Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: L’applicazione del regime “prezzo-valore” all’acquisto immobiliare effettuato dal trustee
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » L’applicazione del regime “prezzo-valore” all’acquisto immobiliare effettuato dal trustee
Fiscalità immobiliare

L’applicazione del regime “prezzo-valore” all’acquisto immobiliare effettuato dal trustee

Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio 2026 10:52
Leonardo Arienti
Condividi
Condividi

1.Premesse introduttive

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna del 10 novembre 2025 n. 651 affronta il tema dell’applicabilità del regime del c.d. “prezzo-valore” ai fini dell’imposta di registro relativa agli acquisti immobiliari effettuati da un trustee – nell’ambito dell’attività di gestione – di un  di un trust autodichiarato.

In via preliminare va ricordato che il regime del prezzo-valore è stato introdotto dall’art. 1, comma 497, l. 266/2005 c.d. “Finanziaria 2006” e prevede una disciplina alternativa e derogatoria rispetto al regime ordinario di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel caso di compravendita di beni o diritti immobiliari.

In particolare, mentre il regime ordinario individua la base imponibile nel valore venale del bene (ex art. 43 e s.s. del d.P.R. n. 131/1986 (Tur)), il regime del prezzo-valore, invece, assume come base imponibile il «valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR», comunemente denominato “valore catastale”.

Affinché il regime derogatorio del prezzo-valore risulti applicabile, è necessario che vengano integrati sia gli elementi soggettivi (acquisto da parte di persone fisiche, che non agendo nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) sia oggettivi (l’immobile deve essere un fabbricato ad uso civile abitazione).

La pronuncia assume rilievo in quanto la Corte ritiene ammissibile l’applicazione del regime agevolativo in base alla qualificazione soggettiva del trustee di un trust di famiglia c.d. autodichiarato, poiché persona fisica non esercente attività commerciale o professionale.

2.Il Caso esaminato dalla Corte

La controversia trae origine dall’impugnazione dell’Avviso di Liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’applicazione del regime “prezzo-valore” all’acquisto di un immobile abitativo effettuato direttamente dal trustee di un trust autodichiarato per l’assenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa (acquirente persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).

L’Ufficio accertatore ha ritenuto che la qualità soggettiva di trustee fosse incompatibile con quella di persona fisica non operante nell’esercizio di impresa, arte o professione di cui all’art. 1, comma 497, l. 266/2005 in quanto, nonostante si trattasse di un trust di famiglia autodichiarato, il trustee ricopriva già alcune cariche sociali in società di capitali terze e dunque ritenendo che svolgesse “professionalmente” l’attività di trustee del trust di famiglia.

3.La decisione della Corte

Nella propria decisione la Corte premette che il trust, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (civilistica) non è dotato di personalità giuridica e non costituisce un autonomo soggetto di diritto, con conseguente necessità di intestazione dei beni al trustee (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25800; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043; Cass., 20 gennaio 2022, n.1826).

Ne deriva (sempre sotto il profilo civilistico) che gli atti dispositivi e di gestione dei beni in trust devono essere imputati direttamente al trustee, unico titolare formale e unico soggetto legittimato a disporre, amministrare o acquistare beni nell’interesse del programma fiduciario.

La Corte richiama inoltre la Circolare n. 48/E del 2007, la quale chiarisce che gli atti posti in essere dal trustee devono essere assoggettati ad autonoma imposizione «secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto».

La Corte, sulla base di tali premesse, afferma che il trust non costituisce autonomo soggetto giuridico e l’acquisto del bene è imputabile al trustee persona fisica. In considerazione di ciò, sotto il profilo fiscale il requisito soggettivo per beneficiare di eventuali agevolazioni deve essere valutato con riferimento alla posizione soggettiva del trustee del trust.

Così l’agevolazione “prezzo-valore”, a dire della Corte, può essere applicata anche nel caso di trust allorquando l’acquirente trustee sia un trustee persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale.

Secondo i Giudici, la circostanza che il trustee svolga incarichi professionali o ricopra cariche sociali al di fuori dell’ambito del trust non incide sulla natura dell’operazione di acquisto, trattandosi di atto estraneo all’esercizio di attività d’impresa o professionale e rientrante nell’ordinaria gestione del patrimonio segregato.

Accertati i requisiti oggettivi (immobile a uso abitativo) e soggettivi (acquisto effettuato da persona fisica non nell’esercizio di attività commerciale o professionale), la Corte riconosce dunque l’applicabilità del regime “prezzo-valore” anche agli acquisti effettuati dal trustee con conseguente imposizione sulla base del valore catastale ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986 ed annullamento dell’avviso notificato.

4.Commento

La soluzione cui perviene la Corte – fondata su presupposti prevalentemente civilistici – si espone a diversi rilievi sul piano strettamente tributario.

L’argomentazione muove infatti da una premessa di diritto civile (il trust è privo di personalità giuridica e l’intestazione dei beni viene effettuata nei confronti del trustee) e la applica analogicamente sul piano tributario, senza però considerare un elemento di fondamentale importanza:  il trust ha autonoma rilevanza sotto il profilo delle imposte dirette  ed è  dotato di soggettività tributaria, sebbene vi sia un vuoto normativo relativo alla disciplina di altre imposte come le imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali ed Imu.

Contrariamente da quanto sostenuto dalla Corte, sul piano tributario, il trust presenta oggi una rilevanza impositiva pacificamente riconosciuta, essendo espressamente qualificato come soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Parimenti, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 4-bis del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 disciplina in modo espresso il trust, confermandone la rilevanza fiscale nell’ambito dei trasferimenti a titolo gratuito.

Diverso e tutt’altro che risolto è, invece, il quadro relativo alle imposte indirette diverse dall’imposta sulle successioni e donazioni, ed in particolare all’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In tale ambito, permane un evidente vuoto normativo, mancando una disciplina organica che consenta di individuare in modo automatico e sistematico il soggetto rilevante ai fini impositivi, ovvero di chiarire se e in che misura la soggettività fiscale del trust possa traslarsi, per relationem, sulla figura del trustee quale intestatario formale dei beni.

È proprio in questo spazio normativamente irrisolto che si colloca il percorso argomentativo seguito dalla Corte, il quale, tuttavia, non appare convincente.

La Corte di Cassazione si è già espressa in un caso la cui ratio decidendi, sebbene in materia di Iva, è pienamente applicabile al caso in commento (Cass., 29 giugno 2022, n. 20808).

In tale contesto la Corte di Cassazione conclude che, in merito alla soggettività passiva tributaria del trust in ambito di imposte indirette, «il trust non sia soggetto passivo di imposta di registro […] in quanto l’unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui al TUIR, art. 73, in tema di IRES» e dunque, in tal caso, «la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all’imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva» (vedasi L. ARIENTI, La soggettività passiva ai fini IVA del trust (Cass., 29 giugno 2022, n. 20808), in Trusts, 2023, 723).

In ragione di ciò, ritenere che l’applicazione dell’agevolazione “prezzo-valore” debba essere ancorata alla qualifica soggettiva del trustee risulta, da un lato, privo di un solido fondamento normativo e, dall’altro, incoerente con la struttura civilistica e funzionale del trust.

Il trustee, infatti, non è titolare di un diritto di proprietà pieno e sostanziale sui beni conferiti in trust, ma ne è mero gestore, formalmente intestatario di beni che risultano segregati e funzionalmente destinati ai beneficiari, i quali ne sono i destinatari finali sotto il profilo economico e patrimoniale (c.d. proprietà destinata).

Tale qualificazione emerge con particolare evidenza se si consideri che il trustee: i) esercita i propri poteri in forza di un incarico fiduciario, ii) è soggetto a revoca, dimissioni o sostituzione, iii) opera nell’esclusivo interesse del programma di trust e dei beneficiari, senza alcuna possibilità di appropriazione economica del bene.

In questo contesto, assumere la posizione soggettiva del trustee quale parametro decisivo per l’accesso a un’agevolazione strutturalmente fondata su presupposti di natura reale – quali la tipologia del bene trasferito e il valore dichiarato – finisce per attribuire rilievo determinante a un soggetto che, sul piano sostanziale, non coincide con il centro effettivo di imputazione dell’interesse economico previsto dalla norma agevolativa (per un approfondimento: L. ARIENTI, La posizione giuridica del trustee ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali applicabili, in Trusts e Attività Fiduciarie, n.1, 2026) .

Ne deriva che l’impostazione accolta dalla Corte, nel valorizzare la soggettività del trustee in quanto tale, rischia di confondere il piano della titolarità formale con quello della destinazione sostanziale del bene, colmando un vuoto normativo mediante un criterio interpretativo che, più che sistematico, appare funzionale al singolo esito impositivo.

BIBLIOGRAFIA

L. ARIENTI, La soggettività passiva ai fini IVA del trust (Cass., 29 giugno 2022, n. 20808), in Trusts, 2023, 723

L. ARIENTI, La posizione giuridica del trustee ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali applicabili, in Trusts e Attività Fiduciarie, n.1, 2026

CGT I° Bologna, 10 novembre 2025, n.651 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico)Download

Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:CommentiPosition1
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiLeonardo Arienti
Avvocato in Bologna
Articolo precedente Nessuna trascrizione del provvedimento di esproprio nei registri immobiliari a favore del concessionario dei beni espropriati
Articolo successivo L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni derivanti dall’inesistenza del contratto
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Immobili Superbonus ricevuti per donazione e imponibilità delle plusvalenze: profili interpretativi e criticità

1.Il Caso Con la risposta ad interpello n. 62 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di plusvalenze…

Di Federico Tarini
10 min di lettura
Le Sezioni Unite dettano i criteri per superare la presunzione di interposizione elusiva dei familiari nella detenzione di quote di fondi immobiliari

1. La disciplina legale oggetto di interpretazione e la questione rimessa alla…

24 min di lettura
Prova contraria e società di comodo: un ulteriore arresto della Corte di Cassazione

1.Il caso di specie La giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, è…

11 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Liquidazione estera nel regime agevolato per pensionati neo-residenti

1.Premessa L’istante è un pensionato francese che ha rappresentato l’intenzione…

3 Marzo 2026

Agevolazioni prima casa: riacquisto entro un anno per il credito di imposta

1.Il principio di diritto Il credito…

27 Febbraio 2026

Ancora sul conferimento di ramo di azienda sotto la lente dell’art. 20 TUR, anche ai fini dell’imposta di donazione

1.Il caso e il principio di…

24 Febbraio 2026

Inquadramento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero ricevuto in eredità tra normativa domestica e disciplina internazionale

1.La descrizione del caso Con la…

20 Febbraio 2026

La cedolare secca nelle locazioni abitative ricevute in regime d’impresa

1.L’art. 3 del d.lgs. 14 marzo…

17 Febbraio 2026

Potrebbero interessarti anche

Invalidità civilistica dell’atto e ripetizione del tributo di registro

1. Il principio ed il caso Gli obblighi di registrazione dell’atto di compravendita immobiliare e del pagamento delle imposte di…

9 min di lettura

Legittimazione ad impugnare l’avviso notificato al notaio

1. L’oggetto del contendere Il tema principale affrontato dall’ordinanza in commento è quello, ormai classico, della legittimazione delle parti sostanziali ad…

10 min di lettura

Conferimenti in società: deducibili le sole passività collegate al bene

Con la Sentenza 2 febbraio 2022, n. 3094 la Corte di cassazione ha confermato che, qualora una persona fisica conferisca…

12 min di lettura

L’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e i trasferimenti di partecipazioni in società holding al giro di vite della Suprema Corte.

Con l’ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta in via inedita sul controverso tema…

8 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?