1. Introduzione
La risposta n. 90 del 31 marzo 2026 affronta un tema di notevole interesse pratico: la qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione non proporzionale di utili o riserve di utili.
2. Il caso
Il caso concerne la società DELTA S.p.A., partecipata da soci con quote diverse, tra cui ALFA al 10%, BETA al 25%, GAMMA al 35% ed EPSILON al 30%; la società intendeva distribuire utili in misura non corrispondente alle rispettive partecipazioni, sulla base di una delibera unanime prevista dallo statuto modificato appositamente nel 2025. Gli istanti chiedevano di confermare che l’intera somma ricevuta dai soci potesse qualificarsi come dividendo, con imposizione Ires limitata al 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, Tuir.
Le società istanti (ALFA, BETA E GAMMA), dietro precisa richiesta di integrazioni da parte dell’Agenzia precisavano che la distribuzione asimmetrica era motivata dall’esigenza di soddisfare bisogni di liquidità di uno o più soci e, secondo gli istanti, di preservare gli equilibri della compagine sociale, evitando che il socio in difficoltà fosse indotto a cedere la propria partecipazione. Le istanti avevano inoltre chiarito che non erano previsti conguagli, obblighi di restituzione o diritti futuri in capo ai soci che avessero ricevuto meno della quota teoricamente proporzionale; avevano anche dichiarato l’assenza di rapporti di gruppo, controllo, collegamento o altri rapporti economici tra i soci.
Dunque, secondo le istanti poiché la somma derivava da una delibera di distribuzione di utili e riserve di utili, l’intera attribuzione avrebbe dovuto conservare natura di dividendo, anche per la parte eccedente la quota proporzionale ed essere tratta in maniera corrispondente.
3. Il principio di diritto
L’Agenzia non condivide questa impostazione e concentra l’attenzione sulla causa concreta dell’attribuzione ritenendo che quando la distribuzione degli utili non è proporzionale alla partecipazione al capitale, non tutta la somma attribuita al socio può essere trattata come dividendo. La quota corrispondente alla partecipazione mantiene natura di dividendo mentre l’eccedenza proporzionale percepita dal socio “favorito” assume invece natura di sopravvenienza attiva “impropria” o per “assimilazione” (G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario – parte speciale, Wolters Kluwer Italia, 2025, p. 462-463), imponibile integralmente ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), Tuir in quanto proventi in denaro acquisiti a titolo di liberalità.
La ragione è da individuarsi, probabilmente nella considerazione che l’eccedenza distribuita non ha la finalità di remunerare il capitale investito, ma quella di realizzare un trasferimento patrimoniale giustificato da una finalità diversa dalla mera divisione degli utili, come ad esempio il sostegno finanziario a un socio.
Per i soci che ricevono meno della quota proporzionale, invece, rilevano fiscalmente solo i dividendi effettivamente deliberati e percepiti.
Non si rinvengono precedenti di prassi o di giurisprudenza in merito.
4. I profili critici
A ben vedere i profili della soluzione adottata dall’Agenzia che meritano un approfondimento sono da rinvenirsi su tre versanti.
Il primo è quello della legittimità della distribuzione non proporzionale di utili tra società di capitali.
Il secondo risiede nella mancata valorizzazione della funzione dell’art. 89, comma 2 Tuir.
Il terzo, invece, concerne la qualificazione civilistica della causa sottostante la delibera di distribuzione nella parte non proporzionale che, occorre dirlo da subito, risente della motivazione addotta dalle società istanti nonché nel concreto rischio di una doppia imposizione economica qualora la parte eccedente della distribuzione di utili sia qualificata come sopravvenienza attiva.
Per quanto concerne il primo profilo, la risposta valorizza il fatto che la distribuzione asimmetrica serva a soddisfare esigenze di liquidità di un socio o a mantenere stabile la compagine. Il confine tra legittima autonomia statutaria e trasferimento patrimoniale fiscalmente riqualificabile rimane quindi delicato.
Le proporzioni di ripartizione degli utili tra i soci devono essere stabilite dall’atto costitutivo, diversamente troverà applicazione la regola proporzionale contenuta nell’art. 2468, comma 2, c.c. posta a presidio anche della tutela dei diritti individuali del socio. Tuttavia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo è possibile che l’atto costitutivo preveda (previsione in concreto dello specifico diritto) l’attribuzione a singoli soci (individuati nominativamente o per appartenenza ad una determinata categoria) di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. «L’articolo 26 del D.L. n. 179/2012 ammette poi, per le sole srl-pmi, la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, dunque anche dotate di privilegi nella distribuzione degli utili. Pertanto, in assenza di una espressa previsione in atto costitutivo di attribuzione a singoli soci di particolari diritti o di creazione di categorie di quote privilegiate negli utili, i diritti sociali sono necessariamente attribuiti ai soci in misura proporzionale rispetto alle loro partecipazioni» (in tal senso, Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie – Massima I.I.30 – Inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 – modif. 10/25).
Nel caso in esame lo statuto della società che ha inteso distribuire gli utili asimmetricamente è stato appositamente modificato nel 2025 e per tale ragione non risulta contestabile la legittimità della distribuzione non proporzionale.
Il secondo profilo è di ordine sistematico. L’art. 89, comma 2 del Tuir mira ad evitare una doppia imposizione economica della tassazione degli utili societari. Qualificare l’eccedenza come sopravvenienza attiva integralmente imponibile determina necessariamente un aggravio impositivo significativo, poiché la stessa ricchezza, proveniente da utili già tassati in capo alla società partecipata, subisce un’imposizione piena in capo al socio percettore per la parte “extra”. La qualificazione civilistica fondata sulla causa concreta, che si analizzerà di seguito, trascura a monte la ratio dell’art. 89, comma 2 del Tuir che disciplina il regime di imposizione reddituale di «utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione» non operando alcuna ulteriore distinzione. Da ciò se ne dovrebbe ricavare che il riferimento alle sopravvenienze attive improprie o per assimilazione non dovrebbe riguardare gli utili distribuiti ma qualsiasi altro provento in denaro o in natura conseguito a titolo di contributo o liberalità.
Il terzo profilo riguarda la nozione di causa concreta.
Questo scenario appare un po’ più complesso nella sua disamina. Dalla risposta dell’Agenzia si evince che la distribuzione operata dalla società DELTA S.p.a. sia una forma di liberalità (diretta) nei confronti della o delle società per la sola quota di utili eccedente la quota proporzionale di partecipazione.
Pur non modificandosi il regime fiscale da applicarsi, non appare corretta questa qualificazione. La ragione risiede nel fatto che, benché lo Statuto della società DELTA S.P.A. preveda la possibilità di una distribuzione non proporzionale di utili da deliberare in assemblea, e poiché l’assemblea è rappresentata dalle medesime partecipanti che avrebbero diritto alla distruzione di utili in misura proporzionale, tale delibera farebbe presumere un assenso di distribuzione non proporzionale anche da parte delle società che riceveranno utili in misura inferiore alla quota di partecipazione. Ciò posto, se così fosse, l’operazione potrebbe forse qualificarsi più correttamente come una liberalità indiretta tra i soci della DELTA S.P.A.
È pur vero che tutto ciò non dovrebbe modificare il regime impositivo trattandosi sempre, e a maggior ragione, di liberalità che rientrerebbero nella fattispecie disciplinata dall’art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir.
5. Brevi considerazioni conclusive e applicative
La risposta in commento n. 90/2026 segna un orientamento restrittivo ritenendo che la distribuzione non proporzionale di utili non è fiscalmente neutra rispetto a una distribuzione ordinaria. L’Agenzia dichiara di non valutare la correttezza civilistica dell’operazione e della clausola statutaria, assumendo i fatti rappresentati dagli istanti. Questo passaggio è importante in quanto non si può escludere a priori che una distribuzione non proporzionale non conduca sempre ad una qualificazione fiscale di sopravvenienze attive improprie o assimilate. Dalla risposta non si ricava una generale affermazione che la distribuzione non proporzionale sia sempre valida sul piano societario occorrendo verificare se la deroga alla proporzionalità sia adeguatamente prevista dallo statuto, se rispetti gli artt. 2348 e 2350 c.c., se non integri un patto leonino e se non pregiudichi soci di minoranza o creditori.
Pertanto, pur non negandosi in astratto la possibilità di delibere asimmetriche, il dividendo potrebbe essere qualificato come tale solo per la parte relativa alla quota che remunera proporzionalmente la partecipazione. L’eccedenza, quando esprime una diversa causa economica, potrebbe essere attratta nel reddito d’impresa come sopravvenienza attiva impropria. La conseguenza è rilevante: l’autonomia statutaria resta possibile, ma non assicura automaticamente l’applicazione del regime di dividend exemption sull’intero importo attribuito.
La conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate, che qui non si può condividere nella sua corretta qualificazione, dovrebbe condurre ad un ragionamento simmetrico se vi fosse una distribuzione non proporzionale di utili nei confronti di soci persone fisiche non imprenditori. Seguendo il ragionamento dell’agenzia, se la causa della eccedenza di distribuzione a favore di un socio fosse da rinvenirsi in una forma di liberalità o comunque diversa dalla mera funzione di remunerazione del capitale perché produce un incremento patrimoniale gratuito non collegato alla normale gestione né alla rettifica di componenti di precedenti esercizi, non dovrebbe qualificarsi come dividendo. Rimane qui però incerta la sua corretta qualificazione se come altra forma reddituale o come mera di forma di liberalità che sfuggirebbe all’imposizione reddituale per ricadere, eventualmente, in quella sulle successioni e donazioni. Tale conclusione apparirebbe però irragionevole sul piano sistematico e della coerenza degli istituti.
Nella trasmigrazione di componenti reddituali tra imprese, appare più ragionevole qualificare la distribuzione di utili sempre come dividendo, anche per la parte eccedente, e valutare se civilisticamente si sia realizzata, come sembra nel caso in esame, una liberalità indiretta tra i soci da qualificarsi, questa sì, come sopravvenienza attiva; non ostando una diversa qualificazione dell’operazione, caso per caso, da cui ricavare la corretta imposizione susseguente.
La prudenza imporrebbe, dunque, di documentare con precisione la base civilistica dell’asimmetria, la ragione economica dell’operazione e gli effetti sui soci.
Qualora si voglia attribuire ad un socio una quota di utili superiore alla sua partecipazione, è opportuno distinguere chiaramente tra: quota proporzionale, da qualificare e trattare come dividendo; quota eccedente, esposta al rischio di imposizione integrale come sopravvenienza attiva; posizione dei soci che ricevono meno, per i quali rileva solo l’importo effettivamente deliberato a loro favore. Nei casi più rilevanti, soprattutto se vi sono perdite fiscali, rapporti infragruppo, soci con regimi fiscali differenti o finalità di riequilibrio finanziario, la presentazione di un interpello preventivo può essere un’opportunità da valutare attentamente.
Per quanto non muti il contesto e il contenuto della risposta occorre altresì ricordare che il d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha ripristinato il regime di esclusione dei dividendi e PEX: l’art. 11 sostituisce il primo periodo dell’art. 89, comma 2, confermando l’esclusione dal reddito del 95% degli utili distribuiti a soggetti Ires, abroga i commi 51-55 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 e prevede l’applicazione delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2026: il problema, infatti, non è la percentuale di imponibilità del dividendo, ma la qualificazione stessa della somma eccedente. Se l’eccedenza non è considerata dividendo, il regime dell’art. 89 non si applica.
BIBLIOGRAFIA
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CNN, Studio 15-2018/T, Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile, 15 giugno 2018, est. Francesco Raponi
COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, Massima n. II.I.30, Inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 – modif. 10/25
F. CROVATO, Manuale di diritto tributario – parte speciale, Milano, Giuffrè, 2025, pp. 75-76
G. FALSITTA, Manuela di diritto tributario – parte speciale, Milano, Wolters Kluwer Italia, XIV ed., 2025, pp. 462-463


