Fiscalità PatrimonialeFiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
  • Home
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Lettura: Indennizzo per estinzione del vincolo associativo: imposta di registro sulla somma concordata “per corrispondenza”
Condividi
Abbonati
Ridimensionatore fontAa
Fiscalità PatrimonialeFiscalità Patrimoniale
Ridimensionatore fontAa
  • Homepage
    • Abbonati
  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Direzione
    • Redazione
  • Argomenti
    • Fiscalità immobiliare
    • Fiscalità d’impresa
    • Fiscalità internazionale
    • Fiscalità europea
    • Fiscalità del terzo settore
    • Fiscalità del passaggio generazionale
    • Fiscalità locale
    • Fiscalità finanziaria
    • Fiducia e Segregazione Patrimoniale
  • Formati
    • Commenti
    • Casi Studio
    • Approfondimenti
    • Confronti
    • Editoriale
  • Autori
  • Preferiti
  • Rivista
  • Contatti
Hai già un account? Accedi
Seguici
© 2025 Gruppo 2duerighe - Tutti i diritti sono riservati.
Home » Blog » Indennizzo per estinzione del vincolo associativo: imposta di registro sulla somma concordata “per corrispondenza”
Fiscalità d'impresa

Indennizzo per estinzione del vincolo associativo: imposta di registro sulla somma concordata “per corrispondenza”

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026 7:08
Alessandro Mezzetti
Condividi
Condividi

1. La questione

Con l’interpello n.3 del 13 gennaio 2026, l’Istante – una Associazione notarile fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve – chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, dell’accordo quantificante la somma liquidata, a titolo di indennizzo, dall’Associazione medesima al Notaio uscente in ragione del pensionamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 10 dei patti associativi (“Perdita della qualità di associato – Recesso – Esclusione – Pensionamento – Morte”). La citata previsione statutaria, invero, nel disciplinare i casi di perdita della qualità di associato, riconosce in capo a colui che cessa di essere associato per pensionamento o incapacità permanente e agli eredi o legatari dell’associato defunto, fatti salvi diversi specifici accordi alternativi, la liquidazione di «una somma a titolo di indennizzo a carico dell’Associazione nella misura corrispondente all’indennizzo assicurativo per il cui approvvigionamento finanziario verrà stipulata apposita polizza scelta di comune accordo dagli associati» – polizza, questa, mai effettivamente stipulata e che gli associati non intendono stipulare neppure a garanzia dell’eventuale pagamento dilazionato dell’indennizzo.

L’estinzione del vincolo associativo tra il Notaio e l’Associazione, in seguito al raggiungimento del termine di pensionamento da parte del primo – in data 19 giugno 2025 – è stata formalizzata, mediante scrittura privata autenticata, in data 9 luglio 2025. L’Istante ha proseguito l’attività senza soluzione di continuità, previo consolidamento della stessa fra gli altri associati. Questi ultimi, poi, hanno determinato di comune accordo l’ammontare del sopramenzionato indennizzo da corrispondere all’associato uscente, con pagamento rateale da eseguirsi nel quinquennio successivo alla cessazione del vincolo mediante 60 mensilità di pari importo – somma così soggetta, per il percipiente, a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

L’accordo tra il Notaio uscente e l’Associazione si definiva e formalizzava mediante corrispondenza fra gli indirizzi PEC degli interessati, non essendo richiesta, ai fini della validità dello stesso, la forma scritta a pena di nullità.

Nella soluzione prospettata dall’Istante, un simile accordo sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d’uso, secondo quanto risulta dal combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur) e 2, comma 1, della medesima Tariffa, Parte I. Gli atti ivi indicati (traslativi e di conferimento) non relativi a beni immobili – cui il citato art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, rimanda – possono essere formati mediante corrispondenza e sono, in tal caso, soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Si applicano le aliquote previste per i corrispondenti atti della medesima Tariffa, Parte I.

Le aliquote di riferimento, si sostiene, si debbono rinvenire nell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur (atti soggetti a registrazione in termine fisso) e, in particolare, nel combinato disposto di cui alla lettera d), n. 2, e alla lettera a), n. 5, della menzionata norma. Ai sensi di tale combinato disposto, per il “conferimento di denaro” in commento, non sussiste obbligo di registrazione in termine fisso, bensì solo ed esclusivamente in caso d’uso, con applicazione dell’imposta in misura fissa, pari a 200 euro.

2. La disciplina di riferimento

L’art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, del Tur, prevede la registrazione in caso d’uso per gli atti indicati negli artt. 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della Parte I «formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse».

La registrazione in caso d’uso, disciplinata dall’art. 6 del Tur, si verifica quando l’atto si deposita per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, in altri termini, non sono di per sé soggetti ad obbligo di registrazione, ma lo diventano laddove il contribuente debba servirsene per le finalità previste dalla legge.

L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur individua la tassazione degli «atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole». La lettera d) del citato art. 4 si occupa degli «atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti», quale che sia il titolo dell’assegnazione stessa. Laddove questa concerne beni soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA), l’operazione, assimilabile ad una «cessione di beni» – ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa; in tutte le altre ipotesi bisognerà valutare la natura del bene oggetto di assegnazione, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro.

L’assegnazione, a ben vedere, altro non è che l’operazione “contraria” rispetto all’atto di conferimento; a conferma di ciò, basti vedere il richiamo effettuato dalla lettera d), n. 2, dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur., alla stessa aliquota, in misura pari ad euro 200, di cui alla precedente lettera a) del medesimo articolo, relativa alla “costituzione e aumento del capitale o patrimonio”.

L’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, invece, fissa in misura pari al 3% l’aliquota relativa alla registrazione degli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati».

3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nella lettura resa dall’Amministrazione finanziaria, l’indennizzo in esame non si può considerare alla stregua di una “assegnazione”, intesa come operazione contraria rispetto all’atto di conferimento.

Risulta determinante, in particolare, l’iter relativo alla formazione dell’accordo con cui viene determinato ed attribuito l’indennizzo. Esso, infatti, non viene formalizzato con la delibera di modifica dell’associazione, risalente al 9 luglio 2025, bensì viene concluso tra l’Associazione e il Notaio uscente mediante corrispondenza tra gli indirizzi PEC dei soggetti interessati. Pertanto, tale accordo rappresenta «il punto d’incontro tra le volontà dell’ente associativo e di una parte diversa», non già l’espressione della «sola volontà dell’ente associativo» (Risposta n. 3 del 13 gennaio 2026). Inoltre, l’art. 10 dei patti associativi, disciplinante le ipotesi di perdita della qualità di associato, esclude qualsiasi rimborso a titolo di avviamento e qualsiasi indennizzo per i beni che sono stati apportati dagli associati, salvo riconoscere un indennizzo per recesso da associazione professionale nei soli casi di pensionamento, incapacità permanente e morte dell’associato.

In ragione di ciò, l’Agenzia esclude l’applicabilità dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur all’accordo in esame, nella misura in cui esso, da un lato, non integra una delibera comportante l’estrinsecazione della volontà dell’ente associativo e, dall’altro, riferendosi ad importi presumibilmente maggiori e diversi rispetto all’apporto iniziale, non può definirsi propriamente quale operazione “contraria” rispetto all’atto di conferimento.

In definitiva, appare preferibile qualificare la corresponsione in commento alla stregua dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del Tur, relativo agli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», per i quali trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3%. Quanto alla registrazione, tenuto conto che l’accordo si è perfezionato per corrispondenza – e che la forma scritta non è richiesta a pena di nullità – si ritiene che esso sia da registrare solo in caso d’uso, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II del Tur.

4. Considerazioni finali

La conclusione dell’accordo formalizzato per corrispondenza – e non con delibera modificativa dell’ente – in assenza di una prescrizione statutaria che richieda la forma scritta ad substantiam, conduce ad una duplice valutazione. Da un lato, l’assenza della forma scritta consente di affermare che la registrazione diventi obbligatoria solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della Tariffa, Parte II del Tur e 6 del Tur. Per altro verso, l’assenza di espressione della volontà dell’ente associativo non permette di considerare tale decisione come atto di assegnazione di beni ex art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur: ciò esclude la tassazione in misura fissa pari ad euro 200 dell’accordo e comporta lo sconto dell’aliquota proporzionale in misura pari al 3%, ai sensi dell’art. 9 della medesima Tariffa, Parte I.

È fatta salva ogni diversa valutazione effettuata in base all’esame effettivo del contenuto dell’atto registrato – esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo – ai sensi dell’art. 20 del Tur.

BIBLIOGRAFIA

F. GAVIOLI, In sintesi il nuovo Testo Unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 37, 2025, p. 17

A. MEZZETTI, L’ambito applicativo dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: retroattività e natura interpretativa della disposizione, 19 gennaio 2026, in questa Rivista

Agenzia delle Entrate, risp. 13 gennaio 2026, n. 3 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download

Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
TAGGATO:CommentiPosition2
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
DiAlessandro Mezzetti
Dottore in Giurisprudenza
Articolo precedente Comunione legale e agevolazioni prima casa: la Suprema Corte conferma l’interpretazione formalista
Articolo successivo Permuta a catena e agevolazione prima casa: la Cassazione conferma l’unitarietà del negozio
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editor's Pick

Cessione di diritti reali parziali su fondo agricolo: esclusa la plusvalenza se il dante causa si spoglia di ogni diritto sul bene

1. Il caso Con la Risposta a interpello n. 51 del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti…

Di Adriana Patumi
11 min di lettura
Cripto – attività e regime fiscale “differenziato”. Profili sistematici e criticità.

1. Premessa A distanza di pochi anni dall’introduzione della lett. c-sexies) all’interno…

15 min di lettura
Clausola di unanimità statutaria e requisito del controllo ai fini dell’esenzione nell’imposta sulle successioni e donazioni

Con l’ordinanza n. 6799 del 21 marzo 2026, la Corte di Cassazione…

12 min di lettura

Top Writers

Nicola Scarano - Cecilia Benzi 1 Articolo
Filippo Dami 2 Articoli
Dottore Commercialista e Professore Università degli studi di Siena

Oponion

Accordo di riorganizzazione familiare, qualificabile come patto di famiglia?

1. La vicenda processuale La sentenza n. 4376 della Corte…

29 Maggio 2026

Legge di Bilancio 2026: nuove misure fiscali per banche e intermediari finanziari

1. Premessa La Legge di Bilancio…

25 Maggio 2026

Realizzo controllato e stratificazione fiscale delle partecipazioni conferite

1. Il caso Con la risposta…

25 Maggio 2026

Alternatività IVA-registro e transazioni (semplici): rilevanza della verifica in concreto

1. I fatti di causa Nel…

21 Maggio 2026

Art. 20 Tur e la possibile riqualificazione del contratto ai fini dell’imposta di registro

1. Il caso e il principio…

18 Maggio 2026

Potrebbero interessarti anche

Fiducia e Segregazione Patrimoniale

L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni da mandato fiduciario germanico

1. Imposta di registro e decisioni giudiziarie: a contare è il trasferimento di ricchezza La Corte di cassazione (Cass., sez.…

16 min di lettura

Costituzione di diritto di superficie trentennale su terreni agricoli: 15%

Principio di diritto L'atto di costituzione del diritto di superficie a termine (30 anni) su terreni agricoli, non agevolabile in…

6 min di lettura
Fiscalità immobiliare

L’imposta di registro è in misura fissa per le restituzioni derivanti dall’inesistenza del contratto

1. Il caso e il principio di diritto La Corte di cassazione (Cass., sez. V, 21 novembre 2025, n. 30706),…

10 min di lettura

Trust estero e attribuzioni al beneficiario italiano (deceduto): quale trattamento fiscale?

1. Il caso L’Agenzia delle entrate, nella recente risposta ad interpello n. 351 del 18 maggio 2021, fornisce importanti chiarimenti in…

5 min di lettura
Abbonati

ARGOMENTI

  • Fiscalità immobiliare
  • Fiscalità d’impresa
  • Fiscalità internazionale
  • Fiscalità europea
  • Fiscalità del terzo settore
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità locale
  • Fiscalità finanziaria
  • Fiducia e Segregazione Patrimoniale

FORMATI

  • Commenti
  • Casi Studio
  • Confronti
  • Approfondimenti

CHI SIAMO

  • Direzione
  • Redazione
  • Autori
  • Contatti
  • Privacy Policy

© 2026 – Gruppo 2duerighe – All Rights Reserved.

Bentornato!

Accedi al tuo account

Username o Indirizzo E-mail
Password

Hai dimenticato la tua password?