1. Il caso e il principio di diritto
La sentenza in commento (Cass., sez. II, 5 agosto 2025, n.22613) affronta una questione di notevole rilevanza pratica nell’ambito del diritto successorio: la qualificazione del versamento di somme di denaro, provenienti dal patrimonio personale di un coniuge, su un conto corrente cointestato con l’altro coniuge, e la sua potenziale configurabilità quale liberalità non donativa o donazione indiretta, come tale, soggetta a collazione ex art. 737 c.c.
Il caso trae origine da una controversia sorta in sede di divisione ereditaria.
Il marito in seconde nozze della de cuius conveniva in giudizio il figlio di primo letto della defunta, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria; in via riconvenzionale, il convenuto chiedeva l’accertamento e la collazione di una donazione indiretta che il coniuge superstite avrebbe ricevuto dalla moglie. Più precisamente, il convenuto riteneva che tale liberalità si fosse perfezionata attraverso la cointestazione di un conto corrente su cui era confluito il ricavato della vendita di un immobile personale della defunta, somma poi utilizzata per l’acquisto di prodotti finanziari parimenti cointestati fra i coniugi.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda riconvenzionale e respinto la richiesta di collazione: i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di una donazione indiretta, valorizzando la circostanza che, nel corso di un matrimonio durato oltre 37 anni, sul medesimo conto corrente erano affluite anche ingenti somme di pertinenza del marito. Il versamento da parte della moglie, pertanto, non era stato interpretato quale liberalità, bensì quale contributo alle spese per il mantenimento della famiglia, in linea con un modus operandi consolidato tra i coniugi.
La Corte di Cassazione, adita dal figlio della de cuius, ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio di diritto consolidato, secondo cui:
«[…] il deposito su conto cointestato di somme appartenenti ad uno dei coniugi può costituire una donazione indiretta (soggetta a collazione) sempre che si dimostri la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al donante, prova che compete a chi deduca il perfezionamento della liberalità (Cass. 24684/2021; Cass. 4682/2018; Cass. 26983/2008)».
Il fulcro della decisione ruota attorno alla nozione di liberalità non donativa accolta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, quale atto gratuito caratterizzato dal depauperamento di un soggetto e dal correlato arricchimento di un altro soggetto, per spirito di liberalità del primo; ciò che caratterizza la donazione indiretta, e la distingue da un mero atto a titolo gratuito non liberale, infatti, è l’accertamento dell’elemento soggettivo della liberalità, ossia l’animus donandi.
La Corte ha così stabilito che la qualificazione di un’operazione come donazione indiretta non può prescindere da una rigorosa indagine sulla volontà del disponente e, in assenza della prova che l’intento della de cuius fosse di arricchire il coniuge cointestatario per spirito di liberalità, l’operazione in esame non può essere qualificata quale liberalità non donativa e, dunque, non può essere attratta alla disciplina della collazione ereditaria.
La valutazione del giudice di merito, che aveva escluso tale intento ravvisando piuttosto l’adempimento di un dovere di contribuzione familiare, è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da una motivazione logica e coerente ed esente da vizi.
2. I precedenti giurisprudenziali
La pronuncia in esame si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, che ha da tempo delineato i contorni della donazione indiretta realizzata tramite la cointestazione di rapporti bancari.
L’orientamento prevalente, richiamato anche dalla sentenza in commento, qualifica la cointestazione di un conto corrente o di un deposito titoli come un potenziale strumento per realizzare una liberalità non donativa, ai sensi dell’art. 809 c.c..
Tale negozio, pur diverso dal contratto di donazione tipico di cui all’art. 769 c.c., è in grado di produrre effetti economici equivalenti alla donazione, ossia l’arricchimento del beneficiario con correlativo depauperamento del disponente, per spirito di liberalità (Cass., sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682; Cass., sez. trib., 30 marzo 2021, n. 8720). Per la sua validità, non è richiesta la forma solenne dell’atto pubblico prevista dall’art. 782 c.c., essendo sufficiente il rispetto delle forme prescritte per il negozio mezzo utilizzato (nella specie, il contratto di deposito bancario).
Al riguardo, la giurisprudenza è unanime nel sottolineare che l’elemento dirimente per qualificare l’operazione come donazione indiretta è la prova dell’animus donandi: «La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità» (così Cass., sez. II, n. 4682/2018).
L’onere di fornire tale prova incombe su chi invoca la sussistenza della donazione, come l’erede che agisce per chiedere la collazione di eventuali donazioni indirette; in particolare, non è sufficiente dimostrare l’oggettivo trasferimento di ricchezza, ma è necessario provare che tale trasferimento sia stato animato esclusivamente dallo spirito di liberalità (Cass., sez. II, 7 dicembre 2025, n. 31904).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la cointestazione può rispondere a finalità eterogenee, non necessariamente liberali; ad esempio, può essere uno strumento per la gestione del patrimonio familiare, come ritenuto nel caso di specie.
Dal punto di vista probatorio ed ai fini civilistici, la cointestazione fa sorgere una presunzione iuris tantum di contitolarità delle somme in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.); tale presunzione può essere superata fornendo la prova che le somme appartenevano ai cointestatari in quote diverse oppure in via esclusiva ad uno solo dei cointestatari. In ogni caso, come precisato, per configurare una donazione indiretta di una parte delle somme depositate, la parte interessata deve dimostrare l’esistenza del citato animus donandi.
È interessante notare come la giurisprudenza distingua la donazione indiretta, realizzata tramite la cointestazione, da altre figure: ad esempio, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, è stato qualificato dalle Sezioni Unite non come donazione indiretta, ma come donazione tipica o diretta, come tale, soggetta al requisito della forma dell’atto pubblico, a pena di nullità (Cass., sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725). Altra distinzione rilevante, specie ai fini della collazione, è quella tra donazione diretta di denaro e donazione indiretta di un immobile acquistato con denaro fornito da altri (tipico caso è l’intestazione di beni a nome altrui): nella seconda ipotesi, oggetto della liberalità è l’immobile stesso, e il suo valore ai fini della riunione fittizia e della collazione sarà quello al momento dell’apertura della successione, non il valore nominale del denaro elargito (Cass., sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282).
La decisione in commento ribadisce, quindi, la centralità dell’indagine fattuale sulla volontà delle parti, che non può essere presunta ma deve essere rigorosamente accertata in giudizio.
3. Brevi considerazioni conclusive e applicative
La sentenza in commento conferma e ribadisce che l’automatismo tra cointestazione di un conto corrente e liberalità non donativa non esiste: l’operazione assume la veste di liberalità se e solo se sorretta da animus donandi.
Dal punto di vista applicativo, la pronuncia ha implicazioni significative: per gli eredi che intendono far valere in giudizio una donazione indiretta ai fini della collazione o dell’azione di riduzione, emerge la necessità di un solido impianto probatorio. A tal fine, non sarà sufficiente dimostrare la provenienza unilaterale delle somme e la successiva cointestazione, ma si dovrà fornire la prova positiva dell’intento liberale del de cuius. Tale prova può essere desunta da elementi presuntivi, ma questi devono essere gravi, precisi e concordanti, e idonei ad escludere altre possibili finalità della cointestazione, quali la gestione congiunta, l’adempimento di obblighi di mantenimento o la costituzione di una provvista per le necessità familiari.
Il caso di specie è emblematico: la lunga durata del rapporto coniugale e la prassi consolidata di contribuzione reciproca sono stati elementi fattuali decisivi che hanno determinato l’esclusione di una donazione indiretta tra coniugi; ciò dimostra come il contesto familiare e le dinamiche relazionali assumano un ruolo centrale nell’interpretazione della volontà delle parti.
In conclusione, la sentenza rafforza un approccio ermeneutico prudente ed ancorato alla realtà fattuale, che evita di ricondurre forzatamente a schemi di liberalità operazioni finanziarie che, soprattutto in contesti familiari di lunga data, possono rispondere a logiche di solidarietà, collaborazione e gestione comune, del tutto estranee all’intento donativo; così ricordando di individuare, nel caso concreto, la reale causa dell’attribuzione patrimoniale, al di là delle apparenze formali.
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