1. Le vicende normative e giurisprudenziali concernenti la ricognizione di debito nell’imposta di registro
La figura della ricognizione di debito, disciplinata dall’art. 1988 c.c. (a mente del quale «la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria»), ha dato luogo a vivaci dibattiti interpretativi in ambito tributario, con particolare riferimento alla sua rilevanza ai fini dell’imposta di registro. I conflitti ermeneutici sul punto traggono evidentemente origine dalla mancata previsione di un espresso trattamento fiscale dell’istituto da parte del Tur (dal 1° gennaio 2027, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123), laddove la vecchia normativa del registro, adottata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all’art. 28, Tariffa, All. A, così come modificata dalla l. 4 aprile 1953, n. 261, assoggettava la ricognizione di debito all’aliquota proporzionale dell’1,5% (tale omissione nella disciplina odierna si giustifica alla luce della diversa struttura della Tariffa, articolata per macrocategorie omogenee, anziché mediante la precedente elencazione casistica).
A fronte di tale lacunoso (o quantomeno di difficile interpretazione) dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità si era articolata in tre principali orientamenti (per il cui approfondimento si rimanda a N. ZANOTTI, L’imposta di registro per l’atto di ricognizione di debito, in Diritto e pratica tributaria, 2023, 3, p. 858), fermo restando il principio consolidato secondo cui la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma comporta un’astrazione meramente processuale della causa debendi, acquisendo rilievo esclusivamente sul piano probatorio (cfr., Cass., sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2022).
Secondo un primo indirizzo (ex multis, Cass., sez. V, 14 luglio 2017, n. 17848), valorizzando il carattere patrimoniale dell’obbligazione attestata, la ricognizione di debito doveva essere ricondotta nell’alveo dell’art. 9, Tariffa, Parte I, Tur (dal 1° gennaio 2027, art. 10, Tariffa, Parte I, All. 1, cit.), con conseguente applicazione dell’imposta in misura proporzionale del 3%, in quanto atto diverso «da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale».
Un secondo orientamento (ex multis, Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 15190), invece, ne sosteneva la riconducibilità alla previsione di cui all’art. 3, Tariffa, Parte I, Tur (dal 1° gennaio 2027, art. 3, Tariffa, Parte I, All. 1, cit.), la quale assoggetta ad imposta proporzionale dell’1% gli atti «di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura». Tale impostazione si fonda sull’identificazione della ricognizione di debito quale “negozio di accertamento” che, in quanto tale, non produrrebbe alcun effetto innovativo o estintivo del rapporto patrimoniale.
Infine, secondo un terzo filone interpretativo (ex multis, Cass. sez. V, 11 gennaio 2018, n. 481), la disciplina applicabile sarebbe quella di cui all’art. 4 della Tariffa, Parte II, del TUR (dal 1° gennaio 2027, art. 5, Tariffa, Parte II, All. 1, cit.), il quale prevede, in caso d’uso, l’assoggettamento ad imposta in misura fissa delle scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
L’acceso dibattito giurisprudenziale inerente alla corretta applicazione dell’imposta di registro all’atto di ricognizione di debito è culminato in Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682, la quale ha espressamente accolto l’indirizzo da ultimo citato. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno, da un lato, negato che la ricognizione di debito possa acquisire rilevanza patrimoniale autonoma e, dall’altro, escluso che dalla stessa possano scaturire effetti dichiarativi, operando solamente sul piano dell’astrazione processuale. Le Sezioni Unite, pertanto, hanno concluso che «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso».
Le Sezioni Unite, comunque, non hanno escluso che un atto qualificato come “ricognizione di debito” dalle parti possa in realtà produrre effetti modificativi o costitutivi di obbligazioni patrimoniali. Nella motivazione di tale pronuncia, infatti, è stato richiamato il dettato dell’art. 20 Tur (dal 1° gennaio 2027, art. 24 cit.), in ossequio del quale il giudice di merito non può esimersi dal verificare la reale natura dell’atto, anche qualora l’esito dell’interpretazione conduca ad una qualificazione giuridica difforme dal titolo o dalla forma apparente dello stesso.
2. I fatti di causa e la soluzione della Suprema Corte
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte con la pronuncia in commento (Cass., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 1995) riguarda proprio il tema della ricognizione di debito, utilizzato, come di frequente, nell’ambito del procedimento monitorio per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (CGT II° Abruzzo, sez. I, 6 luglio 2023, n. 523) annullava il provvedimento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1% per la registrazione di un decreto ingiuntivo e del riconoscimento di debito mediante scrittura privata ivi enunciato, aderendo alla tesi del contribuente secondo cui si dovesse applicare tale imposta in misura fissa.
Sul punto, merita di essere rilevato come la ripresa a tassazione sia stata notificata nel 2021, anno in cui, nelle incertezze interpretative sopra riportate, non era affatto infrequente che l’Amministrazione finanziaria procedesse in tal senso.
Ebbene, la Cassazione si è pienamente conformata a quanto espresso dalle Sezioni Unite nel 2023, in linea con la sentenza di merito sottoposta al suo vaglio (e infatti, la Suprema Corte ha affermato che «A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, che resta, pertanto, immune dalla censurata violazione di legge»), nonché con altre proprie pronunce successive all’intervento nomofilattico (a titolo esemplificativo, cfr. Cass., sez. V, 11 giugno 2024, n. 16208).
Tale esito appare l’unico rispettoso del dettato costituzionale e, segnatamente, del principio di capacità contributiva. La ricognizione di debito, infatti, ancorché richiamata in un decreto ingiuntivo, resta pur sempre una dichiarazione certificante un’obbligazione preesistente, ragione per cui non si manifesta grazie ad essa alcuna forza economica ulteriore idonea a giustificare un prelievo proporzionale. Risulta ragionevole, invece, valorizzarne gli effetti giuridici ai fini processuali, mediante applicazione della ben più congrua imposizione in misura fissa (sul punto, cfr. V. PAPPA MONTEFORTE, La ricognizione di debito nell’imposta di registro, in Notariato, 2011, 2, p. 232).
3. Il recente approdo dell’Agenzia delle Entrate
Appena un mese dopo la sentenza in commento, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione di un’istanza di interpello per discostarsi dall’indirizzo ermeneutico seguito per anni, dichiarando di volersi adeguare ai principi affermati dalle Sezioni Unite.
In particolare, un contribuente domandava all’Agenzia a quale trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, assoggettare un atto unilaterale di riconoscimento di un debito contratto per l’acquisto di un immobile e privo di causa onerosa, formalizzato tramite una scrittura privata contenente chiaro riferimento al rapporto obbligatorio sottostante e non collegato ad un precedente atto dotato di effetti dichiarativi o traslativi da sottoporre a registrazione.
Con Ris. 25 febbraio 2026, n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione offerta dal contribuente, il quale prospettava «che trattandosi di un atto unilaterale di riconoscimento di debito privo di causa onerosa e non avente per oggetto prestazioni rilevanti ai fini della registrazione obbligatoria, l’atto di riconoscimento debba essere registrato solo al ricorrere del caso d’uso di cui all’articolo 6 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) con applicazione dell’imposta in misura fissa». L’Agenzia, pertanto, «in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite», ha affermato che, in caso d’uso o di registrazione volontaria, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro.
4. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento dimostra come, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite, si sia giunti ad un punto di definitiva composizione del contrasto giurisprudenziale concernente l’imposizione fiscale dell’atto di ricognizione di debito, anche qualora lo stesso sia enunciato in un decreto ingiuntivo.
In questo contesto, non appare tanto significativa la conformità all’arresto nomofilattico manifestata dalle Sezioni semplici della Cassazione, quanto l’adesione espressa dall’Agenzia delle Entrate (assai opportuna, data la stabilizzazione dell’approdo interpretativo in giurisprudenza). Certamente, a tale risposta non può essere attribuita portata generale, posto che, come noto, la sua efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è limitata al soggetto istante e con esclusivo riferimento al caso concreto prospettato. Tuttavia, tale presa di posizione lascia ragionevolmente presagire un mutamento stabile della linea impositiva adottata negli scorsi anni da parte degli uffici, anche considerata la verosimile caducità degli eventuali provvedimenti adottati in difformità rispetto a quanto espresso dalle Sezioni Unite.
Resta fermo, naturalmente, il margine di intervento per l’Agenzia delle Entrate di dimostrare la sostanziale patrimonialità dell’atto formalmente qualificato quale ricognizione di debito, con conseguente applicazione del tributo con aliquota proporzionale del 3%: evenienza che, tuttavia, presuppone un puntuale accertamento in fatto.
BIBLIOGRAFIA
V. PAPPA MONTEFORTE, La ricognizione di debito nell’imposta di registro, in Notariato, 2011, 2, p. 232
N. ZANOTTI, L’imposta di registro per l’atto di ricognizione di debito, in Diritto e pratica tributaria, 2023, 3, p. 858


