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Fiscalità d'impresa

Ancora sul conferimento di ramo di azienda sotto la lente dell’art. 20 TUR, anche ai fini dell’imposta di donazione

Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2026 15:41
Paola Milioto
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1.Il caso e il principio di diritto

Con le due recenti pronunce in commento (Cass., sez. V, 2 luglio 2025, n. 17991; Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30737) la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sull’annosa questione (in realtà già risolta da anni) della delimitazione dei confini applicativi dell’art. 20 del Tur, aggiungendo un ulteriore tassello interpretativo – specie per ciò che riguarda la prima delle due pronunce citate – anche ai fini dell’imposta di donazione.

Per ciò che attiene Cass., sez. V, 2 luglio 2025, n. 17991, infatti, il caso in esame riguardava l’impugnazione di un avviso di liquidazione notificato al contribuente dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di donazione asseritamente dovuta in relazione alla registrazione di una delibera riguardante un’operazione di riassetto e di riorganizzazione societaria. In specie, era stato sottoscritto un aumento di capitale sociale, dietro conferimento di rami di azienda, con espressa previsione dell’attribuzione di quote di partecipazione alle società conferitarie: tali quote avevano un valore nominale non corrispondente al valore dei beni conferiti, ma era stata prevista la costituzione, a latere, di una riserva di sovrapprezzo, destinata ad attribuire alle azioni ricevute dalle società conferitarie un valore intrinseco maggiore rispetto a quello nominale, che attribuiva eguale valore alle reciproche prestazioni. Per tale ragione, all’atto della registrazione, l’operazione era stata qualificata come onerosa.

Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, la quale qualificava, invece, tale operazione quale negozio gratuito – quindi da sottoporre a imposta di donazione – sul presupposto che la quasi totalità del valore economico dei rami conferiti fosse stato imputato a riserva di sovrapprezzo, di fatto facendo perdere all’operazione i connotati di reciproche prestazioni onerose (non potendosi ravvisare una proporzionalità tra il valore economico del conferimento e il valore economico delle quote di partecipazione). In particolare, l’Amministrazione finanziaria riqualificava formalmente il negozio non applicando l’art. 20 del Tur, ma facendo applicazione degli artt. 25 e 53 del Tur, che ammettono (a differenza dell’art. 20 Tur) il ricorso ad elementi extratestuali ai fini della determinazione della base imponibile quando si ravvisi l’assenza della dichiarazione di valore nell’atto e dell’indicazione del corrispettivo.

I giudici del merito, nel respingere le doglianze delle società ricorrenti, confermavano la correttezza dell’impostazione fornita dall’Amministrazione e ritenevano fondato l’avviso di liquidazione notificato.

Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, nell’accogliere il ricorso delle società, ha ribadito come in relazione alle disposizioni poste in tema di imposta di donazione, l’atto presentato per la registrazione debba essere necessariamente interpretato ai sensi dell’art. 20 Tur, che come noto oggi impone di ricercare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto dagli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali, e valorizzando, così, la natura di imposta d’atto storicamente riconosciuta all’imposta di registro. Su tali basi, è stata dichiarato illegittimo l’operato dell’Amministrazione in quanto «ha finito per derogare agli effetti giuridici propri dell’atto registrato, risalendo ad una (sorta) di sostanza economica dell’operazione (la gratuità per sproporzione di reciproche attribuzioni) per di più imputata a soggetto (il socio che non aveva sottoscritto l’aumento di capitale) estraneo agli effetti giuridici prodotti dall’atto», peraltro in un caso nel quale l’atto riqualificato come gratuito dall’Ufficio «corrisponde, come anticipato, a fattispecie tipica (artt. 2431,2478-bis cod. civ.) connotata dal soprapprezzo versato per il conseguimento di quote di partecipazione al capitale sociale. Il soprapprezzo in questione […] è stato ascritto alla (prescritta) riserva che costituisce voce (AII) del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.) e che, come rilevato dalla Corte, contribuisce all’incremento del patrimonio della società (Cass., 29 dicembre 2024, n. 34872; Cass., 13 luglio 2001, n. 9523; v., altresì, Cass., 18 ottobre 2021, n. 28563). E si è, così, rimarcato che la riserva di soprapprezzo costituisce strumento di finanziamento della società quale “ulteriore versamento di capitale effettuato dall’azionista/acquirente…. rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione”, così che va ricondotta alla tassazione di registro, in misura fissa, prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. a), della tariffa allegata, parte prima (Cass., 29 dicembre 2024, n. 34872, cit.)».

Sulla base di tali argomentazioni è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «L’interpretazione dell’atto, soggetto ad imposta di donazione, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, primo comma, e 60, va svolta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, così che deve tenersi conto degli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non anche della sostanza economica dell’operazione negoziale».

Anche la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte nel secondo caso in commento (Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30737) riguardava un conferimento di un ramo di azienda, il quale però non veniva riqualificato dall’Ufficio quale atto gratuito da sottoporre ad imposta di donazione (come nella vicenda precedente), ma quale generale atto di cessione di azienda. In particolare, la Società A costituiva la Società B attraverso il conferimento del ramo di azienda divenendone socio unico e successivamente la stessa Società A cedeva la quota di partecipazione detenuta nella Società B alla diversa Società C. Orbene l’Ufficio procedeva a riqualificare l’intera operazione, in questo caso facendo espressa applicazione dell’art. 20 Tur, valorizzando la prevalenza della causa unitaria di cessione aziendale, trattandosi di atti plurimi e funzionalmente collegati, sulla base delle giurisprudenza di legittimità antecedente rispetto all’evoluzione interpretativa che ha coinvolto la norma.

Ancora una volta, a fronte di due giudizi di merito sfavorevoli al contribuente, è intervenuta la Suprema Corte, ripristinando – si ritiene correttamente – la portata applicativa dell’art. 20 Tur, fornendone una ricostruzione puntuale ed analitica e affermando il principio secondo cui l’attività riqualificatoria posta in essere dall’Amministrazione finanziaria «non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, mediante l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti, soltanto in ragione […] del risultato concreto perseguito dalle parti o di una opinabile equivalenza economico-sostanziale tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda».

2.La precedente giurisprudenza della Corte

Per giungere a tali conclusioni, la Corte ha ripercorso l’evoluzione normativa-giurisprudenziale che ha condotto all’attuale portata dell’art. 20 Tur. In particolare è stato ricordato come l’art. 20 Tur:

i) sia stato modificato, una prima volta, dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) che, riaffermando il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione (declinando la previgente formulazione normativa – che parlava di atti presentati alla registrazione – al singolare), escludendo la rilevanza degli elementi evincibili da atti ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali;

ii) sia stata qualificata tale modifica, dall’art.1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. legge di bilancio 2019), come di interpretazione autentica dell’art. 20 Tur, così riconoscendo efficacia retroattiva alla riformulazione di quest’ultima disposizione, applicabile anche agli atti negoziali posti in essere prima del 1° gennaio 2018 (fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti).

Tali interventi legislativi, assegnando alla norma una portata applicativa radicalmente diversa da quella fatta propria da una pluriennale e consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno determinato il sorgere di due diverse questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost, in specie per avere (i) da un lato, la formulazione di cui alla legge di bilancio 2018 escluso la rilevanza degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati, e; (ii) dall’altro lato, la formulazione di cui alla legge di bilancio 2019 attribuito efficacia di interpretazione autentica alla modifica di cui alla riforma del 2018 (per una maggiore analisi A. CARINCI, Non è tutto oro quel che luccica: alcune riflessioni (critiche) sulla Consulta in tema di art. 20 T.U.R., in Il Fisco, 2021, 17, p. 1634 ss.).

Entrambe le questioni sono state ritenute non fondate in quanto, tra gli altri, il Giudice delle leggi ha evidenziato: con riferimento alla prima questione, come la scelta del legislatore del 2017 di escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali e ai negozi collegati deve ritenersi non arbitraria, e anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158); mentre, con riferimento alla seconda questione, come non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva alla previsione, posto che il legislatore ha in tal modo certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell’intero impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro, dove la sua origine storica di ‘imposta d’atto’ «non risulta superata dal legislatore positivo» (per tale via l’intervento del legislatore non può dirsi nemmeno imprevedibile), e posto che è facoltà del legislatore rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39).

Alla luce di tale excursus normativo e giurisprudenziale, la giurisprudenza di legittimità ha adeguato il proprio orientamento in materia e, infatti, fermo ancora il principio dalla prevalenza della sostanza sulla forma (F. MONTANARI, La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Padova, 2019) ha affermato come questo, però, può (deve) a tutt’oggi essere fatto valere dall’Amministrazione finanziaria unicamente «per intrinseco», cioè guardando le clausole negoziali e gli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato per la registrazione (si veda, ad esempio, Cass., sez. V, 22 giugno 2022, n. 20073), senza potere riqualificare il negozio «per estrinseco» o per collegamento negoziale, cioè guardando elementi extratestuali e atti collegati, salvo il caso dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, il quale necessita del procedimento e delle garanzie tutte di cui all’art.10-bis, l. 27 luglio 2000 n. 212.

Tale nuovo orientamento supera, dunque, il precedente, secondo il quale si riteneva che l’art. 20 Tur legittimasse l’Amministrazione finanziaria (e i giudici) a riqualificare gli atti giuridici, singoli o connessi, in modo tale da far risultare dovuta l’imposta di registro non già sull’atto singolo o su ognuno degli atti inseriti in una sequenza negoziale, ma sull’operazione nel suo complesso (si vedano le pronunce anche successive originate dalle sentenze Cass., sez. V, 23 novembre 2001 n. 14900 e Cass., sez. V, 25 febbraio 2002 n. 2713).

3.Considerazioni conclusive

Le pronunce in commento (una di essa già attenzionata dalla dottrina: si veda A. PICCOLO, Nessuna imposta di donazione per i conferimenti di azienda con riserva di sovrapprezzo, in Il Fisco, 2025, 32-33, p. 2928 ss.) stupiscono per un dato: quello della pervicacia dei giudici di merito di aggirare l’attuale portata applicativa dell’art. 20 Tur, nei suoi attuali contorni così come delineati dalle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 e dalla lettura costituzionale fornita alla norma, in una chiara (e sia permesso, anche talvolta cieca) volontà decisoria pro Fisco. E tale atteggiamento si manifesta in una duplice veste: la prima (Cass., sez. V, 2 luglio 2025, n. 17991) aggirando proprio l’art. 20 Tur, cioè escludendone espressamente l’applicazione a beneficio dell’applicabilità di altre norme (in specie degli artt. 25 e 53 Tur) che ammettono il ricorso ad elementi extratestuali, di fatto – sia consentita l’espressione – facendo entrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta; la seconda (Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30737) attraverso la rievocazione – non opportunamente messa a fuoco – di precedenti giurisprudenziali di legittimità ancorati alla vecchia formulazione normativa e dalla stessa giurisprudenza di legittimità abbandonati (basti pensare al fatto che la sentenza della CTR Lombardia cassata è dell’ottobre 2018).

Nelle pronunce in commento, dunque, la Suprema Corte di Cassazione ha “semplicemente” ripristinato la fedele applicazione della norma (risultato, questo, comunque non sempre scontato), con un impatto anche sulla corretta applicazione dell’imposta di donazione.

BIBLIOGRAFIA

A. CARINCI, Non è tutto oro quel che luccica: alcune riflessioni (critiche) sulla Consulta in tema di art. 20 T.U.R., in Il Fisco, 2021, 17, p. 1634 ss.

F. MONTANARI, La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Padova, 2019

A. PICCOLO, Nessuna imposta di donazione per i conferimenti di azienda con riserva di sovrapprezzo, in Il Fisco, 2025, 32-33, p. 2928 ss.

Cass., sez. V, 2 luglio 2025, n. 17991 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico)Download
Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30737 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico)Download
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