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Fiscalità internazionale

Proventi finanziari e regime agevolato per i neo-residenti

Pier Paolo Franco
Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 9:17
Pier Paolo Franco
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1. La soluzione interpretativa dell’Agenzia

Con la Risoluzione n. 12 del 18 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma l’opinione già espressa in materia di imposta di bollo sulle polizze finanziarie (Ris. 11 giugno 2020, n. 178) e trae ulteriori conseguenze con riferimento a redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, lasciando ben pochi spazi manovra per gli operatori del private banking nazionale nei confronti degli investitori neo residenti.

Secondo l’Amministrazione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del cd. regime neo residenti mantengono la loro natura estera anche se gli asset da cui derivano sono oggetto di gestione, amministrazione o consulenza con intermediari italiani, indipendentemente dal luogo in cui sono depositati.

Al contrario, i redditi diversi di natura finanziaria potrebbero essere considerati di fonte estera solamente a condizione che i relativi prodotti finanziari siano depositati all’estero.

Nell’interpello presentato all’Amministrazione fiscale, un’associazione del settore private banking osserva che «gli associati stanno riscontrando resistenza da parte dei soggetti, che hanno trasferito la residenza in Italia, all’affidamento in amministrazione o in gestione delle attività estere in relazione alle quali usufruiscono del regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi» (Ris. 18 febbraio 2021, n. 12).

2. Il regime fiscale dei neo residenti

Come noto, il “regime dei neo residenti” è la declinazione italiana di discipline fiscali estere di estremo favore nei confronti dei cd. high net worth individuals, e prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva (100.000 euro) dei redditi esteri delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo essere state residenti all’estero per almeno nove degli ultimi dieci periodi d’imposta antecedenti (art. 24 bis, Tuir).

La ratio della normativa in esame sarebbe «volta ad attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese» (Circ. 23 maggio 2017, n. 17).

Almeno riguardo ai cospicui portafogli finanziari di tali soggetti, il regime rischia di mancare clamorosamente l’obiettivo dichiarato. Infatti, rileva l’associazione istante, i neo residenti manifestano il legittimo dubbio che, canalizzando le proprie attività e investimenti esteri tramite intermediari italiani, i relativi redditi acquisiscano natura domestica, perdendo così i vantaggi più attrattivi del regime (sostituzione dell’Irpef ed esenzione da Ivie ed Ivafe; esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale; limitazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni).

La preoccupazione si conferma fondata con riferimento all’imposta di bollo su portafogli titoli e polizze vita di natura finanziaria, contraltare interno dell’Ivafe (cfr. Ris. 11 giugno 2020, n. 178), e rispetto alle plusvalenze di natura finanziaria nell’ambito di conti titoli detenuti presso intermediari residenti. Resterebbero invece assoggettati a imposta sostitutiva i redditi di capitale provenienti da soggetti esteri, anche se detenuti in Italia.

L’Amministrazione ritiene la custodia, detenzione, deposito, amministrazione o gestione di attività estere, per il tramite di un intermediario italiano, suscettibile di qualificare dette attività come esistenti in Italia, sulla base dell’assunto che, ai sensi del Dl. 167/1990, «gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi» (Circ. del 10 ottobre 2009, n. 43, p. 16).

Si tratta di una disciplina originariamente intesa a favore dei contribuenti “trasparenti” che potevano essere esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività estere a seguito della loro canalizzazione tramite intermediari residenti, che assumevano in proprio tali oneri. Pertanto, ipotizzava l’estensore dell’interpello, tale disciplina «avrebbe una valenza esclusiva ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, volta a semplificare gli adempimenti dei contribuenti […] senza alcuna valenza ai fini di individuazione dei criteri di territorialità del reddito» (Ris. 18 febbraio 2021, n. 12, p. 4).

Quanto all’Ivafe, tuttavia, tale riqualificazione era già riconosciuta come di carattere assolutamente sostanziale: «sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale [imposta] le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia» (Circ. del 2 luglio 2012, n. 28, p. 18).

3. Neo residenti e proventi finanziari

Tanto detto e considerato il rinvio all’art. 165, co. 2, Tuir, l’Amministrazione ha ritenuto, con specifico riferimento alle attività di interesse per gli intermediari finanziari, che:

● i redditi di capitale devono ritenersi prodotti in Italia secondo il criterio della residenza dell’emittente ovvero la «circostanza che il reddito sia “prodotto” nel territorio dello Stato, ossia che l’impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia» (criterio di residenza dell’emittente: Circ. 26 ottobre 1999, n. 207, § 1.2);

● invece, «si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Al riguardo, è opportuno precisare che il termine “beni” deve intendersi riferito anche ai titoli di natura azionaria ed obbligazionaria» (criterio di mera localizzazione: § 1.3). Quanto alle plusvalenze di partecipazioni, tuttavia, vige il criterio di residenza, salvo per quelle non qualificate negoziate in mercati regolamentati (v. Circ. 23 dicembre 2020, n. 32) «ovunque detenute» (art. 23, lett. f, numero 1); il criterio della mera localizzazione è altresì escluso per gli altri prodotti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui all’art. 67, lett. c-ter, quater e quinquies, Tuir (numeri 2 e 3).

Dette eccezioni erano espressamente menzionate anche a commento del regime dei neo residenti: «ciò significa che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all’estero e, come tali, suscettibili i rientrare nel perimetro applicativo dell’articolo 24-bis del TUIR» (Circ. 23 maggio 2017, n. 17, p. 52).

Alcuni osservatori ritengono che la Risoluzione 12/2021 abbia negato tali eccezioni, con specifico riferimento alle partecipazioni in società non residenti. Tuttavia, la precedente Circolare 12/2017 non trattava affatto il tema dei conti di deposito titoli presso intermediari italiani, ma avanzava mere esemplificazioni di detenzione diretta da parte del neo residente.

4. Osservazioni conclusive

A nostro avviso, sarebbe stata più coerente un’interpretazione restrittiva ab origine della norma agevolativa dell’art. 24 bis, Tuir (anche per profili di “opportunità” costituzionale e diritto tributario internazionale), con esclusione tout court dall’ambito oggettivo del regime neoresidenti dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, già ordinariamente esclusi dal reddito complessivo assoggettato a Irpef. La lettera della norma, infatti, prevede «un’imposta sostitutiva [della sola] imposta sui redditi delle persone fisiche». Interpretazione attualmente preclusa, almeno per un principio di minima certezza del diritto.

Ciononostante, le conclusioni dell’Agenzia collidono con l’intentio legis di convogliare nell’economia italiana (della quale fanno certamente parte gli attori del private banking) le ingenti risorse dei neo residenti beneficiati dal regime.

È innegabile, infatti, la “discriminazione a rovescio” derivante dall’applicabilità dell’imposta di bollo ai conti titoli detenuti presso intermediari italiani e alle polizze emesse da compagnie LPS.

Anche qualora si potesse disapplicare il criterio di localizzazione in quanto «beni» degli strumenti finanziari immessi in conti titoli italiani, sostenendone la riqualificazione in “diritti”, la medesima conseguenza sfavorevole deriverebbe dall’ulteriore profilo di territorialità dello «svolgimento delle attività» di amministrazione o gestione (art. 23, lett. f, primo periodo).

C’è da dire che gli effetti pratici della posizione dell’Amministrazione potrebbero essere circoscritti mediante una selezione di strumenti produttivi di soli redditi di capitale. Oltre ai dividendi delle partecipazioni di società non residenti e agli interessi dei titoli obbligazionari esteri, ad esempio, rientrerebbero anche proventi e capital gain degli OICR, ETF compresi (Circ. 10 luglio 2014, n. 21).

Resta aperta anche la porta delle gestioni interne alle polizze assicurative unit linked, emesse da compagnie LPS (ancora, comunque, a scapito delle imprese assicurative residenti).

In ogni caso, non verrebbe meno l’aggravio dovuto all’imposta di bollo a fronte dell’esenzione Ivafe per i conti esteri. Senza contare il mantenimento degli obblighi di segnalazione per gli intermediari di cui all’art. 1, Dl. 167/1990, oltre alla sussistenza di un rischio di contestazioni sul trattamento degli strumenti presso gli intermediari italiani e le limitazioni al paniere dei prodotti finanziari a disposizione dell’investitore neo residente e allo scarso appeal di una mera delega di gestione, amministrazione o consulenza per l’operatore.

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