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Beneficio d’inventario: nessun effetto sull’imposta solo sulla riscossione

Ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2026 13:38
Guido Comporti
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1. Il caso e il principio di diritto

Con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 7232, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia si è pronunciata in una controversia avente ad oggetto una cartella esattoriale relativa a imposte di successione, ipocatastali, sanzioni e interessi notificata ai due figli germani del de cuius.

In particolare, entrambi i figli chiamati all’eredità avevano reso dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di fronte al notaio, ai sensi dell’art. 484 c.c. Nelle more della procedura di inventario, l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato le imposte di successione notificando relativo avviso di liquidazione, seguito poi dalla notifica della cartella esattoriale impugnata per procedere al recupero coattivo di quanto asseritamente dovuto.

La Corte di Giustizia di I° Grado adita, accogliendo il ricorso degli eredi, rilevava che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare l’imposta di successione e che solo a questo punto avrebbe potuto agire nei confronti degli eredi nei soli limiti della residua capienza del patrimonio ereditato, non potendo in ogni caso aggredire il patrimonio personale degli eredi.

In riforma di tale pronuncia, la sentenza in commento ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, affermando che ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione con beneficio d’inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice.

Piuttosto, detta accettazione con beneficio d’inventario rileva in sede di riscossione dell’imposta, dal momento che la responsabilità dei coeredi è contenuta nel limite del valore della propria quota ereditaria

2. La normativa di riferimento

Dal punto di vista civilistico, ai sensi dell’art. 459 c.c. l’eredità si acquista esclusivamente con l’accettazione da parte del chiamato, il cui effetto risale al momento nel quale si è aperta la successione. L’accettazione può essere c.d. pura e semplice o con beneficio d’inventario.

Nel primo caso, questa può essere resa espressamente, mediante dichiarazione in atto pubblico o in una scrittura privata, o tacitamente, con il compimento di atti che presuppongono l’accettazione e, per effetto di ciò, si verifica la c.d. confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, che divengono un unico patrimonio.

In altri termini, l’erede succede tanto nell’attivo che nel passivo del de cuius, essendo tenuto al pagamento dei debiti anche se superino l’attivo pervenuto in eredità, eventualmente facendovi fronte col proprio patrimonio.

L’accettazione con beneficio d’inventario può essere invece compiuta solo mediante apposita dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 484 c.c.) e ha come effetto principale quello di mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (art. 490, comma 1, c.c.). In virtù degli effetti giuridici che produce, tale accettazione è sottoposta a un regime particolare di pubblicità-notizia e deve essere redatto un inventario per accertare la consistenza dell’eredità secondo la disciplina di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c.

Conseguentemente, una volta fatto l’inventario dei beni e individuate le attività e le passività del patrimonio ereditario, l’erede che accetti non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490, comma 2, n. 2, c.c.).

In altre parole, l’erede è chiamato a rispondere degli eventuali debiti del de cuius esclusivamente nei limiti di quanto ereditato (c.d. divieto di rispondere ultra vires hereditatis).

Sotto il profilo tributario, questo significa che eventuali debiti del defunto nei confronti dell’erario devono essere soddisfatti dai suoi eredi solo nei limiti della eventuale capienza patrimoniale da questi ereditata.

In questi termini, anche l’imposta di successione è soggetta a tale limitazione, dovendo essere versata solo in relazione alle somme e ai beni esistenti nell’asse ereditario.

3. L’orientamento della giurisprudenza

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditati, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l’erario. Per effetto di ciò, nessuna imposta è dovuta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti erariali, sempre ammesso che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (cfr. in tal senso Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458). 

Come emerge dalla pronuncia in commento, tuttavia, se questo è vero per la fase della riscossione delle imposte, non può dirsi altrettanto con riferimento alla differente e antecedente fase di liquidazione delle stesse. La giurisprudenza infatti mantiene i due piani separati e distinti.

La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ai fini della determinazione dell’imposta di successione, non vi è alcuna differenza tra l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e quella pura e semplice (così ad es. Cass., sez. V, 22 febbraio 2017, nn. 4564 e 4566). Ciò in quanto, come ribadito anche dalla sentenza in commento, «l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice».

La disciplina di riferimento è dunque in ogni caso quella di cui agli artt. 20 e ss. del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, c.d. T.U.S.), e oggi contenuta agli artt. 105 e ss. del d. lgs. 1° agosto 2025, n. 123, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.

Perciò, l’accettazione di cui agli artt. 484 e ss. c.c. non preclude al fisco di accertare l’obbligazione tributaria, notificando di conseguenza il relativo avviso di liquidazione all’erede per far riconoscere la sussistenza del debito tributario del de cuius (Cass., sez. V, 20 dicembre 2025, n. 33325).

Piuttosto, detto debito eventualmente accertato e liquidato non potrà essere richiesto sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità, ammesso che sussista un residuo attivo in favore dell’erede da sottoporre a tassazione (cfr. Cass., 9 novembre 2021, n. 32632 e, in termini, CGT II grado della Campania, sez. II, 3 febbraio 2023, n. 1011).

4. Brevi considerazioni conclusive e applicative

La pronuncia in commento si pone nel solco di un orientamento ormai costante e consolidato tanto della giurisprudenza di merito quanto di legittimità, che pone su due piani distinti i risvolti civilistici e tributari dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Dal punto di vista fiscale, che in questa sede interessa, l’accettazione produce pertanto effetti riflessi, che non concorrono a determinare l’imposta successoria dovuta ma rilevano solo in un secondo momento, vale a dire quando detta imposta, già liquidata, deve essere riscossa.

È solo in questa fase, infatti, che le risultanze dell’accettazione con inventario, resa all’esito del procedimento di matrice civilistica, assumono rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all’erede – o, nel caso di specie, ai coeredi – e, quindi, per quantificare il credito dell’erario.

In altre parole, la fase prodromica di liquidazione dell’imposta non risulta in alcun modo influenzata dalle vicende civilistiche, posto che la deducibilità delle passività è possibile solo nel rispetto della relativa normativa, non essendo prevista la possibilità di ricorrere a forme equipollenti.

Da qui l’efficacia riflessa della disciplina civilistica del beneficio di inventario in ambito fiscale, rilevando l’accettazione solo quando si tratti di riscuotere le imposte liquidate, nei limiti dell’eventuale capienza.

Condivisibilmente, nel caso in questione, il giudice di prime cure aveva affermato che l’amministrazione finanziaria è tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare il tributo successorio, potendo agire nei confronti degli eredi nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenuto, al fine di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo dovuto al complesso delle imposte successorie entro l’ambito del suo effettivo arricchimento.

Tuttavia, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non rende l’erede esente dal pagamento dei debiti tributari, proprio perché, come detto, ai fini della liquidazione dell’imposta non vi è differenza rispetto all’accettazione pura e semplice.

Ciò anche alla luce del fatto che, ai sensi degli artt. 485 e 487 c.c., il mancato rispetto dei termini per l’accettazione e la redazione dell’inventario fanno decadere il chiamato all’eredità dal beneficio, risultando a tutti gli effetti erede puro e semplice, con la conseguente confusione dei patrimoni e il venir meno del divieto di rispondere ultra vires hereditatis.

Perciò, in definitiva, gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario sono circoscritti alla sola fase di riscossione delle imposte, contenendo le pretese erariali nei soli limiti della capienza del patrimonio pervenuto.

BIBLIOGRAFIA

M. FERRARIO HERCOLANI, L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, I, La successione ereditaria, diretto da G. Bonilini, Milano, Giuffrè, 2009, 1259 ss.

A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, Manuale di Diritto privato, XXVII ed., Milano, Lefebvre Giuffrè, 2025, 1204 ss.

CGT II° Sicilia, 24 ottobre 2025, n. 7232 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico)Download

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Avvocato e Dottore di ricerca in diritto tributario
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