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Home » Blog » L’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e i trasferimenti di partecipazioni in società holding al giro di vite della Suprema Corte.
Passaggio generazionale

L’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e i trasferimenti di partecipazioni in società holding al giro di vite della Suprema Corte.

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2025 13:01
Cecilia Benzi
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  1. Il caso.

Con l’ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta in via inedita sul controverso tema dell’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito: TUS) al trasferimento intergenerazionale di quote di partecipazione di una holding di mero godimento immobiliare.

Nel caso di specie, due coniugi, costituita una société à responsabilité limitée con sede legale in Lussemburgo ed eseguito un aumento del capitale sociale sottoscritto integralmente dai medesimi mediante conferimento in natura della nuda proprietà di taluni immobili ubicati in Italia, donavano in favore delle figlie le rispettive quote sociali, applicando il regime esentativo richiamato in premessa.

L’Agenzia delle Entrate, identificando il “presupposto applicativo principale” della disposizione in esame nell’effettività dell’attività economico-aziendale oggetto del passaggio generazionale, notificava alle donatarie avviso di liquidazione disconoscendo con riferimento alla cessione delle quote sociali l’applicabilità dell’esenzione d’imposta in quanto la società risultava di mero godimento immobiliare ed economicamente non operativa.

Dopo i due gradi di merito, sfavorevoli alle contribuenti, la controversia arrivava al vaglio della Suprema Corte.
 

  1. I presupposti applicativi dell’agevolazione nell’esegesi della dottrina e della prassi amministrativa.

Come noto, l’art. 3, co. 4-ter TUS dispone che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”.

Ed in specie, quando il presupposto oggettivo non è rappresentato da beni di primo grado, ma da quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) TUIR la norma accorda l’agevolazione limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 del c.c. (rectius: il controllo di diritto) e a condizione che il dominio gestionale sia mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni. D’altro canto, può dirsi pacifico (Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E) che l’acquisizione del “controllo utile” per accedere all’esenzione possa avvenire anche in via indiretta mediante veicoli societari spesso funzionali ad una migliore razionalizzazione della struttura proprietaria.

Se i presupposti normativi possono apparire prima facie di immediata individuazione sia sotto il profilo soggettivo che con riferimento al tandem oggettivo-temporale, l’assenza di appigli testuali con riferimento ai profili “qualitativi” della società le cui azioni o quote sono oggetto di trasferimento intrafamiliare ha segnato il fiorire di una certa incertezza operativa.

Parte della dottrina, muovendo dalla considerazione che il “valore sociale dell’impresa” e la sua capacità di promuovere il benessere mediante la creazione di posti di lavoro costituiscono gli elementi esegetici elettivi nel confronto con le questioni applicative della disposizione ha ritenuto che non tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali meritino l’agevolazione, ma solo quelli che consentano all’avente causa di acquisire o integrare il controllo, anche indiretto, di una società che svolge effettivamente un’attività di impresa. Con la conseguenza che il trasferimento di partecipazioni in società immobiliari di mero godimento non potrebbe accedere al trattamento di favore.

Di converso, altra dottrina ha osservato che l’interpretazione della norma non può che restare ancorata al suo dato letterale, dovendo escludersi la rilevanza applicativa di presupposti, quali la tipologia di asset detenuti dalla società oggetto di trasferimento e la gestione statica o dinamica degli stessi, non tipizzati dal legislatore ed intercettati in via ermeneutica.

Sul tema è, infine, intervenuta l’Amministrazione finanziaria con la Risposta ad interpello 25 agosto 2021, n. 552 che, richiamando diffusamente la giurisprudenza costituzionale in materia di patti di famiglia (Cort. Cost. 120/2020), ha fatto proprio il più restrittivo dei filoni interpretativi, osservando la necessaria ed indispensabile presenza di un’azienda di famiglia, intesa quale “realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale” onde evitare conseguenti perdite dei posti di lavoro ed altre ripercussioni sul tessuto economico.

In altre parole, ragioni di coerenza sistematica con la ratio agevolativa sottesa alla disposizione imporrebbero di precludere l’accesso ai trasferimenti di partecipazioni in società che appaiono “meri contenitori” di beni non rappresentativi di aziende, quali le società meramente intestatarie di immobilizzazioni.

Non solo, dando profondità al proprio orientamento, l’Agenzia ha evidenziato come anche quando vi sia capienza in termini di “operatività” il beneficio debba essere ugualmente negato nei casi in cui, sebbene l’oggetto del trasferimento sia, come richiede la norma, una “partecipazione di controllo in una società di capitali”, attraverso tale partecipazione gli aventi causa non arrivino a detenere altresì il controllo della sub-partecipata.
 

  1. La soluzione della Suprema Corte ed i riflessi applicativi.

La Corte di Cassazione, sulla scia della richiamata dottrina e della giurisprudenza costituzionale, ha chiarito che, nonostante l’improprietà lessicale nella stesura della disposizione normativa, ai fini dell’esenzione in caso di trasmissione di partecipazioni in società di capitali siano necessari non solo l’acquisizione del controllo e la detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l’ulteriore requisito dell’“esercizio dell’impresa” da parte della società trasferita.

La disposizione in esame, di cui la Suprema Corte indaga la matrice unionale, è tesa, infatti, a non pregiudicare la continuità “dell’oggetto” azienda (e non, come certa dottrina aveva rilevato, la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale) e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L’appiattimento dell’interpretazione della norma alla sua vocazione economico-sociale conduce il giudice di legittimità ad affermare che l’agevolazione non possa che essere applicata a quei trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono di acquisire o integrare il controllo di una società che svolga effettivamente un’attività d’impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo può ritenersi equivalente al trasferimento di un’azienda in senso civilistico e l’esenzione da imposta apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali. Del resto, osserva ancora la Corte di Cassazione, se l’agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un’irragionevole disparità di trattamento.

La sentenza in commento, in parte di “reazione” rispetto ad una struttura normativa dell’agevolazione di incerta costituzionalità ed incoerenza con le raccomandazioni comunitarie, segna l’epilogo della questione dell’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter TUS al trasferimento, anche tramite patti di famiglia, di holding di mero godimento (non solo) immobiliare e pare gettare le premesse argomentative per il riconoscimento anche a livello giurisprudenziale di ulteriori presupposti applicativi non tipizzati per il passaggio generazionale mediante veicolo societario “operativo”, quale il “doppio” test di controllo.

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