Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: Appunti in tema di liquidazione agli eredi di quote di s.r.l. e dichiarazione di successione.
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » Appunti in tema di liquidazione agli eredi di quote di s.r.l. e dichiarazione di successione.
Fiscalità internazionale

Appunti in tema di liquidazione agli eredi di quote di s.r.l. e dichiarazione di successione.

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 12:41
Cecilia Benzi
Condividi
Condividi
  1. Il caso.

Con la Risposta ad interpello n. 350 del 28 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate torna ad indagare il perimetro applicativo dell’art. 48 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) ed il sottile il confine tra vicende mortis causa, rilevanti ai fini del tributo successorio, e vicende tra vivi occasionate dall’evento morte.

In specie, in seguito alla morte di Tizio, titolare di una quota pari al 50% di una s.r.l. costituita da due soli soci, gli eredi presentavano regolare dichiarazione di successione, determinando ex art. 16 TUSil valore della quota in quello proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto contabile senza tener conto dell’avviamento.

Avvalendosi di una clausola statutaria di consolidazione il socio superstite optava per accrescere la propria partecipazione e liquidare la quota del socio premorto agli eredi per un valore pattiziamente individuato dallo stesso statuto sociale in quello di mercato, avviamento incluso, complessivamente superiore a quello “contabile”.

La società liquidava, quindi, l’importo ritraibile dalla dichiarazione di successione, ma riteneva che l’art. 48, co. 3 TUS, in forza del quale i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartengono non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, “se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione o integrativa con indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. (…)”, non consentisse la liquidazione della maggior somma dovuta senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 52, co. 2 e 3 TUS, stante il rifiuto degli eredi di presentare una dichiarazione integrativa che evidenziasse il valore del diritto di credito come rideterminato dalle clausole statutarie.

Ritenendo applicabile al caso di specie la norma de qua e forte dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che vede nella produzione da parte degli eredi della denuncia di successione una condizione di esigibilità del credito ereditario (Trib. Napoli, 8 maggio 2013, n. 5882, Cass. 20 maggio 2005, n. 10692), la società, riconoscendosi debitrice del defunto, si proponeva di corrispondere quanto ancora dovuto solo a seguito della rettifica della dichiarazione precedentemente inviata e della prova di avvenuta presentazione della nuova dichiarazione integrativa.

  1. Causa e natura giuridica delle clausole di consolidazione.

L’articolo 2469, co. 2, del codice civile prevede che, in deroga al principio generale del libero trasferimento mortis causa delle quote di S.r.l., l’atto costitutivo o lo statuto della società possano introdurre clausole di intrasferibilità, di gradimento o di altro genere che abbiano l’effetto di limitare il trasferimento delle quote.

In tale contesto si colloca la clausola che, nel caso di specie, consentiva al socio superstite in caso di premorienza dell’altro di “scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi”.

La dottrina civilistica e la giurisprudenza di legittimità hanno da tempo sciolto il nodo della legittimità di simili clausole con riferimento al divieto di patti successori, evidenziando come dette pattuizioni non ricolleghino direttamente alla morte del socio l’attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma si limitino a consentire “che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi”, per il solo effetto della successione e nel momento dell’accettazione dell’eredità ex art. 2469, co. 1 c.c., ma resti “connotata da un limite di trasferibilità dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla, in seguito, esercitando il diritto di opzione loro concesso in tal caso dallo statuto sociale” (Cass. 13 febbraio 2010, n. 3345; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3345).

Parafrasando ancora la Suprema Corte, il vincolo a carico dei soci che ne deriva è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento per legge o per testamento delle azioni agli eredi, con la conseguenza che “la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto suddetto.” (C. Cass., 16 aprile 1994, n. 3609).

Si tratta, in sostanza, di atti negoziati inter vivos con gli eredi, in cui l’evento morte non penetra nella giustificazione causale degli stessi, ma ne modula l’efficacia o l’esercizio.

  1. Riflessi applicativi.

La fotografia della natura delle vicende giuridiche in esame fornita dalla Suprema Corte ai fini del vaglio della legittimità delle clausole di consolidamento consente di sciogliere ogni eventuale ambiguità in ordine all’applicazione della norma di cui all’art. 48, co. 3 del TUS.

Va rammentato, infatti, che gli obblighi e i divieti fissati dalla norma de quo, diretti a “forzare” gli eredi al pagamento dell’imposta di successione, sono rivolti unicamente ai debitori del defunto, non potendo naturalmente riguardare quei rapporti giuridici che, pur essendo connessi con la morte di un soggetto, non sono direttamente acquisiti iure hereditario dagli eredi.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’esercizio da parte del socio superstite dell’opzione sulle quote cadute in successione non ha come finalità quella di impedire il trasferimento della quota mortis causa agli eredi, ma configura un’ipotesi di acquisto delle quote da parte del socio superstite con estromissione dalla compagine sociale dei soci-eredi e la maturazione in capo ad essi di un credito iure proprio ed inter vivos pari al valore della quota del defunto, che, pertanto, non va indicato nella dichiarazione di successione.

In altre parole e in via condivisibile l’Amministrazione finanziaria, richiamando percorsi logici non lontani da quelli fatti propri in materia di adempimento degli obblighi di cui all’art. 48 del TUS e corresponsione agli eredi del trattamento di fine rapporto (Ris. 29 ottobre 1998, n. 162/E; Ris. n. 36/E del 6 febbraio 2009), evidenzia che la vicenda in esame non assume rilievo alcuno ai fini successori, in quanto attiene a vicissitudini giuridiche che riguardano i successori del de cuius nella loro qualità di soci, e non di eredi.

Atteso, dunque, che nel caso di specie le quote erano già entrate nella titolarità giuridica degli eredi per il solo effetto della successione, la società obbligata a liquidare il valore della quota del socio premorto non va soggetta al divieto di cui all’art. 48, co. 3 citato in quanto non è chiamata a onorare un debito contratto col defunto stesso, ma con gli eredi ed inter vivos.

Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:Commenti
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiCecilia Benzi
Avvocato e Dottoranda di ricerca
Articolo precedente Conferimenti di partecipazioni – Art. 177, commi 2 e 2-bis, Tuir – Riorganizzazione del patrimonio societario familiare
Articolo successivo Il trattamento fiscale dei trasferimenti liberali di quote di “categorie diverse” al vaglio dell’Agenzia delle Entrate
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Immobili Superbonus ricevuti per donazione e imponibilità delle plusvalenze: profili interpretativi e criticità

1.Il Caso Con la risposta ad interpello n. 62 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di plusvalenze…

Di Federico Tarini
10 min di lettura
Le Sezioni Unite dettano i criteri per superare la presunzione di interposizione elusiva dei familiari nella detenzione di quote di fondi immobiliari

1. La disciplina legale oggetto di interpretazione e la questione rimessa alla…

24 min di lettura
Prova contraria e società di comodo: un ulteriore arresto della Corte di Cassazione

1.Il caso di specie La giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, è…

11 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Liquidazione estera nel regime agevolato per pensionati neo-residenti

1.Premessa L’istante è un pensionato francese che ha rappresentato l’intenzione…

3 Marzo 2026

Agevolazioni prima casa: riacquisto entro un anno per il credito di imposta

1.Il principio di diritto Il credito…

27 Febbraio 2026

Ancora sul conferimento di ramo di azienda sotto la lente dell’art. 20 TUR, anche ai fini dell’imposta di donazione

1.Il caso e il principio di…

24 Febbraio 2026

Inquadramento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero ricevuto in eredità tra normativa domestica e disciplina internazionale

1.La descrizione del caso Con la…

20 Febbraio 2026

La cedolare secca nelle locazioni abitative ricevute in regime d’impresa

1.L’art. 3 del d.lgs. 14 marzo…

17 Febbraio 2026

Potrebbero interessarti anche

Invalidità civilistica dell’atto e ripetizione del tributo di registro

1. Il principio ed il caso Gli obblighi di registrazione dell’atto di compravendita immobiliare e del pagamento delle imposte di…

9 min di lettura
Fiscalità immobiliare

Nessuna trascrizione del provvedimento di esproprio nei registri immobiliari a favore del concessionario dei beni espropriati

Con la Risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la trascrizione del provvedimento di…

11 min di lettura

Imposizione fissa per la compensazione legale dichiarata in atto

Nella risposta ad istanza di interpello n. 358 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione,…

9 min di lettura

Rinuncia all’eredità ed opponibilità al fisco

1. Premessa Con la decisione n. 21006 del 22 luglio 2021, la V Sezione Tributaria della Corte di Cassazione fissa…

11 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?