1.Il caso
Tizio e Caio detengono il controllo di una holding industriale, partecipata sia mediante quote possedute individualmente sia mediante una partecipazione detenuta dai medesimi soggetti in comunione ordinaria.
I due soci intendono conferire tutte le partecipazioni da loro detenute (sia singolarmente sia in comunione) all’interno di una S.p.A. di nuova costituzione.
A seguito del conferimento, le partecipazioni della società conferitaria saranno attribuite a Tizio e Caio in piena proprietà esclusiva, senza che gli stessi procedano a una previa divisione delle partecipazioni detenute in comunione.
Si pone pertanto il quesito se l’operazione di conferimento possa essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come una divisione delle partecipazioni originariamente detenute in comunione, con conseguente applicazione dell’imposta di registro prevista per gli atti aventi natura divisionale.
2.L’analisi
La questione centrale riguarda la qualificazione del conferimento delle partecipazioni detenute in comunione ai fini dell’imposta di registro.
In particolare, occorre valutare se l’attribuzione ai conferenti, in proprietà esclusiva, delle partecipazioni della società conferitaria possa essere assimilata a una divisione della partecipazione originariamente detenuta in comunione. Tale ricostruzione potrebbe essere sostenuta sulla base della circostanza che l’operazione determina la realizzazione di un atto divisorio sulle partecipazioni della società conferita.
Secondo la Suprema Corte, la divisione si realizza quando «ciascuno dei condividenti consegue, sotto altra veste, ciò che è già suo, senza che intervenga alienazione, realizzandosi soltanto una trasformazione dell’oggetto del diritto» (Cass., 15 giugno 2010, n. 14398). Da tale principio emerge che nella divisione non si verifica l’ingresso di “beni nuovi” nel patrimonio dei condividenti, ma unicamente una modificazione della situazione giuridica relativa ai beni già posseduti.
Proprio in ragione di tali caratteristiche, l’ordinamento tributario disciplina la divisione senza conguagli come atto avente natura dichiarativa, assoggettandola al regime previsto dall’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Nel caso prospettato, invece, il conferimento determina il trasferimento delle partecipazioni nella società originaria alla società conferitaria e l’attribuzione ai conferenti di un “bene nuovo”, rappresentato dalle partecipazioni attribuite da quest’ultima. La realizzazione di effetti traslativi esclude, pertanto, la configurabilità di un effetto meramente dichiarativo, presupposto per l’applicazione della disciplina fiscale prevista per gli atti divisionali.
La cessazione della comunione, inoltre, non costituisce elemento sufficiente per ricondurre l’operazione nell’ambito degli atti divisionali. Lo scioglimento della comunione può infatti realizzarsi anche mediante negozi diversi dalla divisione, caratterizzati da effetti traslativi, come avviene, ad esempio, nel caso della vendita di cosa comune.
Tuttavia, anche laddove l’Amministrazione finanziaria dovesse procedere a una riqualificazione dell’operazione in termini divisionali, l’operazione potrebbe comunque essere considerata neutrale alla luce della disciplina prevista per gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di partecipazioni sociali. In particolare, potrebbe trovare applicazione l’art. 11 della Tariffa, Parte I, Tur, che prevede l’imposta di registro in misura fissa «per gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti cui al precedente art. 4». Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, il termine “negoziazione” deve essere inteso come «una espressione generale, nella quale ricondurre tutte le opzioni negoziali aventi ad oggetto quote di partecipazione in società» (Studio N.94-2022/T, Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?, est. F. Raponi). Tale interpretazione è idonea a ricomprendere nell’ambito dell’art. 11 i negozi che producono effetti distributivi o modificativi nella titolarità delle partecipazioni sociali, involgendo necessariamente il trasferimento della proprietà delle “quote” da un soggetto ad un altro (Cass., 29 gennaio 2024, n.2630).
3. La soluzione
Il conferimento delle partecipazioni detenute in comunione nella società di nuova costituzione non sembra presentare i caratteri propri della divisione.
L’operazione sembra realizzare piuttosto un trasferimento delle partecipazioni alla società conferitaria, cui consegue l’attribuzione ai conferenti di nuove partecipazioni sociali, integrando un negozio avente natura traslativa riconducibile all’art. 4 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Anche un’eventuale riqualificazione in termini divisionali non sembrerebbe comunque condurre a un diverso risultato, considerata la possibile applicazione della disciplina prevista per la negoziazione di partecipazioni sociali dall’art. 11 della medesima Tariffa.


