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Lettura: Inquadramento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero ricevuto in eredità tra normativa domestica e disciplina internazionale
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Fiducia e Segregazione Patrimoniale

Inquadramento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero ricevuto in eredità tra normativa domestica e disciplina internazionale

Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio 2026 14:06
Valentina Masotti
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1.La descrizione del caso

Con la recente Risposta ad interpello 12 novembre 2025, n. 290 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare il trattamento fiscale della liquidazione di un fondo pensione estero percepito da un soggetto residente in Italia. Da un lato, l’Agenzia conferma orientamenti già espressi in precedenti risposte, dall’altro introduce nuove riflessioni, che saranno evidenziate nel prosieguo del commento.

Nel caso oggetto di interpello l’Istante, fiscalmente residente in Italia, ha ricevuto in eredità la liquidazione di un fondo pensione, gestito da una società statunitense e alimentato dai versamenti volontari del de cuius, soggetto residente negli Stati Uniti d’America da lungo tempo. Al momento del pagamento, l’Autorità fiscale statunitense ha applicato una ritenuta del 10% sull’importo corrisposto all’Istante, rilasciando il Modello 1042-S (certificazione dei pagamenti effettuati a persone fisiche e società non residenti negli Stati Uniti), il quale classifica la somma corrisposta come “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi”. L’Istante, quindi, chiede all’Agenzia di chiarire la qualificazione dei redditi percepiti: se debbano considerarsi redditi di capitale, in quanto liquidazione di un fondo di accantonamento di risparmio di cui è beneficiaria l’Istante stessa, oppure come pensione in capo al de cuius.

Questa distinzione è rilevante poiché comporta differenti trattamenti fiscali: se la liquidazione del fondo pensione fosse qualificata come un reddito da capitale ex art. 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o Tuir), la tassazione seguirebbe il principio di cassa e verrebbe applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26%, come previsto dagli artt. 3 e 4 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89. Se invece tale reddito è qualificato come pensione, si applica la tassazione separata in capo all’erede pur mantenendo la stessa categoria di reddito che aveva in capo al de cuius in applicazione dell’art. 7 coma 3 del Tuir. In questo ultimo caso, il reddito derivante dalla pensione rientra nella natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Tuir, il quale include tutte quelle somme percepite a qualunque titolo ma che trovino la loro ragion d’essere nel rapporto di lavoro dipendente.  

2.La risposta dell’Agenzia e il rapporto con i precedenti di prassi

L’Ufficio, nella esposizione del suo parere sulla fattispecie presentata, struttura la propria analisi su due livelli: in primis si occupa di chiarire il trattamento fiscale domestico, in seguito approfondisce i rapporti con le fonti internazionali, quale la Convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra Italia e Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’ordinamento legislativo nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la liquidazione del fondo pensione estero rientra nell’ambito applicativo dell’art. 49, comma 2, lett. a) «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate», a prescindere dal carattere volontario dei versamenti che hanno alimentato il fondo. Questo orientamento trova riscontro nella prassi precedente richiamata dall’Ufficio stesso: le Risposte ad interpello n. 229 del 27 novembre 2024 e n. 5 del 11 gennaio 2024. La prima presenta un caso simile a quello in oggetto, anche se il fondo pensione della cui liquidazione si discute il trattamento fiscale è costituito dai contributi del defunto e del datore di lavoro. Ancora, la risposta n. 5 tratta il caso di un soggetto residente in Italia che in passato ha svolto un lavoro dipendente nel Regno Unito dove ha aderito a piani di previdenza complementari il cui ammontare dei versamenti era interamente volontaria. In questo caso, l’Ufficio, richiamando la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, chiarisce che l’art. 49 comma 2 del Tuir comprende anche le indennità il cui diritto deriva dal versamento di contributi, anche se l’erogazione non dipende dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sicuramente la parte più interessante della riposta risulta essere l’analisi delle diposizioni internazionali, essendo questo un reddito che rientra nella potestà impositiva sia dell’Italia (come stato della residenza del beneficiario) sia degli Stati Uniti (come stato della fonte dove tale ricchezza si è generata) e quindi potenzialmente soggetto a doppia imposizione. Non è la prima volta che l’Agenzia approfondisce questa tematica: lo aveva già fatto nella risposta ad interpello n. 150 del 27 maggio 2020, nel caso di un pilota di aeromobile che aveva aderito ad un fondo pensione integrativo istituito dal suo datore di lavoro nel Regno Unito alimentato da contributi volontari prelevati direttamente dal suo salario. A questo proposito, la norma che è stata considerata applicabile all’erogazione in forma di capitale di questo fondo estero dall’Ufficio è l’art. 18 paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito: spetta solo allo stato della residenza (in questo caso l’Italia) la potestà impositiva delle pensioni e altre remunerazioni analoghe connesse ad un cessato impiego.     
Diversamente, per quanto riguarda il caso presentato dalla risposta oggetto di analisi, risulta essere applicabile non l’art. 18 bensì l’art. 22 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, il quale prevede la potestà impositiva esclusiva per lo stato della residenza del beneficiario (in questo caso l’Italia) per i redditi, qualunque ne sia la provenienza, che non rientrano negli articoli precedenti del trattato. Correttamente, per l’Ufficio l’aspetto dirimente è il carattere volontario dei contributi al fondo fatto dal de cuius: se per la normativa domestica è indifferente la modalità con cui vengono versati i contributi, la Convenzione differenzia tra queste due tipologie, anche se nella pratica il trattamento fiscale non cambia.

Conseguentemente alla trattazione appena svolta, risulta evidente come la ritenuta applicata dagli Stati Uniti non fosse dovuta in ossequio alle norme internazionali. Come rimedio alla doppia imposizione che inevitabilmente si verrebbe a creare, l’Istante non può scomputare l’imposta statunitense dalla passività fiscale italiana, bensì deve presentare una istanza di rimborso alla Autorità fiscale statunitense e, nel caso fosse rigettata, può ricorrere alla procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure – MAP) per la risoluzione delle controversie interazionali prevista dall’art.25 della Convenzione.

3.Brevi considerazioni applicative

L’Agenzia delle Entrate conclude la sua esposizione con una considerazione di carattere applicativo: il ricorso alla procedura amichevole nel caso in cui la domanda di rimborso della ritenuta venga negata dalle autorità fiscali statunitensi. La MAP consiste nella risoluzione della controversia tra le autorità competenti degli Stati, le quali si impegnano a fare del loro meglio per risolvere la doppia imposizione. Tuttavia, questa soluzione risulta non essere ottimale per il contribuente, il quale si trova ad affrontare costi aggiuntivi di professionisti che lo assistano nella procedura e aspettare i tempi tecnici affinché le autorità possano analizzare il proprio caso. Senza contare che la Convenzione pone sulle autorità dei due Stati una obbligazione di comportamento, e non di risultato: devono sforzarsi di raggiungere un accordo, ma non assicura che lo concludano. Come si può notare, questa soluzione prospettata dall’Agenzia, seppur corretta in linea teorica, porta ad evidenti limiti applicativi che scoraggiano il contribuente ad intraprendere questa strada, ledendo di fatto al suo diritto a non essere soggetto ad una doppia imposizione.  

Risp. 12 novembre 2025, n. 290 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download

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