1. Il caso.
La società ALFA s.r.l. costituisce in pegno a favore di una società di leasing la propria partecipazione nella BETA s.r.l. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di leasing (avente a oggetto un impianto fotovoltaico), pari a circa euro 3,5 milioni, con facoltà di escussione diretta del pegno.
Il notaio tassa l’atto costitutivo del pegno con l’aliquota dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in materia di imposta di registro (Testo unico registro, “Tur”), calcolando l’imposta sul valore nominale della partecipazione, pari a euro 100.000.
L’Agenzia delle Entrate notifica ad ALFA avviso di liquidazione della maggiore imposta, ritenendo che la base imponibile dovesse essere costituita dall’importo della garanzia e non dal valore nominale della partecipazione.
In primo grado il ricorso è rigettato. La Commissione tributaria regionale, invece, riforma la sentenza di primo grado e annulla l’avviso.
La Commissione utilizza a sostegno due argomenti.
Il primo. Tassare sull’importo della garanzia sarebbe “sproporzionato” in quanto la società di leasing sarebbe già garantita dalla proprietà dell’impianto e da una cessione di credito.
Il secondo. La partecipazione nella s.r.l. rientra nella nozione di “titoli” di cui all’art. 43, comma 1, lett., f), del Tur (il quale prevede che qualora la garanzia venga prestata «in denaro o in titoli», la base imponibile è costituita «dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita») e sostenere il contrario determinerebbe disparità di trattamento tra s.r.l. e s.p.a.
L’Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo:
(a) che le obbligazioni scaturenti dal leasing non potevano essere adeguatamente garantite con delle partecipazioni del valore nominale di appena euro 100.000.
(b) che la nozione di “titoli” contenuta nell’art. 43, comma 1, lett., f), del Tur, non include le partecipazioni di s.r.l. e va riferita soltanto ai titoli di credito con caratteri di letteralità, autonomia ed incorporazione.
2. La decisione.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia rigettando l’originario ricorso dei contribuenti e compensando le spese di lite, non esistendo precedenti in materia.
A sostegno della decisione la Corte osserva:
(a) che la base imponibile in caso di prestazione di garanzia è costituita dalla “somma garantita” e che si tratta di una regola generale.
(b) che la diversa regola secondo cui nel caso in cui la garanzia venga prestata “in denaro o in titoli”, la base imponibile è costituita “dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita” è un’eccezione rispetto alla regola generale.
(c) che l’eccezione si giustifica perché sia il denaro sia i titoli sono espressivi di un’entità economica oggettivamente e immediatamente rilevabile e quantificabile anche indipendentemente dalla somma garantita.
(d) che le partecipazioni di s.r.l. non rientrano nella nozione di “titoli”, che è sostanzialmente riferibile ai titoli di credito in senso stretto (cui sarebbero assimilabili le azioni di s.p.a.), ai titoli rappresentativi di merci e ai valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente.
(e) che il valore nominale della quota non trova necessaria rispondenza nel valore patrimoniale della società partecipata, costituente il reale oggetto della garanzia e svuoterebbe di ogni contenuto causale la garanzia accessoria al contratto di leasing.
3. Osservazioni.
L’argomentare della Corte non è esente da critiche.
Occorre a tal fine considerare le argomentazioni sopra sintetizzate in modo unitario.
Tanto per cominciare l’art. 43, comma 1, lett. f), Tur usa il termine “titoli” e non “titoli di credito”.
La Corte, invece, con affermazioni apodittiche, in sostanza appiattendosi sulle tesi dell’ufficio, riferisce il termine soltanto ai titoli di credito in senso stretto, ai titoli rappresentativi di merci e ai valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente.
Include però tra i “titoli” le azioni di s.p.a. in quanto a) il legislatore li denomina “titoli” (azionari) e b) essi sono suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi.
Ciò pare contraddire l’affermazione secondo cui il termine “titoli” usato nella normativa di registro è riferibile ai titoli di credito “in senso stretto”, perché tali sicuramente non sono le azioni di s.p.a. Un conto, infatti, è la legge di circolazione dei titoli, altro conto il loro contenuto, che nel caso delle azioni di s.p.a. è certamente insuscettibile di essere ricondotto a quello di un titolo di credito in senso stretto, posto che le azioni di s.p.a. attribuiscono al loro titolare diritti ulteriori rispetto a quello di ottenere somme di denaro (o cose nel caso di titoli rappresentativi di merci), che è proprio dei titoli di credito in senso stretto.
La Corte esclude, invece, che le partecipazioni di s.r.l. siano titoli di credito (in generale) richiamando la pronuncia n. 31051 del 2019, che è però inconferente in quanto emessa in relazione a un caso diverso da quello in discussione (si trattava di decidere in merito alle modalità di costituzione del pegno di partecipazioni in una s.r.l. ai fini dell’opponibilità di esso al fallimento della società medesima). Nel caso in commento, infatti, si doveva stabilire se le partecipazioni di s.r.l. sono “titoli” ai fini dell’applicabilità dell’art. 43, comma 1, lett. f) Tur e non ad altri fini.
Il punto più critico, però, è quello che risulta dalla combinazione degli argomenti secondo cui l’eccezione prevista dalla norma si giustifica perché i titoli sono espressivi di un’entità economica oggettivamente e immediatamente rilevabile e quantificabile anche indipendentemente dalla somma garantita e che applicare l’aliquota sul valore nominale della partecipazione non troverebbe necessaria rispondenza nel valore patrimoniale della società partecipata, costituente il reale oggetto della garanzia e svuoterebbe di ogni contenuto causale la garanzia accessoria al contratto di leasing.
Questo modo di argomentare sovrappone profili diversi: un conto è stabilire il valore della partecipazione offerta in garanzia, che è un profilo civilistico e riguarda l’idoneità della medesima a tal fine, altro è ben diverso conto è individuare la base imponibile a fini dell’applicazione dell’imposta di registro, che nulla ha a che vedere con il valore della partecipazione medesima.
È evidente, infatti, che calcolare l’imposta sul valore nominale della partecipazione non influisce sul valore della garanzia, che è costituito da quello di presumibile realizzo dalla vendita forzata della partecipazione in caso di inadempimento del debitore principale, che sarà stato certamente oggetto di valutazione da parte della società di leasing, che altrimenti non avrebbe accettato in garanzia quella partecipazione.
Tra l’altro non si vede perché gli argomenti usati dalla Corte per negare che le partecipazioni di s.r.l. siano titoli ai fini dell’applicabilità dell’art. 43, comma 1, lett. f) Tur, non siano replicabili rispetto alle azioni di s.p.a.
Se si fosse trattato di costituzione in pegno di azioni di s.p.a. del valore nominale di euro 100.000, come potrebbe negarsi che tale valore, come dice la Corte, non troverebbe necessaria rispondenza nel valore patrimoniale della società partecipata, costituente il reale oggetto della garanzia e svuoterebbe di ogni contenuto causale la garanzia accessoria al contratto di leasing? Eppure, in questo caso sarebbe corretto, secondo la Corte, applicare l’imposta sul valore nominale delle azioni, essendo esse titoli di credito.
L’eccezione posta dall’art. 43, comma 1, lett. f), Tur, aggiunge la Corte, si giustifica perché i “titoli” sono un’entità economica oggettivamente e immediatamente rilevabile e quantificabile. Ma su quali basi si può estendere questa affermazione alle azioni di s.p.a., il cui valore nominale nella più parte dei casi non esprime il loro valore reale?
Ribadiamo, la determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non ha niente a che vedere con il valore delle partecipazioni, che è questione che si porrà in caso di inadempimento del debitore principale.
Né, infine, applicare l’imposta sul valore nominale svuota di ogni contenuto causale la garanzia accessoria al contratto di leasing.
Tale affermazione, per essere corretta, implicherebbe che in caso di vendita forzata il creditore non possa realizzare più del valore nominale delle partecipazioni offerte in garanzia. Ma è conclusione palesemente errata, perché il prezzo della futura vendita forzata andrà determinato sulla base del valore reale delle partecipazioni, che è tutt’altra cosa rispetto alla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro.
Si noti, infine, che l’importo di euro 3,5 milioni, come si ricava dalla pronuncia, è comprensivo del prezzo di opzione finale di acquisto dell’impianto, che però non è un obbligo dell’utilizzatore, ma un suo diritto, che potrebbe anche non esercitare; quindi, almeno per tale parte, la garanzia andrebbe intesa come condizionata sospensivamente all’esercizio del diritto di acquisto da parte dell’utilizzatore e quindi esclusa da tassazione in misura proporzionale.In definitiva, una pronuncia che appare sbrigativa e contraddittoria, fondata su una premessa apodittica e su un’acritica adesione alle tesi dell’ufficio.

