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Fiscalità d'impresa

Considerazioni critiche sull’analisi interpretativa dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986

Ultimo aggiornamento: 22 Giugno 2026 11:53
Marika Pirri
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1. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte ed i principi di diritto affermati

Con la pronuncia n. 11562 del 28 aprile 2026 in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito – ancora una volta – la propria interpretazione in merito alla corretta applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (d’ora in poi, per brevità, Tur).

Oggetto di controversia nell’ipotesi de qua, sottoposta all’attenzione della Corte, è un avviso, emesso dall’Agenzia delle Entrate, cui si è provveduto a riliquidare l’imposta di registro complementare in relazione ad un atto notarile stipulato nel corso dell’anno 2014.

Il negozio giuridico sottostante alla pretesa impositiva dell’Amministrazione Finanziaria è la cessione della totalità delle quote di una società (id est International Medical Service Srl) ad una società di diritto Olandese (id est Cantel Medical International B.V.). Operazione, questa, riqualificata dall’Agenzia delle Entrate come cessione di azienda, con conseguente ripresa a tassazione della relativa imposta in misura proporzionale, in applicazione del già richiamato art. 20 del Tur.

Nello specifico, i ricorrenti – a seguito di intervenuta soccombenza nel giudizio di appello – hanno eccepito la nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame riguardante l’assimilazione – operata dall’Ufficio nell’avviso di liquidazione – dell’atto di cessione totale delle partecipazioni sociali al negozio di cessione d’azienda.

I Giudici di legittimità, entrando nel merito della pretesa, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa del suddetto articolo – in accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza di seconde cure – hanno cassato la sentenza impugnata, affermando i due seguenti principi di diritto:

i) «ai fini della corretta applicazione dell’art. 20 d.P.R., n. 131/1986, l’opera di qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell’atto deve essere sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto medesimo e non anche quelli economici che pure ne derivano»;

ii) «la cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali».

2. L’evoluzione normativa e/o interpretativa dell’art. 20 del Tur

I summenzionati principi di diritto, espressi dalla Corte nell’ordinanza di cui qui si discorre, si inseriscono in un contesto – già ampiamente tracciato dai ripetuti interventi dei Giudici della Consulta e della giurisprudenza di legittimità – che ha segnato il superamento di un’interpretazione evolutiva della norma, fondata sulla causa concreta del negozio giuridico alla base dell’atto (da registrare) su cui applicare l’imposta. La Cassazione, infatti, nella pronuncia in commento, evidenzia come l’interpretazione della norma (id est art. 20 del Tur), debba essere rigorosamente ancorata agli effetti giuridici – e non a quelli economici – dell’atto presentato alla registrazione.

Appare, quindi, opportuno – al fine di comprendere appieno l’evoluzione normativa e/o interpretativa della disposizione – un breve excursus della disciplina in questione, al fine di tracciarne la sua vigente portata applicativa.

In via preliminare, occorre chiarire che il tributo di registro è quell’imposta che sottopone a tassazione lo spostamento dei capitali – e giammai l’aumento del patrimonio – e, quindi, l’effetto traslativo o dispositivo derivante dalla stipulazione dell’atto da assoggettare a registrazione, così come risulta dallo stesso.

La norma che disciplina tale imposta è, appunto, il più volte citato articolo 20 del d.P.R., n. 131/1986, il quale rappresenta, storicamente, il fulcro del dibattito metodologico sulla determinazione del presupposto nell’imposta di registro.

Nella sua originaria formulazione (in vigore sino al 2017), la disposizione imponeva l’applicazione del tributo secondo la “intrinseca natura e gli effetti giuridici” dell’atto presentato alla registrazione. Ciò, a prescindere dal nomen iuris o dalla forma apparente. In tale modo, veniva consentito, all’Amministrazione Finanziaria, di riqualificare le operazioni sulla base della loro funzione economica.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità, mossa dal principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, ha progressivamente elevato il summenzionato articolo 20 a rango di vera e propria clausola anti-elusiva generale nel sistema del registro. Orientamento, quest’ultimo, che consentiva all’ Amministrazione finanziaria di andare oltre l’atto da registrare: ciò, ad esempio, riqualificando una pluralità di atti tra loro collegati; valorizzando elementi estranei al testo dell’atto; ricercando la “causa reale” dell’operazione economica complessiva alla base dello stesso.

È proprio questa la ragione per cui, negli anni, il legislatore, così come la dottrina – da un lato – e la giurisprudenza – dall’altro – sono ripetutamente intervenuti.

Una prima modifica legislativa, al fine di invertire tale modus operandi, si è avuta per il tramite dell’introduzione dell’art. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018), mediante il quale è stato limitato l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, con l’esclusione, quindi, della rilevanza degli elementi evincibili da atti ad esso collegati.

Modifica normativa, quest’ultima, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018 (cd. legge di bilancio 2019), costituisce interpretazione autentica.

Con la diretta conseguenza che la stessa, sin dalla sua entrata in vigore, è stata legittimamente applicata, retroattivamente, anche agli atti stipulati precedentemente e per i quali erano ancora pendenti i relativi giudizi.

La portata applicativa che tali interventi legislativi hanno assegnato all’art. 20 del Tur – ancorando l’attività interpretativa, lo si ribadisce, ai soli elementi desumibili dal medesimo atto sottoposto a registrazione – hanno determinato il sorgere di problematiche costituzionali in relazione agli artt. 3 e 53. Sia con riferimento al fatto che fosse stata esclusa la rilevanza degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati; sia in relazione all’attribuzione di efficacia di interpretazione autentica alla modifica di cui alla riforma del 2018.

Questioni, queste ultime, ritenute entrambe non fondate dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 158 dell’11 luglio 2020, ha definitivamente consolidato tale impostazione, “blindando” l’interpretazione letterale della norma.

La Corte, inoltre, nella suddetta pronuncia (id est 158/2020), ha statuito sulla natura di “imposta d’atto” del tributo, il che giustifica, costituzionalmente, una tassazione isolata del negozio racchiuso nel documento.

Ha, infine, valorizzato l’assunto secondo cui l’andare “oltre” dell’Agenzia – sino a ricercare la ragione della causa economica o concreta dell’atto sottoposto a registrazione – appare incoerente con l’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di abuso del diritto. È solo in base a tale ultima norma, infatti, che l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a riqualificare gli atti sulla base dei loro effetti economici – e non già in sede di liquidazione – nel rispetto delle condizioni e delle garanzie endoprocedimentali ivi disposte, attraverso procedure prestabilite e nel rispetto delle specifiche tutele, anche procedurali.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, la giurisprudenza di legittimità ha adeguato il proprio orientamento in materia ed, infatti – fermo ancora il principio dalla prevalenza della sostanza sulla forma – è chiaro che lo stesso può essere fatto valere dal Fisco solo ed esclusivamente per “intrinseco”, ossia con lo sguardo rivolto al singolo atto sottoposto a registrazione e non anche facendo riferimento a quegli elementi che non emergono dalla diretta lettura dell’atto, e/o ad atti ad esso collegati. Salvo il caso in cui emerga, icto oculi, un’ipotesi di abuso del diritto per la quale sarà necessaria l’attivazione dei relativi procedimenti previsti dall’art. 10-bis dello Statuto.

Può, dunque, ritenersi superato l’orientamento precedente – in base al quale si riteneva necessario indagare sulla causa reale e concreta del negozio giuridico alla base dell’atto – in ragione di una diversa funzione rispetto all’azione accertatrice che deve attenersi al dato testuale e formale del singolo atto e di interpretazione oggettiva del solo titolo presentato alla registrazione.

La disposizione vigente – così come riformata – prevede, testualmente che: «L’ imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»: è, pertanto preclusa, oggettivamente, qualsiasi possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di esaminare – ancorché espressione di un disegno unitario – atti precedenti e successivi al documento da sottoporre a registrazione.

3. La ratio derivante dal secondo principio di diritto

La pronuncia della Corte di Cassazione in commento, sancendo i due principi di diritto sopra richiamati:

i) in primo luogo, ha confermato l’orientamento interpretativo dell’art. 20 del Tur – di cui si è già detto – laddove ha affermato che l’opera di qualificazione negoziale dell’atto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata sulla base dell’analisi dell’atto stesso, sulla sua intrinseca natura e sugli effetti giuridici – e non economici – che ne derivano;

ii) in secondo luogo – trattando la questione relativa alle cessioni d’azienda – ha sancito che l’Amministrazione finanziaria non può, in maniera autoritaria, convertire una cessione azionaria, o di quote, in una cessione d’azienda sulla base del solo risultato economico finale. Ciò, in ragione del fatto che i due istituti (id est cessione totalitaria delle partecipazioni e cessione aziendale) non sono giuridicamente assimilabili ai sensi dell’art. 20 del Tur, in quanto diversi, sia per oggetto che per disciplina.

È proprio su tale ultima questione, cui la Corte si è pronunciata, che occorre soffermarsi.

Sotto un profilo sistematico, la netta distinzione tra i due sopra richiamati istituti giuridici – ossia cessione d’azienda e cessione delle quote di un’azienda, seppur totalitaria – si fonda su una radicale diversità, sia in relazione all’oggetto della cessione, sia alla disciplina ad esso applicabile.

Ancorché, infatti, da un punto di vista meramente economico, si possa ipotizzare che la situazione di chi cede l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione – posto che in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali – si deve riconoscere, ad avviso della Corte, che da un punto di vista giuridico le situazioni non sono, dal punto di vista giuridico, sovrapponibili.

La prima delle due fattispecie, è, infatti, caratterizzata da un tipo di responsabilità, per il soggetto, più incisivo, pure con riferimento al pieno subentro nelle attività e/o passività dell’azienda medesima.

La semplice circolazione delle quote, invece, attribuisce al soggetto uno status di socio ed è – sicuramente anche in ragione della minore incisività della posizione ricoperta – assoggettata all’applicazione dell’imposta fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Ciò appare in armonia – traendone legittimazione – con quanto sinora detto in relazione al “potere di andare oltre” dell’Amministrazione Finanziaria, nelle ipotesi, come quella di cui qui si discute, di assoggettabilità di un atto all’imposta di registro ai sensi dell’art. 20 del Tur.

Dovendo, infatti, dare (sempre) prevalenza agli effetti giuridici rispetto a quelli economici del singolo atto – e, ancora, dovendo considerare soltanto gli effetti giuridici propri dell’atto di cui si chiede la registrazione – non può assumere alcuna rilevanza lo scopo economico “intrinseco” perseguito dalle parti, quand’anche lo stesso, in via indiretta, fosse diverso da quello apparente.

In tali casi, quindi, l’imposta di registro dovrà essere liquidata sempre in misura fissa (ai sensi del già richiamato art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), anche alla luce di quanto stabilito a livello sovranazionale.

L’esenzione da imposta proporzionale, nel caso, come quello oggetto del giudizio sotteso alla pronuncia della Corte, di cessione (seppure totalitaria) di quote di un’azienda – con la conseguente applicazione della tassazione in misura fissa – deriva, infatti, dall’armonizzazione fiscale comunitaria in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, originariamente prevista dall’art. 11 della Direttiva del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE e, successivamente, riprodotta dall’art. 5 della Direttiva del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE. Principio, quest’ultimo, che trova il proprio fondamento ideologico e normativo nella piena tutela della libera circolazione dei capitali e nello sviluppo del mercato comune.

È chiara, quindi, la correlazione tra i due principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui qui si discute: se, infatti, la corretta interpretazione dell’art. 20 del Tur impone, al Fisco, di liquidare l’imposta di registro sulla base del solo atto presentato alla registrazione, è ovvio che la stessa Amministrazione Finanziaria, nelle ipotesi di registrazione di un atto di cessione di quote di un’azienda – seppure si tratti di una cessione totalitaria di quote – non potrà spingersi “oltre”, sino alla riqualificazione della stessa in una cessione d’azienda in ragione degli effetti economici che la cessione totale delle quote sottende, dovendo applicare, altresì, l’imposta di registro in misura fissa.

4. Brevi considerazioni conclusive

Alla luce di tutto quanto sinora esposto, appare evidente, ormai, una chiara e corretta lettura della norma di cui all’art. 20 del Tur, la quale – all’esito di ogni modifica intervenuta e/o dei vari orientamenti che si sono succeduti – costituisce, oggi, una concreta ed oggettiva norma sull’interpretazione degli atti.

Interpretazione, questa, che deve fondarsi unicamente sul contenuto letterale dell’atto medesimo, senza possibilità alcuna di sconfinare nell’analisi di eventuali fattori a esso esterni. Ciò, in coerenza sia con il tenore letterale della disposizione; sia con la natura giuridica d’imposta d’atto dell’imposta di registro.

Pertanto, la pronuncia in esame – da valutarsi, sicuramente, con favore – si colloca in una corretta posizione di conferma, sia dell’orientamento della stessa Suprema Corte, sia della prassi.

BIBLIOGRAFIA

S. BARUZZI, Legittima la riqualificazione negoziale basata su elementi interni al contratto, in Il Fisco, 2026, 11, p. 1007 ss.

A. CARINCI, Non è tutto oro quel che luccica: alcune riflessioni (critiche) sulla Consulta in tema di art. 20 T.U.R., in Il Fisco, 2021, 17, p. 1634 ss.

A. FEDELE, La Cassazione porta alla Corte Costituzionale la questione della rilevanza dei collegamenti negoziali ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, in Riv. dir. trib., 2020, n. 1, p. 14 ss.

C. GLENDI, (Reale) questione di incostituzionalità dell’art. 20 del T.U.R. o (Mascherato) conflitto di attribuzione tra poteri politico e giudiziario?, in GT-Riv. giur. trib., 2020, n. 1, p. 5 ss.

A. KOSTNER, La natura d’imposta d’atto del tributo di registro come limite alla valorizzazione di elementi esterni e di collegamenti negoziali, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, n. 1/2021, p. 21 e ss.

P. MILIOTO, Art. 20 Tur e la possibile riqualificazione del contratto ai fini dell’imposta di registro, in Fiscalità Patrimoniale

G. TABET, Interpretazione di secondo livello e incostituzionalità della disciplina di risulta?, in Riv. dir. trib., 2020, n. 1, p. 30 ss.

T. TASSANI, Conferimento di azienda e cessione della partecipazione ai fini del registro: l’alba di un revirement giurisprudenziale?, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 835 ss.

Cass., sez. V, 28 aprile 2026, n. 11562 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico)Download

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DiMarika Pirri
Avvocato e Cultrice della materia in Diritto tributario - Università della Calabria
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