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Home » Blog » Quando la compravendita di partecipazioni è fuori campo Iva?
Fiscalità d'impresa

Quando la compravendita di partecipazioni è fuori campo Iva?

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 9:22
Emiliano Marvulli
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1. Il caso e la disciplina di riferimento

Sul piano generale, le operazioni di acquisizione e cessione relative a partecipazioni o azioni effettuate da una holding operativa sono fuori campo IVA. Tuttavia le operazioni finanziarie diventano rilevanti ai fini dell’imposta -e del calcolo del pro-rata di detraibilità- quando è accertato che siano state effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di acquisizione titoli al fine di interferire nella gestione della società partecipata o che siano il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile. Questo l’interessante e per certi versi innovativo principio di diritto contenuto nella Sentenza 25 febbraio 2021, n. 5156 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione ,che ha fatto propri gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia.

Il procedimento giurisdizionale prende le mosse dal ricorso proposto da una società commerciale avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha contestato l’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti, non avendo la società calcolato il pro-rata avesse ceduto una partecipazione in esenzione d’imposta.

Il cd. “pro-rata” è il metodo utilizzato nel caso in cui un soggetto passivo realizzi operazioni imponibili e operazioni esenti ai fini IVA, con l’obiettivo di determinare la quota di imposta detraibile in proporzione alle operazioni imponibili, applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. 633 del 1972.

Nel caso di specie la società, pur svolgendo generalmente attività imponibile ai fini IVA, nello specifico commercio di articoli di abbigliamento, ha ceduto una partecipazione societaria in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 4 del richiamato decreto.

In tema di detraibilità dell’imposta, l’art. 19, co. 5 del Testo Unico IVA stabilisce che per i soggetti passivi che esercitano sia attività imponibili che esenti, “il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis.”

Il successivo art. 19-bis, co. 2 chiarisce, per quanto di interesse, che per il calcolo della percentuale di detrazione, non si tiene conto delle operazioni relative a titoli e partecipazioni “quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.

Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretta l’applicazione del comma 2 dell’art. 19-bis, in ragione del quale la società non avrebbe potuto detrarre integralmente l’IVA relativa agli acquisti ma avrebbe dovuto calcolare il pro-rata per la cessione (esente) della partecipazione, in quanto operazione non occasionale e non accessoria.

La tesi dell’Ufficio finanziario è stata accolta in entrambi i giudizi di merito. La CTR in particolare ha confermato che l’operazione finanziaria è rilevante ai fini del calcolo della percentuale di detrazione dell’IVA perché, sulla base delle “previsioni statutarie”, la cessione formava oggetto dell’attività propria della società e, quindi, doveva ritenersi un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile. Da qui la conclusione che dette operazioni non potevano essere qualificate come accessorie o occasionali e delle stesse bisognava tener conto per il calcolo della percentuale di detrazione dell’imposta.

Con il ricorso in cassazione la società ha contestato la decisione dei giudici d’appello per violazione dell’art. 19-bis del D.P.R. 633/1972 evidenziando che, al di là del dettato statutario, l’operazione finanziaria aveva carattere di occasionalità e avrebbe dovuto essere qualificata fuori campo IVA e irrilevante ai fini del calcolo del pro-rata. In buona sostanza la ricorrente ha rimarcato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 19-bis, non rileva il dato formale dell’attività indicata nello statuto ma l’attività concretamente svolta.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo per le ragioni di cui si dirà ai paragrafi successivi e per l’effetto ha accolto il ricorso proposto dalla società.

2. La prassi dell’Agenzia delle entrate

Sul tema della rilevanza IVA delle operazioni finanziarie e, quindi, della loro concorrenza ai fini della determinazione del pro-rata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione nella recente Risposta a interpello del 18 dicembre 2020, n. 606, prevedendone l’esclusione se le operazioni (i) non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo IVA, (ii) sono effettuate nell’ambito di attività occasionali o (iii) sono meramente accessorie alle operazioni imponibili (in senso conforme Ris. 21 luglio 2008, n. 305).

In linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità fino ad ora prevalente, l’Amministrazione finanziaria ha quindi precisato che sono rilevanti ai fini del pro-rata non solo le attività individuate nello statuto societario ma anche le ulteriori operazioni effettivamente svolte dal soggetto passivo, ancorché non previste nell’atto costitutivo, tali da configurare uno strumento normale, non meramente occasionale, per il conseguimento del fine societario.

In buona sostanza sono qualificate come “non accessorie” o “non occasionali” tutte le attività che rappresentano di fatto un prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta dalla società, indipendentemente dalle previsioni statutarie. In tale ipotesi, quindi, i proventi derivanti dall’effettuazione di tali operazioni, esenti IVA ex art. 10, contribuiscono a concorrere alla determinazione del pro-rata di detrazione.

L’Amministrazione finanziaria, quindi, non prende in considerazione il requisito dell’ingerenza nella gestione dell’attività della società partecipata ai fini della rilevanza IVA delle operazioni finanziarie.

3. La posizione della Corte di Cassazione

Il percorso logico adottato dai giudici di merito parte dalla considerazione di fondo che le operazioni di acquisizione e cessione delle partecipazioni societarie rientrano tra quelle previste dallo statuto della società accertata e rientrano ex se tra quelle dirette e necessarie alla realizzazione dell’attività di impresa, rilevanti in quanto tali ai fini dell’applicazione del pro-rata di detraibilità dell’IVA.

La Corte di Cassazione contesta sin dalle premesse l’iter argomentativo del giudice del gravame ribadendo che un’operazione attiva rientra nell’attività propria di una società -ai fini dell’inclusione nel calcolo del pro-rata- solo avendo riguardo all’attività effettivamente esercitata dal soggetto passivo, al di là delle previsioni statutarie. Ciò in quanto, ai fini IVA, “rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute e, quindi, l’attività in concreto esercitata.” (Cfr. Cass., 24 marzo 2017, n. 7654, Cass., 9 marzo 2016, n. 4316, Cass. 14 marzo 2014, n. 5970, Cass. 7 maggio 2008, n.11085 e Cass. 13 novembre 2013, n. 25475).

È il passaggio successivo contenuto nella sentenza ad essere davvero interessante riguardo alla questione se la cessione di una partecipazione azionaria -che, sulla base dell’attività concretamente esercitata, rientra o meno nell’oggetto sociale- possa essere considerata rilevante ai fini IVA.

Per quanto attiene all’attività esercitata da holding, il Collegio di legittimità ha fissato un principio generale secondo cui la società che ha come unico oggetto sociale l’acquisizione di partecipazioni in altre società non assume la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA se non interferisce direttamente o indirettamente nella loro gestione, perché tali operazioni non comportano lo sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti con carattere di stabilità (così Corte di Giustizia 17 ottobre 2018, Causa C-249/17). Di conseguenza, le operazioni attive saranno sempre fuori campo IVA e la società non avrà il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Il principio dell’esclusione dalla sfera di applicazione dell’IVA delle operazioni di cessione di partecipazioni o azioni in una società subisce tuttavia una importante deroga qualora detta partecipazione “sia accompagnata da una interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni.”

Al realizzarsi di tale condizione la società assumerà la veste di soggetto passivo d’imposta e le operazioni attive rileveranno ai fini IVA, in esenzione se incluse nell’elenco di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/1972, e sarà riconosciuto il diritto alla detrazione sulle operazioni passive nel caso di prestazione di servizi amministrativi, contabili o informatici (in tal senso Corte di Giustizia 8 novembre 2018, Causa C-502/2017).

In ragione di tale argomentazione è di tutta evidenza che la questione della rilevanza fiscale dell’attività di acquisizione e cessione di partecipazioni societarie vada completamente separata dal dato formale del dettato statutario per essere legata ad una valutazione in concreto sulla causa dell’operazione.

Invero, non è l’esame dell’oggetto sociale a determinare se l’operazione finanziaria sia “non-occasionale” e quindi rilevante ai fini del calcolo del pro-rata, bensì l’accertamento di fatto che l’acquisizione della partecipazione rientri nell’ambito di una attività commerciale di negoziazione di titoli al fine di realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui è realizzata l’acquisizione, o quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile (Cfr. anche Corte di Giustizia 29 ottobre 2009, Causa C-29/08).

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