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Accordo di riorganizzazione familiare, qualificabile come patto di famiglia?

Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026 10:02
Ilaria Tassinari
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1. La vicenda processuale

La sentenza n. 4376 della Corte di cassazione del 26 febbraio 2026 scaturisce da un accordo tra genitori e figli, volto a definire gli assetti proprietari di due società: una s.r.l. produttiva, partecipata dai genitori, dai quattro figli e dallo zio di questi ultimi, e una s.a.s. immobiliare, proprietaria degli immobili condotti in locazione dalla prima, partecipata da due dei quattro figli.

Tale accordo, in forma di scrittura privata, è stato integrato e modificato da due ulteriori scritture private aventi natura transattiva.

L’obiettivo dell’intera operazione era quello di far sì che un figlio mantenesse il controllo della s.r.l. e gli altri fratelli acquistassero la s.a.s.: i genitori avrebbero operato conguagli con atti di liberalità, riservandosi il diritto di abitazione su uno degli immobili sociali e una rendita vitalizia a carico del figlio assegnatario della s.r.l., prevedendosi altresì, a titolo di ulteriore perequazione, una scissione parziale della s.a.s. immobiliare a favore di una nuova s.r.l. immobiliare detenuta anch’essa dal figlio assegnatario della s.r.l.

La qualificazione dell’accordo ha generato un contenzioso e un conflitto interpretativo tra i due gradi di merito.

Il Tribunale, infatti, ha qualificato l’accordo come patto di famiglia, a prescindere dal nomen iuris adottato in concreto dalle parti, dichiarandolo nullo per difetto della forma pubblica richiesta dall’art. 768-ter c.c., anche in considerazione del fatto che lo stesso fosse fonte dell’obbligo di costituire la NewCo s.r.l., per la quale è richiesta a sua volta la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che l’accordo fosse qualificabile come contratto atipico ma lo ha ritenuto valido e ha condannato il figlio assegnatario al pagamento, in forza di una garanzia fideiussoria prestata nel contesto di una delle due transazioni modificative dell’accordo stesso.

La Cassazione, investita di cinque motivi di ricorso, accoglie il primo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa con rinvio.

Più precisamente, la Cassazione, allineandosi alla sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’accordo di riorganizzazione familiare delle partecipazioni societarie possa essere qualificato come patto di famiglia, tenendosi conto della causa in concreto dell’operazione, che consiste nella persecuzione della continuità d’impresa, nonché della presenza dei requisiti di legge indispensabili, quali:

i) il trasferimento, anche solo parziale, delle partecipazioni sociali ad un discendente;

ii) la partecipazione al negozio del coniuge e di “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore” (art. 768-quater c.c.);

iii) la previsione di una liquidazione in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c., e l’imputazione della stessa alla quota di legittima per i partecipanti non assegnatari, essendo l’assetto reso stabile dalla prescrizione secondo la quale ricevuto non è soggetto a collazione o a riduzione.

2. Commento

La pronuncia della Cassazione sottolinea la necessità di analizzare complessivamente l’assetto negoziale concretamente realizzato dalle parti (la continuità dell’impresa), a prescindere dalle singole clausole dell’accordo familiare e dalla finalità economica generale dell’operazione, ma ignora alcuni aspetti su cui pare opportuno soffermarsi.

In primo luogo, si è rilevato, ad opera dei primi commentatori, che, laddove l’accordo da cui trae origine la sentenza in esame producesse effetti solamente obbligatori (gli attori hanno citato in giudizio il convenuto affinché quest’ultimo adempiesse gli obblighi assunti con il citato accordo), non potrebbe, per ciò solo, essere qualificato come patto di famiglia.

Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., è, infatti, un contratto traslativo ad effetti reali.

Un accordo che obbliga a dismettere gratuitamente partecipazioni sociali, in funzione di un assetto successorio anticipato, sarebbe, piuttosto, qualificabile come preliminare di donazione, ritenuto invalido per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, dal momento che l’assunzione dell’obbligo farebbe venire meno la spontaneità dell’atto liberale, e quindi sarebbe concettualmente incompatibile con la causa del contratto.

In secondo luogo, si è detto, un siffatto accordo rischierebbe di ricadere nel divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c., espressamente derogato in materia di patto di famiglia dall’art. 768-bis c.c.

A tal riguardo, si deve evidenziare come la deroga in questione sia riservata alla fattispecie tipica, per la quale è richiesta la forma solenne e nella quale è espressamente disciplinato dalla legge il meccanismo partecipativo-liquidatorio dei soggetti legittimari.

A parere di chi scrive, occorre considerare che, è vero che la citazione in giudizio era volta alla condanna del convenuto all’adempimento degli obblighi assunti con “l’accordo di famiglia”, laddove il riferimento potesse riguardare i soli obblighi liquidatori di cui all’art. 768-quater, c.2, c.c..

Con il primo dei motivi di ricorso in Cassazione, infatti, si deduce che la Corte d’Appello aveva errato a non qualificare la convenzione come patto di famiglia, al quale parteciparono l’imprenditore (il padre), la moglie di costui, in qualità di legittimaria, e tutti i figli di entrambi, trasferendo il padre ai propri discendenti tutte le sue partecipazioni nelle società (non è chiaro se all’accordo avesse altresì partecipato il fratello del padre, quale socio della s.r.l. operativa, ma tale circostanza, ai fini della questione centrale della qualificazione dell’accodo stipulato, pare non rilevante).

Quindi, laddove l’accordo avesse prodotto, come sembra, effetti reali con il trasferimento a favore dei figli della partecipazione sociale, certamente andrebbe qualificato come patto di famiglia, a prescindere dal fatto che tutti i figli avessero già delle quote intestate, essendo sufficiente, ai fini del patto di famiglia, anche un solo incremento di tali partecipazioni.

La Corte d’appello, in particolare, avrebbe erroneamente escluso che l’accordo stipulato in forma di scrittura privata potesse inscriversi nel perimetro dell’istituto regolato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., mancando lo scopo del trasferimento societario ai discendenti in via stabile e anticipata, in quanto i figli erano già tutti soci della s.r.l., e non obbligandosi gli assegnatari al pagamento di somme compensative delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari.

Secondo il giudice di merito «La funzione pratica del negozio era evidentemente rappresentata dalla progettata dismissione gratuita delle partecipazioni societarie da parte dei genitori in favore dei loro figli, che già facevano parte delle medesime compagini societarie, assicurando loro un trattamento paritario».

Però, da un lato, è condivisibile l’affermazione della pronuncia di Cassazione, relativa al primo argomento sostenuto dalla Corte d’Appello, secondo cui sarebbe irrilevante la preesistente qualità di socio ai fini della qualificazione della fattispecie come patto di famiglia.

L’art. 768-bis c.c., infatti, contempla espressamente la cessione parziale, con la conseguenza che, richiedere che i discendenti siano privi di qualsiasi partecipazione prima dell’accordo significherebbe rendere l’istituto inutilizzabile nelle imprese familiari in cui i figli sono già coinvolti nella compagine societaria.

Dall’altro lato, anche il secondo argomento della Corte d’Appello risulta essere fragile, poiché, nel caso di specie, l’esecuzione dell’accordo era stata affidata a un programma negoziale già previsto, avente natura onerosa (l’assegnazione delle quote risultava, infatti, compensata dall’attribuzione alla legittimaria non assegnataria del diritto d’abitazione, d’uso dell’autovettura e della rendita vitalizia).

L’art. 768-quater, c.3, c.c., prevede espressamente la facoltà di differire l’assegnazione disposta in favore dei partecipanti non assegnatari ad un momento successivo, purché il successivo contratto sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al patto, con ciò lasciando intendere la non necessità di una liquidazione contestuale.

La Cassazione, tuttavia, non sviluppa in modo adeguato il tema del conguaglio a carico dei disponenti, ma ciò si ritiene non possa incidere sulla qualificazione della fattispecie.

Infatti, l’orientamento dottrinale dominante ammette che l’obbligo di liquidazione delle spettanze ai legittimari non assegnatari possa essere adempiuto anche dal disponente direttamente (c.d. patto di famiglia verticale di cui all’art. 768-quater, c.3, c.c.), previa assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligo stesso, attraverso un accollo del debito, una delegazione di pagamento, un’espromissione o, anche, tramite un adempimento del terzo.

In questo modo, la liquidazione da parte del disponente, sottraendosi allo schema tipico del patto di famiglia, secondo cui la liquidazione prevista dall’art. 768-quater c.c. deve essere fatta dal beneficiario assegnatario, sarà soggetta a collazione o riduzione per i legittimari non assegnatari (seppure, nel caso di c.d. liquidazione verticale ex art. 768-quater, c.3, c.c. “secondo il valore attribuito in contratto).

3. Conclusioni

La Cassazione n. 4376 del 2026 si presenta come una pronuncia correttiva diretta a ricondurre la qualificazione del patto di famiglia a criteri teleologici, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dai contraenti.

Il rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione è orientato verso una nuova qualificazione della fattispecie, da valutarsi dal giudice di merito, tenendosi conto degli elementi oggettivi e soggettivi e della causa in concreto del negozio, verificando se «da un tal scrutinio debba trarsi la conseguenza che con il complesso negoziale le parti abbiano inteso dar vita ad un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico».

La decisione, dunque, pur inserendosi nel solco di una dottrina già consolidata in materia di patto di famiglia, offre spunti per delineare ulteriormente i profili applicativi della disciplina in possibili situazioni analoghe.

BIBLIOGRAFIA:

D. MURITANO, Patto di famiglia, causa tipica e forma solenne: il problema che la Cassazione (forse) non ha visto, in Blast, 2026

G. PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, in Riv. Not., 2006, p. 440

G. RIZZI, I patti di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell’azienda, in Notariato, 2006, p. 466

Cass., sez. II, 26 febbraio 2026, n.4376 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico)Download
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