1. La questione
Con l’interpello n.3 del 13 gennaio 2026, l’Istante – una Associazione notarile fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve – chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, dell’accordo quantificante la somma liquidata, a titolo di indennizzo, dall’Associazione medesima al Notaio uscente in ragione del pensionamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 10 dei patti associativi (“Perdita della qualità di associato – Recesso – Esclusione – Pensionamento – Morte”). La citata previsione statutaria, invero, nel disciplinare i casi di perdita della qualità di associato, riconosce in capo a colui che cessa di essere associato per pensionamento o incapacità permanente e agli eredi o legatari dell’associato defunto, fatti salvi diversi specifici accordi alternativi, la liquidazione di «una somma a titolo di indennizzo a carico dell’Associazione nella misura corrispondente all’indennizzo assicurativo per il cui approvvigionamento finanziario verrà stipulata apposita polizza scelta di comune accordo dagli associati» – polizza, questa, mai effettivamente stipulata e che gli associati non intendono stipulare neppure a garanzia dell’eventuale pagamento dilazionato dell’indennizzo.
L’estinzione del vincolo associativo tra il Notaio e l’Associazione, in seguito al raggiungimento del termine di pensionamento da parte del primo – in data 19 giugno 2025 – è stata formalizzata, mediante scrittura privata autenticata, in data 9 luglio 2025. L’Istante ha proseguito l’attività senza soluzione di continuità, previo consolidamento della stessa fra gli altri associati. Questi ultimi, poi, hanno determinato di comune accordo l’ammontare del sopramenzionato indennizzo da corrispondere all’associato uscente, con pagamento rateale da eseguirsi nel quinquennio successivo alla cessazione del vincolo mediante 60 mensilità di pari importo – somma così soggetta, per il percipiente, a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
L’accordo tra il Notaio uscente e l’Associazione si definiva e formalizzava mediante corrispondenza fra gli indirizzi PEC degli interessati, non essendo richiesta, ai fini della validità dello stesso, la forma scritta a pena di nullità.
Nella soluzione prospettata dall’Istante, un simile accordo sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d’uso, secondo quanto risulta dal combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur) e 2, comma 1, della medesima Tariffa, Parte I. Gli atti ivi indicati (traslativi e di conferimento) non relativi a beni immobili – cui il citato art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, rimanda – possono essere formati mediante corrispondenza e sono, in tal caso, soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Si applicano le aliquote previste per i corrispondenti atti della medesima Tariffa, Parte I.
Le aliquote di riferimento, si sostiene, si debbono rinvenire nell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur (atti soggetti a registrazione in termine fisso) e, in particolare, nel combinato disposto di cui alla lettera d), n. 2, e alla lettera a), n. 5, della menzionata norma. Ai sensi di tale combinato disposto, per il “conferimento di denaro” in commento, non sussiste obbligo di registrazione in termine fisso, bensì solo ed esclusivamente in caso d’uso, con applicazione dell’imposta in misura fissa, pari a 200 euro.
2. La disciplina di riferimento
L’art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, del Tur, prevede la registrazione in caso d’uso per gli atti indicati negli artt. 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della Parte I «formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse».
La registrazione in caso d’uso, disciplinata dall’art. 6 del Tur, si verifica quando l’atto si deposita per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, in altri termini, non sono di per sé soggetti ad obbligo di registrazione, ma lo diventano laddove il contribuente debba servirsene per le finalità previste dalla legge.
L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur individua la tassazione degli «atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole». La lettera d) del citato art. 4 si occupa degli «atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti», quale che sia il titolo dell’assegnazione stessa. Laddove questa concerne beni soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA), l’operazione, assimilabile ad una «cessione di beni» – ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa; in tutte le altre ipotesi bisognerà valutare la natura del bene oggetto di assegnazione, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro.
L’assegnazione, a ben vedere, altro non è che l’operazione “contraria” rispetto all’atto di conferimento; a conferma di ciò, basti vedere il richiamo effettuato dalla lettera d), n. 2, dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur., alla stessa aliquota, in misura pari ad euro 200, di cui alla precedente lettera a) del medesimo articolo, relativa alla “costituzione e aumento del capitale o patrimonio”.
L’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, invece, fissa in misura pari al 3% l’aliquota relativa alla registrazione degli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati».
3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella lettura resa dall’Amministrazione finanziaria, l’indennizzo in esame non si può considerare alla stregua di una “assegnazione”, intesa come operazione contraria rispetto all’atto di conferimento.
Risulta determinante, in particolare, l’iter relativo alla formazione dell’accordo con cui viene determinato ed attribuito l’indennizzo. Esso, infatti, non viene formalizzato con la delibera di modifica dell’associazione, risalente al 9 luglio 2025, bensì viene concluso tra l’Associazione e il Notaio uscente mediante corrispondenza tra gli indirizzi PEC dei soggetti interessati. Pertanto, tale accordo rappresenta «il punto d’incontro tra le volontà dell’ente associativo e di una parte diversa», non già l’espressione della «sola volontà dell’ente associativo» (Risposta n. 3 del 13 gennaio 2026). Inoltre, l’art. 10 dei patti associativi, disciplinante le ipotesi di perdita della qualità di associato, esclude qualsiasi rimborso a titolo di avviamento e qualsiasi indennizzo per i beni che sono stati apportati dagli associati, salvo riconoscere un indennizzo per recesso da associazione professionale nei soli casi di pensionamento, incapacità permanente e morte dell’associato.
In ragione di ciò, l’Agenzia esclude l’applicabilità dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur all’accordo in esame, nella misura in cui esso, da un lato, non integra una delibera comportante l’estrinsecazione della volontà dell’ente associativo e, dall’altro, riferendosi ad importi presumibilmente maggiori e diversi rispetto all’apporto iniziale, non può definirsi propriamente quale operazione “contraria” rispetto all’atto di conferimento.
In definitiva, appare preferibile qualificare la corresponsione in commento alla stregua dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del Tur, relativo agli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», per i quali trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3%. Quanto alla registrazione, tenuto conto che l’accordo si è perfezionato per corrispondenza – e che la forma scritta non è richiesta a pena di nullità – si ritiene che esso sia da registrare solo in caso d’uso, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte II del Tur.
4. Considerazioni finali
La conclusione dell’accordo formalizzato per corrispondenza – e non con delibera modificativa dell’ente – in assenza di una prescrizione statutaria che richieda la forma scritta ad substantiam, conduce ad una duplice valutazione. Da un lato, l’assenza della forma scritta consente di affermare che la registrazione diventi obbligatoria solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della Tariffa, Parte II del Tur e 6 del Tur. Per altro verso, l’assenza di espressione della volontà dell’ente associativo non permette di considerare tale decisione come atto di assegnazione di beni ex art. 4 della Tariffa, Parte I, del Tur: ciò esclude la tassazione in misura fissa pari ad euro 200 dell’accordo e comporta lo sconto dell’aliquota proporzionale in misura pari al 3%, ai sensi dell’art. 9 della medesima Tariffa, Parte I.
È fatta salva ogni diversa valutazione effettuata in base all’esame effettivo del contenuto dell’atto registrato – esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo – ai sensi dell’art. 20 del Tur.
BIBLIOGRAFIA
F. GAVIOLI, In sintesi il nuovo Testo Unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 37, 2025, p. 17
A. MEZZETTI, L’ambito applicativo dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: retroattività e natura interpretativa della disposizione, 19 gennaio 2026, in questa Rivista


