1. I fatti di causa
L’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025 della Corte di Cassazione offre un’occasione preziosa per consolidare i principi fondamentali in materia di trust, nonché per riflettere sulle ripercussioni fiscali di tale impostazione.
Per sintetizzare brevemente la vicenda, essa trae origine da un trust istituito nel 2012 in favore di due beneficiari, avente ad oggetto quote societarie e regolato dalla legge di Jersey. Nel 2019, il disponente e il trustee stipulavano un atto di modificazioni e integrazionidel trust, introducendo fra l’altro la figura del protector (guardiano). Nel 2020, il neo-costituito guardiano richiedeva e otteneva lo scioglimento del trust, con retrocessione delle quote al disponente che, a sua volta, ne trasferiva la nuda proprietà ad un terzo.
I beneficiari agivano in giudizio chiedendo (e ottenendo), declaratoria di inefficacia dell’atto modificativo del trust del 2018 e di tutti gli atti successivi, in quanto posti in essere in violazione dell’atto istitutivi; di contro, i convenuti (trustee, disponente, guardiano e nudo proprietario delle partecipazioni) sostenevano la nullità originaria del trust per difetto dell’effetto di segregazione, in quanto il disponente avrebbe mantenuto un controllo talmente penetrante sui beni da rendere il trust meramente apparente.
2. I principi di diritto
Il fulcro del ragionamento della Corte risiede nella netta distinzione tra la validità genetica del trust, da valutarsi sulla base del tenore letterale dell’atto istitutivo, e la fase “funzionale” correlata alla sua gestione, e tocca almeno tre principi nevralgici dell’istituto.
Il primo principio concerne l’effetto segregativo che si realizza alla costituzione del trust, anche alla luce della corretta interpretazione della Convenzione dell’Aja. Il disponente, istituendo il trust, opera una «autorestrizione del potere di disposizione», concetto che si pone a fondamento della causa stessa del negozio istitutivo.
Il secondo principio concerne il tema dei poteri del disponente previsti nell’atto istitutivo del trust. Il fatto che il disponente conservi alcune prerogative non è necessariamente incompatibile con la valida esistenza di un trust. Viceversa, il disponente può conservare solo le prerogative indicate nell’atto istitutivo: da quando il trust nasce, i poteri del disponente esistono se e nella misura in cui è il trust stesso (cioè il suo atto istitutivo) a conferirglieli.
Il terzo principio afferisce alla dialettica tra la validità, che è un profilo statico, e la gestione, che è un profilo dinamico, del trust. La potenziale influenza illegittima del disponente sul trustee mediante poteri non attribuiti al disponente all’atto di costituzione del trust attiene al piano dell’inadempimento degli obblighi fiduciari, ma non inficia la validità genetica del trust stesso.
La decisione valorizza in modo determinante la funzione dell’atto istitutivo. Nel caso di specie, il trust era qualificato come irrevocabile e, sebbene il trustee dovesse tener conto delle indicazioni di massima del disponente, era espressamente previsto che dovesse uniformarvisi solo «qualora le ritenga conformi alle finalità del trust». Tale clausola, secondo la Corte, è sufficiente a garantire l’autonomia gestionale del trustee e, con essa, l’effettività della segregazione patrimoniale.
I suesposti principi guidano la Corte nella soluzione del caso concreto sottoposto al suo vaglio: quel trust, nel suo atto istitutivo, non prevedeva la possibilità di cessazione anticipata con retrocessione dei beni al disponente, con la conseguenza che gli atti a ciò indirizzati, compiuti nel corso della gestione del trust e che tradivano le sue fondamenta così come consacrate al momento della sua costituzione,dovevano ritenersi inefficaci, ferma restando la piena validità del suo atto istitutivo.
3. I riflessi tributari della decisione
3.1. Ai fini dell’imposizione diretta
Il primo e diretto riflesso tributario della pronuncia si apprezza in relazione imposte dirette, con particolare riferimento alle note posizioni assunte dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che, in molti casi, fa discendere l’interposizione del trust dall’influenza che il disponente esercita sul trustee. In tali casi, il trust viene considerato, letteralmente, “inesistente” ai fini fiscali “in quanto interposto”.
Per cogliere a pieno il conflitto tra le posizioni di prassi e la decisione di legittimità, occorre soffermarsi un attimo soltanto sulla individuazione di cosa sia interposto e cosa, invece, inesistente, cercando di calare nel significato normativo concetti che, proprio nella prassi dell’Agenzia, sono assunti spesso in accezione semantica, ma non giuridica.
Il tema, che impegna la dottrina e la giurisprudenza ormai da lungo tempo, è normativamente ricondotto all’applicazione dell’art. 37, comma 3 del Tuir.
Per accennare solo brevemente alla questione, nell’interpretazione generalizzata l’ambito di applicazione di tale norma non concerne l’elusione fiscale, bensì l’evasione, sebbene con una certa differenza di vedute. Secondo alcuni, questa norma regolerebbe le fattispecie di simulazione relativa soggettiva, di talché non consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di riqualificare oggettivamente un negozio giuridico, ma solo imputarne gli effetti ad un soggetto diverso da quello apparente nel negozio stesso. Secondo altri, essa consentirebbe all’Agenzia di disconoscere ai fini fiscali anche i casi di interposizione reale di persona o di simulazione oggettiva. In ambedue le prospettive, l’applicazione della norma richiede l’accertamento di una simulazione, cioè che il negozio voluto dalle parti sia, oggettivamente o soggettivamente, diverso dal negozio apparente.
Nel tempo, l’applicazione di questi principi al trust da parte dell’Agenzia delle Entrate è andata ben oltre i confini della simulazione come sopra intesa. Nella prassi dell’Agenzia, si evocano infatti concetti relativi alla validità e alla esistenza del trust, che nel linguaggio giuridico stanno a significare la riconduzione di una fattispecie all’interno del suo modello legale, per giustificare una contestazione interpositoria ai fini fiscali del trust.
In questo generale contesto, hanno destato critiche non solo la logica argomentativa che sta a fondamento delle conclusioni dell’Agenzia, ma anche gli elementi di fatto su cui essa ha fondato le proprie conclusioni, tra cui emerge, primo tra tutti, la circostanza che il disponente conservi alcuni poteri sui beni segregati. Si è infatti segnalato che tale impostazione non riserva l’interposizione a quelle situazioni (patologiche) in cui il disponente conserva la disponibilità uti dominus dei beni in trust, ma la estende a quelle situazioni (fisiologiche) in cui il disponente si riserva un’influenza legittima sulle scelte gestorie del trustee nel rispetto del disegno legale dell’istituto.
È proprio su questo convincimento, nel quale collassano “esistenza” e interposizione del trust, che possono apprezzarsi le ripercussioni della pronuncia in oggetto.
Secondo la Corte di Cassazione, è trust valido quello in cui il trustee persegua le finalità del trust, anche se indirizzate da indicazioni di massima del disponente; è trust valido anche quello in cui «il costituente conservi alcune prerogative», il che è consentito dalla legge istitutiva (che, in quel caso, era la legge del Jersey); è trust valido anche il trust nel quale il disponente abusi del suo potere e influenzi le scelte del trustee verso finalità egoistiche e diverse da quelle del trust stesso: circostanza che non inficia affatto la validità del trust ma semmai il suo corretto funzionamento. Per dirla con le parole della Corte, anche quest’ultima circostanza «non è ragione di nullità ma semmai di inadempimento degli obblighi assunti col trust».
E qui la domanda: se un trust è valido ed esistente ai fini civilistici, può “non esistere” ai fini fiscali?
La risposta a questa domanda è certamente negativa se si accetta la ricostruzione, condivisa da alcuni, secondo cui un trust che esiste (è valido) ai fini civilistici deve “esistere” anche ai fini fiscali, come sembra confermare la scelta deliberata del legislatore del 2006 (art. 1, comma 74, lett. a), della l. 27 dicembre 2006, n. 296) di introdurre i trust tra gli enti tipici dotati di soggettività fiscale senza definirli in via speciale ai fini tributari, così sostanzialmente accettando che ciò che è trust ai fini civilistici lo è anche e di conseguenzaai fini tributari.
La medesima risposta non è invece così diretta se si accetta la ricostruzione, condivisa da altra dottrina, secondo cui l’attribuzione della soggettività fiscale ai trust prevista dall’art. 73, comma 1, del Tuir richiederebbe caratteristiche ulteriori alla sua “esistenza” civilistica: richiederebbe cioè che il trust sia qualificabile anche come «organizzazione non appartenente ad altri soggetti passivi, nei confronti del quale il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo», attribuendo quindi un significato centrale al concetto di “non appartenenza” del trust rispetto al disponente idonea ad esprimere il possesso del reddito che è presupposto del tributo diretto.
Questa diversa prospettiva, anche se non ammette una “automatica” trasposizione ai fini fiscali delle conclusioni raggiunte nella sentenza in commento, ne risulta comunque significativamente influenzata. Infatti, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2025, n. 939), si ha “possesso del reddito” solo se il titolare effettivo della fonte di quel reddito può disporne «uti dominus», circostanza che deve essere sorretta da una «prova alquanto rigorosa»che dimostri il «totale asservimento» della fonte di reddito e il soggetto che si assume suo titolare effettivo. Ecco allora la ricaduta della dimensione civilistica su quella fiscale, certamente rafforzata dalle conclusioni della pronuncia in commento: da un lato, ove il disponente disponga uti dominus dei beni in trust, non è esclusa solo l’“esistenza fiscale” dell’istituto ma, più a monte, la sua stessa riconoscibilità secondo la Convenzione dell’Aja; dall’altro, e viceversa, se non v’è disposizione uti dominus ma corretto realizzo dell’effetto segregativo nel momento in cui il disponente si spossessa dei beni e li affida alla gestione del trustee, è evidente che in quello stesso momento si realizza anche la conseguente non appartenenza dei beni al disponente, e ciò anche nei casi in cui lo stesso disponente eserciti una legittima influenza sulle determinazioni del trustee, legittima proprio perché insita nella stessa dinamica funzionale dei trust validi, nei quali lo stesso atto costitutivo preserva l’istituto da eventuali deviazioni patologiche degli atti di gestione, colpiti con la sanzione dell’inefficacia.
Nelle fattispecie in cui il controllo del disponente è estremamente permeante, potrebbe forse residuare un possibile tema di abuso del diritto, laddove gli atti di ingerenza del disponente esercitati nella gestione di un trust valido, per quanto inefficaci sotto il profilo civilistico, siano ritenuti così penetranti da svuotare il trust di sostanza economica. Si sovrappone così ancora una volta, sebbene da altra prospettiva, il tema dell’efficacia degli atti nella loro dimensione tributaria e civilistica, in quanto tale possibile contestazione presuppone che si riconosca un “riflesso fiscale” ad atti inefficaci sotto il profilo del diritto privato.
3.2. Ai fini dell’imposizione indiretta
Anche sotto il profilo della fiscalità indiretta la sentenza sortisce delle ripercussioni, se possibile ancora più dirompenti, da almeno due prospettive.
La prima. Il principio secondo cui un trust è esistente e valido se realizza un effetto segregativo ai fini della Convenzione dell’Aja anche in presenza di una legittima influenza del disponente ha, ai fini della fiscalità indiretta, un riflesso immediato. Lo si precisa a proposito di quelle posizioni di prassi in cui la tesi “dell’interposizione” del trust è stata estesa anche al tributo successorio, con conseguenze paradossali già segnalate in dottrina. Infatti, se il trasferimento stricto sensu costituisce la circostanza idonea a generare il presupposto del tributo indiretto, va da sé che eventuali atti di ingerenza illegittima del disponente, potendo essere tacciati di inefficacia senza determinare l’invalidità del trust, non insistono sulla realizzazione del presupposto del tributo successorio, così escludendo la possibilità, per l’Agenzia, di poter invocare a monte alcuna “interposizione” o “inesistenza fiscale”.
La seconda. La conclusiva affermazione della pronuncia, secondo cui «trust e donazione sono due istituti ben diversi e che non condividono la medesima causa», rievoca le “sofferte” e condivisibili conclusioni cui la stessa Corte è giunta nelle note sentenze emesse l’8 maggio 2019 (per tutte, Cass. Civ., sez. V, 21 giugno 2019, nn. 16669, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705) nelle quali, appianando un contrasto di lunga data tra il fisco e i contribuenti, essa ha chiarito che la costituzione di un trust non ha alcuna rilevanza impositiva ai fini dell’imposizione indiretta proporzionale, proprio perché non comporta trasferimenti patrimoniali.
E proprio il ricordo di quelle vicendeinsinua oggi il ragionevole dubbio che, anche sul tema dell’interposizione/inesistenza dei trust per supposta ingerenza del disponente, la sentenza in commento apra la strada ad un nuovo contenzioso tra il fisco e i contribuenti destinato a definirsi solo innanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, come già accaduto per le menzionate pronunce di legittimità del 2019 le quali, vale ricordarlo, hanno costretto l’Agenzia delle Entrate ad una recisa melius re perpensa.
BIBLIOGRAFIA
G. BIZIOLI, Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni (pagg. 23-24 della Circolare), in M. LUPOI, T. TASSANI (a cura di), Commentario alla circolare 34/E, Milano, 2023, p. 103
F. CAMPANELLA, Persistenti equivoci giurisprudenziali sull’applicazione con finalità antielusiva dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 ai casi di interposizione reale, in Riv. Telem. Dir. Trib., 26 aprile 2021
A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, p. 317
F. GALLO, Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione, in Dir. prat. trib., 1992, p. 1769;
F. GALLO, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, in Rass. trib., 1996, p. 1043
S. LOCONTE – G. FLORIDDIA, Criticità e anomalie della ritenuta rilevanza dell’interposizione del trust ai fini del tributo successorio, in il fisco, 2024, p. 43
R. LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. trib., 1994, p. 229
S. MARCHESE, I trust “fiscalmente riconosciuti”, in Dir. prat. trib., 2020, p. 2407
S. MASSAROTTO, I trust “interposti” e la “finzione” dell’applicazione dell’imposta sulle successioni nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022, in Riv. Telem. Dir. Trib., 10 gennaio 2023
O. NOCERINO, La causa concreta del trust autodichiarato e la soggettività passiva IRES, in Trusts, 2018, p. 161
F. PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Milano, 2000
D. STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, in Corr. trib., 2011, p. 537
T. TASSANI, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, 2012
G. VANZ, L’elusione tra forma giuridica e sostanza economica, in Rass. trib., 2002, p. 1606
A. VASAPOLLI, Trust fiscalmente inesistente (Risposta a interpello 4 luglio 2022, n. 359), in Trusts, 2022, p. 1135.
A. VICARI, La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione – Parte I, in Trusts, 2011, p. 475


