- Il caso
Con la risposta ad interpello del 13 maggio 2022, n. 262 l’Agenzia delle Entrate passa ineditamente al vaglio il perimetro applicativo del regime di esenzione dall’imposta di successione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento mortis causa di categorie di quote di s.r.l. fornite di diritti diversi.
In particolare, nell’ambito di una complessa operazione di riassetto societario, l’Istante domanda del regime impositivo applicabile alla futura successione nelle quote di una holding familiare da costituire nella forma di s.r.l. PMI, connotata dalla previsione statutaria di diverse categorie di quote dotate di diritti diversi tra loro e/o da mancanza di diritto di voto, come ammesso dall’art. 26, commi 2 e 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e da ultimo modificato dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50.
Il contribuente in specie rappresenta che, in deroga al tradizionale assetto codicistico della forma tipologica eletta, nella costituenda società sarebbero venute a coesistenza quote di categoria A, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali, nella misura massima del 2% di partecipazione all’intero capitale sociale e attribuibili solo all’Istante e alla coniuge (e poi trasmissibili mortis causa unicamente a favore di discendenti diretti e consanguinei dell’Istante stesso), con quote di categoria C, prive di diritto di voto, nella misura massima del 98% di partecipazione all’intero capitale della costituenda s.r.l..
Come noto, il regime agevolativo di cui al richiamato art. 3, co. 4-ter TUS trova applicazione in caso di trasferimento che abbia ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali quando per l’effetto il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. e detto controllo sia detenuto dagli eredi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento medesimo, resa apposita dichiarazione in tal senso.
Tale disposizione codicistica, come precisato a più riprese dall’Amministrazione finanziaria, definisce la nozione di “controllo di diritto”, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, detenendo più del 50% delle quote o azioni della medesima, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria (Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E).
In questa prospettiva, posta la citata irrilevanza di azioni o quote sfornite di diritto di voto ai fini dell’integrazione dei requisiti quantitativi e qualitativi pretesi dalla norma agevolativa, l’Istante chiedeva chiarimenti in merito all’estensione dell’applicazione dell’esenzione alla successione della quota del socio fondatore, destinata a divenire pari al 97,50% dell’intero capitale sottoscritto e composta da quote con diritto di voto per 1,5% del capitale sociale e da quote di categoria C, per il restante 96%.
2. Il principio di unicità della quota
Mettendo a dialogo la disciplina fiscale con riflessioni di carattere civilistico e successorio, l’Istante prospetta l’applicabilità dell’agevolazione in commento all’intera partecipazione caduta in successione, anche se costituita parzialmente da quote prive di diritto di voto: sebbene, infatti, le quote attributive della maggioranza dei voti rappresenteranno, ultimato il riassetto societario, una componente minoritaria della partecipazione sociale, il tradizionale principio di “unicità della quota” delle s.r.l. obbligherebbe una valorizzazione unitaria della partecipazione stessa anche ai fini fiscali.
Come ridotto in massima da autorevoli orientamenti notarili, infatti, la novella del 2017, estendendo alle piccole e medie imprese costituite nella forma giuridica di una s.r.l. tecniche di configurazione e circolazione delle partecipazioni sociali tipiche delle società azionarie, ha lasciato intatto, semmai declinandolo, il principio di unicità della quota tipico della s.r.l., mantenendo fermo il divieto di emettere titoli azionari di cui all’art. 2468, co. 2 c.c..
La disciplina delle società a responsabilità limitata gravita, allora, ancora intorno all’unitarietà del rapporto sociale: unico resta il rapporto di cui ogni socio è investito, indipendentemente dal numero di quote, anche di diversa categoria, di cui è intestatario.
Come evidenziato dall’Istante, infatti, la “categorizzazione” per quote, se influisce sulla misura della partecipazione ai proventi sociali e al governo della società, “non può mai tradursi in un moltiplicatore della posizione del socio”.
Anche in termini fiscali il trasferimento della quota di partecipazione andrebbe, allora, traguardato in un’ottica unitaria ed indivisibile.
Ma ancor più è la stessa ratio dell’art. 3, co. 4-ter TUS a veicolare l’applicazione dell’agevolazione alla partecipazione nella sua interezza. Come apprezzato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 120; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32823) e condiviso dalla stessa prassi amministrativa (Circ. 29 maggio 2013, n. 18/E e Ris. 17 luglio 2019, n. 257), infatti, la norma de qua si sostanzia in uno strumento di facilitazione fiscale volto ad agevolare il passaggio interfamiliare dell’impresa e salvaguardarne l’equilibrio finanziario, anche considerato che uno degli ostacoli al buon esito del trapasso intergenerazionale nelle piccole e medie imprese è costituito proprio dal correlativo onere tributario, che l’inammissibilità di un’eventuale accettazione ereditaria parziale avente ad oggetto solo alcune delle quote (quelle fiscalmente neutre) potrebbe rendere nel caso di specie particolarmente gravoso.
- La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria muovendo dall’interpretazione degli stessi dati normativi offerti dall’Istante ne rovescia la soluzione, osservando come le singole categorie di quote fornite di diritti diversi non costituiscono una frazione di una partecipazione unitaria, ma “rappresentano una quota ciascuna di partecipazione del socio che la detiene, alla quale spettano diritti diversi (amministrativi o patrimoniali)”, tanto più che la disciplina normativa delle s.r.l. PMI ammette l’autonoma circolazione delle partecipazioni per categoria.
Tanto premesso, a voce del Fisco, il principio di indivisibilità civilistica del rapporto sociale non può precludere, in materia tributaria, un’analisi “parcellizzata” delle singole quote dotate di diritti diversi ai fini della valutazione dell’integrazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento del trattamento agevolato.
Come già ricordato, del resto, il dettato normativo per l’ipotesi in cui oggetto della disposizione liberale siano quote o azioni prevede che l’esenzione spetti per il solo trasferimento di partecipazioni che qualitativamente e quantitativamente consenta ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società, da intendersi realizzato a norma dell’art. 2359, co. 1 c.c. quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il regime di esenzione in commento, allora, resta applicabile limitatamente al trasferimento mortis causa delle quote di categoria A, dotate di diritto di voto, uniche in grado di consentire ai beneficiari di acquisire il controllo di diritto, così come definito dal dato legislativo.
A parere di chi scrive detta conclusione, pur in linea con il dato normativo e coerente con la tradizionale interpretazione amministrativa del requisito del controllo, liquida troppo frettolosamente, banalizzandola, la questione del principio di unicità delle quote di s.r.l., principio che, come anticipato, non può intendersi venuto meno in seguito alla novella del 2017.


