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Lettura: La (bozza di) Circolare sulla tassazione dei trust: prime osservazioni
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La (bozza di) Circolare sulla tassazione dei trust: prime osservazioni

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 9:34
Thomas Tassani
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1. Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi, in modalità consultazione pubblica (con possibilità di inviare fino al 30/9 osservazioni e proposte di modifica), la nuova circolare in materia di tassazione dei trust. Si tratta di un provvedimento atteso dagli operatori e dagli studiosi, non solo perché era da molto tempo (ossia dalla circolare n. 3/2008) che l’Agenzia non forniva indicazioni di carattere generale sul tema, ma anche – e soprattutto – perché vi era la necessità di comprendere quale sarebbe stata la risposta della prassi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi a partire dal maggio del 2019.

In questi due anni, infatti, a fronte di univoche pronunce della Suprema Corte che affermavano la neutralità fiscale della segregazione dei beni in trust (in ogni tipologia di trust) e la tassazione proporzionale (ai fini del tributo donativo e delle imposte ipo-catastali), i singoli uffici fiscali hanno continuato a pretendere l’imposizione proporzionale “in entrata”, anziché “in uscita”. Ne è conseguita una situazione di forte incertezza applicativa, e di contenzioso diffuso, che non poteva protrarsi oltre.

Consapevole di ciò, l’Agenzia ha avviato negli scorsi mesi un importante lavoro di revisione dei propri indirizzi interpretativi, confluito nella circolare in commento. Circolare che, però, non si occupa solo della specifica problematica delle imposte sui trasferimenti, facendo il punto su altri temi, di assoluto interesse (che però non saranno in questa sede da noi commentati): la distinzione tra trust opachi/trasparenti e i trust esteri nelle imposte sui redditi; gli obblighi di monitoraggio fiscale nelle fattispecie di trust.

2. Il revirement interpretativo dell’Agenzia ed i nuovi principi della tassazione del trust

Dopo aver ripercorso l’altalenante evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia considera l’orientamento formatosi dal 2019 ad oggi come non “suscettibile di ulteriore revisione”, scegliendo per questo di adeguarsi totalmente all’impostazione della tassazione “in uscita”. In particolare, l’Agenzia riconosce che la dotazione patrimoniale del trust, effettuata dal disponente, “non determina effetti traslativi” avendo solo una portata provvisoria e strumentale; alla stessa deve essere applicata la sola imposta di registro in misura fissa (così come per l’atto istitutivo di trust, ma il punto non era controverso).

Nella circolare si afferma che il presupposto impositivo del tributo successorio e donativo è realizzato esclusivamente dagli “atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari” dato che è solo in questo momento e non prima (ossia quando è costituito il vincolo e sono segregati i beni) che si realizza un “trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”.

Il revirement interpretativo è quindi radicale, ancorché inevitabile. L’Agenzia non rinuncia però ad alcune riflessioni particolarmente significative dal punto di vista sia teorico sia applicativo, nel momento in cui afferma che il trust, ai fini impositivi, deve essere considerato come un “rapporto giuridico complesso” ed una fattispecie “a formazione progressiva”.

Si tratta di osservazioni di estremo rilievo e da noi del tutto condivise (l’idea della tassazione del trust, nel tributo successorio e donativo, quale fattispecie impositiva “a formazione progressiva” è stata elaborata in T.Tassani, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini Editore, 2012, 149 ss.). Da queste, l’Agenzia trae i seguenti corollari:

a) la tassazione dell’attribuzione patrimoniale definitiva al beneficiario deve tenere conto della dimensione unitaria e progressiva della fattispecie e quindi applicare il tributo con le aliquote e le franchigie relative al rapporto personale tra disponente e beneficiario;

b) il perfezionamento della fattispecie derivante dall’attribuzione “finale” fa sì che la base imponibile (ma anche, a ben vedere, l’aliquota e le franchigie) debba essere determinata “con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”.

Questo aspetto merita di essere sottolineato. Il trust non è, come invece sostenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, equiparabile ad un atto sottoposto a condizione sospensiva, in cui l’avveramento della condizione incide sull’efficacia di un negozio già perfettamente formato e rispetto al quale la tassazione deve essere riferita, quando la condizione si verifica, al momento della stipula dell’atto (art. 27, comma 2, TUR).

La fattispecie impositiva trust non è affatto completa all’atto della segregazione patrimoniale, ma è destinata ad evolvere e mutare nello sviluppo della vicenda negoziale, fino a perfezionarsi con l’attribuzione definitiva al beneficiario. Evoluzione che non attiene solo alla dimensione effettuale ma allo stesso connotarsi della fattispecie.

Da ciò deriva evidentemente che eventuali agevolazioni fiscali possono applicarsi solo avendo riguardo al momento dell’attribuzione a favore dei beneficiari e non invece, come si è ritenuto fino ad ora seguendo la prassi amministrativa, a quello della segregazione in trust.

c) l’elemento della territorialità della tassazione deve guardare sia all’atto segregativo iniziale sia all’atto attributivo a favore dei beneficiari.

Come è noto, le regole di territorialità del tributo successorio e donativo richiedono in primo luogo di valutare la residenza italiana del donante o del de cuius per poter assoggettare a tassazione tutte le attribuzioni realizzate, secondo la logica world-wide. Secondo l’Agenzia occorre guardare alla residenza del disponente (e non, invece, del trustee): se è in Italia, “agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero”.

Se invece il disponente “non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato” (sui criteri in base ai quali considerare esistenti in Italia beni oggetto di donazioni indirette, si veda anche Ris. n. 310/2019).

Tuttavia, anche un trust istituito all’estero, al momento della istituzione e dotazione patrimoniale, può essere assoggettato all’obbligo di registrazione in Italia. Ciò accade, secondo l’Agenzia, in due ipotesi: quando l’atto riguarda beni immobili e mobili registrati situati in Italia (ex art. 2, lett. d), TUR); quando il beneficiario è residente in Italia.

In questo secondo caso, l’Agenzia applica in modo innovativo, ma a ben vedere in linea con i più recenti approdi ermeneutici, l’art. 55 comma 1-bis TUSD che dispone l’assoggettamento in termine fisso degli atti “aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia”. Come affermato dalla Suprema Corte (n. 8175/2021), tale disposizione ha la finalità di “evitare che atti formati all’estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulle donazioni”, dovendo però essere coordinata con la regola di territorialità del tributo. Infatti, si ritengono assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all’estero “sempreché il donante sia residente nello Stato” ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni (anche diversi da immobili o aziende) “siano esistenti nel territorio dello Stato“.

Il carattere innovativo della lettura dell’Agenzia consiste nel considerare l’atto segregativo iniziale formato all’estero come un atto destinato, secondo la logica della “formazione progressiva”, a determinare una donazione indiretta a favore di soggetti residenti in Italia, il che giustifica l’obbligo di registrazione, anche alla luce della finalità della norma.

3. Attribuzioni di patrimonio ed attribuzioni di reddito

Un passaggio di estremo rilievo contenuto nella Circolare in commento è quello che attiene alla distinzione tra attribuzioni di patrimonio ed attribuzioni di reddito. L’aspetto è trattato con specifico riferimento alle attribuzioni di trust esteri a favore di beneficiari residenti in Italia, ma il principio alla base è tale da poter essere esteso ad ogni trust (residente e non).

La Circolare individua una precisa connessione, in termini di alternatività, tra la qualificazione della attribuzione del trust estero a favore del beneficiario residente come “di reddito” (tassata ai fini delle imposte sui redditi) e “di patrimonio”. Solo a questa seconda “è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni”.

Al di là delle problematiche di territorialità, esaminato in precedenza, l’assunto su cui muove la Circolare pare essere quello secondo cui le attribuzioni a favore del beneficiario del reddito prodotto dal trust fund (es. dividendi, interessi, plusvalenze) non possono essere considerate rilevanti ai fini del tributo donativo, trattandosi di valori già tassati nelle imposte sui redditi (trust opaco o trasparente).

Se questo è il principio, anche con riferimento ai trust residenti, l’imposta sulle successioni e donazioni si deve applicare alle sole attribuzioni beneficiarie che hanno ad oggetto il patrimonio inizialmente segregato (o, meglio, il valore di detto patrimonio, che può mutare in termini qualitativi) e non invece gli incrementi reddituali dello stesso (mentre altri mutamenti di valore, non connessi a vicende reddituali, dovrebbero invece essere considerati rilevanti).

Si tratta di un approccio nuovo, ad oggi mai affermato dalla prassi amministrativa, che deve essere attentamente meditato e considerato soprattutto per quanto attiene la gestione e la contabilizzazione del patrimonio da parte del trustee.

4. Quello che la Circolare non dice…

La problematiche dei tributi sui trasferimenti sono esaminate in modo approfondito dalla Circolare in commento, con soluzioni in buona parte condivisibili e coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Vi sono tuttavia temi, di estremo rilievo operativo, che l’Agenzia sceglie di non affrontare, almeno in questa sede.

In primo luogo, la Circolare non chiarisce quali siano le tipologie di attribuzioni beneficiarie idonee a realizzare il presupposto impositivo, in particolare quando il trustee non operi il trasferimento diretto di beni o diritti a favore del beneficiario. Si pensi all’impiego del trust fund per sostenere spese per acquisto di beni o servizi impiegati a favore del beneficiario. A nostro avviso, in queste ipotesi, non vi dovrebbe essere imposizione, non trattandosi in senso stretto di “attribuzioni di patrimonio”, ma il punto rimane dubbio.

In secondo luogo, la Circolare non si esprime sulle fattispecie di trust che già hanno subito una imposizione fiscale al momento della segregazione (o non l’hanno subita, in tutto o in parte, per operare di agevolazioni o per l’applicazione di franchigie), rispetto ai quali si potrebbe delineare un nuovo momento impositivo all’atto delle attribuzioni a favore dei beneficiari.

Se la strada maestra, a nostro avviso, per risolvere tali ipotesi rimane quella dell’istanza di rimborso del tributo versato (nel rispetto del termine decadenziale triennale), è anche vero che vi possono essere, in concreto, situazioni assai complesse e differenti, tali da non poter essere adeguatamente affrontate in un documento di prassi, necessariamente generale, come quello della Circolare.

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DiThomas Tassani
Professore Ordinario di Diritto Tributario Università di Bologna e Avvocato in Bologna
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