Con l’ordinanza n. 6799 del 21 marzo 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, soffermandosi in particolare sul requisito del controllo nelle società di capitali e sulla possibile rilevanza delle clausole statutarie che disciplinano i meccanismi decisionali interni.
La pronuncia si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale relativo al trasferimento generazionale delle partecipazioni societarie e affronta una questione frequentemente emersa nella prassi applicativa, ossia se assetti statutari caratterizzati da regole decisionali rafforzate – quali, in particolare, le clausole di unanimità – possano assumere rilievo ai fini dell’integrazione del requisito del controllo richiesto dalla normativa agevolativa.
Come noto, l’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 prevede un regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, rami di azienda e partecipazioni sociali effettuati a favore del coniuge e dei discendenti, subordinando il beneficio – nel caso di partecipazioni in società di capitali – alla circostanza che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., nonché al mantenimento di tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il rinvio alla nozione codicistica di controllo implica che il requisito rilevante sia quello fondato sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Si tratta di un parametro di natura prevalentemente formale, che individua un criterio oggettivo e verificabile per l’accesso all’agevolazione, ma che, al contempo, tende a non valorizzare assetti organizzativi fondati su equilibri diversi da quelli maggioritari.
La disciplina si colloca nel più ampio contesto delle misure volte a favorire la continuità dell’attività economica in occasione del passaggio generazionale, evitando che il trasferimento dell’impresa sia ostacolato dal carico fiscale e garantendo, al contempo, la stabilità degli assetti imprenditoriali.
1.La vicenda oggetto del giudizio
Il caso esaminato dalla Corte trae origine da un trasferimento mortis causa avente ad oggetto l’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata, attribuito a due eredi in parti uguali.
A seguito della successione, ciascun beneficiario risultava titolare del 50% delle partecipazioni sociali, senza che fosse configurabile, in capo a uno solo di essi, una posizione di maggioranza idonea a integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Lo statuto della società prevedeva che le decisioni dovessero essere adottate con il consenso unanime dei soci. Tale clausola è stata valorizzata nel corso del contenzioso al fine di sostenere che l’assetto decisionale concreto della società potesse essere considerato rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, in quanto idoneo a configurare una forma di gestione congiunta dell’impresa, sostanzialmente assimilabile – secondo la prospettazione difensiva – a quella propria delle società di persone.
La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda dunque la possibilità di attribuire rilievo, ai fini del requisito del controllo, a previsioni statutarie che incidono sulle modalità di formazione della volontà sociale, pur in assenza di una partecipazione di maggioranza in capo a uno dei soci.
2.I profili processuali e il requisito del controllo nella motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha esaminato le censure relative alla validità della sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione, escludendo la sussistenza di vizi tali da determinarne la nullità.
È stato ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi, non potendo estendersi alla rivalutazione del merito della controversia né alla verifica della sufficienza della motivazione in termini qualitativi.
Nel merito, la Corte ha affrontato il tema centrale della controversia, rappresentato dalla verifica della sussistenza del controllo richiesto dall’art. 3, comma 4-ter.
Richiamando la nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., la Corte ha ribadito che esso si identifica con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. In tale prospettiva, una partecipazione pari al 50% del capitale sociale non consente, di per sé, di integrare il requisito, in quanto non attribuisce a uno dei soci una posizione di prevalenza decisionale idonea a incidere unilateralmente sulle determinazioni assembleari.
La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento al momento del trasferimento e sulla base della situazione giuridica risultante da tale evento, senza che possano assumere rilievo elementi successivi o assetti meramente potenziali.
3.Il ruolo delle clausole statutarie e i criteri interpretativi richiamati
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la valutazione della clausola statutaria che prevedeva l’unanimità delle decisioni sociali.
La Corte ha osservato che una simile previsione determina un assetto in cui ciascun socio dispone di un potere di impedire l’adozione delle decisioni, configurando un sistema fondato sul consenso reciproco. Tale meccanismo esprime, in sostanza, un potere di veto diffuso, che incide sulle modalità di formazione della volontà sociale ma non si traduce nella titolarità di un potere di controllo in senso tecnico.
Ne deriva una distinzione, implicitamente valorizzata dalla Corte, tra potere di blocco e potere di indirizzo: il primo consente di impedire decisioni non condivise, mentre il secondo implica la capacità di determinarle in via autonoma. Solo quest’ultimo è rilevante ai fini dell’integrazione del requisito del controllo richiesto dalla normativa agevolativa.
In tale prospettiva, il controllo rilevante ai fini dell’agevolazione non si esaurisce nella mera titolarità formale della maggioranza dei diritti di voto, ma presuppone altresì la disponibilità di un potere decisionale pieno sulle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso. Ne consegue che non risultano idonee a integrare il requisito situazioni in cui il diritto di voto sia limitato o frazionato con riferimento a specifiche materie, non consentendo al socio di incidere in modo determinante sull’indirizzo complessivo della gestione sociale.
Coerentemente, la clausola di unanimità, pur potendo assicurare un elevato grado di condivisione nella gestione societaria, non modifica la distribuzione delle partecipazioni né la titolarità dei diritti di voto in termini tali da integrare il controllo richiesto dall’art. 2359 c.c.
La Corte esclude, pertanto, che possano assumere rilievo forme di “controllo congiunto” o di gestione condivisa, le quali, pur rilevanti sul piano sostanziale e organizzativo, non trovano riconoscimento nel dato normativo richiamato dalla disposizione agevolativa.
In linea con quanto precede, la ricostruzione accolta dalla Corte sembra valorizzare anche una dimensione qualitativa del controllo, richiedendo che il socio sia posto nella condizione di esercitare un’influenza determinante sull’insieme delle decisioni assembleari ordinarie, senza limitazioni derivanti dalla distribuzione o segmentazione dei diritti di voto.
Sul piano interpretativo, la decisione richiama il principio secondo cui le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, sono soggette a un criterio di interpretazione non estensiva.
Le esenzioni fiscali incidono infatti sull’an debeatur dell’obbligazione tributaria, escludendo determinate fattispecie dal prelievo; per tale ragione, non è consentito estenderne l’ambito applicativo oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né ricorrere a interpretazioni analogiche o estensive fondate sulla ratio della disposizione.
In tale contesto, è esclusa la possibilità di valorizzare, ai fini dell’agevolazione, elementi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, tra cui rientrano le modalità statutarie di assunzione delle decisioni sociali.
La pronuncia si colloca, dunque, nel solco di un orientamento che privilegia il dato formale rappresentato dalla titolarità della maggioranza dei diritti di voto, in coerenza con il rinvio operato dall’art. 3, comma 4-ter, all’art. 2359 c.c., e che tende a escludere la rilevanza di elementi che attengono al funzionamento interno della società senza incidere sulla struttura partecipativa.
Allo stesso tempo, emerge un’impostazione che, pur coerente con il dato normativo, appare poco incline a valorizzare assetti organizzativi idonei, in concreto, a garantire una gestione unitaria dell’impresa in ambito familiare, in assenza di un controllo individuale in senso stretto.
In tale prospettiva, si è altresì osservato come, in ipotesi di comunione ereditaria della partecipazione, la verifica del requisito del controllo potrebbe condurre a esiti differenti, a conferma della rilevanza della configurazione giuridica della titolarità delle quote ai fini dell’accesso al beneficio.
4.Conclusione
L’ordinanza n. 6799/2026 affronta il tema del requisito del controllo nelle società di capitali ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, con specifico riferimento agli assetti statutari caratterizzati da regole decisionali basate sull’unanimità.
La Corte ha ritenuto che tali clausole non siano idonee a integrare il controllo richiesto dalla normativa, ribadendo il riferimento ai criteri previsti dall’art. 2359 c.c. e ai principi interpretativi applicabili alle disposizioni agevolative.
La decisione conferma, pertanto, un’impostazione rigorosa e ancorata a un criterio formale del requisito del controllo, destinata a incidere, sul piano operativo, sulle modalità di strutturazione dei passaggi generazionali nelle società di capitali, soprattutto nei casi in cui si intendano adottare modelli di governance condivisa tra più eredi.
BIBLIOGRAFIA
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