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Lettura: Passaggio generazionale e holding familiari: le regole aggiornate dalla Risposta n. 11/2026
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Home » Blog » Passaggio generazionale e holding familiari: le regole aggiornate dalla Risposta n. 11/2026
Passaggio generazionale

Passaggio generazionale e holding familiari: le regole aggiornate dalla Risposta n. 11/2026

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2026 14:22
Edoardo Catinari
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1. Il caso e il principio di diritto

Gli Istanti, fratelli, rappresentano di essere titolari in comproprietà e in parti uguali di una partecipazione pari complessivamente al 98% del capitale sociale di una società operativa, mentre il restante 2% è detenuto dai genitori (1% ciascuno). Le partecipazioni sono state ricevute in donazione nel 2023, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2026 (già art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990), con il correlato impegno a mantenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’atto.

Gli Istanti intendono procedere a una riorganizzazione societaria articolata in due fasi:

i) scissione parziale proporzionale della società operativa a favore di una società holding a responsabilità limitata di nuova costituzione, mediante il trasferimento del comparto immobiliare e di parte delle attività finanziarie;

ii) successivo conferimento nella holding delle partecipazioni residue della società scissa.

All’esito dell’operazione, la holding deterrà il 100% del capitale della società operativa, mentre gli Istanti continueranno a detenere in comproprietà il 98% del capitale della holding, con i genitori titolari del residuo 2%.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate concerne la possibile decadenza dall’agevolazione, poiché le operazioni prospettate intervengono prima del decorso del quinquennio dalla donazione. Secondo la soluzione interpretativa proposta dagli Istanti, la decadenza non dovrebbe verificarsi, in quanto il controllo sulla società operativa rimarrebbe in capo ai medesimi beneficiari, seppur in via indiretta.

Con la Risposta n. 11/2026, l’Agenzia delle Entrate esclude una decadenza automatica dall’agevolazione, a condizione che gli Istanti mantengano, in comproprietà e per l’intero quinquennio decorrente dalla donazione, il controllo:

i) diretto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., sulla holding;

ii) indiretto, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, c.c., sulla società operativa.

La conclusione è ricondotta alla ratio dell’agevolazione, volta a favorire il passaggio generazionale e la continuità dell’attività d’impresa, assimilando le operazioni di scissione e conferimento a una mera prosecuzione dell’esercizio dell’impresa stessa (Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2008; Circ. Agenzia delle Entrate n. 18/E/2013; Ris. Agenzia delle Entrate n. 155/2020).

2. Il requisito del controllo tra profili civilistici e tributari

La Risposta n. 11/2026 conferma che il requisito del controllo richiesto dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni deve essere interpretato in chiave sostanziale e funzionale, e non meramente formale.

Il richiamo al controllo di cui all’art. 2359 c.c. impone di verificare la capacità del beneficiario di esercitare un’influenza dominante sulle decisioni sociali, in coerenza con la finalità di assicurare la continuità dell’impresa familiare. In tale prospettiva:

i) la comproprietà delle partecipazioni non assume rilievo ostativo, purché consenta un esercizio unitario del diritto di voto;

ii) la nomina di un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 c.c. consente di ricondurre l’esercizio dei diritti amministrativi a un centro decisionale unitario;

iii) il controllo può essere esercitato anche in via indiretta, tramite una società holding, purché il perimetro soggettivo del controllo resti invariato.

Il riconoscimento espresso del controllo indiretto post-conferimento conferma che la struttura di gruppo non altera la sostanza economica del rapporto di controllo, ma rappresenta una modalità ordinaria di organizzazione dell’impresa familiare.

3. Confronto con prassi amministrativa e giurisprudenza

La Risposta n. 11/2026 si colloca in continuità con un orientamento amministrativo ormai consolidato, secondo cui le operazioni straordinarie non determinano decadenza dall’agevolazione se non comportano la perdita del controllo in capo ai beneficiari.

In particolare:

i) la Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2008 e la Circ. Agenzia delle Entrate n. 18/E/2013 chiariscono che conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni sono fiscalmente neutrali ai fini dell’agevolazione, a condizione che, nelle società di capitali, il beneficiario conservi o integri il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;

ii) la Ris. Agenzia delle Entrate n. 155/2020, con riferimento a una scissione asimmetrica parziale di una società in comunione ereditaria, riconosce la sussistenza del requisito della prosecuzione dell’attività quando il controllo permane in capo agli eredi;

iii) la Ris. Agenzia delle Entrate n. 72/2024 e la Ris. Agenzia delle Entrate n. 271/2025 ribadiscono la rilevanza della comproprietà con rappresentante comune e del controllo indiretto ai sensi dell’art. 2359, comma 2, c.c., in linea con la Ris. Agenzia delle Entrate n. 75/E/2010.

La principale novità della Risposta n. 11/2026 risiede nel riconoscimento espresso della legittimità di strutture holding familiari anche nel periodo di monitoraggio quinquennale.

4. Profili antiabuso e limiti applicativi

Pur in assenza di un espresso richiamo all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’impostazione dell’Agenzia consente di individuare i confini tra operazioni fisiologiche e fattispecie potenzialmente elusive.

La neutralità fiscale delle riorganizzazioni è riconosciuta laddove:

i) le operazioni siano circoscritte al perimetro familiare;

ii) non si verifichi una dispersione del controllo, né diretta né indiretta;

iii) la riorganizzazione risponda a esigenze di razionalizzazione patrimoniale, separazione dei rischi o miglioramento della governance.

L’anticipazione temporale dell’operazione rispetto al decorso del quinquennio non assume rilievo patologico, purché sia assicurata la continuità del controllo per l’intero periodo richiesto dalla norma.

5. Ricadute operative per la pianificazione patrimoniale

L’orientamento espresso dalla Risposta n. 11/2026 assume rilievo operativo per le imprese familiari e per i professionisti coinvolti nella pianificazione patrimoniale e societaria.

In particolare, occorre prestare attenzione:

i) alla struttura statutaria della holding, evitando l’introduzione di diritti particolari idonei a incidere sul controllo effettivo;

ii) all’eventuale presenza di patti parasociali incompatibili con il mantenimento del controllo unitario;

iii) al corretto inquadramento delle operazioni straordinarie;

È inoltre necessario documentare in modo puntuale il mantenimento del controllo per l’intero quinquennio, anche ai fini di eventuali verifiche.

6. Considerazioni conclusive

La Risposta n. 11/2026 chiarisce che le riorganizzazioni societarie infragruppo non pregiudicano l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni, purché il controllo resti, in termini sostanziali, in capo ai beneficiari della donazione.

L’orientamento risulta coerente con la riforma del Testo unico successioni e donazioni in vigore dal 1° gennaio 2026 (d.lgs. n. 139/2024), che privilegia una lettura orientata alla continuità economica dell’impresa rispetto alla rigidità formale degli assetti giuridici.

Può pertanto affermarsi che il requisito del mantenimento del controllo deve essere valutato in chiave sostanziale, ammettendo riorganizzazioni infragruppo che, pur modificando l’assetto societario, preservino la continuità del potere decisionale e dell’attività imprenditoriale in capo ai beneficiari.

Risposta 20 gennaio 2026, n.11 in www.agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download

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