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Lettura: Il regime italiano di flat tax per i nuovi residenti: evoluzione normativa, impatti e riflessioni dopo la Legge di Bilancio 2026
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Home » Blog » Il regime italiano di flat tax per i nuovi residenti: evoluzione normativa, impatti e riflessioni dopo la Legge di Bilancio 2026
Fiscalità internazionale

Il regime italiano di flat tax per i nuovi residenti: evoluzione normativa, impatti e riflessioni dopo la Legge di Bilancio 2026

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2025 12:58
Edoardo Catinari
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1.Premessa generale

Negli ultimi anni l’Italia ha introdotto e progressivamente affinato un regime fiscale volto ad attrarre individui ad alta capacità contributiva e imprenditori globali interessati a trasferire la propria residenza nel Paese. Il cosiddetto regime dei «nuovi residenti», disciplinato dall’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), consente, infatti, di sostituire – per opzione –l’imposizione ordinaria sui redditi prodotti all’estero con il pagamento di un’imposta sostitutiva annuale, determinata in misura fissa e indipendente dal reddito effettivo.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’Italia competitiva rispetto ad altre giurisdizioni europee — come Regno Unito, Svizzera o Portogallo — che da tempo adottano regimi agevolativi per gli High Net Worth Individuals (HNWI). Allo stesso tempo, il legislatore mira a favorire l’afflusso di risorse economiche, consumi e investimenti diretti sul territorio nazionale.

Tuttavia, dopo una fase iniziale di grande successo e attrattività, il regime ha subìto un’evoluzione significativa. La legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha raddoppiato l’imposta sostitutiva da 100.000 a 200.000 euro, limitando il beneficio per i nuovi ingressi. Ora, con la Legge di Bilancio 2026, attualmente all’esame del Parlamento, si prevede un ulteriore incremento dell’imposta a 300.000 euro, segnando un nuovo intervento nell’ambito della politica fiscale italiana e introducendo elementi di valutazione in merito agli effetti complessivi sul posizionamento del Paese nel contesto internazionale.

2.Criteri di ammissibilità

Il regime è, come detto, opzionale e può essere esercitato da persone fisiche che:

i) trasferiscono la residenza fiscale in Italia, secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir;

ii) non siano state residenti fiscali in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti il trasferimento.

    L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui avviene il trasferimento o, al più tardi, nel periodo d’imposta successivo. È ammesso inoltre l’interpello probatorio presso l’Agenzia delle Entrate, una procedura facoltativa ma fortemente raccomandata per ottenere certezza interpretativa e prevenire contestazioni future.

    La durata massima del regime è di 15 anni, con la possibilità di revoca volontaria. La perdita della residenza fiscale in Italia o la rinuncia all’opzione determinano la decadenza dal beneficio, senza possibilità di ripristino.

    3.Modalità di esercizio e «cherry-picking»

    Uno degli aspetti di maggiore flessibilità del regime è la clausola di c.d. cherry-picking, che consente al contribuente di scegliere i Paesi esteri per i quali applicare la flat tax. I redditi provenienti dalle giurisdizioni non incluse nella selezione rimangono soggetti al regime ordinario, con la possibilità di beneficiare del credito d’imposta estero.

    Questa caratteristica rende il sistema adattabile alle esigenze di pianificazione internazionale dei grandi patrimoni, permettendo di concentrare il beneficio fiscale su specifiche aree geografiche e di conservare la trasparenza nei rapporti economici con altri Paesi. Una volta esercitata, la scelta può essere modificata solo per escludere ulteriori Stati o territori esteri rispetto a quelli già individuati, ma non per reincludere Paesi precedentemente esclusi.

    4.Estensione ai familiari

    Il regime può essere esteso anche ai familiari individuati dall’articolo 433 del codice civile, a condizione che anch’essi non siano stati residenti in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti.

    In origine, l’imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare era fissata a 25.000 euro annui. Tale importo è stato raddoppiato a 50.000 euro dalla Legge di Bilancio 2026, in linea con l’innalzamento della soglia principale per i contribuenti neo-residenti.

    Questa previsione, se da un lato comporta un incremento del gettito, dall’altro rischia di ridurre l’appeal del regime per i nuclei familiari numerosi o per i soggetti che pianificano un trasferimento collettivo in Italia, soprattutto rispetto a Paesi competitor che offrono estensioni familiari più vantaggiose o gratuite.

    5.Agevolazioni complementari

    Oltre all’imposta sostitutiva sui redditi esteri, il regime dei nuovi residenti prevede un pacchetto di esenzioni accessorie che ne costituiscono il principale elemento di attrattività:

    i) esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per beni e diritti esistenti all’estero;

    ii) esenzione dall’IVIE e dall’IVAFE, rispettivamente imposta sul valore degli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero;

    iii) esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività estere, riducendo gli adempimenti di compliance e i rischi sanzionatori.

      Queste agevolazioni offrono una semplificazione amministrativa notevole, permettendo agli HNWI di gestire i propri asset globali senza la complessità di un doppio sistema di rendicontazione.

      6.Qualifica dei redditi esteri

      Ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, rientrano nella sfera dei redditi esteri soggetti a flat tax:

      i) redditi immobiliari percepiti all’estero;

      ii) redditi di capitale provenienti da entità non residenti;

      iii) compensi per lavoro autonomo o dipendente svolto all’estero;

      iv) redditi d’impresa prodotti fuori dal territorio nazionale;

      v) plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere.

        Rientrano tra i redditi esteri agevolabili anche gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari o postali esteri, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circ. 5 Marzo 2015, n.9).

        Per le plusvalenze su partecipazioni qualificate continua a valere il regime ordinario per i primi cinque anni dall’ingresso nel regime.

        7.La Legge di Bilancio 2026 e l’aumento della flat tax: analisi normativa e riflessioni sistemiche

        L’articolo 11 della Legge di Bilancio 2026 interviene con una nuova e significativa revisione del regime dei nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del Tuir, introducendo un ulteriore aumento dell’imposta sostitutiva forfetaria. In particolare, l’importo dovuto dai contribuenti principali passa da 200.000 a 300.000 euro annui, mentre quello previsto per i familiari – in caso di estensione dell’opzione – aumenta da 25.000 a 50.000 euro. La misura trova applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2026.

        Tale intervento si colloca nel solco del progressivo irrigidimento del regime, già interessato da un primo aumento nel 2024 con il cosiddetto Decreto Omnibus (d.l. n. 113/2024, convertito con l. n. 143/2024), che aveva portato la soglia da 100.000 a 200.000 euro per i nuovi ingressi successivi al 10 agosto 2024. Il legislatore, dunque, prosegue nella direzione di un riequilibrio del trattamento fiscale, giustificato ufficialmente da finalità di armonizzazione e incremento del gettito, ma che nella sostanza modifica la ratio originaria del regime.

        Il nuovo aumento opera in relazione alla residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c., che rappresenta, anche in questa fase, il criterio di discrimine per l’applicazione della misura più elevata. Pertanto:

        i) per i soggetti che abbiano acquisito la residenza civilistica in Italia prima del 1° gennaio 2026, continuerà a valere la precedente soglia di 200.000 euro (o di 100.000 euro, se trasferiti entro il 10 agosto 2024);

        ii) per i soggetti che acquisiranno la residenza civilistica dal 1° gennaio 2026, si applicherà invece la nuova misura di 300.000 euro (e di 50.000 per i familiari).

          La scelta di ancorare la decorrenza alla residenza civilistica – intesa come dimora abituale e manifestazione esteriore della volontà di stabilirsi nel territorio dello Stato – piuttosto che alla residenza fiscale, conferma l’intento del legislatore di utilizzare un parametro formale, facilmente verificabile e di immediata applicazione, ma non privo di criticità interpretative, in quanto la nozione civilistica di residenza non coincide sempre con quella fiscale di cui all’art. 2, comma 2, Tuir.

          La possibilità di estendere l’opzione ai familiari di cui all’art. 433 c.c. rimane confermata, ma subisce anch’essa l’impatto dell’inasprimento fiscale. La nuova misura di 50.000 euro annui si applicherà ai familiari che acquisiscano la residenza civilistica a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal fatto che il «capofamiglia» – cioè il contribuente principale – sia già assoggettato alla misura precedente (100.000 o 200.000 euro).

          Resta ferma la durata complessiva del regime, fissata in 15 anni, e il principio per cui il periodo decorre dall’anno di ingresso del contribuente principale, anche per i familiari che si aggiungano successivamente. Tale scelta normativa implica che, decorso il quindicesimo anno, il beneficio cessi anche per i familiari entrati in anni successivi, coerentemente con la logica di regime «familiare derivato».

          Come già previsto nella disciplina originaria, l’opzione comporta:

          i) l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW);

          ii) l’esenzione dall’IVIE e dall’IVAFE per le attività e gli immobili detenuti all’estero;

          iii) l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all’estero, ove la successione o la donazione intervenga nel periodo di validità del regime.

            Resta pertanto confermato che, qualora il de cuius o il donante sia un soggetto beneficiario del regime ex art. 24-bis Tuir, le imposte di successione e donazione si applicano solo ai beni situati in Italia, con esclusione integrale del patrimonio estero. La stessa previsione si estende ai familiari ammessi all’opzione, i quali beneficiano del medesimo trattamento agevolativo in caso di trasferimenti successori o donativi.

            Secondo la relazione tecnica di accompagnamento, basata sui dati 2021–2023, il numero di nuovi aderenti al regime era cresciuto mediamente di circa 270 soggetti l’anno. L’innalzamento a 300.000 euro comporterebbe, secondo le stime ministeriali, un calo delle adesioni di circa il 50%, con un flusso medio di soli 130 nuovi residenti annui.

            Nonostante ciò, il Ministero dell’Economia prevede un incremento di gettito complessivo pari a circa 14,5 milioni di euro annui dal 2027, di cui 13 milioni derivanti dall’imposta principale e 1,5 milioni da quella per i familiari. Tale approccio conferma l’orientamento del legislatore verso una logica di consolidamento delle entrate, più che di politica fiscale competitiva di lungo periodo.

            A questo quadro si aggiungono i rilievi della Corte dei Conti, che evidenzia come il regime non richieda un effettivo collegamento con investimenti produttivi in Italia e che non siano state approntate rilevazioni per valutare la corrispondenza tra la misura e gli obiettivi dichiarati di attrazione di capitali produttivi. La Corte segnala inoltre il possibile impatto della riforma britannica dei «resident non-dom», che potrebbe favorire l’arrivo in Italia di contribuenti ad alta capacità contributiva senza garantire benefici tangibili per l’economia reale. In sintesi, pur rafforzando l’attrattività italiana, il regime solleva interrogativi circa la misurabilità dei suoi effetti concreti sull’economia nazionale.

            Da un punto di vista scientifico, l’aumento della flat tax segna una discontinuità profonda con la ratio originaria dell’art. 24-bis Tuir, che mirava a creare un regime stabile, competitivo e prevedibile in linea con gli standard internazionali. Il progressivo innalzamento dell’imposta – da 100.000 a 300.000 euro in meno di dieci anni – rischia di intaccare la fiducia degli investitori e di compromettere la credibility del sistema tributario italiano nel contesto della concorrenza fiscale europea.

            L’Italia si espone così al rischio di perdita di attrattività nei confronti di giurisdizioni che, come Portogallo, Grecia, Malta e Regno Unito, continuano a offrire regimi agevolativi più stabili, con soglie più basse o durate più lunghe, talvolta integrate da vantaggi collaterali (esenzioni immobiliari, agevolazioni patrimoniali o piani di residence by investment).

            Dal punto di vista sistemico, emerge anche un profilo di instabilità normativa che incide negativamente sulla pianificazione di lungo periodo dei soggetti HNWI e dei loro family office. La prevedibilità, elemento cardine nella letteratura economico-fiscale (OCSE, Tax Policy Studies, n. 29/2022), è oggi considerata un valore economico intrinseco, capace di influenzare la scelta della residenza al pari del livello nominale dell’imposta.

            Infine, in un’ottica più ampia di policy coherence, l’intervento del 2026 appare in potenziale contrasto con l’esigenza – ampiamente riconosciuta anche in sede europea – di rafforzare la competitività fiscale dei sistemi nazionali nel rispetto dei principi di certezza del diritto e attrattività degli investimenti. La continuità e la chiarezza delle regole rappresentano, infatti, una condizione essenziale per mantenere il regime dei nuovi residenti come strumento di soft power fiscale, e non come misura episodica di bilancio.

            8.Conclusioni

            Sebbene la misura miri ad aumentare il gettito in un’ottica di equilibrio di bilancio, essa solleva questioni più ampie di coerenza e sostenibilità del sistema tributario italiano nel contesto della concorrenza fiscale internazionale. L’inasprimento della flat tax, infatti, va letto non soltanto come una scelta di politica fiscale contingente, ma come un indicatore della direzione complessiva della strategia nazionale in materia di attrazione dei capitali e delle persone fisiche ad alto potenziale economico.

            L’esperienza comparata mostra che i regimi dedicati ai «nuovi residenti» funzionano efficacemente solo in un quadro di stabilità normativa e di prevedibilità politica. L’incertezza, anche solo percepita, circa la durata o la convenienza economica del regime, tende a ridurre drasticamente la sua efficacia allocativa. 

            Studi empirici condotti sul regime britannico dei non-domiciled e su quello portoghese dei non-habitual residents hanno evidenziato come l’effetto di attrazione dipenda in misura decisiva dalla fiducia degli investitori nella tenuta del quadro regolamentare, più che dall’entità nominale dell’incentivo fiscale.

            In tale prospettiva, l’aumento dell’imposta sostitutiva a 300.000 euro potrebbe essere letto come un segnale di discontinuità rispetto alla filosofia originaria dell’art. 24-bis Tuir, concepito quale strumento di long-term competitiveness piuttosto che di short-term revenue raising. L’Italia rischia di spostare l’asse del proprio modello da una logica di attrazione stabile e strategica a una visione di tipo meramente contabile, nella quale il gettito immediato prevale sulla capacità di generare valore economico diffuso nel medio-lungo periodo. Da un punto di vista sistematico, a parere di chi scrive, si potrebbe porre inoltre il problema della coerenza interna del regime rispetto ai principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di uguaglianza tributaria. 

            La flat tax per i nuovi residenti rappresenta, di fatto, un’eccezione al principio di progressività, giustificata dalla finalità extrafiscale di attrarre investimenti e consumi. Tuttavia, quando il vantaggio economico si riduce, il bilanciamento tra finalità attrattiva e rispetto dei principi generali del sistema tributario diventa meno sostenibile sul piano della legittimazione economico-sociale della misura.

            Non va trascurato, inoltre, il rischio di policy incoherence rispetto ad altre politiche pubbliche in materia di residenza fiscale e mobilità internazionale. Mentre altri Stati europei tendono oggi a stabilizzare o ampliare i propri regimi speciali in chiave di talent retention e family relocation, l’Italia appare orientata verso una fase di restrizione, che potrebbe tradursi in una perdita di competitività reputazionale. Tale perdita non è di natura soltanto economica, ma incide anche sulla percezione del Paese come destinazione affidabile per la gestione del patrimonio familiare e per la pianificazione intergenerazionale della ricchezza.

            Il regime dei nuovi residenti ha sinora rappresentato una leva di soft power fiscale, capace di attrarre individui con alta capacità di spesa e di generare esternalità positive su settori collegati – mercato immobiliare, private banking, servizi legali e fiduciari, arte e cultura. La sua progressiva erosione potrebbe dunque determinare un effetto moltiplicatore inverso, incidendo non solo sul gettito diretto, ma anche sull’indotto economico e sull’immagine del Paese come wealth-friendly jurisdiction.

            In conclusione, l’Italia si trova di fronte a una scelta strategica che trascende la dimensione tecnica dell’imposta: preservare l’appeal internazionale del proprio sistema fiscale, garantendo certezza normativa e coerenza di lungo periodo, oppure orientarsi verso una maggiore pressione impositiva a breve termine, sacrificando la prospettiva di crescita sostenibile. Come dimostra la letteratura economico-tributaria recente, la stabilità e la credibilità del quadro normativo rappresentano ormai un vero e proprio asset competitivo, al pari del livello dell’imposizione nominale. 

            In definitiva, la sfida non è solo fiscale ma reputazionale: la capacità dell’Italia di mantenere regole stabili sarà il vero indicatore della sua competitività globale.

            BIBLIOGRAFIA 

            S. BRUNELLO, P. RONCA e M. BARCELLONA, Regime dei neo-residenti e capital gain su partecipazioni qualificate estere, in Corr. Trib., 2020, p. 1009 ss.

            E. CATINARI, Abolizione res non-dom, vantaggi della flat tax italiana per i neo residenti, in Norme & Tributi Plus NT Plus, 2025.

            E. CATINARI, Global Tax Shifts for HNWIs: The End of the UK Res Non-Dom and Evolving International Approaches, in European Taxation IBFD, 2025, vol. 65, n. 6, p. 267 ss.

            A. LONGO, Neo residenti, la flat tax raddoppia a 200.000 euro, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi Plus, 2024.

            G. MARIANETTI e C. ROLANDI, Raddoppiata la flat tax per gli High Net Worth Individual, in il fisco, 2024, p. 3151 ss.

            S. MASSAROTTO e G. SORCI, Il regime speciale per gli high net worth individuals che si trasferiscono in Italia, in Corr. Trib., 2017, p. 1330 ss.

            M. RIZZI, Flat tax, Italia attira Paperoni, in Italia Oggi, 2024.

            A. TOMASSINI e A. MARTINELLI, Il regime dei neo-residenti in dichiarazione dei redditi, in Corr. Trib., 2018, p. 1091 ss.

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