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Lettura: PIR Alternativi “fai da te”: come il potenziamento dell’istituto può rilanciare gli investimenti nell’economia reale
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Fiscalità finanziaria

PIR Alternativi “fai da te”: come il potenziamento dell’istituto può rilanciare gli investimenti nell’economia reale

Enrico Ferrara e Giovanni Devita
Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2026 10:00
Enrico Ferrara e Giovanni Devita
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1.Favorire l’impiego del capitale privato attraverso il riordino e il rilancio della disciplina dei PIR Alternativi

Promuovere l’impiego del risparmio privato europeo, al fine di stimolare una crescita economica sostenibile e favorire, così, l’alfabetizzazione finanziaria delle nuove generazioni, è l’appello che la Commissione europea ha rivolto agli Stati membri con la Raccomandazione n. 2025/2029 del 30 settembre 2025. Se in un contesto, come quello attuale, di consolidata decrescita economica e di pericolo per la deindustrializzazione dell’Unione, gli obiettivi sono chiari e urgenti, altrettanto appaiono le modalità con cui raggiungerli. Con l’atto programmatico di fine settembre, la Commissione auspica che gli Stati promuovano, fra tutte le categorie d’investitori inclusi quelli al dettaglio, forme d’impiego del capitale privato. Il paradigma per raggiungere lo scopo è il modello dei conti d’investimento e risparmio, che i Paesi membri sono chiamati a favorire offrendo adeguati incentivi fiscali, i quali, come noto, trovano la massima espressione nell’esenzione dall’imposizione sui redditi finanziari generati dagli investimenti o in misure di differimento della tassazione ordinaria.

Secondo l’Unione Europea, l’offerta di premialità fiscali a favore degli investitori deve essere chiaramente comprensibile, di facile applicazione e, in ogni caso, volta a garantire una solida e sostanziale equità fiscale. Sempre secondo la Commissione, inoltre, la promozione degli investimenti privati tramite la leva fiscale permetterebbe di compensare il minor gettito dovuto all’esenzione con un aumento progressivo del valore degli investimenti iniziali e dell’attività economica con gli stessi, generando così nuova ricchezza la cui tassazione futura alleggerirebbe il costo collettivo degli incentivi tributari stessi.

Il contesto in cui si inserisce l’auspicio delle istituzioni europee è sfortunatamente chiaro: da una parte, è necessario canalizzare il risparmio privato per proteggere le imprese da una concorrenza industriale impari proveniente dalle economie a basso costo, oltreché dalla rivoluzione dell’automazione dei processi produttivi che rischia di mettere in crisi il patto sociale, sopperendo all’inerzia o all’inefficacia delle iniziative legislative sul tema; dall’altra, occorre consentire agli investitori europei di incrementare i propri risparmi, perché possano compensare il progressivo impoverimento del sistema pensionistico pubblico.

Nel perseguimento di questi pragmatici obiettivi, l’Italia ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi, che trova sostanza nel regime dei Piani individuali di risparmio (“PIR”), con particolare riferimento alla versione Alternativa nella modalità c.d. “fai da te”, più efficiente e attrattiva per l’investitore e di cui abbiamo già trattato sulle colonne di questa Rivista.

Tuttavia, non è sufficiente disporre di un istituto, come quello introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la l. n. 232/2016, che consenta, nel rispetto di determinate condizioni, un investimento defiscalizzato nell’economia reale, quando detto regime ha ancora poca diffusione fra gli investitori retail e gli high net worth individual (HNWI), anche nella forma più efficace per il raggiungimento degli obiettivi europei, ovverosia quella Alternativa. È necessario, infatti, perseguire un serio percorso di riforma dell’istituto, che, attraverso le due principali direttrici della semplificazione normativa e dell’ampliamento della platea dei potenziali investitori, ne permetta il rilancio, con ciò rafforzando l’investimento privato nei mercati dei capitali.

Se la strategia di promozione dell’impiego del credito privato a favore delle piccole e medie imprese, che si fonda sulla concessione di trattamenti fiscali di vantaggio, è già attuata dal regime italiano dei PIR Alternativi, ecco che solo un serio riordino dell’istituto ne consentirebbe un nuovo impulso. Un percorso di riforma coerente con l’auspicio europeo dovrebbe avere come obiettivo il potenziamento della platea degli investitori ammessi e dovrebbe essere ispirato ai canoni della semplicità e della chiarezza della regolamentazione e degli adempimenti connessi, oltreché ad una rinnovata equità fiscale.

Pertanto, proprio alla luce del piano strategico che la Commissione chiede di attuare, riteniamo opportuno formulare alcune proposte di riforma dell’attuale disciplina sui PIR Alternativi “fai da te”, che permetterebbero di soddisfare le ambizioni europee. Le ragioni per le quali limitare le innovazioni a questo strumento, trascurandone la versione ordinaria, sono presto espresse: attualmente, la variante alternativa “fai da te” è quella che permette, fra tutte, di massimizzare non solo il vantaggio dell’investitore, ma anche il raggiungimento degli obiettivi di effettivo investimento nell’economia reale, offrendo un tetto all’impiego di capitale detassato più ampio (i.e. fino ad 1,5 milioni di euro, rispetto ai 200 mila euro della versione ordinaria). Ebbene, all’interno di questo scenario, riteniamo possibile formulare alcune mirate proposte di correzione e revisione della disciplina attualmente in vigore, che possano consentire un nuovo slancio ai PIR Alternativi “fai da te”.

2.Le coordinate di un’auspicabile riforma della disciplina

Per potenziare il regime dei PIR Alternativi “fai da te” è necessario ridefinire i parametri principali della disciplina normativa esistente. Nell’opinione di chi scrive, un simile intervento di revisione deve essere costruito attraverso tre direttrici: i) chiarezza e semplificazione normativa; ii) ampliamento dei requisiti di accesso al regime; iii) equità fiscale, contemperando i benefici per gli investitori, l’uguaglianza fra i contribuenti e le ragioni di gettito. Rinviando ad altra sede per un’analisi dettagliata del programma di riforma che si auspica che il Legislatore voglia intraprendere, ci si limiterà ad una sintetica disamina del contenuto minimo delle linee guida sopra esposte.

In primo luogo, favorire l’investimento nell’economia reale attraverso la diffusione dei PIR Alternativi “fai da te” significa, allo stato attuale, procedere ad una decisa semplificazione della gestione ordinaria dello strumento, che impone un controllo accurato su base costante, talvolta quotidiana, di cui si è avuta occasione di discutere su questa Rivista.

Qualora il Legislatore non volesse o ritenesse troppo oneroso incidere sulla regolazione attuale dei PIR Alternativi “fai da te”, riteniamo che il viatico migliore per raggiungere la semplificazione attesa sia garantire chiarezza interpretativa e certezza applicativa alla disciplina attualmente in vigore. Ciò significa che il Legislatore, mediante l’esercizio del potere d’interpretazione autentica, o, quantomeno, l’Amministrazione finanziaria, mediante la divulgazione di un corpus organico e aggiornato di chiarimenti interpretativi, tornino ad occuparsi seriamente dell’istituto, chiarendo gli aspetti d’interesse operativo fino ad oggi trascurati che, in assenza di un chiaro posizionamento dell’Agenzia delle Entrate o se valutati dal verificatore fiscale diversamente rispetto alla prassi che si sta accreditando fra gli operatori, potrebbero mettere a rischio il consolidamento dei benefici premiali riservati all’investitore. Una delle ragioni maggiormente riscontrate per le quali né l’investitore né l’industria del risparmio gestito prendono in considerazione i PIR Alternativi “fai da te” è la complessità del controllo del rispetto dei limiti che consegue direttamente ad una disciplina difficile da comprendere. Ciò è dovuto al fatto che la regolamentazione iniziale, troppo sintetica e laconica, ha dovuto sopportare, rimanendo pressoché identica rispetto alla versione originaria, una progressiva estensione non organica sulla quale è stata sedimentata una stratificazione disomogenea e disarticolata. In più, la difficoltà operativa è acuita dallo scarso interesse interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in ragione della (ancora troppo) limitata diffusione del regime d’esenzione fiscale, non ha mai concesso rilevanza all’istituto, non avendo strutturato un team interpretativo specializzato sul tema. Vi è da dire che, oltre alle questioni più rilevanti già emerse nelle riflessioni condivise sulla Rivista, proprio al fine di favorire la certezza dei rapporti attuali, è necessario che l’Amministrazione finanziaria intervenga chiaramente anche sul regime di neutralità del conferimento in un PIR Alternativo “fai da te” delle quote di OICR PIR Compliant, già qualificate di per sé dalla stessa Agenzia delle Entrate come un vero e proprio PIR, nonché si esprima sulla neutralità fiscale del conferimento di un PIR già esistente in amministrazione fiduciaria con intestazione, ove il fiduciante titolare, tuttavia, non muti. Nell’ottica dell’evoluzione dello strumento, altrettanto auspicabile sarebbe, inoltre, una ridefinizione della disciplina della decadenza dal regime. Oggi, infatti, la violazione per più di un terzo del periodo di osservazione annuale, che si verifichi in qualsiasi annualità dell’holding period quinquennale, comporta la perdita del regime e la chiusura del Piano, con applicazione immediata della recapture fiscale ai redditi medio tempore maturati dagli asset in regime di sospensione d’imposta. Vista la complessità della gestione e la facilità con cui si possano verificare eventi di non conformità normativa nel corso della stessa, sarebbe più opportuno che la violazione (non grave e limitata nel tempo) delle regole comportasse l’estensione dell’holding period, obbligando alla detenzione degli strumenti un anno in più per ogni anno in cui si è verificata la violazione insanabile dei parametri di legge, più che prevedere l’interruzione immediata con obbligo di riapertura di un nuovo Piano. Attualmente, infatti, il pericolo di subire una simile sanzione, a seguito delle violazioni di limiti che – lo si ammetta – è difficile rispettare, è un disincentivo per l’investitore alla scelta dello strumento. Ben consapevoli che un simile correttivo potrebbe allungare sine die la durata minima obbligatoria del Piano, si potrebbe limitare quantitativamente il numero delle violazioni che possano dare luogo all’estensione dell’ammortamento originario, superato il quale far scattare la decadenza totale con obbligo di apertura di un nuovo PIR.

Tuttavia, se l’obiettivo che ci chiede l’Europa è incentivare la diffusione dei PIR Alternativi “fai da te” perfezionare la disciplina esistente non basta. È necessario, infatti, ampliare la platea dei potenziali investitori, incrementando i requisiti di accesso al regime. In primo luogo, il plafond annuale potrebbe essere innalzato dagli attuali 300 mila euro al milione di euro, con ciò aumentando quello complessivo dagli attuali 1,5 milioni di euro a 5 milioni di euro complessivi.

A tale innalzamento del plafond dovrebbe corrispondere una ridefinizione della titolarità dei PIR, ammettendo il soggetto a detenerne fino ad un massimo di tre nella loro forma alternativa, anche in contitolarità, e consentendo che ciascuno di essi possa accogliere il plafond complessivo ordinario, per come esteso, superando così il divieto attuale di contitolarità e la rilevanza cumulativa dei plafond della pluralità di Piani ai fini del rispetto dell’attuale tetto massimo (e complessivo) di 1,5 milioni di euro.

Per contemperare il costo erariale di un’estensione delle somme investibili in potenziale esenzione dalle imposte sui redditi finanziari, al predetto incremento dovrebbero corrispondere simmetricamente l’allungamento a dieci anni dell’holding period, con l’obbligo, tuttavia, di reinvestire in strumenti qualificati, in costanza di detenzione del Piano, i proventi degli asset inizialmente conferiti nei PIR stessi, non concorrendo i redditi del reinvestimento qualificato ad alterare i limiti di concentrazione o investimento ed essendo, quest’ultimi, liberamente disponibili da parte dell’investitore, salvo la decadenza dal regime e la recapture fiscale.

3.PIR Alternativi “fai da te” e neo-residenti: un collegamento d’equità per una relazione win-win

Ad ulteriore corollario delle proposte sopra avanzate, con lo scopo di incentivare gli investimenti privati nel sistema dell’economia reale attraverso i PIR Alternativi “fai da te”, merita un approfondimento particolare il ragionamento sulla possibile intersezione normativa fra la speciale disciplina di esenzione fiscale che connota i Piani individuali di risparmio, da una parte, e il regime opzionale di tassazione forfetaria dei redditi esteri di cui possono giovarsi i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dall’estero, delineato dall’art. 24-bis del Tuir, dall’altra.

In assenza di ogni pretesa di esaustività nel profilare i tratti salienti del trattamento fiscale dei neo-residenti ammesso dalla norma citata, s’invitano i lettori a consultare l’efficace analisi che Edoardo Catinari ha tratteggiato sul tema su questa Rivista. Pertanto, ci si limiterà solamente a ricordare che i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, non avendola avuta nel nostro Paese per almeno nove dei dieci anni che precedono il loro trasferimento, una volta divenuti contribuenti italiani, possono richiedere di tassare i redditi percepiti all’estero, previa analitica individuazione degli stessi, mediante l’applicazione di un’imposta annuale fissa della misura di euro 300.000 (con possibilità di attrare nel regime di tassazione fissa anche i redditi dei familiari, ai quali sarà imposto un onere fisso di euro 50.000 all’anno per il periodo di durata dell’agevolazione). L’innalzamento dell’imposta fissa, inclusa quella applicabile ai redditi dei familiari del soggetto che si trasferisce e, rispettivamente, fissata in precedenza a 200.000 euro e 25.000 euro, è dovuto all’entrata in vigore delle innovazioni della Legge di Bilancio 2026, le quali troveranno applicazione ai soggetti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

La ratio che ha ispirato l’introduzione di un simile regime fiscale per chi trasferisce il centro dei propri interessi personali e familiari in Italia è stata quella di favorire non solo il radicamento formale in Italia di ricchi nuclei familiari esteri, ma altresì quello di promuovere e favorire indirettamente investimenti e acquisti sul nostro territorio, pur senza prevedere alcun obbligo in tal senso per i beneficiari della tassazione a forfait.

Come molti sapranno, ad oggi, non è possibile operare alcuna stima attendibile dell’incremento indiretto di ricchezza, quantificabile in termine di spesa per l’acquisto di beni e servizi compiuta in Italia, indotto dallo spostamento di tali nuclei familiari di high net worth individuals (HNWI).

Pertanto, proprio nel solco dell’intervento correttivo alla disciplina dell’art. 24-bis del Tuir da tempo proposto dal Prof. Loconte e nell’ottica di improntare ai principi di equità gli istituti premiali e i regimi fiscali agevolativi, talvolta riformandoli, ben potrebbe trovare spazio un ragionamento normativo volto a creare un’utile intersezione fra il regime fiscale dei neo-residenti e quello dei PIR Alternativi “fai da te”.

Nello specifico, se ogni soggetto neo-residente interessato all’opzione per la tassazione forfetaria di cui all’art. 24-bis del Tuir fosse obbligato ad aprire un PIR Alternativo “fai da te” e a conferire nel Piano l’intero plafond ammissibile (nella nostra proposta, 1 milione di euro all’anno per 5 anni, per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro), non solo si riuscirebbe a ripristinare quel tanto di giustizia fiscale che occorre, la quale rimane del tutto sfumata o assente nei regimi di tassazione sostitutiva in misura fissa, ma altresì se ne deriverebbe un impatto positivo sull’economia italiana finalmente misurabile. Come per la disciplina del c.d. “investor visa”, in cui il rilascio del visto è condizionato all’esecuzione di un investimento minimo in titoli di Stato, ingresso nel capitale di società di capitali italiani, anche se dotate della qualifica di start-up innovativa, o donazioni ad enti benefici, l’efficacia dell’opzione del regime forfetario ben potrebbe essere condizionato all’investimento di 5 milioni di euro (da depositare immediatamente all’atto dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 24-bis del Tuir) da conferire, nella misura di un milione di euro all’anno, in un PIR Alternativo “fai da te” contestualmente aperto presso un intermediario finanziario residente. L’obbligo di utilizzare un simile contenitore fiscale garantirebbe un congruo bilanciamento fra il dovere imposto allo straniero che intende trasferirsi in Italia e il beneficio fiscale aggiuntivo, connesso ai PIR, di cui lo stesso si gioverebbe.

In questa ipotesi, l’equità fiscale compromessa dal regime forfetario per i neo-residenti verrebbe ristabilita – almeno in parte, a parere di chi scrive – dall’applicazione dei principi di riforma della disciplina dei PIR Alternativi “fai da te”, per come sopra delineati e adattati all’investitore straniero: i)obbligo di investimento e incremento del plafond; ii) estensione dell’holding period a 10 anni per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi di natura finanziaria; iii) obbligo, durante l’holding period, di reinvestire in altri strumenti qualificati i redditi maturati dagli asset originariamente inseriti nel basket; iv)concessione dell’esenzione dall’imposta di successione sugli asset di cui si compone il Piano solo se, al maturare del periodo minimo di detenzione, il titolare del Piano sia ancora fiscalmente residente in Italia.

Nello scenario in cui il regime dei neo-residenti fosse collegato a quello dei PIR Alternativi “fai da te” da un vincolo automatico e di obbligo reciproco, comparando obiezioni e impatti negativi con i potenziali benefici, si ritiene che un eventuale obbligo d’investimento da parte dei neo-residenti non possa rappresentare per gli HNWI interessati alla flat tax un disincentivo rilevante al trasferimento in Italia e all’esercizio dell’opzione, non fosse altro per gli ulteriori benefici fiscali conseguenti all’investimento vincolato in un PIR. Più di tutti – e in ogni caso sempre più che nello scenario attuale – ne beneficerebbe il tessuto di piccole e medie imprese che innervano la nostra economia reale. Secondo i dati pubblicati dalla Corte dei Conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’anno 2024, nel triennio 2020-2023 sono stati 2.875 i soggetti che hanno esercitato, in via principale e trascurando l’estensione ai familiari, l’opzione per il regime in commento. Nel solo 2023, sono stati 1.070. Considerando esclusivamente tale ultima annualità e riferendosi ad un plafond esteso, come quello proposto, gli impieghi nell’economia reale sarebbero stati di circa 5 miliardi di euro. In costanza di regime attuale (plafond complessivo di 1,5 milioni di euro) e con la previsione di un obbligo d’investimento, gli impieghi sarebbero stati di 1,5 miliardi di euro per il solo anno 2023. Anche senza estendere il plafond, ma prevedendo un vincolo d’investimento, vista la media del triennio 2020-2023, gli investimenti sarebbero stati di 1 miliardo di euro all’anno.

Anche in ragione dell’auspicio dell’Europa, che ci incentiva a promuovere il sistema Paese anche promuovendo, ma equamente, regimi fiscali di vantaggio, i tempi sono maturi per conciliare il regime fiscale dei neo-residenti con i principi di equità impositiva e con il dovere di generare un impatto positivo, reale e misurabile, per l’economia del Paese. È opportuno, dunque, mettere allo studio una proposta concreta per attrarre non solo le persone cui il regime conviene, ma anche i loro capitali da mettere a servizio del benessere comune. Obiettivi apprezzabili, quest’ultimi, che, tuttavia, vengono minati dalla costante instabilità normativa imputabile ad un Legislatore che usa le norme, soprattutto quelle fiscali, come leva elettorale, da estendere o comprimere nell’orizzonte miope dell’interesse contingente, minando la credibilità e l’attrattività dell’Italia, in luogo di costruire intorno ad esse un programma di promozione del circuito economico.

BIBLIOGRAFIA

E. CATINARI, Il regime italiano di flat tax per i nuovi residenti: evoluzione normativa, impatti e riflessioni dopo la Legge di Bilancio 2026, inFiscalità Patrimoniale, 2025.

M. COMMITTERI – P. ALONZO, Investimenti in OICR PIR compliant: molte luci e qualche ombra dopo i chiarimenti dell’Agenzia, inil fisco, 2022, pag. 517.

E. FERRARA e G. DEVITA, PIR alternativi “fai da te”: benefici fiscali amplissimi con una gestione ancora troppo complicata, in Fiscalità Patrimoniale, 2025.

E. FERRARA e G. DEVITA, PIR alternativi “fai da te”: criticità applicative di una gestione complessa, in il fisco, 2025, p. 3458 ss.

M. PIAZZA, Occhio di riguardo del Fisco per i Piani di risparmio a lungo termine, in il fisco, 2022, p. 2415 ss.

M. PIAZZA, L’UE rilancia la best practice dei Pir italiani, in Il Sole 24ore, 13 novembre 2025

R. RIZZARDI, PIR: opportunità e vincoli per un significativo vantaggio fiscale, in Corriere Tributario, 2022, pag. 377.

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