LL.M. in International Business Tax Law
- Il caso
Con la risposta ad interpello n. 282 del 20 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate torna nuovamente ad occuparsi dei temi dell’interposizione fiscale di società estera e del trattamento fiscale delle polizze united linked stipulate con intermediari stranieri.
La fattispecie esaminata dall’Ufficio vede un cittadino inglese che, durante la propria residenza nel Regno Unito, costituisce una società con sede legale e residenza fiscale nel medesimo Paese, rivestendovi sia la qualità di socio sia la carica di amministratore unitamente alla madre.
La società si occupa della gestione del proprio patrimonio (costituito da diritti di sfruttamento economico dell’immagine e diritti di sponsorizzazione dell’istante e una partecipazione rilevante in una società avente anch’essa sede legale nel Regno Unito) e di attività finanziarie (finanziamenti – fruttiferi e non – a favore della partecipata e altre società con residenza inglese), oltre a raccogliere e reinvestire i proventi che le vengono distribuiti, senza però versare alcun corrispettivo al socio.
L’istante rappresenta inoltre di avere sottoscritto una polizza di assicurazione sulla vita con un intermediario assicurativo estero. Le prestazioni di tale contratto dipendono dal valore di una serie di investimenti in relazione ai quali l’assicurato può scegliere i fondi su cui investire fra quelli indicati dalla compagnia assicurativa, con possibilità di modificare in seguito tale selezione (c.d. switch).
Dopo essere divenuto fiscalmente residente in Italia, l’istante chiede, in primo luogo, se la società possa considerarsi effettivamente esistente in virtù della sua organizzazione operativa, dell’attività svolta e dei vari adempimenti contabili e fiscali a cui è sottoposta nel Regno Unito o, in caso contrario, se i redditi prodotti dalla stessa debba essere tassati in capo allo stesso quali redditi diversi derivanti “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (art. 67, co. 1, lett. l), TUIR), con possibilità di usufruire del credito di imposta per quanto pagato all’estero dalla società.
In secondo luogo, il contribuente, prospettando una riconduzione del contratto assicurativo alle polizze linked del Ramo III, con conseguente qualificazione dei relativi proventi quali redditi di capitali ex art. 44, co. 1, lett. g-quater, TUIR, propone la corresponsione da parte propria dell’imposta sostitutiva ex art. 26 ter D.P.R. 600/1973, stante la mancata opzione in tal senso da parte dell’impresa assicurativa estera, oltre all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVAFE.
- La disciplina antielusiva e l’interposizione fiscale
Il fenomeno dell’interposizione in ambito fiscale, da intendersi sia come fittizia che reale (Cass. 29 luglio 2016, n. 15830; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26414; Cass. 13 gennaio 2017, n. 818; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27625), è regolato dall’art. 37, comma 3, D.P.R. 300/1973 secondo cui, in sede di rettifica o di accertamento, gli Uffici possono imputare direttamente in capo al contribuente “i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando è provato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
Al fine di verificare la sussistenza o meno di una fattispecie antielusiva occorre riscontrare “un uso improprio, ingiustificato e deviato di un legittimo strumento giuridico” al fine di eludere la normativa fiscale (Cass. 10 giugno 2011, n. 12788; Ris. 13 febbraio 2001, n. 21/E), da accertare facendo riferimento agli elementi fattuali del caso concreto.
È proprio in base a tale modus operandi che l’Agenzia afferma l’interposizione fittizia della società inglese oggetto dell’interpello in commento, avuto riguardo, in particolare, all’attività svolta e ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla stessa.
Più nel dettaglio, nonostante si possa formalmente rilevare un’autonomia gestionale della società, l’intera partecipazione del contribuente e l’amministrazione prima in capo allo stesso e in seguito ad un membro della propria sfera famigliare rendono semplice la riconduzione all’istante. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire avuto riguardo all’attività svolta, poiché priva di un qualsiasi investimento rilevante – anche da effettuarsi nell’imminente – e operante nel settore dei finanziamenti, tutti però intercorrenti fra società e soggetti collegati alla stessa e al momento sospesi e rimborsabili su opzione. A ciò deve essere aggiunto, da un lato, il mero svolgimento di servizi amministrativi per società collegate e, dall’altro lato, il fatto che gli utili siano costituiti esclusivamente dai compensi per i diritti di sfruttamento posseduti e dagli interessi dei finanziamenti non effettivamente corrisposti dalle società inglesi. Da ultimo, non vi è chiarezza nemmeno in merito alla attività risultante dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese straniero, collegata all’ambito sportivo.
A fronte delle difficoltà ricostruttive dell’attività svolta e l’assenza di una struttura organizzativo-gestionale, la società viene considerata inesistente ai fini fiscali, con imputazione dei redditi direttamente in capo al contribuente da qualificarsi come “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (art. 67, comma 1, lett. l), TUIR), soltanto ove non possano essere considerati come redditi di lavoro autonomo o redditi di impresa.
- La doppia imposizione
Al fine di fronteggiare eventuali fenomeni di doppia imposizione, la disciplina nazionale in materia di imposte reddituali prevede espressamente, ai sensi dell’art. 165 TUIR, la possibilità di detrarre quanto corrisposto all’estero dal tributo dovuto a livello interno.
Di norma, la doppia imposizione rilevante ai fini fiscali deve essere individuata in quella giuridica, ovverosia nella fattispecie in cui il medesimo soggetto viene tassato tramite imposte assimilabili sul medesimo reddito in due Stati differenti.
Tuttavia, nella risposta ad interpello in commento l’Agenzia riconosce la fruibilità del credito di imposta per quanto pagato all’estero dalla società inglese alla luce della tassazione in capo al contribuente dei redditi della predetta per operare della disciplina dell’interposizione, limitandola però alle sole imposte versate nel Regno Unito per i redditi ivi prodotti. Fra questi ultimi non possono annoverarsi i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine strettamente connessi alle prestazioni sportive rese in Italia, in relazione ai quali la potestà impositiva deve essere riconosciuta allo Stato italiano (art. 17, par. 2, Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito).
- Le polizze linked
Quanto alla qualificazione della polizza sottoscritta dall’istante, l’Agenzia rammenta innanzitutto che la nozione di contratto di assicurazione sulla vita valevole in ambito tributario è quella prevista dall’articolo 1882 del codice civile, secondo cui “l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Sempre più di frequente, in ambito assicurativo, è però possibile riscontrare l’utilizzo di polizze linked, vale a dire contratti assicurativi sulla vita appartenenti al Ramo III “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero o ad altri valori di riferimento” (art. 2, comma 1, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 – Testo Unico sulle Assicurazioni). Queste ultime possono essere ulteriormente distinte in base alla tipologia di parametro variabile a cui il valore di tali polizze è collegato, differenziandosi fra polizze unit linked, in cui il premio versato dall’assicurato viene utilizzato per acquistare quote di fondi comuni di investimento, e index linked, in cui il valore di riferimento è collegato ad indici di borsa.
Per quanto concerne il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria richiama l’art. 44, comma 1, lett. g-quater, TUIR, che annovera fra i redditi di capitale i “redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione”, la cui base imponibile è rappresentata dalla “differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati” (art. 45, co. 4, TUIR).
I predetti redditi devono essere soggetti ad un’imposta sostitutiva, pari al 26%, la cui applicazione è rimessa all’impresa assicuratrice (art. 26 ter, co. 1, D.P.R. 600/1973). Tale applicazione è esercitabile però su opzione per le imprese assicuratrici estere operanti in regime di libera prestazione di servizi oppure in presenza di un rappresentante fiscale (art. 26 ter, co. 3, D.P.R. 600/1973). Diversamente, l’imposta sostitutiva deve essere applicata direttamente dal soggetto residente che percepisce i proventi.
In assenza dell’intervento di un sostituto di imposta residente e in caso di percezione di tali redditi all’estero, il contribuente è tenuto a indicarli nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RM), assoggettandoli alla medesima aliquota del 26% (art. 18 TUIR).
Da ultimo, essendo la polizza un’attività estera di natura finanziaria produttiva di potenziali redditi di fonte estera imponibile in Italia, è necessaria la sua indicazione nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi con assoggettamento ad IVAFE.Con riferimento al secondo quesito posto dall’istante, l’Amministrazione finanziaria conferma quindi in toto la soluzione proposta dal contribuente.

