Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: Patto di famiglia, trust, società “senza impresa” e il nuovo art. 3, comma 4 – ter del Tusd: verso la stabilizzazione
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » Patto di famiglia, trust, società “senza impresa” e il nuovo art. 3, comma 4 – ter del Tusd: verso la stabilizzazione
Passaggio generazionale

Patto di famiglia, trust, società “senza impresa” e il nuovo art. 3, comma 4 – ter del Tusd: verso la stabilizzazione

Ultimo aggiornamento: 10 Febbraio 2026 15:33
Nunzio Dario Latrofa
Condividi
Condividi

1. Il caso

La tematica affrontata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza del 26 agosto 2025, n. 956, seppur relativa a un trust istituito prima dei chiarimenti pervenuti con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 e della riforma del Tusd (Testo unico del 31/10/1990 n. 346), affronta il tema delle operazioni di passaggio generazionale di quote di società c.d. “senza impresa” (holding o società di mero godimento), realizzate tramite il connubio patto di famiglia – trust.

Con il Trust in oggetto, istituito in attuazione di un patto di famiglia, sono stati nominati beneficiari, in parti uguali tra loro, otto nipoti ex filiis della disponente.

Trattasi di un atto di Trust che ha previsto un salto generazionale e che contiene la c.d. clausola di premorienza dei beneficiari ovvero indica come beneficiari successivi i figli viventi del nipote defunto ovvero in mancanza gli altri nipoti ex filiis della disponente ancora viventi e la prole di ciascun nipote premorto.

Trustee veniva nominato uno dei tre figli della disponente, al quale veniva attribuita una somma di denaro e il 75% delle azioni di una holding.

Al momento dell’attribuzione dei beni al trustee, la disponente ha invocato l’applicazione dell’esenzione disposta dall’art. 3, comma 4 – ter del Tusd per il c.d. passaggio generazionale. In detta occasione, il trustee ha rilasciato la dichiarazione prevista ex lege di voler detenere il controllo delle partecipazioni ricevute per almeno 5 anni.

A seguito di una verifica fiscale della GdF di Arezzo che ha rinvenuto l’atto di Trust, veniva eccepita la correttezza giuridica di tutta l’operazione.

La GdF sosteneva la propria tesi postulando che al termine del Trust ciascuno degli otto beneficiari finali avrebbe potuto ricevere solo la propria quota parte delle partecipazioni detenute dal trustee, di fatto inferiore alla maggioranza del capitale sociale, stante la carenza di una previsione esplicita dell’atto di trust che imponeva una destinazione finale di dette azioni in proprietà indivisa tra tutti i beneficiari.

Per la GDF, pertanto, il momento impositivo, ai fini delle imposte di successione e donazione, si sarebbe perfezionato fin dall’attribuzione dei beni al trustee. Tesi accolta dall’Agenzia delle entrate di Arezzo che emetteva un avviso di liquidazione d’imposta.

2. Il giudizio e la sentenza

La disponente e il trustee hanno impugnato l’avviso di liquidazione contestando che: i) il momento impositivo è integrato solo dalla distribuzione dei beni ai beneficiari finali; ii) spettano le agevolazioni ex art. 3, comma 4 – ter del Tusd (AdE Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E e Ris. 23 aprile 2009, n. 110/E).

La CGTI° di Arezzo ha annullato l’atto impugnato, accogliendo la tesi della c.d. tassazione in uscita, coerentemente con quanto indicato dalla Circ. n. 34/2022, che nel frattempo era stata pubblicata.

L’Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza con un unico (nuovo) motivo, a mente del quale con l’attribuzione dei beni al trustee si sarebbe già prodotta in capo ai beneficiari un’effettiva devoluzione dell’eredità della disponente, da sottoporre a tassazione immediata in quanto il trustee poteva “discrezionalmente” attribuire ai beneficiari “ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai beni in Trust”. Per l’amministrazione finanziaria, in questo modo si sarebbe conformata ab origine “in tutto e per tutto una successione legittima”.

Il giudice del gravame, dopo aver rimarcato che i tre figli della disponente sarebbero comunque gli eredi legittimi chiamati ex lege all’eredità prima degli otto nipoti, ha sottolineato che il Trust non può aver in alcun modo generato un assetto di interessi equiparabile a una successione ab intestato.

La Corte di appello, inoltre, ha stigmatizzato che il Trust è stato istituito in attuazione di un patto di famiglia e può beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4 – ter del Tusd, in quanto “sarebbero stati integrati correttamente i necessari requisiti”, riferendosi alla dichiarazione rilasciata dal trustee di non vendere le azioni per cinque anni mantenendo il controllo della società.

3. Prime considerazioni

La sentenza in analisi, che si è pronunciata ratione temporis in ordine al controverso tema del riconoscimento delle agevolazioni sul passaggio generazionale di partecipazioni sociali in società c.d. senza impresa, è molto interessante in quanto sconfessa le conclusioni a cui sono giunte alcune risposte a interpello (Risp. nn. 450 del 30 ottobre 2019; 552 del 25 agosto 2021; 185 del 1° febbraio 2023) che, attraverso una “lettura di parte” di un obiter dictum contenuto in una decisione della Corte Costituzionale (Corte Cost., 3 giugno 2020, n. 120), hanno cercato di sostenere la tesi che nel caso di trasferimento di partecipazioni di società di capitali, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in parola, il requisito del controllo doveva essere integrato anche dall’esercizio, da parte della stessa società, di un’attività imprenditoriale.

Tesi restrittiva, parzialmente sostenuta anche dalla Corte di cassazione (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6082), che ha escluso dal perimetro agevolativo in commento una società immobiliare di mero godimento, perché fonte di una “disparità di trattamento” con i trasferimenti immobiliari delle persone fisiche,

Queste tesi, che sembrano comunque divergere dalla prospettiva teleologica della norma, hanno creato non poca incertezza negli operatori del diritto.

4. Le novità in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la riforma sulle successioni e donazioni, attuata con il d.lgs. 18 settembre 2024, n.139, ed è stato riscritto l’art. 3, comma 4 – ter del Tusd.

Dall’esegesi della norma emergono le diverse fattispecie e gli eterogenei adempimenti che sono stati previsti per le aziende, le società di capitali e le società di persone. Nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali, pertanto, è solare che l’unica condizione posta dal legislatore per il riconoscimento dell’esenzione è che gli aventi causa mantengano per cinque anni il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.; mentre, per le altre quote sociali l’agevolazione spetta purché il soggetto mantenga, per lo stesso periodo, la titolarità del diritto. L’impegno del vincolo temporale deve essere assunto dagli aventi causa al momento del trasferimento, che nel trust è identificabile con l’attribuzione dei beni al trustee.

I primi commentatori della novella (CNN, Studio n. 100-2024/T, dell’11 ottobre 2024; Assoholding – Circ. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025), nel ribadire la propria contrarietà ai precedenti arresti del fisco, sono giunti alla conclusione che il nuovo testo, per la sua chiarezza e stante la previsione di tre differenziate tipologie di dichiarazioni da rilasciare a seconda dei beni in questione, ha sgomberato il campo dai dubbi sorti in passato rispetto all’applicabilità dell’esenzione alle holding pure e alle società di mero godimento.

Diamo atto, però, anche di una tesi intermedia (E. MARVULLI, Esenzione sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”: siamo di fronte a una svolta?, in Il fisco, 13/2025, 1121) che valorizzando quanto sostenuto dalla sentenza della Cass. n. 6082/2023 in merito alle società di mero godimento immobiliare, ipotizza che limitatamente a dette società l’agevolazione non sarebbe applicabile.

La stimolante tesi si basa sull’assunto di una presunta “carenza oggettiva” della fattispecie data dalla qualità dei beni sottostanti (ad es. immobili o asset immateriali), che non sarebbero meritevoli di esenzione in quanto l’effetto costituirebbe una irragionevole “disparità di trattamento” rispetto alle operazioni attuate al di fuori dei trasferimenti di quote sociali o aziende.

L’argomentazione si presta ad alcune riflessioni.

Il paragone tra la fiscalità applicabile alle persone fisiche nell’acquisto, nel possesso e nella vendita di un bene è ben differente da quella delle persone giuridiche e delle società di persone e non ci sembra ipotizzabile alcuna disparità di trattamento.

Su un piano sistematico, inoltre, la normativa in analisi ha un fondamento solido, come richiesto dall’art. 3 Cost., individuabile nelle sollecitazioni ricevute dall’UE (Racc. 94/1069/CEE) per favorire la continuità delle PMI.

Non ci sembra, quindi, che nel caso di specie ci si trovi di fronte a una disposizione irrazionale o che peggiora la posizione giuridica del destinatario (c.d. incostituzionalità della norma in peius), tale per cui si possa invocare una reale “disparità di trattamento”.

De iure condendo, segnaliamo due risposte a interpello (Risp. n. 271/2025; Risp. n. 11/2026).

Con la prima, l’Agenzia delle entrate, in un caso di donazione della nuda proprietà di partecipazioni di una holding pura, ha confermato il riconoscimento delle ridette agevolazioni, qualora ai comproprietari venga comunque attribuito il controllo, senza alcuna speculazione in ordine alla continuità economica sottostante.

Con la seconda, invece, viene analizzato il caso di due eredi, comproprietari delle quote di una società ricevuta per donazione, che hanno usufruito dell’esenzione in parola e che hanno operato la scissione proporzionale di detta società, con attribuzione delle quote della operativa in una newco. L’Agenzia, per quanto riguarda quest’analisi, ha precisato che non vi è decadenza se attraverso il controllo della holding viene, indirettamente, mantenuto anche quella della società scissa operativa. Il tutto a conferma del fatto che non rileva l’attività della holding, ma occorre favorire il passaggio generazionale delle imprese, anche se controllate in modo indiretto.

5. Conclusioni

Per i giudici della CGT II° della Toscana l’attribuzione delle azioni di una società “senza impresa” a un trustee, che si impegna a mantenere la proprietà delle quote di partecipazione trasferitegli e integranti il controllo per almeno 5 anni, in attuazione di un patto di famiglia, può essere oggetto dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 3, comma 4 – ter del Tusd.

Queste conclusioni sono avvalorate dal nuovo testo dell’art. 3, comma 4 – ter, che pare aver superato le idiosincrasie del passato. In questo contesto, il trust, combinato con il patto di famiglia, si candida come lo strumento principe per meglio programmare i passaggi generazionali.

CGT II° Toscana, 26 agosto 2025, n. 956 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico)Download

Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:CommentiPosition1
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiNunzio Dario Latrofa
Avvocato
Articolo precedente L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni derivanti dall’inesistenza del contratto
Articolo successivo Azione revocatoria e trust c.d. familiare: ai fini dell’integrazione del litisconsorzio rileva la gratuità o meno dell’atto di dotazione dei beni in trust
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Immobili Superbonus ricevuti per donazione e imponibilità delle plusvalenze: profili interpretativi e criticità

1.Il Caso Con la risposta ad interpello n. 62 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di plusvalenze…

Di Federico Tarini
10 min di lettura
Le Sezioni Unite dettano i criteri per superare la presunzione di interposizione elusiva dei familiari nella detenzione di quote di fondi immobiliari

1. La disciplina legale oggetto di interpretazione e la questione rimessa alla…

24 min di lettura
Prova contraria e società di comodo: un ulteriore arresto della Corte di Cassazione

1.Il caso di specie La giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, è…

11 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Liquidazione estera nel regime agevolato per pensionati neo-residenti

1.Premessa L’istante è un pensionato francese che ha rappresentato l’intenzione…

3 Marzo 2026

Agevolazioni prima casa: riacquisto entro un anno per il credito di imposta

1.Il principio di diritto Il credito…

27 Febbraio 2026

Ancora sul conferimento di ramo di azienda sotto la lente dell’art. 20 TUR, anche ai fini dell’imposta di donazione

1.Il caso e il principio di…

24 Febbraio 2026

Inquadramento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero ricevuto in eredità tra normativa domestica e disciplina internazionale

1.La descrizione del caso Con la…

20 Febbraio 2026

La cedolare secca nelle locazioni abitative ricevute in regime d’impresa

1.L’art. 3 del d.lgs. 14 marzo…

17 Febbraio 2026

Potrebbero interessarti anche

Accertamento delle liberalità indirette nel tributo donativo

1. Introduzione Con una recente ordinanza la Corte Suprema di Cassazione è ritornata sul tema dell’accertamento delle liberalità indirette ai…

10 min di lettura

Agevolazioni prima casa e forza maggiore

1. Il caso ed il principio di diritto Il fatto che l'acquirente dell'immobile, pur volendo fissare la residenza nell'immobile acquistato,…

8 min di lettura
Passaggio generazionale

La rilevanza fiscale del contratto di mantenimento

La problematica della rilevanza fiscale del contratto di mantenimento deve essere analizzata in base alla natura dell’imposizione, distinguendo i profili…

20 min di lettura

Appunti in tema di liquidazione agli eredi di quote di s.r.l. e dichiarazione di successione.

Con la Risposta ad interpello n. 350 del 28 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate torna ad indagare il perimetro applicativo…

8 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?