1.Il caso ed il principio di diritto
Il caso analizzato riguardava cinque giudizi, intrapresi autonomamente dal contribuente ed aventi (tutti) ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento emesse, in relazione a diverse annualità, all’esito di controlli ex art. 36 ter del Dpr n. 600/1973. Allo scopo di riprendere a tassazione, ai fini dell’Irpef, disconoscendone quindi la legittimità, taluni oneri (consistenti in ratei del mutuo), dedotti (per il 50% di ciascuna rata) dall’ex coniuge in aggiunta all’assegno periodico. Pur in presenza di un accordo di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale competente territorialmente[1].
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5984 dello scorso 4 marzo 2021, ha, in via preliminare, provveduto alla riunione dei diversi giudizi ex art. 274 c.p.c., in ragione della sin troppo evidente connessione oggettiva e soggettiva sussistente.
Successivamente, ha affrontato la problematica inerente alla deducibilità ai sensi dell’art. 10 TUIR[2] dei ratei del mutuo corrisposti dall’ex coniuge, unitamente all’assegno di mantenimento, a seguito della sottoscrizione di un patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione legale ed effettiva.
In specie, i Giudici, in linea con il proprio precedente orientamento[3], hanno sottolineato come la regola della deducibilità non possa che discendere, sulla base di un approccio sostanziale, dalla natura della clausola pattizia. Così, hanno affermato la suddetta deducibilità nell’ipotesi in cui l’esborso (anche in aggiunta all’assegno periodico) sia finalizzato al mantenimento – nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o dall’accordo di separazione – del coniuge ritenuto “economicamente (più) debole”[4]. Al contrario, la hanno esclusa nel diverso caso in cui l’onere sia diretto a conferire un assetto stabile, su un piano squisitamente civilistico, ai rapporti reciproci di natura patrimoniale[5].
2. L’interpretazione estensiva dell’art. 10 TUIR
L’organo giudicante di legittimità ha ricondotto – nel rispetto dei già descritti limiti – gli oneri, derivanti dal pagamento delle rate del mutuo, nella previsione normativa di cui all’art. 10 TUIR ed, in specie, nella lettera c) del primo comma, che si riferisce espressamente agli “assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Ciò per vari motivi.
Innanzitutto, è sempre più frequente – come evidenziato nella pronuncia in commento – la previsione, all’interno degli accordi di separazione ed in aggiunta al tradizionale assegno di mantenimento, di ulteriori ed atipiche forme di erogazioni periodiche[6], tra le quali devono essere ricompresi gli esborsi sostenuti, come nel caso di specie, per far fronte al pagamento del mutuo (sull’abitazione) contratto dall’altro ex coniuge o cointestato.
In secondo luogo – come la Cassazione aveva già avuto modo di chiarire[7] – la disponibilità di un’abitazione costituisce un elemento essenziale per la vita di ogni soggetto e concorre al “mantenimento” dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 156 c.c.[8], rientrando nell’assistenza materiale alla persona che – a causa della separazione – versa in stato di bisogno economico.
Infine, il contributo – relativo al pagamento delle rate del mutuo – è periodico (e non caratterizzato da un’unica soluzione)[9], è corrisposto al coniuge stesso (e giammai al figlio) ed è, altresì, determinato dal Giudice[10], sulla base di elementi certi e conoscibili[11]. Con la conseguenza che le due modalità non differiscono da alcun punto di vista, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo forme di adempimento, entrambe satisfattive dell’obbligo di mantenimento giudizialmente imposto.
Pertanto, alla luce del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lettera i), TUIR (che assimila gli assegni periodici di cui al già richiamato art. 10 TUIR ai redditi da lavoro dipendente) e dell’art. 52, comma 1, lettera c), della medesima normativa (che collega l’applicabilità dell’art. 51 alla sola categoria dei redditi da lavoro dipendente), tali oneri – che devono ritenersi percepiti, salvo prova contraria, nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli (nel caso de quo gli accordi e/o le sentenze di separazione e/o divorzio) – consentono, in ambito fiscale, di maturare il relativo diritto alla deduzione dal proprio reddito complessivo[12].
3. Brevi osservazioni conclusive
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha ancorato la deducibilità degli esborsi, sostenuti (anche in aggiunta all’assegno periodico) dall’ex coniuge, alla finalità di assicurare il mantenimento del soggetto ritenuto “economicamente (più) debole”. Non potendo la suddetta deducibilità essere ammessa allorquando l’onere sia diretto a conferire, solo dal punto di vista civilistico, un assetto stabile ai rapporti di natura patrimoniale riguardanti gli ex coniugi.
Tuttavia, dall’analisi della normativa attualmente in vigore si evince come sia necessario un intervento, da parte del Legislatore, in relazione all’art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R., nella parte in cui prevede che l’entità del mantenimento debba essere stabilita, necessariamente, dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ciò alla luce della nuova disciplina della negoziazione assistita degli avvocati con riferimento alla separazione consensuale e/o del cd. divorzio breve che, di fatto ed in entrambi i casi, ha dato vita ad una forma di “degiurisdizionalizzazione dell’accordo tra i coniugi in sede di separazione e divorzio[13]”.


