Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: Il trattamento fiscale dei trasferimenti liberali di quote di “categorie diverse” al vaglio dell’Agenzia delle Entrate
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » Il trattamento fiscale dei trasferimenti liberali di quote di “categorie diverse” al vaglio dell’Agenzia delle Entrate
Passaggio generazionale

Il trattamento fiscale dei trasferimenti liberali di quote di “categorie diverse” al vaglio dell’Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 12:43
Cecilia Benzi
Condividi
Condividi
  1. Il caso

Con la risposta ad interpello del 13 maggio 2022, n. 262 l’Agenzia delle Entrate passa ineditamente al vaglio il perimetro applicativo del regime di esenzione dall’imposta di successione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento mortis causa di categorie di quote di s.r.l. fornite di diritti diversi.

In particolare, nell’ambito di una complessa operazione di riassetto societario, l’Istante domanda del regime impositivo applicabile alla futura successione nelle quote di una holding familiare da costituire nella forma di s.r.l. PMI, connotata dalla previsione statutaria di diverse categorie di quote dotate di diritti diversi tra loro e/o da mancanza di diritto di voto, come ammesso dall’art. 26, commi 2 e 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e da ultimo modificato dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50.

Il contribuente in specie rappresenta che, in deroga al tradizionale assetto codicistico della forma tipologica eletta, nella costituenda società sarebbero venute a coesistenza quote di categoria A, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali, nella misura massima del 2% di partecipazione all’intero capitale sociale e attribuibili solo all’Istante e alla coniuge (e poi trasmissibili mortis causa unicamente a favore di discendenti diretti e consanguinei dell’Istante stesso), con quote di categoria C, prive di diritto di voto, nella misura massima del 98% di partecipazione all’intero capitale della costituenda s.r.l..

Come noto, il regime agevolativo di cui al richiamato art. 3, co. 4-ter TUS trova applicazione in caso di trasferimento che abbia ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali quando per l’effetto il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. e detto controllo sia detenuto dagli eredi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento medesimo, resa apposita dichiarazione in tal senso.

Tale disposizione codicistica, come precisato a più riprese dall’Amministrazione finanziaria, definisce la nozione di “controllo di diritto”, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, detenendo più del 50% delle quote o azioni della medesima, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria (Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E).

In questa prospettiva, posta la citata irrilevanza di azioni o quote sfornite di diritto di voto ai fini dell’integrazione dei requisiti quantitativi e qualitativi pretesi dalla norma agevolativa, l’Istante chiedeva chiarimenti in merito all’estensione dell’applicazione dell’esenzione alla successione della quota del socio fondatore, destinata a divenire pari al 97,50% dell’intero capitale sottoscritto e composta da quote con diritto di voto per 1,5% del capitale sociale e da quote di categoria C, per il restante 96%.

2. Il principio di unicità della quota

Mettendo a dialogo la disciplina fiscale con riflessioni di carattere civilistico e successorio, l’Istante prospetta l’applicabilità dell’agevolazione in commento all’intera partecipazione caduta in successione, anche se costituita parzialmente da quote prive di diritto di voto: sebbene, infatti, le quote attributive della maggioranza dei voti rappresenteranno, ultimato il riassetto societario, una componente minoritaria della partecipazione sociale, il tradizionale principio di “unicità della quota” delle s.r.l. obbligherebbe una valorizzazione unitaria della partecipazione stessa anche ai fini fiscali.

Come ridotto in massima da autorevoli orientamenti notarili, infatti, la novella del 2017, estendendo alle piccole e medie imprese costituite nella forma giuridica di una s.r.l. tecniche di configurazione e circolazione delle partecipazioni sociali tipiche delle società azionarie, ha lasciato intatto, semmai declinandolo, il principio di unicità della quota tipico della s.r.l., mantenendo fermo il divieto di emettere titoli azionari di cui all’art. 2468, co. 2 c.c..

La disciplina delle società a responsabilità limitata gravita, allora, ancora intorno all’unitarietà del rapporto sociale: unico resta il rapporto di cui ogni socio è investito, indipendentemente dal numero di quote, anche di diversa categoria, di cui è intestatario.

Come evidenziato dall’Istante, infatti, la “categorizzazione” per quote, se influisce sulla misura della partecipazione ai proventi sociali e al governo della società, “non può mai tradursi in un moltiplicatore della posizione del socio”.

Anche in termini fiscali il trasferimento della quota di partecipazione andrebbe, allora, traguardato in un’ottica unitaria ed indivisibile.

Ma ancor più è la stessa ratio dell’art. 3, co. 4-ter TUS a veicolare l’applicazione dell’agevolazione alla partecipazione nella sua interezza. Come apprezzato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 120; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32823) e condiviso dalla stessa prassi amministrativa (Circ. 29 maggio 2013, n. 18/E e Ris. 17 luglio 2019, n. 257), infatti, la norma de qua si sostanzia in uno strumento di facilitazione fiscale volto ad agevolare il passaggio interfamiliare dell’impresa e salvaguardarne l’equilibrio finanziario, anche considerato che uno degli ostacoli al buon esito del trapasso intergenerazionale nelle piccole e medie imprese è costituito proprio dal correlativo onere tributario, che l’inammissibilità di un’eventuale accettazione ereditaria parziale avente ad oggetto solo alcune delle quote (quelle fiscalmente neutre) potrebbe rendere nel caso di specie particolarmente gravoso.

  1. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria muovendo dall’interpretazione degli stessi dati normativi offerti dall’Istante ne rovescia la soluzione, osservando come le singole categorie di quote fornite di diritti diversi non costituiscono una frazione di una partecipazione unitaria, ma “rappresentano una quota ciascuna di partecipazione del socio che la detiene, alla quale spettano diritti diversi (amministrativi o patrimoniali)”, tanto più che la disciplina normativa delle s.r.l. PMI ammette l’autonoma circolazione delle partecipazioni per categoria.

Tanto premesso, a voce del Fisco, il principio di indivisibilità civilistica del rapporto sociale non può precludere, in materia tributaria, un’analisi “parcellizzata” delle singole quote dotate di diritti diversi ai fini della valutazione dell’integrazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento del trattamento agevolato.

Come già ricordato, del resto, il dettato normativo per l’ipotesi in cui oggetto della disposizione liberale siano quote o azioni prevede che l’esenzione spetti per il solo trasferimento di partecipazioni che qualitativamente e quantitativamente consenta ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società, da intendersi realizzato a norma dell’art. 2359, co. 1 c.c. quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Il regime di esenzione in commento, allora, resta applicabile limitatamente al trasferimento mortis causa delle quote di categoria A, dotate di diritto di voto, uniche in grado di consentire ai beneficiari di acquisire il controllo di diritto, così come definito dal dato legislativo.

A parere di chi scrive detta conclusione, pur in linea con il dato normativo e coerente con la tradizionale interpretazione amministrativa del requisito del controllo, liquida troppo frettolosamente, banalizzandola, la questione del principio di unicità delle quote di s.r.l., principio che, come anticipato, non può intendersi venuto meno in seguito alla novella del 2017.

Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:Commenti
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiCecilia Benzi
Avvocato e Dottoranda di ricerca
Articolo precedente Appunti in tema di liquidazione agli eredi di quote di s.r.l. e dichiarazione di successione.
Articolo successivo Interposizione di società estera e tassazione di polizza united linked con intermediario straniero
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

La disciplina dell’enunciazione negli atti non registrati

1.I casi e la normativa di riferimento Le ordinanze della Corte di Cassazione in commento (n.33400 del 21 dicembre 2025…

Di Alice Bulgarelli
15 min di lettura
Profili civilistici e tributari del mandato senza rappresentanza alla vendita immobiliare

1.Il mandato senza rappresentanza alla vendita immobiliare: profili civilistici Il mandato senza…

11 min di lettura
I Certificate: profili critici e punti d’attenzione di uno strumento ormai di moda

1.Distinguere per comprendere: i caratteri salienti dei certificati d’investimento Per sfuggire dalla…

15 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Riacquisto “prima casa” entro un anno: il preliminare non “blocca” il termine decadenziale

1.La questione L’Istante, a seguito di alienazione infraquinquennale di un…

7 Aprile 2026

Inesistenza, interposizione e inefficacia civilistica del trust: riflessi fiscali

1. I fatti di causa L’ordinanza…

2 Aprile 2026

Beneficio d’inventario: nessun effetto sull’imposta solo sulla riscossione

1. Il caso e il principio…

30 Marzo 2026

La cointestazione del conto corrente tra donazione indiretta e contribuzione alle spese familiari

1. Il caso e il principio…

24 Marzo 2026

Agevolazioni “prima casa” e mutamento della categoria catastale

1. La ordinanza n. 30921/2025 in…

19 Marzo 2026

Potrebbero interessarti anche

Nessuna ritenuta sui titoli italiani sottoscritti da una società di cartolarizzazione lussemburghese

Premesse Con la risposta n. 454 del 7 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al…

9 min di lettura

Conferimenti di partecipazioni – Art. 177, commi 2 e 2-bis, Tuir – Riorganizzazione del patrimonio societario familiare

1. Principio di diritto Si può applicare il regime fiscale del “realizzo controllato” (art. 177 TUIR) in caso di conferimento…

10 min di lettura
Fiscalità d'impresa

Ancora sul conferimento di ramo di azienda sotto la lente dell’art. 20 TUR, anche ai fini dell’imposta di donazione

1.Il caso e il principio di diritto Con le due recenti pronunce in commento (Cass., sez. V, 2 luglio 2025,…

16 min di lettura
Fiscalità d'impresa

L’utilizzo della Star Company nella gestione del diritto di immagine: pianificazione fiscale e normativa antiabuso

1.Il "Caso Chiellini" La controversia tra l’Agenzia delle Entrate e il noto calciatore Giorgio Chiellini è stata definita con cinque…

15 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?