1. Il caso e il principio di diritto
L’ordinanza n. 34680 del 29 dicembre 2025 della Suprema Corte si pronuncia, nuovamente, sul tema della dichiarazione prevista dall’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere b) e c) della nota II- bis, allegata al d.P.R. n. 131/1986, resa soltanto da uno dei due coniugi in regime di comunione legale. Il pregio rispetto ai precedenti, sui quali ci si soffermerà in seguito, risiede nell’ampia motivazione che argomenta diffusamente in ragione del regime civilistico della comunione legale e delle diverse finalità prese di mira dal legislatore tributario – in punto di agevolazioni – rispetto al favor familiae che ispira la disciplina civilistica della comunione legale.
Nella fattispecie, il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni, avente ad oggetto la revoca – nella misura del 50% – dei benefici fiscali “prima casa”, in relazione ad un immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie, la quale non era intervenuta nel rogito e non aveva reso per l’appunto la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile e di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Entrambi i giudici di merito avevano optato per un’interpretazione sostanzialista della dichiarazione, ritenendo la dichiarazione resa da uno dei coniugi in comunione legale dei beni si estenderebbe ipso facto anche all’altro.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva in cassazione sostenendo la tesi della necessità, specificamente prevista dalla disciplina tributaria, della dichiarazione di entrambi i coniugi. Mentre, infatti, in sede civile, ogni acquisto effettuato da uno dei coniugi in comunione legale dei beni ricade in regime di comproprietà, in sede tributaria la rigorosa applicazione del disposto di cui all’art. 1 della tariffa, parte I, lettere b) e c) della nota II-bis, richiederebbe la dichiarazione di entrambi i coniugi.
La Suprema Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento formalista in tema di agevolazioni fiscali in generale e, in specie, agevolazioni “prima casa”, condivide la tesi dell’Agenzia.
Posto, infatti, che è necessario che l’acquirente renda la prescritta dichiarazione anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per effetto del regime di comunione legale dei beni, non è possibile ipotizzare che ricorra un’eccezione alla regola che impone di fare la suddetta dichiarazione. Di talché, al cospetto dell’acquisto di un immobile con richiesta dei benefici “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione prevista dalla legge deve essere resa non solo dal coniuge intervenuto nell’atto, ma anche da quello non intervenuto.
2. La casistica giurisprudenziale
La pronuncia in commento richiama ad adiuvandum taluni propri precedenti e, al contempo, si preoccupa di non essere smentita dalla giurisprudenza invocata dalla pronuncia di secondo grado e dal contribuente.
Nell’ordine: i precedenti “a favore” del principio di diritto della Suprema Corte nel caso in commento riguardano, in effetti, casi in tutto similari: così Cassazione, 4 febbraio 2015 n. 1988, Cassazione 5 giugno 2018 n. 14326 e Cassazione 14 ottobre 2024, n. 26703/24 concernono tutte il caso in cui, all’atto del rogito, uno solo dei due coniugi in regime di comunione legale partecipi e renda la prescritta dichiarazione. E tutte, richiamando “a catena” il medesimo principio di diritto affermato sin dal 2015 ribadiscono che la circostanza per cui l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola della necessaria dichiarazione resa da ciascun acquirente e, dunque, anche da ciascun coniuge in regime di comproprietà.
I precedenti, invece, richiamati dal giudice di appello (Cassazione n. 14237/00 e n. 13085/03) così come quelli invocati dal contribuente (Cassazione n. 2109/09, n. 15426/09, n. 16355/13, n. 25889/15, n. 13334/16 e n. 16604/18) investono il diverso caso dell’insussistenza della necessità, per fruire delle agevolazioni “prima casa”, di una comune residenza anagrafica dei coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Come anticipato, rispetto ai propri precedenti, la pronuncia in commento spicca per una motivazione più diffusa, sistematica e strutturata. La disciplina della comunione legale è una disciplina “protettiva” che traduce, anche in ossequio alla carta costituzionale, il favor familiae, a discapito della proprietà individuale.
Ciò posto la disciplina tributaria e, in particolare, quella agevolativa, talvolta replica la medesima ratio, talaltra prende di mira interessi e obiettivi diversi. Così, si può salvaguardare massimamente il favor familiae, mutuando la prospettiva civilistica, nel caso il cui i coniugi divengono, in seguito all’acquisto, proprietari del bene, si considera integrato il requisito della residenza familiare anche nel caso in cui il coniuge dello stipulante abbia una diversa residenza anagrafica. Il substrato è, infatti, sostanziale e oggettivo: è sufficiente la coabitazione; mentre il formalistico criterio della residenza anagrafica diviene irrilevante.
Diverso il caso concreto: le lettere b) e c) della nota II-bis della norma agevolativa hanno natura soggettiva e – sia consentito aggiungere – formalistica: i requisiti devono sussistere individualmente in capo a ciascuno dei due coniugi cosicché entrambi devono rendere la prescritta dichiarazione.
In conclusione, le norme scrutinate «individuano specificamente i soggetti che possono fruire delle agevolazioni “prima casa”, prendendoli in considerazione uti singuli – ed in tale veste, infatti, devono possedere i suddetti requisiti – e non quali membri di una comunità familiare, in virtù di un’accezione del sostantivo “acquirente” che ricomprende anche gli acquisti effettuati per effetto del regime di comunione legale dei beni».
3. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento può sembrare a prima lettura eccessivamente formalistica e sostanzialmente ingiusta. Certo si inserisce in un consolidato orientamento generale della Suprema Corte teso a interpretare restrittivamente e rigorosamente la materia agevolativa, svalutando gli elementi sostanziali a tutto vantaggio di quelli formali (per una critica a tale impostazione di fondo, allorquando il rispetto di requisiti formali non collide con principi fondamentali dell’ordinamento, F. MONTANARI, Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, Pisa, 2019 p. 284). In tale cornice, ribadisce un altrettanto consolidato orientamento sulla specifica questione della dichiarazione resa da uno dei coniugi in regime di comunione legale, ai fini della fruizione delle agevolazioni “prima casa” (B. INANNIELLO, Agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, in Diritto e pratica tributaria, 2016, 6, p. 2635).
Ciononostante, qui sembra che la Corte si sia limitata ad applicare le norme previste dal Legislatore, esplicitando un bilanciamento già svolto da quest’ultimo e argomentando l’opzione ermeneutica prescelta in ragione non solo del dato letterale, ma anche del quadro sistematico, nel raffronto con la ratio della disciplina della comunione legale.
La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) della nota II-bis della norma agevolativa, infatti, allude alla dichiarazione resa dall’acquirente uti singuli ed individua un fatto impeditivo alla fruizione del beneficio nell’eventuale titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale su un’altra casa di abitazione nel medesimo comune o su un’altra casa acquistata con i benefici “prima casa” sull’intero territorio nazionale anche in regime di comunione legale. Il che, al di là dell’enunciazione formale dell’assenza di circostanza ostative è preordinato, dal Legislatore, a responsabilizzare il dichiarante e consentire all’Amministrazione finanziaria i controlli conseguenti alla dichiarazione resa.
La ratio è quella di circoscrivere il beneficio a chi acquisti effettivamente l’abitazione principale e non goda già simultaneamente del regime di favore. In questo lo status dei coniugi, pur in regime di comunione legale, non sembra discostarsi da quello di qualsiasi altro acquirente che debba procedere alla dichiarazione relativa alle circostanze impeditive di cui alle lettere b) e c) sopra menzionate.
A fronte, dunque, della scelta del legislatore di attribuire efficacia preclusiva a tale dichiarazione formale, la conclusione cui perviene la Suprema Corte pare in definitiva corretta, non sussistendo ragioni peculiari per far prevalere, nell’ottica del bilanciamento, il favor familiae rispetto alle esigenze che la dichiarazione di cui agli artt. b) e c) della nota II-bis presiede per volontà legislativa. In questo caso, eventuali accuse di “formalismo” andrebbero indirizzate al quadro normativo e alla forza preclusiva della dichiarazione resa in sede di acquisto, a discapito dell’effettiva insussistenza delle condizioni ostative che il contribuente ometta di dichiarare.
BIBLIOGRAFIA
F. MONTANARI, Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, Pisa, 2019 p. 284
B. INANNIELLO, Agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, in Diritto e pratica tributaria, 2016, 6, p. 2635


