1. Il caso e il principio di diritto
Con la Ris. 18 marzo 2026, n. 81, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema, tanto frequentato quanto controverso, della qualificazione fiscale del trust come fiscalmente riconoscibile o “interposto”.
L’istante, soggetto non residente che intende trasferire la residenza fiscale in Italia dal 2026, è beneficiaria primaria di un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, costituito nel 2024 e destinato a durare per la sua vita residua (comunque non oltre il 2063). Tale trust è il risultato di un’operazione di decanting da un precedente trust, istituito dal fratello dell’Istante, in cui la stessa risultava beneficiaria con potere di nomina e revoca del trustee, e nel quale ricopriva inoltre il ruolo di Investment Advisor.
Il (nuovo) trust – che alla data dell’istanza è privo di qualsiasi bene e il cui trustee non ha ancora mai adottato alcuna delibera – riceverà in futuro un portafoglio finanziario e la partecipazione totalitaria in una LLC titolare di un immobile a New York. L’atto istitutivo attribuisce al trustee (una società fiduciaria statunitense appartenente a un gruppo bancario, in cui l’istante non detiene alcuna partecipazione né ricopre incarichi) ampi poteri discrezionali sul fondo in trust (in relazione alla sua gestione e alle scelte riguardanti l’accumulo e la distribuzione); e prevede inoltre, accanto alla figura del trustee, un Investment Advisor (incarico attualmente ricoperto dallo stesso trustee) e uno Special Advisor (un avvocato statunitense estraneo alla famiglia), cui sono riservati poteri di indirizzo in merito alla gestione della partecipazione nella LLC nonché di nomina e revoca dell’Investment Advisor. L’istante, che, come detto, nel precedente trust rivestiva il ruolo di Investment Advisor e poteva nominare e rimuovere il trustee, ha dichiarato che il nuovo trust è stato istituito proprio per dismettere tali prerogative in favore di un soggetto professionale (nella speranza, aggiungiamo noi, di rende il trust riconoscibile sul piano fiscale).
Sulla base di queste premesse, chiedeva quindi di «confermare che il Trust è un soggetto passivo d’imposta autonomo da considerare non interposto nei confronti dell’Istante ai sensi dell’articolo 37, comma 3, D.P .R. n. 600 del 29 settembre 1973» e, di conseguenza, che l’istante «in qualità di beneficiaria discrezionale di un Trust opaco residente all’estero, non sarà tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale come titolare effettivo dei beni in Trust, in quanto tali obblighi sussisteranno nella sola ipotesi in cui la stessa vantasse un diritto di credito verso il Trustee».
Il quesito, di per sé, confonde e sovrappone diversi piani: in via preliminare e principale, chiede 1) di confermare che «il trust è un soggetto passivo d’imposta autonomo» (residente all’estero) e, di conseguenza, 2) che «sia da considerare non interposto nei confronti dell’istante», per poi concludere chiedendo di confermare, in via subordinata, che la beneficiaria istante non sia tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio come «titolare effettivo dei beni in trust». In termini di diritto, dal riconoscimento della soggettività passiva e dall’esclusione di fenomeni di interposizione non deriva l’esclusione del beneficiario dagli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto titolare effettivo. Anzi, a maggior ragione, ove un trust sia riconosciuto un autonomo soggetto passivo d’imposta e non vi siano elementi per presumere che tale apparenza non trovi riscontro nella realtà, escludendosi l’esistenza di fenomeni di interposizione, viene semmai confermata l’esistenza di un ente di cui il beneficiario può essere considerato titolare effettivo, ove ne ricorrano i presupposti. Invece, il mancato riconoscimento della soggettività passiva o l’esistenza di fenomeni di interposizione esclude alla radice che vi possa essere un titolare effettivo del trust, integrando indirettamente la fattispecie di detenzione diretta dei beni in capo al beneficiario (o al disponente). Si deve infatti ricordare che la titolarità effettiva e la detenzione diretta di attività estere rappresentano due diversi ed alternativi presupposti per l’applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
In ogni modo, l’Amministrazione non condivide la ricostruzione del contribuente e ritiene che il Trust debba considerarsi un trust interposto, sostenendo che l’istante abbia conservato un potere di influenza sui beni tale da condizionare di fatto la gestione del trustee.
L’elemento decisivo è individuato nel fatto che l’istante/beneficiaria si fosse riservata un potere testamentario limitato di nomina dei beneficiari: alla data di cessazione il trustee dovrà attribuire il patrimonio residuo secondo le indicazioni che l’istante gli avrà dato con il proprio testamento o con un contratto fiduciario revocabile ma destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Stante tale potere di nomina dei beneficiari da parte dell’istante, l’Agenzia conclude che il trust è interposto rispetto all’istante ex art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973, difettando il “reale spossessamento” dei beni, con conseguente imputazione alla stessa dei redditi e del patrimonio del fondo in trust; ciò da cui fa ulteriormente derivare l’onere in capo all’istante di adempiere i propri obblighi dichiarativi comprendendo i redditi del fondo in trust e di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e di versamento dell’IVIE/IVAFE dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza (come accennato, infatti, l’istante non ha ancora acquisito la residenza fiscale in Italia).
2. Inquadramento teorico
Il tema dell’interposizione (rectius, qualificazione fiscale) del trust resta uno dei più discussi. In generale, l’Agenzia considera “interposto” il trust laddove appare solo formalmente possessore di redditi che, in verità, sono nella disponibilità del disponente e/o dei beneficiari.
Ma, si badi, la categoria del “trust interposto” è frutto dell’attività creatrice della prassi dell’Agenzia e della Giurisprudenza e non di una norma positiva di definizione (ci sia permesso di rinviare a A. VICARI, Il guardiano e il trust interposto, Giuffré, 2025, p. 87): il Legislatore, infatti, mai definisce o impiega il concetto di “trust interposto”.
Peraltro, nella prassi dell’agenzia tale categoria è carica di ambiguità e si presta a facili manipolazioni interpretative. Infatti, in questa categoria vengono ricondotte tutte quelle situazioni in cui il beneficiario (o il disponente) è ritenuto il soggetto passivo cui devono essere imputati i redditi del trust ma nulla si dice sui presupposti giuridici di questo effetto. In altre parole, quella dell’interposizione è soltanto una categoria descrittiva degli effetti giuridici ma non della fattispecie e della norma che dovrebbe legare fattispecie ed effetti.
Si potrebbe quasi dire che la figura del “trust interposto”, così come invocata dall’Agenzia, è un ircocervo frutto della commistione di due diverse norme e fattispecie che dovrebbero in verità rimanere distinte e dovrebbero essere valutate autonomamente, riguardando due diversi piani: da una parte, quella della soggettività passiva del trust ai fini Ires di cui all’art. 73 del Tuir e, dall’altra, quella della imputazione del reddito in presenza di fenomeni di interposizione del trust di cui all’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973. A ben pensare, anzi, il tema della soggettività del trust è presupposto di ogni pretesa di interposizione. Infatti, difettando la soggettività passiva del trust, non sarà nemmeno possibile affermarne l’interposizione. Ai sensi dell’art. 37, comma 3, per poter attribuire il possesso del reddito a un soggetto diverso (interponente) è necessario (anche se non sufficiente) che l’interposto sia un soggetto passivo d’imposta, dunque un soggetto capace, almeno sul piano astratto e generale, di possedere redditi e di manifestare una capacità contributiva. Ove manchi questa capacità in astratto, non potrà nemmeno porsi, in concreto, la possibilità che egli possegga i redditi in quanto “persona interposta”.
A costo di apparire ridondanti, vogliamo ripetere quanto appena detto, e cioè che la sussistenza di un soggetto passivo d’imposta è un prerequisito dell’interposizione, che andrebbe quindi accertato in via preliminare (v. A. VICARI, Il Guardiano…, Cit., p. 96).
Orbene, quando si tratta di verificare la sussistenza del presupposto logico (la premessa) dell’interposizione, appunto, la soggettività passiva tributaria, l’indagine deve essere svolta sulla base della legge e degli atti giuridici che istituiscono e regolano la vita dell’ente (ossia, nel caso di trust, la legge regolatrice e l’atto istitutivo di trust). In più di una occasione, con riferimento ad altri enti soggetti passivi Ires, l’Amministrazione ha chiarito che il vaglio della documentazione formale delle regole di una organizzazione che aspiri alla soggettività Ires riguarda esclusivamente il tema della soggettività stessa e che il presupposto di questa vada verificato alla luce di tale documentazione (la stessa Amministrazione, nella Circ. 31 ottobre 2007 n. 59E, affermava che «La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria […] comporta un’indagine incentrata sulla volontà statutaria interna dell’ente, determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine di comprendere se l’autonomia goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale, patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale»). Il vaglio degli elementi giuridico-formali che disciplinano un ente o una organizzazione che aspiri alla soggettività passiva Ires è finalizzato a verificare se sussiste in capo all’ente stesso quell’autonomia nel possesso dei redditi che è l’elemento su cui si basa la soggettività giuridica tributaria (ci sia permesso un ulteriore rinvio a S. MASSAROTTO – A. VICARI, Il trust e la soggettività passiva: un’analisi realistica del concetto di interposizione fittizia nelle imposte sui redditi, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 49/2020, ove si diceva che la soggettività passiva del trust è fondata sul combinato disposto del comma 1, lett. b) e c), e comma 2 del Tuir, dalla cui lettura se ne ricava che sono inclusi tra i soggetti passivi Ires i trust, commerciali e non, «nei confronti de[i] quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo»). Il trust difetterà di tale requisito laddove emerga una qualche forma di soggezione del trustee ai voleri di disponente e beneficiari tale da potersi affermare che non possiede, in astratto, l’effettiva disponibilità del reddito prodotto.
In mancanza di tale, pur astratta, idoneità a possedere redditi, non si potrà nemmeno porre il problema del possesso di specifici redditi sul piano concreto e, quindi, non potranno porsi questioni di interposizione nel possesso del reddito.
Solo ove fosse prima accertata la soggettività giuridica tributaria del trust si potrà poi condurre l’ulteriore verifica circa l’esistenza, in concreto, di fenomeni di interposizione nel possesso del reddito sulla base dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 (peraltro, si dà conto di un precedente di prassi in cui l’Amministrazione sembra aderire alla partizione tra soggettività giuridica e interposizione, affermando, dapprima, che «in particolare, la soggettività tributaria del trust presuppone, naturalmente, che il trust non sia cessato. Il trust deve essere esistente ed efficace secondo la legge applicabile» e, quindi, che «Resta impregiudicata la potestà di applicare le norme di cui agli articoli 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 […] e 37 del medesimo d.P.R n. 600 del 1973, secondo cui “In sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona»; v. Ris. 5 novembre 2008, n. 425/E).
Non è questo il luogo per approfondire in modo analitico i presupposti per l’applicazione di questa norma (per cui si rinvia a A. VICARI, Il Guardiano…, Cit., p. 94 e ss.), ma occorre ricordare che questa fu originariamente introdotta per consentire all’Amministrazione finanziaria di accertare direttamente, senza ricorrere al giudizio in sede civile, alcuni fenomeni di simulazione soggettiva limitati all’interposizione fittizia nel possesso del reddito. Oggi, invece, è giunta ad essere applicata anche a fenomeni di interposizione reale (A. VICARI, Il Guardiano…, Cit., p. 98). Il testo della norma, in ogni caso, richiede di indagare i reali rapporti tra le parti per far emergere, così, elementi fattuali dai quali sia possibile dimostrare che il reddito sia solo apparentemente nella disponibilità (rectius, nel possesso) di un soggetto passivo ma che sia in verità riconducibile ad altro soggetto. Presuppone, infatti, uno scarto tra “apparenza” ed una “realtà occultata”. Ai sensi dello stesso comma 3, tale indagine potrà essere svolta sulla base di «presunzioni gravi, precise e concordanti» e, ove il presunto interposto dovesse essere un effettivo soggetto passivo Ires, dovrà essere condotta su elementi diversi e ulteriori da quelli emergenti dalla documentazione formale dell’ente, come gli accordi verbali o scritti, e compiuta alla luce del concreto atteggiarsi dei rapporti tra presunto interponente ed interposto.
3. Brevi considerazioni conclusive
La Ris. n. 81/2026 ripropone, in forma paradigmatica, la confusione tra analisi della soggettività passiva del trust (art. 73 del Tuir) e imputazione del reddito ai beneficiari (o disponente) per interposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 (sulla necessità di tenere distinti il piano della soggettività passiva – art. 73 del d.P.R. n. 917/1986 – da quello dell’imputazione del reddito per interposizione – art. 37, comma 3 del Tuir – v. ancora A. VICARI, La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette: tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione, in Trust & Attività fiduciarie, n. 5/2011; S. MASSAROTTO – A. VICARI, Cit.).
Infatti, l’Agenzia qualifica il trust come interposto sulla base dell’art. 37, comma 3 (si noti che l’oggetto della risposta parla proprio di «qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell’articolo 37, comma 3 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973»). Tuttavia, giunge alle proprie conclusioni sulla base del vaglio della documentazione (atto istitutivo) che, da un punto di vista giuridico e formale, regola l’organizzazione del trust stesso. Quella documentazione che, però, dovrebbe essere vagliata al solo fine dell’art. 73 del Tuir per determinare l’astratta capacità dell’organizzazione trust a possedere il reddito in modo autonomo ed unitario e, dunque, l’idoneità ad assurgere a soggetto passivo d’imposta capace come tale di manifestare, in astratto, capacità contributiva.
L’art. 37, comma 3 e il tema dell’interposizione dovrebbero assumere rilevanza solo dopo aver accertato che, a dispetto dell’apparente autonomia nel possesso del reddito da parte del trust come emergente dal regolamento formale, sussiste tra il beneficiario e il trustee un accordo o un comportamento fattuale che comporti, in concreto e con riferimento ad uno o più redditi, l’effettivo possesso in capo al beneficiario di tali redditi; in altre parole, occorre provare che, a dispetto dell’apparenza giuridico-formale, in concreto il reale possessore del reddito è il beneficiario.
Come accennato, invece, nel caso oggetto della risposta gli elementi che, a detta dell’Agenzia, dovrebbero dimostrare l’esistenza di un fenomeno di interposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3 sono contenuti nell’art. 1C dell’atto istitutivo, ossia quel documento che dovrebbe essere vagliato soltanto ai sensi dell’art. 73. Per questo, l’Agenzia avrebbe più correttamente dovuto giustificare l’indiretta attribuzione all’istante dei beni del trust, e dei redditi da questi prodotti, contestando la soggettività passiva del trust sulla base di tale ultima norma.
Una volta ricondotta la questione nell’alveo dei requisiti della soggettività passiva piuttosto che dell’interposizione fittizia, diviene evidente la discriminazione riservata al trust rispetto alle altre organizzazioni sottoposte al vaglio di soggettività.
Per tali organizzazioni, infatti, la prassi dell’Amministrazione si limita a richiedere la presenza di un fondo di dotazione e di un’organizzazione costituita secondo una disciplina statutaria e legale che prevede organi propri dell’organizzazione che interagiscono secondo i ruoli assegnati loro dallo statuto e dalla legge, oltre che la redazione di un proprio bilancio e rendiconto (Agenzia delle Entrate, Ris. 23 marzo 2005 n. 37/E; Circ. 31 ottobre 2007 n. 59/E, p. 3.; per riferimenti e un commento più esteso di questa prassi, v. ancora A. VICARI, Il Guardiano…, Cit., p. 120). Nulla di più. Tanto che, in alcuni casi, la stessa Amministrazione ha espressamente riconosciuto che la sussistenza di «poteri di indirizzo di carattere generale» in capo ad un altro soggetto passivo «non comprime l’autonomia giuridica e gestionale» del soggetto che aspira alla soggettività passiva, così come ha affermato che l’autonomia di una fondazione non sia pregiudicata dal fatto che il fondatore assuma alcune decisioni riguardo la gestione dell’ente e abbia nominato tra gli amministratori persone a lui legate (Agenzia delle Entrate, Ris. 12 ottobre 2022 n. 510, p. 17).
Requisiti assai più minimali ed essenziali rispetto a quelli che, caso per caso, l’amministrazione impone in maniera incrementale al riconoscimento del trust come soggetto passivo.
Occorre osservare, infine, che il potere dell’istante di designare i beneficiari per il momento in cui il trust avrà cessato di esistere (i.e. alla morte dell’istante e, comunque, entro il 2063) non comporta un vero e proprio vincolo al potere di gestione e disposizione del trustee. D’altra parte, l’elenco degli indici di interposizione originariamente stilato nella Circ. 10 ottobre 2009, n. 43/E citato dall’Amministrazione nella sua risposta configura figure stereotipe che non sembrano sempre integrare ipotesi di «effettivo potere e controllo» sui beni del trust da parte del disponente o del beneficiario, molte delle quali sono suscettibili di critiche e richiederebbero di essere applicate cum grano salis. Quella contestata dall’Agenzia, a ben vedere, attribuisce una prerogativa ascrivibile alla categoria dei poteri di designazione dei beneficiari, che incidono sul «chi» beneficia dei risultati economici dell’attività gestoria e non sull’autonomia gestoria del trustee (A. BALLANCIN, Le questioni controverse nella valutazione di trust “interposto” ai fini fiscali, in Modulo24 Wealth Planning, n. 3/2025).
L’irragionevolezza di questa posizione emerge evidente solo che la si paragoni con quella di una società di capitali, in cui il socio può liberamente determinare la spettanza ai suoi eredi dei vantaggi economici prodotti dall’attività sociale attraverso un testamento che attribuisca loro la partecipazione sociale al momento della sua morte, senza che questo ponga problemi di soggettività o interposizione alla società stessa.
BIBLIOGRAFIA
A. BALLANCIN, Le questioni controverse nella valutazione di trust “interposto” ai fini fiscali, in Modulo24 Wealth Planning, n. 3/2025
S. MASSAROTTO – A. VICARI, Il trust e la soggettività passiva: un’analisi realistica del concetto di interposizione fittizia nelle imposte sui redditi, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 49/2020
A. VICARI, Il guardiano e il trust interposto, Giuffré, 2025
A. VICARI, La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette: tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione, in Trust & Attività fiduciarie, n. 5/2011


