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Lettura: L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni derivanti dall’inesistenza del contratto
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Fiscalità immobiliare

L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni derivanti dall’inesistenza del contratto

Ultimo aggiornamento: 6 Febbraio 2026 13:14
Adriana Patumi
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1. Il caso e il principio di diritto

La Corte di cassazione (Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30706), pronunciandosi su di una questione rimasta ancora irrisolta dalla giurisprudenza di legittimità, è tornata a delineare il confine applicativo della lett. b) e della lett. e) di cui all’art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, Tur (dal 1° gennaio 2027, art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, All. 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123). Tali disposizioni, come noto, disciplinano l’assoggettamento all’imposta di registro dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria: la prima prevede l’imposizione proporzionale per le condanne al pagamento di somme, la seconda, invece, il tributo in misura fissa per le pronunce concernenti la nullità, l’annullamento o la risoluzione di un atto, anche qualora comportino la restituzione di denaro o beni.

La Suprema Corte, in particolare, si è occupata dell’ipotesi in cui una sentenza ordini la restituzione di somme versate in esecuzione di un contratto inesistente.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano aveva dichiarato l’inesistenza di un patto di opzione contenuto in una scrittura privata, con la quale una parte si obbligava a cedere all’altra il contratto di locazione finanziaria per la conduzione di un immobile: tale accordo, infatti, difettava del consenso del terzo proprietario, elemento essenziale, ai sensi dell’art. 1406 c.c., ai fini della sostituzione contrattuale. Per l’effetto, la Corte aveva condannato la parte soccombente, che aveva ricevuto la somma in esecuzione del patto mai perfezionatosi, alla restituzione di quanto indebitamente percepito. A fronte di tale decisione, quest’ultima aveva provveduto al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, in ossequio alla disposizione di cui alla lett. e) cit. L’Agenzia delle Entrate, per converso, aveva liquidato il tributo nella misura proporzionale del 3%, ritenendo la fattispecie rientrante nella lett. b) cit.

La Suprema Corte ha risolto la questione nel senso di ritenere applicabile l’imposta di registro in misura fissa, qualificando tale conclusione come doverosa tanto sul piano della coerenza sistematica quanto sul piano dell’osservanza dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost. Ad avviso della Cassazione, infatti, non vi sarebbe alcuna ragione per assoggettare ad un trattamento tributario differenziato le condanne che derivino da una pronuncia di inesistenza o inefficacia del contratto rispetto a quelle conseguenti alla nullità, all’annullamento o alla risoluzione dello stesso. A ciascuno dei casi menzionati, infatti, l’ordinamento giuridico ricollega il medesimo effetto, vale a dire il ripristino dello status quo ante e la restituzione di eventuali vantaggi patrimoniali conseguiti in forza dell’accordo.

2. La riconduzione del contratto inesistente nell’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, Tur: una questione interpretativa

La questione è connotata da indubbia complessità, posto che, nell’interpretazione delle due fattispecie di cui alla lett. b) e di cui alla lett. e) ex art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I, Tur, l’opzione per un approccio ermeneutico letterale oppure teleologico conduce ad esisti diametralmente opposti. Infatti, il tenore normativo della lett. e) cit., interpretato in senso strettamente letterale, non consente di ricondurre analogicamente nel suo alveo ipotesi diverse da quelle ivi espressamente previste, trattandosi di una disposizione alla quale viene pacificamente attribuito il carattere di norma speciale rispetto a quella di cui alla lett. b) cit. (cfr. Cass., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4537). D’altra parte, la ratio sottostante all’art. 8 cit. è agevolmente individuabile, nonché esplicitata più volte da giurisprudenza granitica: la proporzionalità dell’imposta di registro applicabile ai casi di cui alla lett. e) cit. trova giustificazione nell’assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, tratto qualificante la restituzione dell’indebito conseguente ad una declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione (cfr., ex multis, Cass., sez. V, 24 luglio 2025, n. 21203).

Calando tali differenti impostazioni ermeneutiche nel caso di specie, l’adozione di un approccio letterale dovrebbe condurre l’interprete ad escludere la riconducibilità del contratto inesistente nell’alveo della lett. e) cit., atteso che la norma contempla, quali cause tipiche di caducazione degli atti, esclusivamente le ipotesi di nullità, annullamento o risoluzione. Al contrario, la valorizzazione della ratio legis della disposizione dovrebbe portare a parificare la declaratoria di inesistenza ai tre casi espressamente previsti, posto che la stessa si limita a prendere atto dell’assenza ab origine di un vincolo negoziale e, di conseguenza, della natura di indebito oggettivo del relativo trasferimento patrimoniale.

La soluzione della questione giuridica è stata individuata dalla Cassazione, seppur implicitamente, nell’argomento ermeneutico c.d. a fortiori, confermando di fatto le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, nella quale si è affermato che «nella fattispecie siamo, si potrebbe dire, in un “plus” rispetto alla nullità dell’atto stipulato tra le parti, trattandosi di un atto (…) giuridicamente privo di effetti giuridici» (C.T.R. Lombardia, sez. III, 3 maggio 2022, n. 1754). Tale meccanismo interpretativo, come noto, comporta l’estensione della portata precettiva di una norma anche ad ipotesi dalla stessa non espressamente previste, qualora, in ragione della finalità perseguita dal legislatore, esse impongano l’applicazione della disciplina con maggiore evidenza rispetto ai casi tipizzati (G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1980, p. 355). L’argomento a fortiori, evidentemente, rappresenta l’unica strada percorribile a fronte di una vera e propria dimenticanza legislativa, la quale si innesta su di una disposizione, come ricordato in precedenza, avente marcati caratteri di specialità (cfr. Q. CAMERLENGO, Il giudice amministrativo e l’analogia, in Diritto e processo amministrativo, 2003, 4, p. 1075).

3. Precedenti giurisprudenziali analoghi: la nullità parziale e la simulazione

La propensione della Suprema Corte ad interpretare teleologicamente il tenore letterale dell’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, Tur emerge da diverse sue precedenti pronunce, mediante le quali l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa è stata estesa anche a fattispecie, diverse dall’inesistenza di cui sopra, non strettamente concernenti le ipotesi normativamente tipizzate.

È il caso, ad esempio, di Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4950, nella quale si afferma come non vi sia ragione di distinguere la restituzione conseguente ad una sentenza dichiarativa di nullità rispetto alla restituzione derivante dall’accertamento dell’avvenuta simulazione di un contratto ad effetti reali, sia essa assoluta oppure relativa.

Ancora, in Cass., sez. V, 14 dicembre 2024, n. 32476, la Suprema Corte ha applicato l’imposta di registro in misura fissa nell’ipotesi di nullità parziale del contratto (il Tribunale di Bari, in particolare, aveva dichiarato la nullità parziale di un contratto di conto corrente, relativamente alle clausole regolanti gli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto).

4. Conclusioni

A parere di chi scrive, la soluzione adottata dalla Suprema Corte nel caso di specie risulta senz’altro condivisibile sul piano sistematico e, soprattutto, assiologico. Nell’interpretazione dell’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, Tur, a ben vedere, la giurisprudenza di legittimità dimostra spesso una certa sensibilità nel cogliere il senso finale della disposizione, consentendole di esprimere compiutamente la sua dimensione precettiva.

Nondimeno, non può ignorarsi come l’esito cui la Cassazione è pervenuta risulti, sotto il profilo dell’interpretazione letterale (la quale rappresenta pur sempre il principale ed imprescindibile criterio ermeneutico) il frutto di un’operazione non priva di forzature, soprattutto in considerazione del carattere speciale della norma. In questa prospettiva, l’iniziativa della Suprema Corte è tesa a colmare una carenza imputabile al legislatore, la quale potrebbe (e dovrebbe) essere più opportunamente risolta mediante un intervento normativo chiarificatore.

BIBLIOGRAFIA

Q. CAMERLENGO, Il giudice amministrativo e l’analogia, in Diritto e processo amministrativo, 2003, 4, p. 1075

G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1980, p. 355

Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30706 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico) Download

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