1. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate ed il principio di diritto sotteso all’ipotesi in questione
Con interpello ex art. 11, comma 1, lettera a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, la società Alfa S.r.l. ha presentato, all’Agenzia delle Entrate, un quesito in merito al corretto regime fiscale utilizzabile in relazione alle riserve da distribuire. Ciò, al fine di ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir).
Nel caso di specie, la società istante (Alfa S.r.l.) è una Holding operativa a capo di un gruppo societario (gruppo Alfa), interamente partecipata dalla società Beta S.p.A., che, a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione (della società Gamma S.r.l.,) presenta un patrimonio netto articolato in diverse poste, tra cui riserve di utili, riserve di capitale (tra le quali sovrapprezzo azioni e versamenti in conto capitale) e riserve in sospensione d’imposta derivanti da operazioni di rivalutazione e riallineamento fiscale, effettuate dalla società incorporata nell’ambito della predetta fusione.
Alla luce dell’esposto quadro contabile della società, l’istante ha rappresentato la volontà di voler procedere alla distribuzione di tutte le riserve di utili disponibili e della quota non vincolata della riserva di sovrapprezzo azioni (previa imputazione di una quota della stessa a riserva legale ex art. 2430 c.c.), sostenendo che:
i) la qualificazione civilistica delle riserve debba valere anche ai fini fiscali;
ii) nel caso concreto, non operi la presunzione legale di cui all’art. 47, comma 1, Tuir, in quanto le riserve residue sarebbero comunque o di capitale o già in sospensione d’imposta.
Di là da quanto sostenuto dalla società contribuente, in via preliminare, l’Agenzia delle Entrate – richiamando il dettato normativo di cui al già richiamato comma 1 dell’art. 47 – ha ritenuto che lo stesso introduca una presunzione legale assoluta di prioritaria distribuzione degli utili e delle riserve “libere” che non opera in relazione alle riserve in sospensione d’imposta.
Nel quadro normativo descritto dalla società – che intende porre in essere, lo si ribadisce, la distribuzione di tutte le riserve disponibili aventi natura fiscale di “utile” ed una quota parte della riserva sovrapprezzo azioni, avente natura fiscale di “capitale”, non erodendo le riserve in sospensione di imposta – l’Amministrazione, in sostanza:
i) ritiene prioritariamente distribuibili l’utile di esercizio e le riserve di utili;
ii) concentrandosi sulla riserva sovrapprezzo azioni (con riferimento alla parte della stessa non vincolata a riserva legale), ritiene che la stessa sia attratta nell’ambito del comma 5 dell’art. 47 Tuir, con conseguente esclusione della presunzione di prioritaria distribuzione prevista dal primo comma della medesima normativa;
iii) chiarisce che la ripartizione deve riflettere la natura fiscale delle poste, così come emerge dal quadro RS del modello reddituale;
iv) esclude l’applicazione di cui all’art. 47, comma 1, alle riserve in sospensione d’imposta.
Infine, l’Ufficio, sottolinea il fatto in base al quale, essendo la distribuzione deliberata successivamente al 1° gennaio 2026, occorrerà coordinare tali principi con il nuovo quadro normativo derivante dall’art. 89, comma 2, Tuir, come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 e dal d.l. 27 marzo 2026, n. 38, in relazione alla percezione del reddito da parte del socio.
2. L’esame della disciplina normativa applicabile al caso di specie
Come già accennato, il quesito ha ad oggetto la corretta interpretazione e/o applicazione dell’art. 47 del Tuir in ordine a determinate riserve distribuibili ai soci. Norma, questa, che – al fine di ottemperare alla propria funzione (id est antielusiva) il cui scopo è quello di impedire che le società scelgano di assegnare ai soci somme esenti, lasciando in azienda le poste tassabili – introduce una presunzione assoluta, per cui, indipendentemente dalla delibera assembleare, l’utile di esercizio e le riserve di utili vengono considerate come prioritariamente distribuite (con conseguente tassazione in capo ai soci).
Prima però di analizzare, nello specifico, quanto desunto dall’Ufficio, appare utile fornire un breve inquadramento della situazione patrimoniale complessiva della società istante.
Occorre, infatti – al fine di avere un quadro più completo – tener presente che la società Alfa ha incorporato, per fusione, la società Gamma e, pertanto, il patrimonio netto di cui si discute è quello formatosi in capo all’incorporante per effetto di una fusione per incorporazione.
Pertanto, giacché:
i) il patrimonio netto, formatosi in capo all’incorporante, ha mantenuto, per legge, tutte le qualità fiscalmente rilevanti originarie dello stesso e, quindi, ciò significa che non ha avuto origine presso l’incorporante, ma presso l’incorporata, fornendo una nuova veste al patrimonio netto di quest’ultima (id est Alfa Srl);
ii) il subentro dell’incorporante, nelle situazioni tributarie dell’incorporata (ossia il subentro della società Gamma in Alfa), concerne anche le riserve in sospensione d’imposta e, quindi, il debito fiscale potenziale collegato alle stesse passa all’incorporante;
ne consegue che la posizione della società istante è caratterizzata da una logica di totale identificazione, richiedendo la traslazione sull’incorporante di ogni posizione tributaria connessa alle predette attività o passività e, quindi, alle riserve.
A riguardo, un aspetto di particolare interesse è rappresentato dal raccordo con la disciplina delle fusioni di cui all’art. 172, comma 5, del Tuir, a norma del quale le riserve in sospensione di imposta, iscritte nel bilancio della società fusa, devono essere ricostruite nel bilancio dell’incorporante.
3. L’analisi della prassi amministrativa e giurisprudenziale sul punto
Venendo alla risposta n. 92/2026 in commento, la stessa si colloca all’interno di un orientamento interpretativo ormai consolidato, sia da parte della giurisprudenza che da parte dell’Amministrazione finanziaria.
È opportuno, in primis, richiamare la circolare n. 26/E del 2004, con la quale l’Ufficio aveva già chiarito la natura della presunzione di cui all’art. 47, comma 1, Tuir, qualificandola alla stregua di un criterio legale di imputazione prioritaria, indipendente dalla volontà assembleare. A condizione che la stessa operi solo in presenza di riserve “liberamente disponibili”, ossia disponibili per la distribuzione ed escludendo, quindi, le poste vincolate.
L’Amministrazione è, poi, intervenuta nuovamente sul punto, con la risposta ad interpello n. 492/2022 (valorizzata nella Risposta in commento), ribadendo come la disposizione introduca un meccanismo legale di ricostruzione della natura fiscale delle distribuzioni, funzionale ad evitare arbitraggi nella qualificazione delle riserve. È proprio con tale ultima risposta (id est n. 492/2022) che l’Agenzia, affrontando un interpello relativo ad una complessa operazione societaria di riorganizzazione, ha precisato che rimangono escluse dalla presunzione di cui all’art. 47, comma 1, tutte le riserve non distribuibili, anche qualora le stesse siano utilizzabili per altre finalità (come l’aumento di capitale o la copertura di perdite).
Sulla base di questo chiarimento, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto estranee al perimetro delle riserve di utili, per le quali si applica la presunzione, anche:
i) la riserva costituita a fronte di utili netti su cambi da valutazione iscritti in bilancio;
ii) le riserve quelle vincolate ex art. 2426, n. 4, c.c.;
iii) le riserve da deroghe-rivalutazioni volontarie ex art. 2423 c.c.;
iv) la riserva per plusvalenze derivanti dall’adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni;
v) le riserve derivanti dalla valutazione al fair value di derivati di copertura di cash flow.
Da un punto di vista puramente giurisprudenziale, invece, è consolidato il principio secondo cui, in materia di distribuzione di utili e riserve, rileva la sostanza economico-fiscale della posta e non la sua qualificazione e/o denominazione civilistica, soprattutto ai fini dell’individuazione del reddito di capitale in capo al socio.
Il punto di convergenza tra prassi e giurisprudenza è dunque chiaro: la classificazione civilistica è solo un elemento descrittivo, mentre la rilevanza fiscale discende da criteri legali tipizzati e non meramente formali.
Orientamento, questo, che risulta coordinarsi bene con quella che è la funzione antielusiva implicita dell’art. 47 Tuir, volto, appunto, ad impedire che la scelta formale della voce contabile consenta di alterare l’ordine di tassazione delle riserve.
La risposta in commento, nonostante risulti essere in linea con l’orientamento interpretativo vigente, si colloca su un piano diverso, essendo caratterizzata da un elemento ulteriore e da un profilo applicativo rilevante, ossia la centralità del modello Redditi SC (righi RS130–RS140), come strumento privilegiato di ricostruzione della natura fiscale delle riserve, rafforzando, in tal modo, il legame tra dichiarazione e qualificazione tributaria.
L’Agenzia, infatti, a pagina 10 della risposta in commento, ha inteso valorizzare, in maniera espressa, i righi del modello Redditi SC sopra richiamati (id est RS130–RS140) quale strumento di ricostruzione della natura fiscale delle riserve, rafforzando il ruolo delle evidenze dichiarative, quindi, rispetto ai dati civilistici. Ciò, anche con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta: la qualificazione civilistica di “riserva in conto capitale”, data dalla società istante alle poste derivanti dai riallineamenti, non pregiudica, infatti, la loro natura fiscale di riserve in sospensione di imposta. Tale impostazione trova conferma proprio nel “prospetto del capitale e delle riserve”, richiamato a pagina 10 dall’Agenzia, il quale costruisce uno strumento fondamentale per il corretto monitoraggio della stratificazione fiscale del patrimonio netto, così come risultante post-operazioni straordinarie (come quella del caso di cui qui si discute).
4. Brevi considerazioni conclusive e applicative
Alla luce dell’analisi della disciplina applicabile, ed applicata di fatto, nel caso di specie, ed ancora, alla luce delle precedenti prassi richiamate, è chiaro come l’Amministrazione Finanziaria abbia inteso, innanzitutto, confermare un approccio ormai consolidato nel tempo, per cui la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del Tuir, sebbene operi indipendentemente dalla delibera assembleare – e, quindi, dalla volontà dei soci – non trova applicazione nei confronti delle riserve che fruiscono del regime di sospensione d’imposta, le quali rimangono, per espressa ratio legis, escluse dal predetto meccanismo, al fine di preservarne il beneficio fiscale.
In secondo luogo, poi, a seguito del delineato quadro normativo e delle indicazioni fornite dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto la riserva da sovrapprezzo azioni esclusa dal campo di applicazione della presunzione legale, trovando, in tal caso, attuazione quanto previsto dal comma 5 del più volte richiamato art. 47.
È emersa, da ultimo, la netta prevalenza della qualificazione fiscale delle riserve rispetto alla rappresentazione civilistica del patrimonio netto, risultando ciò coerente con la funzione antielusiva di cui al sopra citato articolo.
Da un punto di vista applicativo, tale ultima circostanza, comporta, quale diretta conseguenza, un’ulteriore e particolare attenzione, per le società, nella gestione delle riserve post-operazioni straordinarie (quali fusioni, riallineamenti, rivalutazioni). In ragione del fatto che la stratificazione fiscale delle poste può determinare effetti distributivi non pienamente coincidenti con quelle che, invece, sono le scelte civilistiche. In tali situazioni, infatti, ciò che si potrebbe creare è una possibile divergenza tra la denominazione contabile e l’effettiva natura fiscale della riserva: si pensi, al caso di specie, ove l’istante ha qualificato, come riserva in conto capitale, una posta che, nella realtà, accoglieva i valori di un riallineamento in sospensione d’imposta derivante dalla fusione con la società Gamma.
Proprio per evitare tali situazioni, l’Agenzia ha inteso chiarire che la natura fiscale della riserva (di utile o di capitale) va desunta dai prospetti della dichiarazione dei redditi, a prescindere dal nome formale della stessa inserito all’interno del bilancio d’esercizio, rendendo, quindi, imprescindibile un’analisi di natura sostanziale, e non puramente formale, delle poste del patrimonio netto prima di procedere con qualsiasi operazione di distribuzione.
In conclusione, la risposta si inserisce in un orientamento rigoroso dell’Amministrazione volto a rafforzare la certezza del prelievo sui redditi di capitale e teso, al contempo, ad aumentare la “complessità operativa” per i contribuenti. A maggior ragione se in presenza di patrimoni netti caratterizzati da stratificazioni fiscali derivanti da regimi agevolativi successivi.
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