle due operazioni rappresentate (cessione di Gamma e scissione); restano pertanto esclusi l’assegnazione di taluni immobili, emersa soltanto in sede di integrazione documentale e priva di indicazioni circa modalità, valori e trattamento fiscale, nonché gli effetti fiscali dell’indebitamento contratto da Alfa per acquisire Gamma. In secondo luogo, le due operazioni producono effetti fiscali distinti: la cessione di Gamma da Beta ad Alfa non è fiscalmente neutrale, poiché determina l’emersione di una plusvalenza tassata in regime di participation exemption (art. 87 Tuir), mentre la neutralità riguarda esclusivamente la scissione e non si estende alla cessione; ne consegue che la sequenza negoziale, considerata nel suo complesso, non consente di sottrarre materia imponibile.

Anche le conclusioni in tema di imposte indirette si pongono in linea con quanto sopra esposto. Ai fini Iva, la scissione è esclusa dal campo di applicazione del tributo (art. 2, terzo comma, lett. f), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), fermo restando che la società beneficiaria, ove ne ricorrano i presupposti, è tenuta a rettificare la detrazione dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili ricevuti (art. 19-bis2, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972; in tal senso risposta a interpello 31 marzo 2021, n. 225, e Circ. 1° giugno 2016, n. 26/E), mentre la cessione delle partecipazioni in Gamma costituisce un’operazione esente (art. 10, primo comma, n. 4, d.P.R. n. 633/1972). Quanto all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, gli atti di scissione scontano i tributi in misura fissa (art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 10, comma 2, e art. 4 della Tariffa allegata al Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), purché l’operazione si qualifichi come effettiva riorganizzazione aziendale e non come assegnazione di beni ai soci. Tali discipline confluiranno, con effetto dal 1° gennaio 2027, nel Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

In definitiva, sul piano applicativo possono trarsi alcune importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, la verifica antiabuso prende avvio dall’accertamento dell’esistenza di un vantaggio fiscale indebito: in sua assenza, l’analisi si arresta, senza necessità di esaminare la sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio. In secondo luogo, la scissione non proporzionale è pienamente legittima quando è finalizzata a superare un contrasto gestionale e a consentire la prosecuzione autonoma dell’impresa da parte di ciascun socio o gruppo. Infine, riveste carattere decisivo la documentazione dell’operazione: verbali assembleari, statuti, business plan, valorizzazioni e prova della continuità operativa, nonché della coerenza degli asset assegnati rispetto all’attività dichiarata. Tale documentazione deve essere completa e analitica, poiché quanto non trova adeguato riscontro documentale non assolve all’onere della prova gravante sul contribuente in sede di eventuale accertamento.

BIBLIOGRAFIA

G. CORASANITI, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, in Dir. prat. trib., 2016, p. 465 ss.

A. GIOVANNINI, L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Riv. dir. trib., 2014, p. 231 ss.

D. STEVANATO, Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in Dir. prat. trib., 2015, p. 695 ss.

Agenzia delle Entrate, risp. 25 maggio 2026, n.107 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download
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