- Il caso di specie
La Suprema Corte, con l’ordinanza 08 ottobre 2025, n. 27038, torna sulla disciplina delle società di comodo, di cui all’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, chiarendo alcuni profili rilevanti di una normativa complessa, da sempre al centro di un vivace dibattito in ragione di possibili profili di incostituzionalità e frizioni con l’ordinamento unionale.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società immobiliare – che aveva locato alcuni immobili a canoni inferiori ai valori di mercato per fronteggiare la stagnazione del settore – aveva presentato istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo di non aver raggiunto la soglia minima di ricavi per cause oggettive.
L’Agenzia delle Entrate respingeva l’istanza e la società impugnava il diniego, che i giudici tributari di primo e secondo grado ritenevano autonomamente impugnabile, riconoscendo inoltre la validità delle giustificazioni fornite dal contribuente.
La Suprema Corte, pur confermando la possibilità di impugnare direttamente il diniego di disapplicazione, ha chiarito che l’onere probatorio in materia di società di comodo è particolarmente rigoroso e richiede la dimostrazione di circostanze straordinarie, non potendo rilevare né le scelte imprenditoriali discrezionali né una crisi di mercato generalizzata. Di conseguenza, per le imposte dirette, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e ammesso l’applicazione della disciplina in tema di società di comodo.
Diversamente, ai fini Iva, la Corte ha richiamato la sentenza della CGUE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, adeguandosi al principio secondo cui le limitazioni alla detrazione Iva previste dall’art. 30 della l. n. 724/1994 sono incompatibili con la Direttiva 2006/112/CE.
- Il trittico di questioni al vaglio dalla Suprema Corte
La pronuncia in commento affronta, con rigorosa motivazione, tre aspetti problematici della disciplina sulle società di comodo, lungamente dibattuti sia in dottrina che in altri precedenti di legittimità.
L’art. 30 della l. n. 724/1994 – recentemente modificata dal d. lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 – introduce regimi penalizzanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e si prefigge l’obiettivo di contrastare la diffusione di società non operative, ossia soggetti economici che, pur beneficiando del c.d. “Statuto fiscale dell’impresa”, deviano lo schema societario dalla sua tradizionale vocazione commerciale per detenere in maniera statica, e a vantaggio diretto dei soci, taluni beni mobili o immobili (vedasi, R. MICELI, Società di comodo e statuto fiscale dell’impresa, Pisa, Pacini, 2017).
Al fine di sottrarsi alla applicazione di tali regimi, il contribuente ha facoltà di dimostrare che la scarsa redditività dipenda da cause oggettive di esclusione, fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prov. 14 febbraio 2008, n. 23681, successivamente integrato dal Prov. 11 giugno 2012, n. 87956) ovvero, ai sensi del comma 4-bis, ha facoltà di presentare istanza di interpello disapplicativo.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, ha esaminato la possibilità di impugnare il diniego opposto all’interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973. Invero, pur non essendo tra gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non avendo natura impositiva né effetti vincolanti, la Corte ha ribadito che il diniego formale incide comunque sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente, rendendolo consapevole – in una fase ex ante – della pretesa fiscale potenzialmente azionabile.
Ne consegue, in un’ottica estensiva dell’art. 19, l’ammissibilità del ricorso immediato, senza attendere l’emissione dell’atto impositivo successivo (Cass., sez. V, 3 dicembre 2024, n. 30907).
Superata tale eccezione, i giudici di legittimità si sono quindi dedicati all’analisi di un aspetto cruciale della vicenda, ossia determinare il grado di rigore probatorio che incombe sul contribuente, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 30 della l. n. 724/1994, per provare l’esistenza di circostanze idonee a escludere la normale redditività dell’impresa.
Invero, la prova contraria che il contribuente può fornire ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, non è normativamente predeterminata e, in astratto, deve afferire a circostanze che abbiano precluso il conseguimento di una o più componenti positive del reddito d’impresa o che, addirittura, abbiano inciso tout court sulla capacità di genesi reddituale (in tal senso, Circ. 02 febbraio 2007, n. 5).
L’esatta natura di tale prova contraria è, tuttavia, al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale che, negli anni, ha esacerbato le difficoltà applicative della disciplina sulle società di comodo.
Sul tema si registra, infatti, un orientamento restrittivo, che vincola la prova contraria a evidenze oggettive e del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente, di fatto coincidenti con circostanze di forza maggiore, non superabili con le risorse umane e finanziarie di cui l’operatore economico dispone (in tal senso Cass., sez. V, 22 ottobre 2020, n. 23165 e Cass., sez. V, 1 febbraio 2022, n. 3001).
In specie, secondo tale indirizzo interpretativo, il mancato superamento delle soglie di redditività richieste dall’art. 30 della l. n. 724/1994 non può trovare giustificazione in scelte soggettive e discrezionali operate dal management societario, rivelatesi non profittevoli, atteso che esse afferiscono alla sfera discrezionale dell’impresa e non soddisfanno uno standard probatorio che dovrebbe essere sempre ancorato a paradigmi di oggettività (così, anche, Cass., 30 dicembre 2019, n. 34642).
Di opposto tenore sono invece talune pronunce che, abbandonano l’approccio dirigistico sopra propugnato, valorizzano la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e ritengono che la prova contraria possa consistere anche in scelte strategiche poco accorte (si pensi ad errori di valutazione del mercato), ovvero nella mera incapacità dell’ente societario di conseguire i ricavi auspicati (così, ad esempio, Cass., sez. V, 24 agosto 2021, n. 23384 e Cass., sez. V, 20 ottobre 2025, n. 28670).
In sostanza, assume rilievo, per questo secondo indirizzo, la dimostrazione di una pianificazione strategica e di una astratta prospettiva di lucro, quali indici della genuina operatività dell’impresa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – pur ricostruendo analiticamente l’articolato quadro giurisprudenziale – ha tuttavia condiviso l’orientamento più rigoroso, richiedendo al contribuente una prova puntuale dell’esistenza di circostanze eccezionali, che abbiano impedito una normale redditività.
La riduzione dei canoni di locazione per la crisi del mercato immobiliare non è stata ritenuta sufficiente, poiché dipesa da una scelta discrezionale dell’impresa, potenzialmente indicativa di un intento elusivo ai fini delle imposte dirette, e già non da fattori oggettivi, esterni alle decisioni del management societario, aventi natura straordinaria.
Le considerazioni sin qui espresse, tuttavia, non sono state estese dalla Corte anche all’ambito Iva.
Con riferimento a tale imposta, invero, la sentenza in commento prende atto della incompatibilità dell’art. 30 della l. n. 724/1994 con i principi fissati dalla Direttiva 2006/112/CE, come rilevata in sede europea, e ne dispone la disapplicazione, riconoscendo al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’Iva, che non può essere compresso o negato in ragione della ridotta redditività dell’impresa (così, anche Cass., sez. V, 17 marzo 2025, n. 7137).
- Riflessioni critiche e considerazioni conclusive
La decisione in esame si distingue per la solidità delle argomentazioni adottate, sia in merito all’impugnabilità del diniego dell’istanza di interpello, sia riguardo alla necessità di disapplicare le limitazioni alla detrazione Iva previste dall’art. 30 della l. n. 724/1994.
Tuttavia, appare censurabile quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine al rigore probatorio richiesto al contribuente per sottrarsi alla applicazione della menzionata disciplina.
I giudici di legittimità esigono, nei fatti, una prova di «situazioni oggettive di carattere straordinario», che abbiano materialmente impedito il conseguimento della redditività minima presunta dall’art. 30, ma dimenticano che l’art. 1, comma 109, lett. h) della l. 27 dicembre 2006, n. 296 ha stralciato dal corpo del comma 4-bis dell’art. 30 proprio tale riferimento alla «straordinarietà» dell’evento ostativo, così conferendo notevole ampiezza all’onere probatorio, che può ricomprendere e valorizzare anche ordinarie scelte economiche dell’imprenditore, rivelatesi poco virtuose o, addirittura, lesive.
In altri termini, una corretta esegesi degli artt. 2697 c.c. e 30, comma 4-bis, della l. n. 724/1994, come rilevato anche da parte della giurisprudenza, impone di ritenere rispettato l’onere della prova, e quindi di disapplicare la disciplina delle società di comodo, allorquando il contribuente dimostri la vitalità dell’attività d’impresa, ossia la c.d. «tensione all’imprenditorialità», e si possa quindi escludere uno statico godimento di beni da parte dei soci (in questi termini, anche, M. NUSSI, La disciplina impositiva delle società di comodo tra esigenze di disincentivazione e rimedi incoerenti, in Riv. dir. fin., 2010, p. 496).
Appare infatti pacifico che la normativa in commento non possa arrecare pregiudizio a quanti abbiano adottato strategie commerciali poco performanti, ovvero compiuto errori nella valutazione del mercato, atteso che tali elementi – al contrario – sono effettiva dimostrazione di una pianificazione strategica e di una espressa volontà di lucro, sebbene poi disattesa.
Nel caso di specie, pur essendo incontestato che la società avesse svolto una effettiva attività commerciale e impiegato in modo produttivo i beni immobili di proprietà, seppur con ridotti risultati economici, le è stata tuttavia applicata una disciplina che dovrebbe essere riservata alle sole società non operative, in evidente contraddizione con la ratio legis sottesa all’art. 30 della l. n. 724/1994.
Tale innegabile circostanza dimostra come, anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, persista un’insidiosa incertezza interpretativa circa la reale portata e i confini applicativi di questa risalente normativa, con inevitabili ripercussioni negative sulla tutela dei contribuenti e sulla certezza del diritto.
BIBLIOGRAFIA
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