Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: Agevolazioni sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » Agevolazioni sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”
Fiscalità d'impresaPassaggio generazionale

Agevolazioni sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”

Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2025 14:13
Emiliano Marvulli
Condividi
Condividi
  1. Premessa

La riforma sulle imposte di successione e donazione introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024 è intervenuta sulle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/90, che escludono da tassazione indiretta i trasferimenti gratuiti di aziende, quote sociali e azioni realizzati a favore dei discendenti e del coniuge. 

Il Legislatore delegato ha confermato il meccanismo agevolativo e, in un’ottica di maggior semplificazione e chiarezza, ha modificato il testo normativo allo scopo di definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, la situazione è più definita ma permangono alcune incertezze legate al permanere dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguardo al trattamento fiscale dei trasferimenti delle società che non esercitano una effettiva attività d’impresa, ad esempio le società immobiliari e le holding pure.

Il tema è di indubbia rilevanza e ha dato vita a un filone dottrinale che individua nel riformato comma 4-ter una implicita conferma del fatto che il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa rilevi esclusivamente in relazione al trasferimento d’azienda.

Occorre, tuttavia, considerare che l’interpretazione secondo cui ammettere l’esenzione sarebbe contrario alla ratio della legge ad oggi non è stata ancora espressamente superata da alcuna prassi successiva e, anzi, è plausibile che l’Amministrazione finanziaria confermi il proprio orientamento, anche in considerazione del fatto che il Legislatore delegato, pur essendo consapevole degli sviluppi del dibattito in materia, non si è espresso con la chiarezza necessaria per dirimerla.

  1. Il meccanismo di esenzione

Se da un lato, quindi, sono stati confermati i requisiti essenziali per godere dell’esenzione (periodo di osservazione quinquennale e dichiarazione dell’avente causa alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto), dall’altro sono state meglio definite le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

In particolare, qualora oggetto del trasferimento sia l’azienda o il ramo di azienda, ossia il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, il beneficio si applica a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, senza alcun limite dimensionale e senza distinguo sulla natura di attività d’impresa esercitata (commerciale o agricola). 

L’agevolazione opera quando il dante causa trasferisce a favore di un suo discendente o del coniuge la piena proprietà dell’azienda, ma è possibile considerare agevolabile anche il trasferimento gratuito del solo diritto di usufrutto dell’azienda perché l’usufruttuario, oltre al diritto di godere della cosa, ha anche il dovere di gestirla e, quindi, di portare avanti l’attività d’impresa. Di contro, non gode dell’esenzione il trasferimento gratuito della sola nuda proprietà dell’azienda perché il nudo proprietario, pur essendo titolare del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento e dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta e, quindi, non potrà mai configurarsi il requisito della prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa.

L’altra ipotesi dettagliata dalla norma riguarda il trasferimento di azioni o quote di partecipazione in società di capitali.

L’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta “limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente”, ossia quando il beneficiario del trasferimento assume una quota di partecipazione tale da consentirgli di avere la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società di capitale residente (cd. “controllo di diritto”).

Il riscritto comma 4-ter parla espressamente di azioni e partecipazioni mediante le quali il beneficiario acquisisce o integra un controllo già esistente, chiarendo la distinzione delle due ipotesi in cui si assume il requisito del controllo di diritto. Ai fini del raggiungimento della soglia rilevante, il beneficiario deve sommare alle partecipazioni direttamente trasferite quelle indirettamente già possedute tramite società controllate, società fiduciarie e interposta persona. L’agevolazione, inoltre, opera anche se le azioni o quote di controllo sono trasferite a favore di più discendenti (o del coniuge) in comproprietà, sempreché i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga in tal modo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Il venir meno della comunione prima del decorso di cinque anni dal trasferimento delle quote comporterebbe la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio.

Così come nel caso del trasferimento d’azienda, possono rientrare nel regime di esenzione anche i trasferimenti aventi ad oggetto (i) il diritto di usufrutto della partecipazione, sempreché siano accompagnati dal riconoscimento del diritto di voto, e (ii) la nuda proprietà, se al nudo proprietario-avente causa viene attribuito il diritto di voto tramite un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 2352 comma 1 c.c., da stipularsi contestualmente all’atto del trasferimento. Sono sempre esclusi i passaggi generazionali di titoli – ad esempio titoli obbligazionari – che, per loro natura, non permettono di esercitare il diritto di voto in assemblea. 

L’ultima fattispecie descritta dalla norma riguarda il trasferimento delle altre quote sociali, ossia delle quote di società di persone. 

Il beneficio in questo caso spetta a condizione che gli aventi causa detengano la “titolarità” delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, per cui beneficia del regime agevolativo anche il trasferimento di una percentuale minoritaria del capitale sociale, non operando in questo caso il limite quantitativo previsto per le società di capitali. 

Il comma 4-ter chiude con la innovativa previsione per cui il beneficio trova applicazione anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo spazio Economico Europeo e in “Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.”

  1. Il nodo dei trasferimenti delle società “senza impresa”

Uno dei temi ancora dibattuti riguarda l’applicabilità dell’agevolazione alle società cd. “senza impresa”.

Sino a oggi, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’agevolazione ai trasferimenti di quote e azioni di società che non esercitano una effettiva attività d’impresa quali, ad esempio, immobiliari, holding pure e società semplici. 

Tale posizione troverebbe conferma dalla lettura di alcuni passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020, in cui si legge che la ratio della norma in esame presuppone “la sussistenza di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico”.

In linea con la dottrina prevalente, Notariato e Assoholding hanno diversamente sostenuto che il trasferimento di quote di qualsiasi società “senza impresa” deve poter godere dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni, nel rispetto delle altre condizioni di legge, senza che sia necessario verificare l’ulteriore requisito dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa da parte della società le cui quote sono trasferite. 

Secondo Assoholding, per i trasferimenti di quote e azioni di società di capitali, la norma individuava già due soli requisiti, ossia (i) il trasferimento della maggioranza del diritto di voto in assemblea e (ii) il mantenimento del controllo da parte del beneficiario per un periodo non inferiore a cinque anni, mentre “la verifica del patrimonio della società oggetto di trasferimento non costituirebbe un requisito espressamente indicato dalla norma in esame”. D’altro canto, sarebbe sterile negare che anche le holding “pure” di partecipazione, al pari delle entità economiche operative, non abbiano un ruolo significativo in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e di creazione del valore.

Il Notariato ha dal canto suo evidenziato che, se prima della riforma l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto negare l’esenzione laddove il trasferimento avesse riguardato una holding “pura” o una società di mero godimento immobiliare, con il nuovo comma 4-ter tale posizione sarebbe superata “in virtù del dato letterale” e, quindi, “appare ora cristallino che potranno accedere all’esenzione anche le holding, tutte, senza alcuna distinzione circa l’attività svolta, e le società di mero godimento immobiliare”.

Ci si pone la domanda, allora, se l’Agenzia delle entrate decida di modificare il proprio assetto interpretativo alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024. È vero che letteralmente la nuova norma richiede la prosecuzione per almeno cinque anni dell’esercizio dell’attività d’impresa (come in passato), mentre per il trasferimento di partecipazioni è richiesta esclusivamente la sola detenzione per un periodo di almeno cinque anni. Eppure, non essendovi traccia di un mutamento espresso della ratio dell’agevolazione, il rischio è che l’Amministrazione finanziaria continui a escludere dall’agevolazione i trasferimenti di società non operative, potendo in verità contare sul fatto che né la relazione illustrativa né quella tecnica al decreto di riforma menzionano l’intenzione di superare l’orientamento di prassi, quando invece un cambiamento di tale portata avrebbe giustificato una specifica precisazione perlomeno nella relazione governativa, nonché una quantificazione dettagliata degli effetti sul gettito fiscale nella relazione tecnica.

Nella relazione illustrativa si legge semplicemente che la “nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o di titolarità della quota”. Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a determinare un mutamento dell’orientamento sin qui affermato dalla prassi amministrativa e dalla più recente giurisprudenza, con il rischio di circoscrivere ancora il perimetro applicativo della norma.

Bibliografia

  • A. Busani, “Non soggetto a imposta il trasferimento d’azienda mortis causa o effettuato per donazione, patto di famiglia e trust”, Le Società n. 1/2025.
  • A. Busani, “Il passaggio generazionale agevolato delle partecipazioni in società “senza impresa”, Le Società n. 2/2025.
  • Consiglio Nazionale Notariato, “Prime note sul D.Lgs. 139/2025 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali”, Studio n. 100-2024/T.
  • Assoholding, “La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni: le novità del D.Lgs. n. 139/2024 in tema di trasferimento di aziende e partecipazioni societarie”, Circolare n. 1/2025.
  • T. Tassani, “L’agevolazione per i passaggi generazionali di aziende e società”, Guida alle novità e alla disciplina dopo il Dlgs 139/2024 de IlSole25Ore, novembre 2024.
  • M. Allena “Successioni e donazioni, società “senza impresa” nel perimetro dei trasferimenti esenti”, La Settimana Fiscale de IlSole24Ore del 15 ottobre 2024.
  • E. Marvulli-L. Miele “Agevolazioni sul passaggio generazionale: più conferme che novità dopo la Riforma fiscale”. Eutekne-La gestione straordinaria delle imprese n. 6/2024.
  • S. Loconte-B. Molteni “Trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei familiari: ampliamento dell’agevolazione?”, Il Fisco n. 25/2024.
  • E. Marvulli “Esenzione sul passaggio generazionale delle società “senza impresa”: siamo di fronte a una svolta?”, Il Fisco n. 13/2025.
Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:Approfondimenti
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiEmiliano Marvulli
Dottore commercialista - Commissione Wealth planning ODCEC Roma
Articolo precedente Nuova disciplina della fiscalità indiretta del trust
Articolo successivo Scissione tramite scorporo. Allineamenti fiscali ancora
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Il valore (normale?) dei servizi forniti da una Holding alle società figlie: i chiarimenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

1.Il caso e il principio di diritto La sentenza 3 luglio 2025 della CGUE resa nella causa C-808/23 – qui…

Di Paola Milioto
12 min di lettura
L’agevolazione di cui all’art. 3 comma 4-ter nella recente prassi amministrativa: il trasferimento della nuda proprietà, la titolarità di diritti particolari e sullo sfondo le holding

1.Il caso Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs.…

16 min di lettura
PIR alternativi “fai da te”: benefici fiscali amplissimi con una gestione ancora troppo complicata

1.PIR alternativi: cosa sono e per cosa si distingue la variante “fai…

16 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Family Business Meeting 2025 – Intervento Prof.ssa Paola Manes

Credo di poter iniziare questa breve chiacchierata sugli impieghi più…

27 Novembre 2025

Successione a causa di morte e trasmissione del diritto alla detrazione

1.Il caso e il principio di…

24 Novembre 2025

L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni da mandato fiduciario germanico

1. Imposta di registro e decisioni…

17 Novembre 2025

Il ‘banco di prova’ delle masse plurime nel trasferimento di ricchezza in ambito successorio

1.La fattispecie in fatto La sentenza…

14 Novembre 2025

Il regime italiano di flat tax per i nuovi residenti: evoluzione normativa, impatti e riflessioni dopo la Legge di Bilancio 2026

1.Premessa generale Negli ultimi anni l’Italia…

12 Novembre 2025

Potrebbero interessarti anche

Conferimenti in società: deducibili le sole passività collegate al bene

Con la Sentenza 2 febbraio 2022, n. 3094 la Corte di cassazione ha confermato che, qualora una persona fisica conferisca…

12 min di lettura
Passaggio generazionale

Nuova disciplina della fiscalità indiretta del trust

La recente riforma fiscale, di cui al D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139, ha introdotto importanti novità in materia di…

11 min di lettura

La fiscalità del patto di famiglia nella recente giurisprudenza

Premessa Fin dal momento della sua originaria introduzione, avvenuta nell’ormai lontano 2006, il patto di famiglia ha assunto un ruolo…

21 min di lettura

Quando la compravendita di partecipazioni è fuori campo Iva?

1. Il caso e la disciplina di riferimento Sul piano generale, le operazioni di acquisizione e cessione relative a partecipazioni o…

10 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2025 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?