La scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1, consente ad una società di trasferire parte del suo patrimonio a una o più società, riservandosi le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
Questa operazione straordinaria si caratterizza per via dell’assegnazione delle azioni o quote alla scissa stessa e non, come accade nella scissione ordinaria ex articolo 2506 , ai suoi soci.
La differenza rispetto alle altre tipologie di scissione è pertanto piuttosto marcata. Ma lo era ancora di più allorché la normativa nazionale consentiva che lo scorporo fosse attuato esclusivamente in favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione.
Senonché con l’articolo 2, comma 1, lett. A) del Dlgs 19.6.2025 n. 88 (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23.6.2025 n. 143) l’assegnazione del patrimonio della scissa può essere ora trasferito anche a società preesistenti.
Senza dilungarsi sulle motivazioni per cui si è pervenuti a questa modifica, non è superfluo ricordare come il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 209 del novembre 2023 abbia chiarito che “E’ legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti”. E ciò soprattutto con riferimento al fatto secondo cui la mancata previsione dello scorporo a favore di società già esistente dipendeva non da un intento restrittivo del legislatore bensì dalla particolarità di aver dovuto altrimenti gestire, a livello unionale, aspetti complessi come il rapporto di cambio.
Non si può pertanto non sottolineare come questa operazione rientri ora a maggior ragione a pieno titolo nel genus delle operazioni di scissione presentando oggi aspetti ancora più in comune con le operazioni straordinarie di conferimento sia di beni che di azienda nonché per aspetti relativi a avanzi e disavanzi, anche con quelle di fusione per unione e per incorporazione.
Tuttavia a seguito della risposta 225/2025 dell’Agenzia delle Entrate a un interpello sulla scissione con scorporo in beneficiaria preesistente la questione, sotto il profilo fiscale, si è complicata; per i seguenti motivi:
- L’Agenzia si riferisce alla questione secondo cui l’introduzione del comma 15 ter dell’articolo 173 del Tuir, regolatore dell’operazione di scissione mediante scorporo avendo espressamente escluso l’applicazione del comma 10 dello stesso articolo, circa la limitazione del riporto delle perdite, lo stesso non contempla scissioni in beneficiarie preesistenti.
- Ancorché nel frattempo il codice civile sia stato integrato con la previsione di poter operare la scissione verso beneficiarie preesistenti all’operazione di scissione l’esclusione del comma 10 dell’articolo 173 del Tuir resta in ogni caso vigente con la conseguenza secondo cui le Entrate, per le scissioni tramite scorporo verso beneficiarie preesistenti con perdite pregresse ha ritenuto di non correre il rischio di non poter limitare il loro riporto in avanti come appunto previsto dal comma 10 dell’articolo 173 del Tuir.
Va osservato quindi come “l’oscuramento” del comma 15 ter per tutte le scissioni con scorporo di cui all’articolo 2506.1 del codice civile, a favore di beneficiarie preesistenti, operato in sede di risposta all’interpello, palesando, in termini di neutralità fiscale, una interpretazione tranchant isoli le operazioni di scissione tramite scorporo verso beneficiarie preesistenti alle quali, nonostante anche la modifica, nel frattempo intervenuta, dell’articolo 2506.1, da tutte le altre operazioni straordinarie attraverso le quali sono rappresentate le stesse ipotesi paradigmatiche.
Nel prendere quindi atto di come una diversa interpretazione di prassi sia allo stato attuale non praticabile si auspica una pronta modifica dell’articolo 173 del Tuir che elimini dalle disposizioni del comma 15 ter l’esclusione del comma 10 dello stesso articolo.
Nel frattempo, con riferimento alle esigenze di operare scissioni verso beneficiarie già costituite, ma solo nel caso in cui si tratti di azienda, le stesse potranno nel essere contemplate prendendo in esame l’istituto del conferimento che resta neutrale anche nel caso in cui la conferitaria sia preesistente. Sempre tenuto conto però che a differenza della scissione tramite scorporo nel caso di conferimento opera il diritto di recesso del socio.
Con riferimento alle novità di cui sopra si ritiene inoltre opportuno approfondire se, attraverso l’interpretazione dell’articolo 2504-bis, comma 4 del codice civile alla scissione mediante scorporo verso una società beneficiaria di nuova costituzione, che non prevede annullamento di quote o azioni, le eventuali differenze da scissione tramite scorporo, da avanzo o disavanzo, trovino albergo nel nostro ordinamento al pari di tutte le altre operazioni straordinarie compresa la scissione tramite scorporo verso beneficiarie preesistenti. E ciò anche per dare una ragione alla neutralità fiscale delle scissioni tramite scorporo verso beneficiarie di nuova costituzione.
A tal fine, occorrerebbe comunque prendere atto di come in questa particolare fattispecie l’annullamento, in capo alla società scindenda, operi comunque, ancorché in termini rovesciati, atteso che nella scissione tramite scorporo oggetto di annullamento non sono le azioni o quote in cambio di attività e passività ma le attività e le passività stesse in cambio delle azioni o quote ricevute.
Il quarto comma dell’art. 2504-bis c.c. (Efficacia della fusione) è stato introdotto a partire dalla riforma del diritto delle società di capitali e la sua operatività non si limita ad un mero aggiornamento formale degli aspetti contabili dell’operazione ma dispiega i suoi effetti su di una molteplicità di piani. Anzitutto quello inerente alla funzione informativa giuridica ed economica, maggiormente realistica rispetto al passato. Nell’ambito delle operazioni straordinarie, si ravvede, infatti, una comune esigenza ad esprimere con maggiore aderenza alla situazione economica reale gli elementi patrimoniali sottesi alle diverse società coinvolte, sia già costituite sia di nuova costituzione. Un fil rouge, questo, consistente nella circostanza per cui, tra le partecipanti di un’operazione straordinaria, il raffronto tra rappresentazioni contabili, tendenzialmente statiche, e le rispettive situazioni patrimoniali reali, tendenzialmente mutevoli, possa correggere tali sfasamenti in vista di possibili negative ripercussioni giuridiche future. La disciplina delle differenze rappresenta, infatti, quel complesso di regole che autorizza a compensare lo sfasamento fra la realtà economica e la realtà contabile di un determinato patrimonio sociale, intervenendo in modo effettivo sulla tenuta della contabilità sociale.
Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, con l’art. 2504-bis, co. 4, c.c., il legislatore, con l’obiettivo principale di tutelare l’integrità del capitale sociale e i diversi interessi che si compenetrano in queste operazioni, ha individuato, con precisione, i criteri di redazione del primo bilancio successivo alla scissione. La società beneficiaria, infatti, è tenuta ad iscrivere le attività e le passività oggetto di scissione sulla base dei valori risultanti dalla situazione contabile di chiusura della società scissa (c.d. “principio di continuità dei valori contabili”). Tuttavia, l’iscrizione delle attività e delle passività potrebbe determinare, in capo alla società beneficiaria, l’emersione di differenze di scissione.
Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, anche nell’operazione di scissione mediante scorporo la possibilità di rappresentare contabilmente il surplus di plusvalori latenti della società scissa avrebbe come obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio delle società coinvolte.
Come già osservato in dottrina, la necessità di far emergere i plusvalori latenti degli asset trasferiti risulta essere ancora più evidente, e addirittura inevitabile, nell’ipotesi in cui oggetto dello scorporo verso una beneficiaria di nuova costituzione sia un patrimonio il cui valore contabile risulti negativo ma che presenti un valore corrente positivo. In questo caso, infatti, la società beneficiaria dovrà necessariamente valorizzare gli asset, ricevuti in contropartita, non tenendo conto del loro valore contabile. Pertanto, è appena il caso di sottolineare come, al fine di iscrivere almeno il valore minimo del capitale di una S.r.l. o di una S.p.A. beneficiaria, si pervenga ad una valutazione peritale dei beni che assicuri che le passività, in qualità di sottraendo, siano inferiori al minuendo rappresentato dal valore dei beni stessi, almeno per un importo corrispondente al capitale minimo previsto per la beneficiaria ovvero per ognuna delle tipologie di società di capitali prescelta.
Senonché, motivi di ordine logico sistematico non dovrebbero permettere interpretazioni diverse che dipendono esclusivamente dai valori in gioco, consentendo:
- da una parte, l’apporto solo a valori contabili quando gli asset sono positivi rispetto alle passività scorporate;
- dall’altra, un apporto a valori attuali laddove dalla sommatoria algebrica dei valori contabili emerga un patrimonio netto negativo della futura beneficiaria.
Ed è proprio partendo da questo ultimo assunto che non si può ancora non prendere atto come le norme riguardanti la redazione del primo bilancio successivo a un’operazione di fusione o di scissione riguardino piuttosto la tenuta delle scritture contabili a cura dell’organo di gestione nella società risultante che evidenzi disavanzi, a prescindere dall’annullamento o dal concambio di azioni o quote societarie.


