Il progetto di riorganizzazione societaria endofamiliare non può essere considerato fiscalmente abusivo se è sorretto da ragioni economiche genuine e dimostrabili, anche se è in grado di generare, nel suo insieme, un vantaggio fiscale indebito rispetto alla situazione originaria.
Potrebbero sintetizzarsi, così, i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 42 del 18 febbraio 2026.
Interessata dalla valutazione dell’elusività di un complesso progetto di pianificazione successoria, avente ad oggetto il conferimento in una Newco s.r.l., con funzione di holding, delle partecipazioni detenute in due società differenti, e la successiva donazione della nuda proprietà delle quote della neo-costituita, l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato un corretto, quanto apprezzabile, governo interpretativo delle disposizioni dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”) e delle linee guida fornite dal MEF con l’Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025.
1. La riorganizzazione societaria esaminata dall’Agenzia delle Entrate e il perimetro normativo rilevante
1.1. Il progetto di ottimizzazione esaminato
Il caso sottoposto all’analisi dell’Agenzia delle Entrate, se non complesso nelle sue caratteristiche di fatto, è sicuramente elaborato nel suo schema esecutivo e nelle valutazioni di natura fiscale che ne conseguono, non solo ai fini delle imposte dirette in relazione al conferimento delle partecipazioni nella conferitaria neo-costituita, ma anche ai fini dell’imposta di donazione di cui al d.lgs. n. 346/1990 (“Tusd”).
Nel dettaglio:
i) due fratelli detengono al 50% ciascuno la società Alfa, attiva nel settore della costruzione di immobili;
ii) gli stessi, insieme al padre, sono soci anche della società Beta, impegnata nella commercializzazione di prodotti energetici. In Beta, ciascuno dei figli detiene quote per il 25,6% del capitale, mentre il padre partecipa alla società nella misura del 48,2%.
Il progetto di riorganizzazione esposto dagli istanti, finalizzato alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale nel gruppo imprenditoriale familiare, consta di due fasi. In primo luogo, i contribuenti intendono conferire in una Newco s.r.l., con funzione di holding, la totalità delle partecipazioni detenute in Alfa e in Beta, in regime di neutralità fiscale indotta dal c.d. “realizzo controllato” previsto dall’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 917/1986 (“Tuir”). Solo una volta costituita la società holding per conferimento di Alfa e Beta, il padre avrebbe donato ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni detenute nella nuova controllante.
Tale ultimo trasferimento a favore dei discendenti, non avendo ad oggetto partecipazioni di controllo in società di capitali, non avrebbe potuto beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di donazione previsto per le quote con cui si acquisisce o si integra il controllo ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del Tusd.
Ben consapevoli che la donazione sarebbe stata tassabile secondo le regole ordinarie, i membri della famiglia interessati dall’operazione hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’operazione complessiva potesse considerarsi elusiva, in quanto l’imposta di donazione sul trasferimento delle partecipazioni della Newco detenute dal padre sarebbe stata applicata su una base imponibile (determinata ai sensi dell’art. 16 del Tusd) più bassa di quella rinvenibile in caso di trasferimento diretto delle partecipazioni detenute dal donante in Beta.

1.2. Le ragioni extra fiscali dell’operazione
Sulla base delle circostanze di fatto rappresentate dagli interpellanti, lo scopo della riorganizzazione non è quello di permettere la determinazione di un’imposta di donazione più bassa rispetto a quella applicabile nella situazione iniziale, bensì di ottimizzare la gestione complessiva di Alfa e Beta e di favorire, tramite la presenza della società holding:
i) l’utilizzo della liquidità generata dalle società operative;
ii) la presenza di un livello societario superiore, per gestire unitariamente l’operatività di Alfa e Beta e permettere di ricomporre, in modo accentrato e più rapido, eventuali dissidi fra i soci, stante anche la presenza di specifiche clausole statutarie “c.d. antistallo” nello statuto della Newco;
iii) gestire, in modo ordinato ed efficiente, il passaggio generazionale dal padre ai figli.
1.3. La richiesta di verifica dell’abusività dell’operazione
La richiesta di valutazione anti-abuso non riguarda l’applicabilità al caso di specie del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, del Tuir, il cui regime non è neutrale per definizione, potendo far emergere anche una plusvalenza tassabile, nell’ipotesi in cui le voci di patrimonio netto della conferitaria fossero superiori al costo fiscale delle partecipazioni conferite.
Al contrario, gli istanti chiedono se la donazione della nuda proprietà delle partecipazioni detenute dal padre nella Newco (e non direttamente in Beta) possa generare un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, in ragione della determinazione, a seguito del loro conferimento, di una base imponibile ai fini dell’imposta di donazione inferiore a quella quantificabile se il trasferimento di Beta fosse avvenuto direttamente prima del conferimento della stessa nella holding. Il valore della quota della Newco non esprime correttamente, infatti, il maggior valore patrimoniale di Beta e dà luogo ad una minore imposta di donazione, potendo così lo schema complessivo essere riqualificato come elusivo.
2. Le osservazioni dell’Amministrazione finanziaria e la valutazione di non abusività
L’analisi dell’operazione è stata efficacemente eseguita sulla base dei criteri ermeneutici consolidatisi in senso alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14493/2022; Cass. n. 31772/2019) e in conformità ai principi interpretativi della prassi (cfr. Agenzia delle Entrate, Ris. n. 514/2019; MEF, Atto di indirizzo n. 7/2025).
Così facendo, l’Amministrazione finanziaria ha ripercorso i caratteri salienti dell’operazione indagata, al fine di verificare se, in via generale, il progetto di riorganizzazione realizzasse un vantaggio fiscale indebito, quale scopo esclusivo dello schema, in assenza di altre valide ragioni non marginali – di natura economica e non fiscali – che potessero giustificarlo.
Sussistono i caratteri dell’abusività fiscale – ha ricordato l’Agenzia delle Entrate rinviando alle valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25972/2014 – in qualsiasi operazione economica, che, considerando i caratteri di fatto e di diritto dell’operazione, oltreché la volontà delle parti, si prefigge come scopo unico o predominante quello di ottenere vantaggi tributari che diversamente non sarebbero stati ammissibili. Al contrario e simmetricamente, non può dirsi fiscalmente elusivo quello schema che ha una giustificazione rilevante (sotto forma di migliore organizzazione o gestione, strutturale o funzionale all’attività svolta) diversa dal mero conseguimento di un risparmio tributario.
Sulla base di questi principi, ancorché si dia luogo, nel caso di specie, ad un vantaggio fiscale indebito rappresentato dal versamento di una minor imposta di donazione, l’operazione prospettata non è stata qualificata come abusiva.
Ciò è dovuto alla rilevanza e non marginalità delle ragioni extra-fiscali che hanno motivato il progetto di passaggio generazionale. È stato ritenuto, infatti, che lo scopo della riorganizzazione non fosse solamente fiscale, ma risiedesse altresì nell’efficientamento dell’organizzazione strutturale delle attività delle imprese familiari, nella razionalizzazione, tramite una holding, delle partecipazioni e della loro gestione, oltreché nella semplificazione della successione delle quote.
Ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di indagare ogni operazione di pianificazione nella sua sostanza complessiva e nelle ragioni extra-fiscali che la motivano, non valendo a qualificarla come abusiva per la sola generazione di un risparmio d’imposta.
3. Le considerazioni di natura operativa per il contribuente e il professionista
La Risposta ad interpello n. 42 del 18 febbraio 2026 appare di particolare interesse per chiunque stia valutando l’opportunità di costituire un’holding familiare mediante conferimento in regime di c.d. “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2, del Tuir.
Ancorché non abusiva in via assoluta, la costituzione della società holding, in particolare se precede la donazione delle quote della stessa, merita di essere indagata attentamente, in quanto il patrimonio netto della neo-costituita potrebbe essere inferiore a quello delle conferite, con ciò potenzialmente sottraendo imposta di donazione all’Erario.
Proprio perché tale effetto di risparmio fiscale, se coincidesse con l’unico scopo voluto, potrebbe apparire critico, nella costruzione della capogruppo familiare risulta fondamentale definire un progetto complessivo, coerente dal punto di vista economico e organizzativo, in cui la holding trovi giustificazione in altre esigenze prevalenti e non marginali connesse all’esercizio dell’attività d’impresa delle partecipate o alla riorganizzazione del patrimonio finalizzata al passaggio generazionale. Nel perseguire tale disegno, appare preminente strutturare con adeguatezza e razionalità la società holding e dotarla di uno statuto che sia in grado di rispondere alle finalità attese.
BIBLIOGRAFIA
A. GERMANI, Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso, in Il Sole 24ore, 18 febbraio 2026
V. GUARISE, Il conferimento in una newco per esigenze di passaggio generazionale non è abusivo, in Ipsoa Quotidiano, 20 febbraio 2026
E. VIAL, Abusivo l’accumulo dei dividendi nella holding? in ilfisco, 2025, p. 3327 ss.


