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Fiscalità d'impresa

La tassazione del trust liquidatorio

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 9:15
Paola Milioto
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1. Premessa

L’ordinanza in commento (Cass. 16 novembre 2020, n. 25910) si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che dal 2016 (a partire da Cass., 26 ottobre 2016, n. 21614) afferma, in materia di trust – in modo pressoché unitario – che (i) la costituzione del vincolo di destinazione di cui l’art. 2, co. 47, del D.L. n. 262/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 286/2006) non costituisce autonomo presupposto impositivo; (ii) l’imposizione proporzionale dei negozi di destinazione patrimoniale può colpire unicamente il trasferimento finale del bene; (iii) a tal fine, è indispensabile una compiuta analisi del caso concreto per verificare se il trasferimento iniziale tra il disponente e il trustee non faccia emergere un’immediata potenzialità economica. Secondo tale orientamento, l’applicazione del tributo sulle successioni e sulle donazioni ai suddetti negozi è possibile solo quando i beni segregati in trust siano effettivamente trasferiti ai (e arricchiscano i) beneficiari delle liberalità. L’atto traslativo iniziale (dal disponente al trustee), pertanto, avendo generalmente portata solo strumentale e provvisoria, non è idoneo a realizzare di per sé il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, configurando una prestazione a contenuto non patrimoniale, con conseguente tassazione solo fissa di registro e (se avente ad oggetto immobili) ipotecaria e catastale. In tal senso sono stati valorizzati, non solo il programma e la natura stessa del trust, ma anche lo stesso principio di capacità contributiva, costituendo solo il trasferimento finale un effettivo indice di ricchezza rilevante ai sensi dell’art. 53 Cost. Nessuna imposizione proporzionale può, quindi, essere richiesta nel momento iniziale di costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, in quanto è momento (generalmente) fiscalmente neutro, essendo meramente attuativo degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo.

Tutta la giurisprudenza ultima (compresa quella di cui all’ordinanza in commento), come detto, ha sancito in modo pressoché univoco l’esistenza di tali principi. Tale orientamento, però, se, da un lato, ha avuto il merito di superare la precedente prassi amministrativa (inaugurata con Circ. 6 agosto 2007, n. 48 e Circ. 22 gennaio 2008, n. 3) e il previgente orientamento giurisprudenziale (tra tutte si veda Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737) – che ritenevano che l’art. 2, co. 47 cit. avesse istituito un’imposta sul vincolo –; dall’altro lato, però, pecca di eccessiva generalizzazione, in quanto prescinde totalmente dall’analisi della natura liberale o non liberale del trust. I principi suesposti, infatti, appaiono corretti in relazione a ipotesi di trust liberali, per i quali ha senso interrogarsi sull’applicazione o meno dell’imposta di donazione o successione, in quanto il trasferimento determina un effettivo incremento di un patrimonio a seguito del depauperamento di un altro. Trasferimento di tal fatta che non si verifica, al contrario, nelle ipotesi di trust onerosi o non liberali.

2. Il caso in esame

I principi suesposti, come anticipato, vengono confermati anche nella fattispecie decisa con l’ordinanza in commento, con la quale la Corte si è pronunciata con riferimento alla particolare tipologia di trust oneroso. La vicenda sottoposta al vaglio della Corte origina dall’impugnazione, ad opera del trustee destinatario dell’atto impositivo, di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali asseritamente dovute (in misura proporzionale, in luogo di quella fissa) in relazione all’atto istitutivo di un trust. In particolare, il trust era stato costituito, dai titolari dell’intero capitale sociale, al fine di estinguere le passività gravanti sulla società e a beneficio di cinque istituti di credito. L’Ufficio, soccombente in entrambi i gradi di merito, proponeva ricorso per Cassazione denunciando l’asserita “violazione o falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art 2”.

La motivazione della pronuncia in commento appare scarna e non particolarmente esaustiva, in quanto si “limita” a richiamare i principi di diritto affermati dal 2016 ad oggi sulla corretta interpretazione dell’art. 2, co. 47, del D.L. n. 262/2006 e sull’imponibilità proporzionale (come definito da parte della dottrina) “solo in uscita”. Tali precedenti sono stati richiamati de plano dalla Suprema Corte, la quale non ha mostrato la stessa sensibilità verso il trust oneroso che la Corte medesima aveva manifestato di avere in altra occasione (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131), nella quale si era espressamente fatto menzione all’irrilevanza fiscale al mero impoverimento del disponente e alla inidoneità della costituzione del vincolo a produrre un effetto traslativo immediato. Allo stesso tempo, però, appare interessante perché offre l’opportunità di ritornare sul trust liquidatorio e sull’applicazione, anche a tale particolare tipologia di trust, dei principi più sopra ricordati.

3. Il trust liquidatorio

Il trust liquidatorio rappresenta una delle particolari configurazioni che ha assunto nella pratica il modello di trust “classico” – il quale, come noto, può essere definito come il rapporto giuridico per effetto del quale un soggetto disponente trasferisce tutti o parte dei suoi beni a un trustee, che sarà tenuto ad amministrarli e gestirli in base a quanto previsto nell’atto istitutivo del trust e nell’interesse di un soggetto determinato o per la realizzazione di uno specifico scopo –. Il trust liquidatorio, in particolare, è stato oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass., 9 maggio 2014, n. 10105) in ragione del complesso rapporto che viene a instaurarsi, nell’ambito delle dinamiche societarie, con la disciplina delle procedure concorsuali. Possono distinguersi al suo interno delle sottocategorie liquidatorie, quali ad esempio – e senza esigenze di completezza –: i trust cd. protettivi o con funzione pre-liquidatoria, utilizzati da imprenditori in bonis al fine di mettere a disposizione di alcuni creditori beni destinati alla loro soddisfazione prevenendo, così, azioni esecutive da parte loro; i trust cd. di salvataggio, costituiti da imprenditori in stato di crisi reversibile al fine di supportare soluzioni negoziali della crisi; i trust cd. puramente liquidatori, che realizzano una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli art. 2487 ss c.c.; o, ancora, i trust cd. falsamente liquidatori, istituiti da imprenditori già decotti che hanno soltanto lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare il fallimento di un’impresa già in stato di conclamata insolvenza. Indipendentemente dalla specifica sottocategoria, l’elemento caratterizzante del trust liquidatorio è che l’effetto segregativo dei beni conferiti (tipico di ogni trust, e non solo di quello liquidatorio) viene realizzato al precipuo scopo – che deve essere valutato in concreto – di soddisfare i creditori, i quali rappresentano i beneficiari ultimi del trust e i soli a manifestare l’indice di capacità contributiva che l’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2006 intende colpire.

Rapportando tali considerazioni alla materia fiscale e, in particolare, alla questione specifica di cui all’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affermato come anche nel trust liquidatorio il trasferimento finale debba essere individuato nel momento in cui il creditore beneficia concretamente delle prestazioni oggetto di trust, e non già in quello in cui si realizza la segregazione in capo al trustee. Tale ordinanza appare coerente rispetto ad altre pronunce rinvenibili sul tema (tra le tante, Cass. 23 aprile 2020, n. 8082) che, nell’ottica di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2006 e di valorizzare la natura del trust, hanno superato un orientamento giurisprudenziale che solo formalmente (ma non sostanzialmente) si poneva in linea di continuità con i principi che oggi governano la materia. Ci si riferisce, in specie, alla pronuncia (Cass., 30 maggio 2018, n. 13626) con la quale la Suprema Corte, pur dichiarando espressamente di aderire all’orientamento inaugurato nel 2016 – imponibilità proporzionale “solo in uscita” per le attribuzioni ai trust –, allo stesso tempo riteneva di non poterlo applicare al caso analizzato, affermando come «nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario». Questa pronuncia era stata da subito etichettata dalla dottrina maggioritaria come asistematica. Nella logica della Corte, infatti, nella particolare ipotesi trust liquidatorio solvendi causa, il beneficiario doveva individuarsi nella figura del trustee in quanto – nel pensiero della Corte – era soggetto nella cui sfera si realizzava l’effettivo arricchimento. Con la conseguenza che il trust liquidatorio doveva scontare l’imposizione proporzionale già nel momento del primo trasferimento dal disponente al trustee.

Tale conclusione, come detto, è stata correttamente superata dalla giurisprudenza ultima – compresa l’ordinanza oggetto di analisi; si vedano in particolare le ordinanze gemelle nn. 31445 e 31446 (in materia, rispettivamente, di trust solutorio e auto-dichiarato) che hanno superato, correggendola, la pronuncia isolata del 2018 – la quale (giurisprudenza) ha avuto il merito di estendere nuovamente la portata generale dei principi del 2016, senza inopinatamente eccettuare l’ipotesi del trust liquidatorio e, in generale, del trust oneroso. È stato evidenziato come la stessa natura del trust (liquidatorio) imponga di considerare il trasferimento dei beni al trustee come (solo) funzionale all’espletamento dell’incarico di estinguere le passività societarie; non può determinare, però, in capo ad esso alcun arricchimento in relazione ai beni ricevuti, né l’emersione di un indice di capacità economica rilevante. È stato, altresì, evidenziato come nel caso di effetto traslativo immediato in capo al trustee si dovrebbe addirittura escludere in concreto la causa negoziale del trust, non dovendosi nemmeno porre un problema di fiscalità dello stesso, quanto un’esigenza di riqualificazione negoziale del rapporto, in ragione della sua intrinseca natura giuridica e degli effetti raggiunti. In tal caso, pertanto, il «creditore fisco è ammesso a far prevalere la ‘sostanza sulla forma’ mediante disconoscimento degli effetti dell’atto previa sua riqualificazione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, o, al limite, contestazione di abuso/elusione L. n. 212 del 2000, ex art. 10 bis» (Cass. 23 aprile 2020, n. 8082). Riqualificazione che si giustifica in ragione del fatto che in simili circostanze nemmeno potrebbe parlarsi di trust secondo il modello della Convenzione dell’Aja del 1985.

4. Conclusioni

L’ordinanza in commento altro non fa che confermare la conclusione, da più parte sostenuta (ma non dalla dottrina dominante), in base alla quale l’attuale orientamento giurisprudenziale possa ritenersi consolidato e applicabile in via generale alle molteplici tipologie di trust sviluppatesi nella pratica, condividendone tutte la medesima caratteristica e natura. Si evidenzia, infatti, in capo alla giurisprudenza della Suprema Corte un chiaro intento di unificazione e un evidente andamento unidirezionale, volto a considerare e analizzare la vicenda giuridica del trust in maniera unitaria. Ne è una conferma la progressiva condivisione dei principi enunciati originariamente – con riguardo a singole tipologie di trust differenti – a tutte le molteplici configurazioni che il trust stesso ha assunto nel tempo. In tal senso – e a mero titolo esemplificativo – si ricordano le pronunce relative al trust cd. auto-dichiarato (o di segregazione non traslativa) – che rappresenta, peraltro, un’ipotesi che già la stessa Agenzia delle Entrate, con le soprarichiamate Circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, eccettuava dall’imposizione proporzionale –; o, nell’ambito delle segregazioni traslative, ai trust di scopo o solutorio, etc.

L’ordinanza in analisi – e, prima di essa, anche altre pronunce del medesimo tenore –, pertanto, altro non fa che porsi nel solco di una giurisprudenza ormai pacifica. Deve essere evidenziata, però, una certa acriticità della Corte. Acriticità che consiste, in primo luogo, nell’avere de plano applicato tali principi senza interrogarsi sulla reale natura del trust oggetto della fattispecie concreta. Come evidenziato dalla dottrina maggioritaria, infatti, la corretta applicazione dell’imposta di donazione e successione dovrebbe passare attraverso l’analisi preliminare e necessaria della natura liberale o non liberale del trust, dovendosi solo successivamente, e solo nel caso di trust liberale, verificare quale sia il segmento (in entrata o in uscita) nel quale si realizza un concreto trasferimento di ricchezza. Al trust non liberale (o oneroso) – quale è quello liquidatorio –, infatti, dovrebbe escludersi a monte la possibile applicazione dell’imposta in questione, stante l’assenza anche potenziale di un trasferimento/arricchimento gratuito. Con la conseguenza che il trust oneroso dovrebbe ricadere unicamente nell’ambito applicativo dell’imposta di registro, in ragione del principio di alternatività. Acriticità che, in secondo luogo, può rinvenirsi nella totale assenza di riferimenti alla stessa tipologia di trust onerosi. L’ordinanza in commento, infatti, si limita ad applicare la previgente giurisprudenza – escludendo l’imposizione proporzionale immediata per i trust onerosi – senza accennare minimamente alla particolare connotazione non liberale del trust oggetto di analisi.

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