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Passaggio generazionale

La holding tra usufrutto e diritto di voto: strumenti per la stabilità del passaggio generazionale

Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre 2025 14:09
Leonardo Arienti
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1. Premesse

La holding di famiglia costituisce uno degli strumenti giuridici più diffusi per la pianificazione patrimoniale, successoria e fiscale, finalizzata al passaggio generazionale nei gruppi imprenditoriali familiari.

Essa consente di concentrare il controllo delle partecipazioni, preservare l’unità decisionale e programmare il trasferimento generazionale del potere di controllo del governo societario – oltre che dei flussi reddituali – in modo stabile, organizzato e fiscalmente efficiente.

In questo contesto, la scomposizione del diritto di proprietà (piena) relativo alla partecipazione sociale in nuda proprietà e usufrutto, con possibilità di modulazione del diritto di voto tra usufruttuario o nudo proprietario, costituisce una delle tecniche giuridiche più flessibili ai fini della personalizzazione e dell’ottimizzazione del passaggio generazionale intrafamiliare.

2. Partecipazioni sociali tra diritto di usufrutto, nuda proprietà  e diritto di voto

Nel sistema civilistico, la proprietà piena dei beni può essere scomposta in due diritti parziali: la nuda proprietà, che rappresenta la titolarità strutturale e statica del bene, e l’usufrutto, che attribuisce al titolare il godimento e la percezione dei frutti civili (artt. 978 ss. c.c.).

La dottrina riconosce al diritto reale di usufrutto una funzione di scomposizione funzionale del diritto di proprietà al fine di differenziare i poteri economici da quelli giuridici (F. GALGANO, Trattato di Diritto Civile, tomo I, CEDAM, 2014; C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, Giuffrè, 2017; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023).

In ambito societario, la scomposizione della piena proprietà può avere ad oggetto specifiche convenzioni definite nell’atto di disposizione (che esso sia una donazione, un testamento, una compravendita o un apporto in trust) oltre che nello statuto sociale (F. DE MARTINO, “Usufrutto, Uso, Abitazione” in Commentario del Codice Civile, Scialoja, Branca, Bologna, 1978, pag. 182).

Tali convenzioni possono portare ad un alto livello di personalizzazione dei diritti amministrativi  e patrimoniali come, ad esempio, disciplinare l’attribuzione dei diritti amministrativi di voto al nudo proprietario ovvero disporre il diritto alla distribuzione delle riserve di utili al nudo proprietario (per un approfondimento L. ARIENTI, Trust e diritto di usufrutto relativo a partecipazioni sociali, in Il Sole 24 Ore –  Wealth Planning, n. 4, 2025, p. 56).

L’usufrutto di partecipazioni socialiè espressamente disciplinato dalla normativa civilistica per quanto riguarda le società di capitali, e precisamente dall’art. 2352 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2471-bis c.c. per le S.r.l. (articolo che rimanda all’applicazione in via analogica delle disposizioni previste per le azioni di S.p.A.).

L’usufrutto di quote di società di persone si ritiene ammesso nonostante il silenzio normativo e previo consenso di tutti i soci per la modifica dei patti sociali e ferma restando l’applicazione delle disposizioni specificamente previste per le società di persone (in particolare quelle concernenti l’assenza di automatismo nella successione dell’erede del socio ex art. 2284 c.c. e quelle sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci amministratori per le obbligazioni sociali).

Per le società di capitali a normativa specialistica  di cui all’art. 2352 c.c.  definisce:

(i) i diritti di esclusiva titolarità dell’usufruttuario (come, salvo patto contrario, il diritto di voto e l’estensione del diritto alle nuove azioni emesse in caso di aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442 comma 3, c.c.);

(ii) i diritti patrimoniali del nudo proprietario (come l’esercizio del diritto di opzione o l’estensione del diritto del socio sulle nuove azioni emesse in caso di aumento a pagamento del capitale sociale) nonché,

(iii) i diritti la cui titolarità è concorrente, nel senso che sono esercitabili disgiuntamente sia dall’uno sia dall’altro (come l’esercizio degli altri diritti amministrativi diversi dal diritto di voto).

Per quanto non espressamente previsto dalla laconica disciplina specialistica, deve farsi riferimento alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 978 e s.s. del codice civile.

3. Il diritto agli utili dell’usufruttuario

I diritti patrimoniali del titolare del diritto di usufrutto di partecipazioni sociali  non sono espressamente disciplinati dal codice civile.

Salvo diverso accordo tra le parti, devono dunque essere applicate le disposizioni generali relative al diritto reale di usufrutto previste dall’art. 978 e s.s. del codice civile e dall’art. 981, comma 2, c.c. che sancisce il diritto dell’usufruttuario di “trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. (F. DE MARTINO, “Usufrutto, Uso, Abitazione” in Commentario del Codice Civile, Scialoja, Branca, Bologna, 1978).

Così il generico diritto ai “frutti civili” ex art. 978 e 820 c.c.  dell’usufruttuario deve ritenersi riferito, in ambito societario, al diritto agli “utili” conseguiti dalla società di persone ed agli “utili” distribuiti sotto forma di dividendi dalle società di capitali.  

A tal riguardo sono emersi due distinti orientamenti in merito alla qualificazione giuridica, o meglio, alla titolarità (tra nudo proprietario ed usufruttuario) degli utili destinati a riserva e successivamente distribuiti dalla società.

Un primo orientamento ritiene che tali utili perdano la loro qualificazione di frutti civili e, confluendo nel patrimonio netto, assumano natura civilistica di “capitale”. Ne deriva che, nel caso in cui tali somme vengano successivamente distribuite, trova applicazione l’art. 1000 c.c., che disciplina la riscossione di capitali gravati da usufrutto (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, nell’Orientamento societario H.I.27 – Usufrutto sulle azioni – Diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 09/2017).

Di diverso avviso è un secondo indirizzo interpretativo, al quale si ritiene preferibile aderire, in quanto maggiormente coerente con la struttura dell’istituto e con la ratio sottesa alla disciplina applicabile.

Secondo questo secondo orientamento, il concetto di “frutto” deve essere inteso in senso ampio, ricomprendendo “ogni utilità” (ex art. 981, comma 2, codice civile) derivante dal bene gravato dal diritto reale, senza poter limitare i diritti dell’usufruttuario di una partecipazione sociale ai soli dividendi, non essendovi alcuna disposizione di legge normativa che provveda in tal senso.

Inoltre, a sostegno di questo secondo indirizzo depongono sia l’assenza in materia di partecipazioni sociali di qualsiasi richiamo all’art. 1000 c.c., sia le profonde differenze strutturali tra titoli di credito (cui l’art. 1000 c.c. fa riferimento) e partecipazioni sociali. Differenze che attengono non solo in termini di certezza e liquidità del diritto, ma anche all’esigibilità ed al  contenuto delle relative posizioni giuridiche, e che rendono impraticabile un’applicazione analogica dell’art. 1000 c.c. alla distribuzione di utili societari.

In tale prospettiva, ogni utilità economica collegata alla partecipazione societaria – anche se derivante da riserve o da distribuzioni patrimoniali – costituisce un frutto civile, spettante, in costanza di usufrutto, all’usufruttuario e non al nudo proprietario, indipendentemente dalla qualificazione contabile o civilistica della somma erogata (per un approfondimento A. GUARNERI, D. TESSERA,”Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione“, Il Codice Civile, Milano, 2017 e G. BONILINI, “Usufrutto, uso, abitazione“, Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Utet Giuridica, 2010.).

La giurisprudenza di legittimità tributaria si è recentemente pronunciata con una serie di sentenze “gemelle”, aderendo a questo secondo orientamento interpretativo, in relazione alla qualificazione civilistica delle somme distribuite da una società di capitali, le cui partecipazioni erano detenute in usufrutto. Le somme in questione, provenienti dal residuo attivo di liquidazione e riconducibili al patrimonio netto della società, sono state ritenute frutti civili spettanti all’usufruttuario. (Cass., sez. V, 24 aprile 2024, n. 11152, 26 aprile 2024, n. 11170, 29 aprile 2024 n.11375).

Ad ogni modo è consigliabile disciplinare convenzionalmente il diritto alla distribuzione di riserve di utili in sede di disposizione del diritto di usufrutto, in modo da evitare possibili profili conflittuali tra le parti.

4. Il diritto di voto tra usufruttuario e nudo proprietario 

Sebbene il diritto di voto sia attribuito ex lege all’usufruttuario, l’art. 2352 c.c. apre alla possibilità che un regolamento pattizio tra le parti ovvero lo statuto sociale attribuisca convenzionalmente il diritto di voto al nudo proprietario.

Da ciò devono ritenersi possibili soluzioni ulteriori di “personalizzazione” pattizia del diritto di voto come l’attribuzione al nudo proprietario di un potere di veto relativo al voto ovvero di indirizzo al voto, la rotazione del diritto di voto tra i nudi proprietari o tra nudo proprietario ed usufruttuario ovvero l’attribuzione del diritto in considerazione della tipologia di assemblea o della materia trattata.

A mero titolo esemplificativo, a parere di chi scrive sarebbe del tutto legittima una convenzione tra usufruttuario e nudo proprietario, da coordinare con lo statuto sociale, nella quale si attribuisce in generale il diritto di voto al nudo proprietario, eccezione fatta per la parte dell’assemblea che delibera in merito alla distribuzione degli utili, delibera che sarà di competenza dell’usufruttuario.

5. Gli “altri diritti” amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario 

Gli “altri” diritti amministrativi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. sono i diritti che possono essere esercitati in concorrenza, sia dal nudo proprietario sia dall’usufruttuario.

Tali diritti devono individuarsi in tutti i diritti amministrativi attinenti alla partecipazione sociale diversi dal diritto di voto e non aventi carattere patrimoniale.

Anche in questo caso valgono le considerazioni relative alle personalizzazioni sopra indicate in tema di diritto di voto dovendosi comunque differenziare tra i diritti amministrativi spettanti al socio di S.p.A. da quelli più “pregnanti” spettanti al socio di S.r.l..

A mero titolo esemplificativo, tali diritti sono: il diritto di informazione e controllo nelle S.r.l ex art. 2422 c.c., il diritto di esame preventivo del bilancio (art. 2429 comma 3 c.c.) e dei progetti di fusione e scissione (art. 2501-septies c.c.), il diritto di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili (art. 2408 c.c.) ed al tribunale di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.), il diritto di chiedere che venga accertata una causa di scioglimento (art. 2485 c.c.) e il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari annullabili o nulle(rispettivamente artt. 2377 e 2379 c.c. per le S.p.A. ed art. 2479-ter per le S.r.l.).(Cfr. Associazione Preite, Il nuovo diritto delle società, a cura di O. Presti, F. Vella, Bologna, 2006, 102; G. MUSOLINO, L’usufrutto, Bologna, 2011, pag. 348; A. GUARNERI, D. TESSERA, “Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”, Il Codice Civile, Milano, 2017, pag. 294).

Anche questi diritti che possono ritenersi “secondari”, possono essere oggetto di personalizzazione mediante convenzione tra dante ed avente causa.

6. Holding familiare e stabilità del passaggio generazionale

Le soluzioni sopra esaminate permettono dunque un alto grado di personalizzazione della partecipazione sociale facente capo alla società holding, con conseguenti rilevanti vantaggi soprattutto a livello di holding familiare.

Mediante la conformazione dei diritti alle esigenze familiari è possibile pianificare una evoluzione graduale del passaggio generazionale, a beneficio della stabilità sotto il profilo patrimoniale e successorio della partecipazione sociale.

Ad esempio, nel caso di holding familiari lo schema frequentemente utilizzato della riserva di usufrutto del socio con attribuzione alla generazione successiva della nuda proprietà è il classico meccanismo che garantisce stabilità economica al dante causa-usufruttuario, ed al contempo stabilità successoria dell’assetto proprietario. In tale contesto il trasferimento anche graduale nel tempo del diritto di voto a favore dei nudo proprietario permetterebbe ad esempio una responsabilizzazione del ruolo e una progressiva integrazione della nuova generazione nei processi decisionali, senza pregiudicare la continuità gestionale né l’equilibrio dei poteri all’interno del gruppo.


7. Personalizzazione di usufrutto e diritto di voto ai fini dell’esenzione fiscale

Sul piano fiscale, la riforma dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotta dal d. lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha chiarito l’ambito di operatività dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, è stato precisato che, oltre al requisito soggettivo rimasto invariato, ai fini dell’esenzione in caso di società di capitali, beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo c.d. “di diritto”, secondo la disciplina civilistica dell’art. 2359, comma 1, n.1) c.c. che deve essere mantenuto per almeno cinque anni (con contestuale dichiarazione di impegno dell’avente causa nell’atto di donazione o nel patto di famiglia).

L’esenzione si applica anche nel caso in cui il “controllo di diritto” sia conseguito mediante il trasferimento della sola nuda proprietà ai propri discendenti contestualmente al trasferimento del diritto di voto in assemblea e ritenzione dell’usufrutto da parte del disponete dante causa.

Con la recente risposta ad interpello del 27 ottobre 2025, n. 271 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “controllo di diritto” sussista anche quando vi siano i voti necessari “per effetto di patti o clausole statutarie” che gli attribuiscono la maggioranza delle deliberazioni ordinarie.

Ne consegue che l’esenzione da imposta di successione o donazione spetta, oltre che nei casi di trasferimento della piena proprietà, anche quando il dante causa conserva l’usufrutto e trasferisce ai discendenti la nuda proprietà con il diritto di voto ed eventuale regime di comproprietà dei diritti esercitati da un rappresentante comune (in tal senso vedasi anche Risposta ad Interpello del 18 marzo 2024, n. 72).

8. Conclusioni

L’interazione tra diritto civile, diritto societario e diritto tributario applicato all’assetto proprietario in caso di holding familiare consente di costruire strutture giuridiche altamente personalizzate e destinate ad aumentare il livello di stabilità del passaggio generazionale.

La scomposizione della piena proprietà in usufrutto e nuda proprietà, combinata con la modulazione del diritto di voto, si è ormai affermata quale tecnica di pianificazione patrimoniale e successoria ideale a perseguire diversi interessi familiari e capace di tradurre la complessità dei rapporti patrimoniali e generazionali in un sistema strutturato e stabile nel tempo.

In tale prospettiva, i vantaggi che possono essere raggiunti sotto il profilo civilistico mediante la pianificazione patrimoniale e successoria a livello di holding di famiglia si combinano con un quadro fiscale particolarmente favorevole, che consente l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui i requisiti previsti dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 siano soddisfatti.

BIBLIOGRAFIA

L. ARIENTI, Trust e diritto di usufrutto relativo a partecipazioni sociali, in Il Sole 24 Ore –  Wealth Planning, n. 4, 2025, p. 56

ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società, a cura di O. Presti, F. Vella, Bologna, 2006, 102

C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, Giuffrè, 2017

G. BONILINI, “Usufrutto, uso, abitazione“, Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Utet Giuridica, 2010

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, nell’Orientamento societario H.I.27 – Usufrutto sulle azioni – Diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 09/2017

F. DE MARTINO, “Usufrutto, Uso, Abitazione” in Commentario del Codice Civile, Scialoja, Branca, Bologna, 1978

F. GALGANO, Trattato di Diritto Civile, tomo I, CEDAM, 2014

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023

A. GUARNERI, D. TESSERA, “Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”, Il Codice Civile, Milano, 2017, pag. 294

G. MUSOLINO, L’usufrutto, Bologna, 2011, pag. 348

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